§ 2.6.14 - L.R. 16 luglio 2015, n. 9.
Legge comunitaria regionale per il 2015


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.6 attuazione delle disposizioni delle comunità europee
Data:16/07/2015
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale n. 21 del 2004
Art. 3.  Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale n. 21 del 2004
Art. 4.  Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 21 del 2004
Art. 5.  Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2004
Art. 6.  Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 21 del 2004
Art. 7.  Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2004
Art. 8.  Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2004
Art. 9.  Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2004
Art. 10.  Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2004
Art. 11.  Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2004
Art. 12.  Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale n. 21 del 2004
Art. 13.  Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale n. 21 del 2004
Art. 14.  Inserimento dell'articolo 12 bis della legge regionale n. 21 del 2004
Art. 15.  Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale n. 21 del 2004
Art. 16.  Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 21 del 2004
Art. 17.  Abrogazione dell'articolo 15 della legge regionale n. 21 del 2004
Art. 18.  Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2004
Art. 19.  Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale n. 21 del 2004
Art. 20.  Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale n. 21 del 2004
Art. 21.  Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale n. 21 del 2004
Art. 22.  Disposizioni transitorie
Art. 23.  Assistenza sanitaria transfrontaliera
Art. 24.  Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale n. 24 del 2000
Art. 25.  Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2000
Art. 26.  Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2000
Art. 27.  Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2000
Art. 28.  Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2000
Art. 29.  Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2000
Art. 30.  Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2000
Art. 31.  Abrogazioni
Art. 32.  Disposizione transitoria
Art. 33.  Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013 in materia di installazioni fotovoltaiche
Art. 34.  Sostituzione dell'articolo 28 della legge regionale n. 15 del 2013 in materia di destinazione d'uso
Art. 35.  Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 15 del 2013 in materia di destinazione d'uso
Art. 36.  Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico
Art. 37.  Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2012
Art. 38.  Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995
Art. 39.  Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2015
Art. 40.  Legge regionale n. 5 del 2015. Commissione assembleare competente
Art. 41.  Entrata in vigore


§ 2.6.14 - L.R. 16 luglio 2015, n. 9.

Legge comunitaria regionale per il 2015

(B.U. 16 luglio 2015 n. 171)

 

TITOLO I

OGGETTO DELLA LEGGE REGIONALE

 

Art. 1. Oggetto e finalità

1. La presente legge, in coerenza con la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) detta norme:

a) volte al recepimento delle direttive comunitarie in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

b volte al recepimento della direttiva europea sull'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera;

c) in materia di disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari;

d) in materia di riforma del sistema autorizzatorio edilizio in materia di fotovoltaico e ulteriori disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa dell'Unione europea e per la semplificazione di specifici procedimenti.

2. Le disposizioni di riforma di cui al comma 1 sono finalizzate, in particolare, all'attuazione:

a) della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

b) della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera;

c) del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

d) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).

 

TITOLO II

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 OTTOBRE 2004, N. 21 (DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO)

 

     Art. 2. Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale n. 21 del 2004

1. L'articolo 1 della legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21 (Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) è sostituito dal seguente:

"Art. 1

Finalità ed oggetto

1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare come modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)), con la presente legge detta disposizioni in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

2. La prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento hanno lo scopo di evitare, oppure, qualora non sia possibile, di ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, i rifiuti ed il consumo delle risorse al fine di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso.

3. La presente legge disciplina il rilascio ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale delle nuove installazioni e delle installazioni esistenti, nonché le modalità di esercizio delle installazioni medesime.".

 

     Art. 3. Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale n. 21 del 2004

1. L'articolo 2 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

Ambito di applicazione e definizioni

1. Ai sensi dell'articolo 6, commi 13, 14 e 15 del decreto legislativo n. 152 del 2006 le installazioni nuove ed esistenti, nonché le loro modifiche, elencate nell'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono assoggettate alle procedure e alle misure previste nel titolo II della presente legge.

2. A richiesta del gestore le installazioni nuove ed esistenti non comprese nel comma 1 sono assoggettate alle procedure ed alle misure previste dal titolo II della presente legge.

3 Ai fini della presente legge valgono le definizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere i-bis), i-ter), i-quater), i-quinquies), i-sexies), i-septies), i-octies), i-nonies), l), l-bis), l-ter), l-ter.1), l-ter.2), l-ter.4), l-ter.5), o-bis), p), r-bis), s), t), u), v), v-bis), v-ter), v-quater), v-quinquies), v-sexies), v-septies), v-octies), nonché all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006.".

