Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 30/04/2015 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi operanti nel turismo e commercio |
Art. 3. Modifiche alla legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico) |
Art. 4. Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e [...] |
Art. 5. Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) |
Art. 6. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile) |
Art. 7. Proroga di termini in materia ambientale: modifiche alle leggi finanziarie regionali 21 dicembre 2012, n. 19 e 20 dicembre 2013, n. 28 |
Art. 8. Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico |
Art. 9. Disposizioni straordinarie a seguito di evento alluvionale |
Art. 10. Subentro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Cispadana |
Art. 11. Norme transitorie sul Consiglio delle Autonomie locali |
Art. 12. Applicazione dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. [...] |
Art. 13. Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) |
Art. 14. Proroga dei termini per la rendicontazione di spese elettorali |
Art. 15. Abrogazioni |
Art. 16. Entrata in vigore |
§ 6.2.130 - L.R. 30 aprile 2015, n. 2. [1]
Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015
(B.U. 30 aprile 2015, n. 94)
Art. 1. Finalità
1. In coerenza con il
Art. 2. Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi operanti nel turismo e commercio
1. Al fine di garantire, attraverso il sistema dei consorzi di garanzia collettiva fidi (di seguito denominati "confidi") di cui all'articolo 13 del
2. Al fine di garantire al sistema dei confidi di cui all'articolo 13 del
3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2, a seguito di apposita richiesta da parte dei confidi, sono attribuite dalla Giunta regionale, con i criteri, le modalità e i vincoli stabiliti dalla Giunta medesima.
4. Le risorse trasferite a capitale sociale o fondo consortile, o a riserve patrimoniali, costituiscono quote o azioni proprie dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo, né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione o per le deliberazioni dell'assemblea.
Art. 3. Modifiche alla
1. Al comma 4 dell'articolo 11 della
2. Il comma 8 dell'articolo 11 della
"8. Le convenzioni disciplinano:
a) le modalità e procedure di conferimento alla società dei contributi al fondo consortile connessi al programma di attività e dei corrispettivi connessi alle attività di supporto e di assistenza tecnica, e alle altre attività che le società di cui al comma 7 bis potranno svolgere;
b) il sistema di monitoraggio del piano di attività, e il sistema di rendicontazione e analisi di risultato delle attività di supporto e assistenza tecnica;
c) le verifiche che la Regione può svolgere in corso d'opera e a consuntivo ai fini del controllo analogo.".
Art. 4. Modifiche alla
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della
"3 bis. La nuova costruzione e gli interventi edilizi di recupero delle sale da gioco, nonché il mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere, da qualunque funzione a quella di sala da gioco, sono subordinati al rilascio del permesso di costruire, secondo quanto disposto dall'articolo 18 della
3 ter. Le disposizioni di cui al comma 3 bis trovano altresì applicazione per i locali pubblici, aperti al pubblico e i circoli privati nonché per le attività commerciali e i pubblici esercizi, comunque denominati, che siano destinati alla raccolta di scommesse o che offrano servizi telematici di trasmissione dati anche al di fuori dai confini nazionali, finalizzati al gioco d'azzardo e alle scommesse.
3 quater. Ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità, i locali indicati nei commi 3 bis e 3 ter sono sottoposti a controllo sistematico, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, della
3 quinquies. Gli interventi e le opere di cui ai commi 3 bis e 3 ter, eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale o in parziale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi entro il congruo termine, comunque non superiore a sessanta giorni, stabilito dallo Sportello unico per l'edilizia con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del Comune e a spese dei responsabili dell'abuso. Per i medesimi interventi non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 14, commi 2 e 4, dall'articolo 15, commi 2 e 3, dall'articolo 16 e dall'articolo 16 bis, comma 4 della
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per i procedimenti in corso per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato assunto il provvedimento conclusivo.
Art. 5. Modifiche alla
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della
Art. 6. Modifiche alla
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 della
"b) il Revisore unico.".
3. Il comma 7 dell'articolo 21 della
"7. Il Revisore unico è nominato dalla Regione, è iscritto nel registro dei revisori dei conti e dura in carica quattro anni.".
