§ 1.8.10 - L.R. 6 luglio 2009, n. 7.
Ordinamento del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 9 settembre 1987, n. 28.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.8 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:06/07/2009
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Bollettino Ufficiale Telematico
Art. 2.  Consultazione
Art. 3.  Supplemento speciale del BURERT
Art. 4.  Atti soggetti a pubblicazione
Art. 5.  Ordinamento del BURERT
Art. 6.  Valore del testo pubblicato e conservazione degli originali
Art. 7.  Testi coordinati degli atti normativi
Art. 8.  Abrogazioni e disposizione transitoria
Art. 9.  Entrata in vigore


§ 1.8.10 - L.R. 6 luglio 2009, n. 7.

Ordinamento del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 9 settembre 1987, n. 28.

(B.U. 7 luglio 2009, n. 117)

 

Art. 1. Bollettino Ufficiale Telematico

1. Il Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) è lo strumento di conoscenza e pubblicità legale delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati. Restano ferme le altre forme di pubblicità e conoscenza degli atti altrimenti previste dall'ordinamento.

2. Il BURERT è redatto in forma digitale e diffuso in forma telematica, con modalità volte a garantirne l'autenticità, l'integrità e la conservazione.

 

     Art. 2. Consultazione

1. La consultazione del BURERT sul sito web della Regione è libera e gratuita.

2. La consultazione gratuita del BURERT è garantita presso gli uffici per le relazioni con il pubblico e le biblioteche della Regione e degli Enti locali nonché presso eventuali punti di accesso individuati con l'atto di cui all'articolo 5, comma 6. Il rilascio di stampa, a richiesta degli interessati, è soggetto ad un contributo in misura corrispondente a quella fissata per l'estrazione di copie di atti amministrativi.

3. Ove non sia praticabile l'accesso telematico al BURERT, gli interessati possono richiedere alla redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una stampa della pubblicazione, dietro pagamento in contrassegno di una quota per l'invio, fissata con l'atto di cui all'articolo 5, comma 6, oltre al contributo di cui al comma 2.

4. Presso i Comuni della regione è disponibile, in visione gratuita agli interessati, almeno una stampa dell'ultimo numero del BURERT. Per il rilascio della stampa si applica il contributo di cui al comma 2.

 

     Art. 3. Supplemento speciale del BURERT

1. Ai fini di informazione e documentazione, le proposte di legge alle Camere, i progetti di legge, i progetti di regolamento delegato dallo Stato e le proposte di atti amministrativi di rilevante importanza di competenza dell'Assemblea sono pubblicati nel supplemento speciale del BURERT. Sulla rilevante importanza dell'atto decide l'Ufficio di Presidenza.

 

     Art. 4. Atti soggetti a pubblicazione

1. Il BURERT si articola in tre parti i cui contenuti sono specificati nei commi seguenti.

2. Sono pubblicati nella prima parte del BURERT:

a) lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;

b) le leggi e i regolamenti regionali e i regolamenti interni dell'Assemblea;

c) le decisioni della Corte costituzionale sulle questioni in cui la Regione è parte; i ricorsi della Giunta e i ricorsi del Governo o di altre regioni su questioni di legittimità costituzionale e per i conflitti di attribuzione davanti alla Corte costituzionale di cui la Regione è parte; le ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questione di legittimità costituzionale di leggi regionali;

d) le richieste di referendum regionali e la proclamazione dei risultati;

e) gli atti regionali con cui si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione;

f) gli atti regionali la cui adozione determina, per espressa previsione normativa, l'abrogazione o l'entrata in vigore di disposizioni di legge o di regolamento.

3. Sono pubblicati nella seconda parte del BURERT:

a) gli atti regionali che dispongono in generale sull'organizzazione e sul funzionamento della Regione;

b) gli atti regionali di indirizzo, aventi carattere di generalità, rivolti ad Amministrazioni pubbliche o ad altri soggetti;

c) gli atti approvati dall'Assemblea legislativa non altrimenti previsti dal presente articolo;

d) gli atti regionali o di altri Enti o Amministrazioni la cui pubblicazione è prevista da legge o da regolamento o per esigenze di pubblica conoscenza.

4. Sono pubblicati nella terza parte del BURERT gli avvisi e i bandi relativi a concorsi e gare.

5. Al fine di salvaguardare la riservatezza dei destinatari dell'atto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, si osservano le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

 

     Art. 5. Ordinamento del BURERT

1. La pubblicazione del BURERT è curata dalle strutture organizzative della Presidenza della Giunta regionale cui competono la direzione, la redazione e l'amministrazione del Bollettino.

2. Il BURERT è di norma pubblicato con cadenza settimanale e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

3. La pubblicazione nel BURERT è effettuata nel testo integrale o per estratto o per omissis.

4. I testi pubblicati nel BURERT debbono essere conformi ai testi trasmessi per la pubblicazione. Qualora si riscontrino difformità tra il testo trasmesso per la pubblicazione e il testo pubblicato oppure tra il testo originale e il testo trasmesso per la pubblicazione, la correzione è disposta mediante un apposito comunicato che indica la parte errata del testo pubblicato e il testo corretto, prevedendo, se del caso, la ripubblicazione dell'intero atto.

5. Il costo della pubblicazione degli atti regionali è a carico della Regione. La pubblicazione degli atti di altri Enti o Amministrazioni, obbligatoria per previsione di legge o di regolamento, è effettuata senza oneri per l'Ente o l'Amministrazione interessata. Ove la pubblicazione non sia obbligatoria, il relativo costo è a carico del soggetto richiedente.

6. Le ulteriori disposizioni dell'ordinamento del BURERT sono dettate con atto del Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 6. Valore del testo pubblicato e conservazione degli originali

1. I testi delle leggi e dei regolamenti regionali pubblicati nel BURERT si presumono conformi all'originale e costituiscono testo legale degli atti stessi fino a quando non se ne provi l'inesattezza mediante esibizione della copia conforme all'originale.
2. Gli originali delle leggi e dei regolamenti della Regione Emilia-Romagna, muniti del timbro e del visto del Presidente della Regione, sono inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Emilia-Romagna conservata presso la Presidenza della Giunta.

 

     Art. 7. Testi coordinati degli atti normativi

1. Al fine di facilitare la conoscenza della normativa vigente, qualora una legge o un regolamento subisca modifiche è redatto il testo coordinato, che è pubblicato, con mero carattere informativo, sulla banca dati di cui al comma 2.

2. La banca dati, collocata sul sito web dell'Assemblea legislativa, pubblica, con accesso libero e gratuito, il testo vigente, sia esso storico o coordinato, delle leggi e dei regolamenti della Regione Emilia-Romagna. Dei testi coordinati sono accessibili i testi storici ed è attivabile il percorso risultante a seguito degli interventi normativi modificativi intercorsi nel tempo.

3. E' garantito il collegamento telematico, con le modalità indicate nell'atto di cui all'articolo 5, comma 6, tra i testi delle leggi e dei regolamenti, modificativi di provvedimenti normativi, pubblicati sul BURERT, e i testi, coordinati dalle modifiche, pubblicati sulla banca dati di cui al comma 2.

 

     Art. 8. Abrogazioni e disposizione transitoria

1. La legge regionale 9 settembre 1987, n. 28 (Norme per la pubblicazione delle leggi e degli atti amministrativi nel Bollettino Ufficiale della Regione e riordino delle disposizioni relative al Bollettino Ufficiale) è abrogata.

2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continua ad applicarsi la legge regionale n. 28 del 1987, ancorché abrogata.

 

     Art. 9. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.