 

     Art. 4. Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 21 del 2004

1. L'articolo 3 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

Autorità competente

1. Nelle more del riordino istituzionale volto all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), l'autorità competente all'esercizio delle funzioni amministrative derivanti dalla presente legge è la Città metropolitana di Bologna o la Provincia territorialmente interessata.

2. Nell'espletamento dei compiti e delle procedure conferite, l'autorità competente istituisce o individua una struttura organizzativa preposta all'espletamento delle attività relative all'effettuazione dei compiti e delle procedure disciplinate dalla presente legge.

3. Qualora un'installazione interessi il territorio di più autorità competenti, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata d'intesa tra queste. Nel caso di installazioni che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di territori di altre autorità competenti, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri di tali autorità nonché degli enti locali interessati dagli impatti.

4. Qualora l'autorità competente si avvalga dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna), il compenso dovuto non può superare l'ammontare complessivo delle somme riscosse quali spese istruttorie ed è definito dalla Giunta regionale in misura forfettaria, previo parere del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995.".

 

     Art. 5. Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2004

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

Funzioni della Regione

1. La Giunta regionale, previa assunzione di parere da parte della competente Commissione assembleare, emana direttive per l'esercizio coordinato e la semplificazione delle funzioni conferite con la presente legge nonché per la definizione delle spese istruttorie.

2. La Giunta regionale, al fine di assicurare lo scambio e la condivisione di esperienze e contenuti tecnico-scientifici nonché l'omogeneità dei procedimenti, istituisce un apposito gruppo di coordinamento delle autorità competenti e dell'ARPA, al quale sono invitate le associazioni di rappresentanza delle imprese a livello regionale.

3. La Giunta regionale assicura la partecipazione ed il contributo al Coordinamento nazionale di cui all'articolo 29-quinquies del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche tramite consultazione e partecipazione del gruppo di coordinamento di cui al comma 2.

4. La Giunta regionale assicura lo scambio di informazioni con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 29-terdecies del decreto legislativo n. 152 del 2006, sui dati rappresentativi circa le emissioni e altre forme di inquinamento e sui valori limite di emissione nonché sulle migliori tecniche disponibili su cui detti valori si basano, anche tramite consultazione e partecipazione del gruppo di coordinamento di cui al comma 2.".

 

     Art. 6. Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 21 del 2004

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

Principi generali dell'autorizzazione integrata ambientale

1. L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di tutela della salute e di qualità ambientale, tiene conto dei principi generali definiti dall'articolo 6, comma 16 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi della presente legge sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia di emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e di rifiuti, previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione ed elencati nell'allegato IX della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Sostituisce inoltre la comunicazione di cui all'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006. È fatta salva la normativa di cui alla direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), nonché la normativa di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 (sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio), in base alla quale la direttiva 96/82/CE è abrogata con effetto dall'1 giugno 2015.".

 

     Art. 7. Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2004

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

Autorizzazione integrata ambientale

1. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 29-bis, 29-sexies e 29-septies del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché delle direttive regionali di cui all'articolo 4. Nel caso di installazioni con attività accessorie condotte da diverso gestore, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-quater) del decreto legislativo n. 152 del 2006, è garantita l'unitarietà del procedimento istruttorio e le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate.

2. Nel caso in cui il progetto di nuova installazione sia assoggettato alla procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) di cui al titolo III della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), la procedura di VIA ricomprende e sostituisce l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge regionale n. 9 del 1999. In tal caso le procedure di deposito, pubblicizzazione e partecipazione disciplinate dagli articoli 14 e 15 della legge regionale n. 9 del 1999 sostituiscono ad ogni effetto le procedure di pubblicità e partecipazione previste dagli articoli 8 e 9 della presente legge.".

 

     Art. 8. Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2004

1. L'articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

Domanda di autorizzazione integrata ambientale

1. La domanda di autorizzazione integrata ambientale è predisposta e presentata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dall'articolo 29-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Per le verifiche di completezza e per le eventuali integrazioni della domanda e della relativa documentazione, si procede ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-ter, comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Il gestore presenta la domanda di autorizzazione integrata ambientale allo Sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). La domanda è presentata per via telematica, secondo le modalità individuate dalla Giunta regionale.

4. Nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela del segreto industriale o commerciale, il gestore può richiedere, sia in sede di domanda, sia in fase di pubblicizzazione delle risultanze delle verifiche ispettive, sia nelle comunicazioni relative ai controlli, che non sia resa pubblica, in tutto o in parte, la descrizione dei processi produttivi. In tal caso il gestore allega una specifica illustrazione, destinata ad essere resa pubblica, in merito alle caratteristiche del progetto e agli effetti finali sull'ambiente. Il personale della struttura organizzativa preposta ha accesso alle informazioni relative alle installazioni soggette all'autorizzazione integrata ambientale anche se sottoposte a segreto industriale o commerciale, con l'obbligo di rispettare le disposizioni che tutelano la segretezza delle predette informazioni.".