4. Ai commi 8 e 9 dell'articolo 21 della
5. Al comma 10 dell'articolo 21 della
6. Al comma 8 dell'articolo 24 della
Art. 7. Proroga di termini in materia ambientale: modifiche alle leggi finanziarie regionali 21 dicembre 2012, n. 19 e 20 dicembre 2013, n. 28
1. Al comma 2 dell'articolo 34 della
2. Al comma 3 dell'articolo 34 della
3. Al comma 2 dell'articolo 43 della
Art. 8. Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico
1. I canoni di concessione derivanti dall'utilizzo del demanio idrico di cui all'articolo 20 della
2. Gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico sono aggiornati tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio. L'aggiornamento o la rideterminazione dei canoni, l'eventuale individuazione di ulteriori tipologie di utilizzo o categorie di esenzione sono effettuati mediante apposita deliberazione della Giunta regionale che deve essere adottata entro il 31 ottobre di ogni anno dell'anno precedente a quello di riferimento e gli atti concessori vigenti sono automaticamente adeguati alla nuova misura del canone.
3. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui al comma 2, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
4. La cauzione da versare per le concessioni del demanio idrico ha un importo minimo di Euro 250,00. Sono esentati dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori gli enti e i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della
5. Le disposizioni del presente articolo prevalgono sulle altre disposizioni di legge regionale in materia di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico.
Art. 9. Disposizioni straordinarie a seguito di evento alluvionale
1. Al fine di consentire il ripristino degli argini golenali aventi anche finalità di difesa idraulica, gravemente danneggiati a seguito dell'evento alluvionale verificatosi dal 9 ottobre al 19 novembre 2014 nelle province di Parma e Reggio Emilia, i soggetti proprietari sono autorizzati ad utilizzare il materiale disponibile nelle immediate vicinanze nei limiti strettamente necessari allo scopo sopra previsto.
2. A tale fine i soggetti di cui al comma 1, in accordo con i Comuni interessati, predispongono un programma di interventi da approvarsi con atto della Giunta regionale che definisce le prescrizioni da rispettare in ordine alla modalità di utilizzo e ai quantitativi di materiale necessari.
3. Il materiale prelevato ai fini del comma 1 non può essere destinato ad altro scopo. In caso di violazione si applica la sanzione prevista all'articolo 22 della
4. Al fine del rispetto delle presenti disposizioni, le funzioni di vigilanza e irrogazione della sanzione sono esercitate dalle Province per i rispettivi territori.
Art. 10. Subentro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Cispadana
1. Nel caso di subentro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nelle funzioni di concedente dell'autostrada regionale Cispadana, previsto all'articolo 5 bis del
Art. 11. Norme transitorie sul Consiglio delle Autonomie locali
1. Nelle more di una riforma organica del Consiglio delle Autonomie locali (CAL), connessa all'attuazione del riordino delle funzioni della Regione e degli Enti locali, il CAL opera validamente nella composizione transitoria già prevista dall'articolo 84 della
2. Alla luce della
a) il Sindaco della Città metropolitana;
b) i presidenti delle Province;
c) i sindaci dei Comuni capoluogo e dei Comuni con più di 50.000 abitanti.
3. Ogni componente del CAL ha diritto a un voto.
Art. 12. Applicazione dell'articolo 10 del
1. In attuazione dell'articolo 6, comma 3 del
Art. 13. Modifiche alla
1. Al comma 1 dell'articolo 18 della
2. Il comma 2 dell'articolo 18 della
"2. Le assunzioni di cui al comma 1 avvengono con deliberazione della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per le rispettive dotazioni organiche, a seguito di selezione pubblica. La procedura selettiva è disciplinata con deliberazione assunta dai precitati organi politici, d'intesa tra loro.".
3. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 18 della
4. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 18 della
5. Le selezioni pubbliche di cui all'articolo 18, comma 2 della
Art. 14. Proroga dei termini per la rendicontazione di spese elettorali
1. Per la trasmissione dei rendiconti previsti dall'articolo 21, comma secondo della
Art. 15. Abrogazioni
1. Il comma 2 dell'articolo 7 della
2. Il comma 1 bis dell'articolo 6 della
3. La
Art. 16. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla
[2] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 8 della