 

     Art. 9. Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2004

1. L'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

Pubblicizzazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale

1. Lo Sportello unico per le attività produttive provvede a far pubblicare nel Bollettino ufficiale telematico della Regione (BURERT) l'annuncio dell'avvio del procedimento, nel quale sono specificati il gestore, l'installazione, la localizzazione ed una sommaria descrizione dell'installazione, l'indicazione dei termini e delle modalità di presentazione di osservazioni.

2. Lo Sportello unico comunica al gestore la data di pubblicazione nel BURERT dell'annuncio dell'avvio del procedimento.

3. La domanda e gli atti inerenti il procedimento di rilascio o aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale e le successive modifiche e aggiornamenti sono trasmessi e resi pubblici per via telematica, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale. Trova applicazione quanto disposto dall'articolo 7, comma 4.

4. Nell'ambito delle funzioni di coordinamento dello Sportello unico per le attività produttive sono previsti meccanismi di supporto e sono assicurate le verifiche di adeguatezza dell'esercizio delle funzioni assegnate allo Sportello unico dalla presente legge.".

 

     Art. 10. Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2004

1. L'articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

Partecipazione all'autorizzazione integrata ambientale

1. I soggetti interessati, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nel BURERT, possono prendere visione della domanda di autorizzazione integrata ambientale e della relativa documentazione e presentare, in forma scritta, osservazioni all'autorità competente.

2. L'autorità competente comunica le osservazioni al gestore, il quale ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il sessantesimo giorno precedente al termine per la conclusione della procedura relativa all'autorizzazione integrata ambientale.".

 

     Art. 11. Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2004

1. L'articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale

1. Per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-quater del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale contiene le condizioni che garantiscono la conformità dell'installazione ai requisiti previsti dalla presente legge. Con tale provvedimento l'autorità competente si esprime sulle osservazioni e le controdeduzioni presentate.

3. Lo schema dell'autorizzazione integrata ambientale è trasmesso dall'autorità competente, entro il trentesimo giorno precedente al termine per la conclusione della procedura, al gestore, il quale ha facoltà di presentare le proprie osservazioni in merito entro il quindicesimo giorno precedente al termine per la conclusione della procedura. Decorso tale termine l'autorità competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale anche in assenza delle predette osservazioni.

4. Il gestore deve attuare le eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione, la gestione o il monitoraggio nel tempo dell'installazione. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati necessari per la realizzazione o la gestione dell'installazione.

5. Il diniego dell'autorizzazione integrata ambientale preclude l'esercizio dell'installazione nonché la sua realizzazione nei casi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

6. L'autorità competente cura la comunicazione dell'autorizzazione integrata ambientale al gestore, alle amministrazioni interessate ed all'ARPA per il tramite dello Sportello unico, e la richiesta di pubblicazione per estratto nel BURERT. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento devono essere messi a disposizione del pubblico presso l'autorità competente e per via telematica, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.".

 

     Art. 12. Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale n. 21 del 2004

1. L'articolo 11 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 11

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e modifica delle istallazioni

1. Per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e la modifica delle installazioni si applica quanto disposto dagli articoli 29-octies e 29-nonies del decreto legislativo n. 152 del 2006 Il procedimento di riesame e quello di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale si conclude:

a) entro cento giorni per le installazioni registrate EMAS di cui al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE);

b) entro centotrenta giorni per le installazioni certificate UNI EN ISO 14001.".

 

     Art. 13. Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale n. 21 del 2004

1. L'articolo 12 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 12

Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale

1. Il monitoraggio e il controllo del rispetto delle condizioni di autorizzazione integrata ambientale sono esercitati dall'autorità competente, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 29-decies del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativamente al piano di ispezione ambientale, la Giunta regionale stabilisce gli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive. La Giunta regionale inoltre, sulla base delle proposte predisposte e presentate dalle autorità competenti secondo gli indirizzi suddetti, approva un piano di attività ispettive che è aggiornato periodicamente, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. La Giunta regionale promuove la definizione di report per settore o tipologia di installazioni e l'analisi delle condizioni di gestione e degli esiti dei monitoraggi e dei controlli. Sulla base degli esiti di tali analisi, e in considerazione di quanto previsto dalle linee guida sui controlli di cui all'articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la Giunta regionale può definire specifiche misure di coordinamento e semplificazione delle condizioni di monitoraggio e controllo della gestione delle installazioni e individuare le eventuali modifiche da apportare alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate.

4. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1 l'autorità competente si avvale delle strutture dell'ARPA, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 44 del 1995, sia per i controlli periodici programmati sia per l'attività ispettiva di competenza.".

 

     Art. 14. Inserimento dell'articolo 12 bis della legge regionale n. 21 del 2004

1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale n. 21 del 2004 è inserito il seguente:

"Art. 12 bis. Incidenti o imprevisti

1. Per gli incidenti e imprevisti nelle installazioni assoggettate ad autorizzazione integrata ambientale trova applicazione quanto disposto dall'articolo 29-undecies del decreto legislativo n. 152 del 2006.".

 

     Art. 15. Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale n. 21 del 2004

1. L'articolo 13 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

Poteri sostitutivi

1. Qualora l'autorità competente non rilasci l'autorizzazione integrata ambientale entro il termine di cui all'articolo 10, si applicano i poteri sostitutivi di cui al comma 9-bis dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nonché quelli di cui all'articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).".

 

     Art. 16. Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 21 del 2004

1. All'articolo 14 della legge regionale n. 21 del 2004 le parole "dall'articolo 9, comma 7, lettera c), e dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 372 del 1999" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 29-quattuordecies del decreto legislativo n. 152 del 2006.".

 

     Art. 17. Abrogazione dell'articolo 15 della legge regionale n. 21 del 2004

1. L'articolo 15 della legge regionale n. 21 del 2004 è abrogato.

 

     Art. 18. Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2004

1. L'articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 16

Scambio di informazioni e sistema informativo

1. La Regione, le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, i Comuni e le loro Unioni sono tenuti al reciproco scambio di informazioni e di ogni altro elemento utile allo svolgimento delle procedure disciplinate dalla presente legge.

2. L'autorità competente trasmette al Ministero dell'Ambiente e alla Regione Emilia-Romagna le informazioni di cui agli articoli 29-duodecies e 29-terdecies del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le informazioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 46 del 2014, con le modalità ivi previste.

3. Nel quadro dell'attuazione della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale), la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa una relazione contenente le informazioni, relative all'intero territorio regionale, fornite ai sensi degli articoli 29-duodecies e 29-terdecies del decreto legislativo n. 152 del 2006.".

 

     Art. 19. Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale n. 21 del 2004

1. L'articolo 17 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 17

Effetti transfrontalieri

1. Nel caso in cui il funzionamento di una installazione possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea, l'autorità competente informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 32-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e all'articolo 26 della direttiva n. 2010/75/UE.".

 

     Art. 20. Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale n. 21 del 2004

1. L'articolo 19 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 19

Spese istruttorie e di controllo

1. Le spese occorrenti per effettuare le attività istruttorie, i rilievi, gli accertamenti, i sopralluoghi ed i controlli relativi alle procedure disciplinate dalla presente legge sono a carico del gestore.

2. Per le spese istruttorie e di controllo trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 152 del 2006.".

 

     Art. 21. Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale n. 21 del 2004

1. L'articolo 21 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 21

Disposizioni finali

1. Le pubblicazioni nel BURERT dell'annuncio dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 8, comma 2, nonché delle autorizzazioni integrate ambientali per estratto di cui all'articolo 10, comma 6, sono a carico della Regione ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (Ordinamento del Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 9 settembre 1987, n. 28).".

 

     Art. 22. Disposizioni transitorie

1. Si applicano le disposizioni transitorie e finali di cui all'articolo 35, commi da 2-quater a 2-nonies del decreto legislativo n. 152 del 2006. Trova, inoltre, applicazione l'articolo 29 del decreto legislativo n. 46 del 2014.

2. Le autorizzazioni integrate ambientali delle attività accessorie condotte da diverso gestore, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-quater) del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono rilasciate in occasione del primo riesame o aggiornamento sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale relativa all'attività principale.

 

TITOLO III

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/24/UE, IN MATERIA DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI DEI PAZIENTI RELATIVI ALL'ASSISTENZA SANITARIA TRANSFRONTALIERA

 

     Art. 23. Assistenza sanitaria transfrontaliera

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni nazionali di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38 (Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro) e nell'ambito delle proprie competenze, al fine di facilitare l'accesso dei pazienti ad una assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di alta qualità e di promuovere la cooperazione in materia di assistenza sanitaria tra gli Stati membri, adotta indirizzi e indicazioni di carattere attuativo della disciplina statale per una omogenea applicazione della stessa sul territorio regionale.

2. Gli atti regionali di cui al comma 1 sono volti in particolare a:

a) definire casi e criteri di autorizzazione preventiva delle prestazioni sanitarie, modalità di rimborso e relative procedure amministrative, di cui agli articoli 8, 9, e 10 del decreto legislativo n. 38 del 2014;

b) identificare, nell'ambito dell'organizzazione delle strutture aziendali sanitarie, i centri regionali di riferimento per la gestione delle procedure di ricorso all'assistenza sanitaria transfrontaliera e di valutazione clinica delle richieste presentate;

c) istituire il Punto di contatto regionale, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 del Patto per la salute 2014-2016, di cui all'intesa sottoscritta, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), in data 10 luglio 2014, e dall'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo n. 38 del 2014, per fornire ai pazienti informazioni in merito ai diritti e alle procedure di accesso alla mobilità sanitaria transfrontaliera all'interno dell'Unione europea, per consentire un efficace scambio di informazione con il Punto di contatto nazionale.

3. La Giunta regionale promuove l'offerta sanitaria di eccellenza delle strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario regionale e definisce le strategie volte a svilupparne l'attrattività. A tal fine, individua e supporta i luoghi di cura che, per le caratteristiche di alta specializzazione, erogano prestazioni nei confronti dei pazienti degli Stati membri dell'Unione europea, implementando le condizioni operative necessarie, e promuove la partecipazione di tali strutture alle reti di riferimento europeo, secondo quanto disposto all'articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 2014.

 

TITOLO IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 APRILE 2000, N. 24 (DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI)

 

     Art. 24. Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale n. 24 del 2000

1. L'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 24 (Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari) è sostituito dal seguente:

"Art. 1

Finalità

1. Con la presente legge la Regione promuove il consolidamento del sistema organizzativo relativo ai prodotti di cui all'allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esclusi quelli della pesca e dell'acquacoltura, dettando la disciplina relativa alle Organizzazioni di produttori, alle Associazioni di organizzazioni di produttori e alle Organizzazioni interprofessionali, conformemente ai regolamenti europei. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle Organizzazioni di produttori e alle Associazioni di organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo e di quello dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione concede contributi nel rispetto della presente legge conformemente alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.".

 

     Art. 25. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2000

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2000 dopo le parole: "Organizzazioni di produttori" sono inserite le seguenti: ", le Associazioni di organizzazioni di Produttori".

 

     Art. 26. Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2000

1. L'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

Organizzazioni di produttori e Associazioni di organizzazioni di produttori

1. Si considerano Organizzazioni di produttori e Associazioni di organizzazioni di produttori le persone giuridiche, costituite in forma di società di capitali, anche consortili e cooperative o una loro parte chiaramente definita, riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio).

2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco le Organizzazioni di produttori e le Associazioni di organizzazioni di produttori devono possedere gli ulteriori seguenti requisiti:

a) essere costituite per singolo prodotto o per categoria di prodotti o per settori;

b) essere costituite e controllate da produttori agricoli singoli o associati;

c) rappresentare un volume significativo della produzione regionale del prodotto, dei prodotti o del settore per cui si chiede l'iscrizione;

d) adottare disposizioni al fine di conseguire un'effettiva concentrazione della produzione dei soci, una regolarizzazione dei prezzi alla produzione, nonché la promozione di tecniche colturali e di allevamento rispettose dell'ambiente, con particolare attenzione agli aspetti qualitativi delle produzioni;

e) provvedere direttamente o in nome e per conto dei soci all'effettiva immissione sul mercato dell'intera produzione degli stessi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3;

f) prevedere, nello statuto o eventualmente in altri atti societari, obblighi al fine di:

1) limitare l'adesione del socio, per il medesimo prodotto, ad una sola Organizzazione di produttori o ad una sola Associazione di organizzazioni di produttori, salvo che l'azienda sia costituita da unità di produzione distinte e situate in aree geografiche diverse;

2) assicurare un periodo minimo di adesione di almeno un anno e un preavviso di almeno tre mesi per l'eventuale richiesta di recesso dall'Organizzazione o dall'Associazione;

3) provvedere al controllo diretto di tutta la produzione dei soci relativamente al prodotto, ai prodotti o al settore per i quali si chiede l'iscrizione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3;

g) avere sede operativa nella regione.

3. In deroga alle previsioni del comma 2, lettera e) e punto 3 della lettera f), le Organizzazioni possono autorizzare i soci, nel rispetto delle condizioni dalle medesime stabilite, a:

a) procedere a vendere direttamente fino al 50 per cento della propria produzione;

b) commercializzare essi stessi i prodotti, che rappresentano un volume marginale rispetto al volume commercializzabile dalla loro Organizzazione o dalla loro Associazione o una tipologia merceologica non trattata ovvero allorquando, per ragioni tecniche o commerciali particolari, l'Organizzazione di produttori o l'Associazione di organizzazione di produttori non riesca a ritirare interamente il prodotto dei soci.

4. La Giunta regionale specifica il contenuto dei requisiti previsti dal comma 2, delle deroghe previste dal comma 3 e stabilisce le modalità per il controllo dei medesimi.".

 

     Art. 27. Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2000

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

Contributi alle Organizzazioni di produttori e alle Associazioni di organizzazioni di produttori

1. La Regione può concedere alle Organizzazioni di produttori e alle Associazioni di organizzazioni di produttori, che non beneficino di analoghi finanziamenti nell'ambito dell'Organizzazione comune di mercato, contributi entro i limiti e con le modalità disciplinate dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo ed eventuali criteri per le priorità dei finanziamenti.".

 

     Art. 28. Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2000

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

Organizzazioni interprofessionali

1. Per Organizzazioni interprofessionali, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, per singolo prodotto, per categoria di prodotti o per settore, si intendono quegli organismi che raggruppano rappresentanti delle attività economiche connesse con la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari.

2. Le Organizzazioni interprofessionali possono essere riconosciute dalla Regione e iscritte nell'apposito elenco purché presentino i requisiti e rispettino gli obblighi di cui ai regolamenti europei. Le Organizzazioni interprofessionali devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

a) avere sede operativa nel territorio regionale;

b) operare in una circoscrizione economica, come definita al comma 3, il cui volume globale della produzione o commercio o trasformazione sia riferito per almeno il 51 per cento al territorio regionale, garantendo comunque che ogni settore della filiera sia rappresentato in modo equilibrato;

c) detenere nel territorio regionale o nella circoscrizione economica almeno un volume significativo di prodotto definito dalla Giunta;

d) prevedere obblighi statutari al fine di:

1) limitare l'adesione di ciascun partecipante ad una sola Organizzazione interprofessionale del medesimo settore nello stesso territorio;

2) regolamentare eventuali rapporti dell'organizzazione stessa con altre Organizzazioni Interprofessionali anche aventi sede fuori dal territorio regionale;

3) tutelare gli interessi di tutte le componenti della filiera, attraverso modalità di composizione degli organi sociali che garantiscano una presenza equilibrata di ciascuno di essi;

4) garantire che le regole comuni, che riguardino tutte le fasi della filiera, siano approvate con procedure tali da assicurare la partecipazione di tutte le componenti;

5) prevedere un adeguato meccanismo di calcolo dell'indennizzo da corrispondere alle imprese danneggiate dalla violazione degli accordi sottoscritti;

6) garantire, nei procedimenti di conciliazione e procedure arbitrali per controversie tra membri dell'Organizzazione interprofessionale, modalità di composizione del collegio arbitrale che assicurino l'equilibrio tra gli interessi delle parti in conflitto;

7) prevedere il conferimento da parte dei soci di contributi finanziari finalizzati al funzionamento dell'Organizzazione.

3. Ai fini della presente legge per circoscrizione economica si intende un'area geografica costituita da zone di produzione limitrofe o vicine, nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione siano omogenee.

4. La Giunta regionale specifica il contenuto dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco e stabilisce le modalità per il controllo dei medesimi.".

 

     Art. 29. Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2000

1. L'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

Contributi alle Organizzazioni interprofessionali

1. La Regione può concedere alle Organizzazioni interprofessionali, che non beneficino di analoghi finanziamenti nell'ambito dell'Organizzazione comune di mercato, contributi entro i limiti e con le modalità disciplinate dal regolamento (UE) n. 702/2014 e dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

2. La Giunta regionale stabilisce le spese ammissibili, eventuali priorità e garanzie nonché le modalità per la presentazione delle domande.".

 

     Art. 30. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2000

1. All'articolo 8, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2000 dopo le parole "Organizzazioni di produttori" sono aggiunte le seguenti: ", delle Associazioni di organizzazioni di produttori".

2. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2000 è sostituito dal seguente: "La Regione, qualora riscontri la mancanza di uno o più requisiti tra quelli richiesti, diffida l'Organizzazione o l'Associazione ad adeguarsi alle disposizioni di legge, fissando un termine per provvedere e disponendo l'immediata sospensione dall'elenco.".

 

     Art. 31. Abrogazioni

1. Gli articoli 6, 9 e 11 della legge regionale n. 24 del 2000 sono abrogati.

 

     Art. 32. Disposizione transitoria

1. Le disposizioni della legge regionale n. 24 del 2000 modificate o abrogate ai sensi della presente legge rimangono applicabili ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.

 

TITOLO V

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE ALLA NORMATIVA EUROPEA E PER LA SEMPLIFICAZIONE DI SPECIFICI PROCEDIMENTI

CAPO I

Norme in materia edilizia

 

     Art. 33. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013 in materia di installazioni fotovoltaiche

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), è inserito il seguente:

"2 bis. La realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera m), è preceduta dalla presentazione della comunicazione disciplinata dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).".

 

     Art. 34. Sostituzione dell'articolo 28 della legge regionale n. 15 del 2013 in materia di destinazione d'uso

1. In attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno e degli articoli 10, comma 2, e 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)), l'articolo 28 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) è sostituito dal seguente:

"Art. 28

Mutamento della destinazione d'uso

1. Costituisce mutamento d'uso rilevante sotto il profilo urbanistico ed edilizio la sostituzione dell'uso in atto nell'immobile con altra destinazione d'uso definita ammissibile dagli strumenti urbanistici ai sensi del comma 2.

2 Gli strumenti di pianificazione urbanistica possono individuare nel centro storico e in altri ambiti determinati del territorio comunale le destinazioni d'uso ammissibili degli immobili, attenendosi alle definizioni uniformi stabilite dall'atto di coordinamento tecnico previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera g), ove emanato. Fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica a quanto disposto dal presente comma, continuano a trovare applicazione le previsioni dei piani vigenti, contenenti l'individuazione delle destinazioni d'uso ammissibili.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, il mutamento di destinazione d'uso comporta una modifica del carico urbanistico qualora preveda l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

a) residenziale;

b) turistico ricettiva;

c) produttiva;

d) direzionale;

e) commerciale;

f) rurale.

4. La legge regionale e i relativi provvedimenti attuativi possono individuare specifiche destinazioni d'uso che presentano un diverso carico urbanistico pur facendo parte della medesima categoria funzionale e che richiedono per questa ragione differenti criteri localizzativi e diverse dotazioni territoriali e pertinenziali. Continuano a trovare applicazione le disposizioni attualmente vigenti contenenti le previsioni di cui al presente comma.

5. Qualora la nuova destinazione determini un aumento del carico urbanistico, come definito dai commi 3 e 4, il mutamento d'uso è subordinato all'effettivo reperimento delle dotazioni territoriali e pertinenziali richieste e comporta il versamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione per la nuova destinazione d'uso e gli oneri previsti, nelle nuove costruzioni, per la destinazione d'uso in atto. E' fatta salva la possibilità di monetizzare le aree per dotazioni territoriali nei casi previsti dall'articolo A-26 dell'allegato della legge regionale n. 20 del 2000.

6. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l'ultimo intervento di recupero o, in assenza o indeterminatezza del titolo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri documenti probanti. In carenza di ogni documentazione, si fa riferimento alla destinazione d'uso in atto, in termini di superficie utile prevalente.

7. Non costituisce mutamento d'uso ed è attuato liberamente il cambio dell'uso in atto nell'unità immobiliare entro il limite del 30 per cento della superficie utile dell'unità stessa e comunque compreso entro i 30 metri quadrati. Non costituisce inoltre mutamento d'uso la destinazione di parte degli edifici dell'azienda agricola a superficie di vendita diretta al dettaglio dei prodotti dell'impresa stessa, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), purché contenuta entro il limite del 20 per cento della superficie totale degli immobili e comunque entro il limite di 250 metri quadrati ovvero, in caso di aziende florovivaistiche, di 500 metri quadrati. Tale attività di vendita può essere altresì attuata in strutture precarie o amovibili nei casi stabiliti dagli strumenti urbanistici.".

2. I Comuni adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica alle previsioni dell'articolo 28, commi 3 e 4, della legge regionale n. 15 del 2013, con deliberazione del Consiglio comunale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo; decorso inutilmente tale termine, i medesimi commi 3 e 4 trovano diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni di piano con essi incompatibili.

3. Fino alla ridefinizione delle tabelle parametriche, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2013, continuano a trovare applicazione le deliberazioni dell'Assemblea legislativa 4 marzo 1998, n. 849 (Aggiornamento delle indicazioni procedurali per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10) e n. 850 (Aggiornamento delle tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10).

 

     Art. 35. Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 15 del 2013 in materia di destinazione d'uso

1. All'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2013, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) un mutamento della destinazione d'uso degli immobili nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 28;".

2. Il presente articolo entra in vigore il centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

 

CAPO II

Ulteriori disposizioni e norme di semplificazione

 

     Art. 36. Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico

1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, nella Regione Emilia-Romagna la presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni, di cui all'articolo 42, sesto comma, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti, è prevista esclusivamente qualora:

a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;

b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre Regioni.

2. Al di fuori dei casi previsti al comma 1, cessa l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica di più di cinque giorni.

 

     Art. 37. Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2012

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 11 del 2012 dopo le parole: "particolarmente invasive" aggiungere le parole: "e per la tutela delle specie di interesse storico culturale".

2. Alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne), sono aggiunte le parole: ", fatto salvo l'uso di pesce non vivo porzionato".

3. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11 del 2012 le parole "da euro 500,00 a euro 3000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1000,00 a euro 6000,00".

4. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituita dalla seguente:

"e) pesca, immissione, trasporto e allevamento di specie ittiche non autorizzate: da euro 1000,00 a euro 6000,00;".

5. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11 del 2012 aggiungere la nuova lettera:

"e bis) pesca con l'utilizzo di esche di pesci vivi o morti: da euro 500,00 a euro 3000,00;".

6. Il comma 3 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

"3. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) gli agenti accertatori, qualora competenti, procedono altresì al sequestro degli attrezzi e del pescato. Per le violazioni di cui al comma 1, lettera c) gli agenti accertatori procedono anche alla confisca degli attrezzi e del pescato, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Negli altri casi di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i), j) e k), gli agenti provvedono al sequestro della fauna ittica illegalmente detenuta. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua a cura del personale di vigilanza; delle reimmissioni effettuate è data certificazione con apposito verbale.".

 

     Art. 38. Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna) è aggiunto il seguente:

"1 bis. L'Istituto, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e partecipazione, può promuovere accordi e intese, favorire progetti strutturati in rete nei territori, prestare consulenza e collaborare, anche mediante convenzioni, con le istituzioni nazionali ed europee, le altre Regioni, gli enti pubblici e privati, gli enti locali e le loro forme associative, le imprese, gli enti di ricerca e formativi, e anche con il coinvolgimento attivo dei cittadini. Può altresì istituire comitati scientifici che siano di ausilio all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2.".

2. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 29 del 1995, dopo la lettera f bis) è aggiunta la seguente:

"f ter) promuove e sostiene la progettazione e lo sviluppo delle attività di educazione al patrimonio culturale e di sensibilizzazione della cittadinanza, in particolare delle giovani generazioni, sulle tematiche riguardanti la gestione, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali regionali anche mediante l'integrazione degli istituti culturali nei percorsi scolastici, professionali e di apprendimento lungo tutto l'arco della vita.".

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 29 del 1995 è inserito il seguente:

"1 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 l'Istituto può erogare, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, contributi destinati a concorrere alle spese necessarie alla realizzazione di progetti destinati allo sviluppo e all'attuazione delle funzioni. Appositi bandi regolano e specificano i criteri per la corresponsione degli incentivi e i requisiti anche soggettivi necessari per poter accedere agli stessi.".

4. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 29 del 1995 è sostituito dal seguente:

"1. Ai sensi dell'articolo 64, comma 2 dello Statuto regionale, il bilancio preventivo dell'Istituto e le sue variazioni, nonché il rendiconto consuntivo, sono adottati dal Consiglio direttivo, approvati dalla Giunta regionale e trasmessi alla competente Commissione assembleare per l'espressione del relativo parere. Il bilancio preventivo deve essere approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il preventivo si riferisce. Il rendiconto consuntivo deve essere accompagnato da una relazione annuale sulla attività svolta.".

5. Il comma 4 bis dell'articolo 12 della legge regionale n. 29 del 1995 è abrogato.

 

     Art. 39. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2015

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 30 aprile 2015, n. 2 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015) è sostituito dal seguente:

"1. I canoni di concessione derivanti dall'utilizzo del demanio idrico di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) e all'articolo 20 del regolamento regionale 20 dicembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica), attuativo dell'articolo 142 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. I canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione all'atto della sottoscrizione del disciplinare.".

 

     Art. 40. Legge regionale n. 5 del 2015. Commissione assembleare competente

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione regionale di cui alla legge regionale 15 luglio 2011, n. 8 (Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini) assume la denominazione di "Commissione per la parità e per i diritti delle persone" e svolge le funzioni attribuite alla "Commissione assembleare competente" dalla legge regionale 27 maggio 2015, n. 5 (Diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra gli emiliano-romagnoli nel mondo. Abrogazione della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi a favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo)).

 

     Art. 41. Entrata in vigore

1. L'articolo 37 entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).