§ 92.1.59 - D.P.C.M. 10 novembre 2014, n. 194.
Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:92. Stato civile e anagrafe
Capitolo:92.1 stato civile e anagrafe
Data:10/11/2014
Numero:194


Sommario
Art. 1 . Subentro alle anagrafi tenute dai comuni
Art. 2 . Dati contenuti nell'ANPR e modalità di conservazione
Art. 3 . Garanzie e misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali
Art. 4 . Servizi resi disponibili dall'ANPR ai Comuni
Art. 5 . Servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni
Art. 6 . Accesso all'ANPR da parte del cittadino
Art. 7 . Clausola di invarianza finanziaria


§ 92.1.59 - D.P.C.M. 10 novembre 2014, n. 194.

Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente.

(G.U. 8 gennaio 2015, n. 5)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e, in particolare, il comma 6, lettere a) e b) del medesimo articolo 62;

     Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente";

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante "Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti", e successive modificazioni;

     Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero";

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente";

     Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400";

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, recante "Regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe e il censimento degli italiani all'estero";

     Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 3;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile";

     Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

     Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", e successive modificazioni;

     Visto il Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale;

     Visto il Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni;

     Visto il Regolamento (CE) n. 1201/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni;

     Visti il Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e, in particolare, l'articolo 13 che disciplina il Programma Statistico europeo, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il Regolamento (CE) n. 322/1997 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la Decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee;

     Visto il Regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 relativo alle statistiche demografiche europee;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, recante "Approvazione del Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica" e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera c)";

     Visto l'articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)", e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2013, n. 109, recante "Disposizioni per la prima attuazione dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)";

     Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";

     Sentito l'Istituto Nazionale di Statistica, che si è espresso con pareri del 26 febbraio 2014 e del 12 giugno 2014;

     Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, che si è espresso con nota in data 17 aprile 2014;

     Acquisita l'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale;

     Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata nella seduta del 5 agosto 2014;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 settembre 2014;

     Su proposta del Ministero dell'interno, del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Subentro alle anagrafi tenute dai comuni

     1. L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) subentra gradualmente alle anagrafi tenute dai comuni secondo il piano di subentro e le modalità, idonee a garantire l'integrità, l'univocità e la sicurezza dei dati, descritti nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Nel subentro sono compresi i dati informatizzati relativi alle situazioni anagrafiche pregresse alla data del subentro e alle schede archiviate in formato elettronico.

     2. I dati anagrafici inviati dai comuni ai fini del subentro sono sottoposti ai seguenti controlli formali da parte del Ministero dell'interno:

     a) validazione del codice fiscale previo confronto con l'anagrafe tributaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

     b) verifica di congruità con i dati contenuti nell'ANPR al momento del subentro.

     3. Il Ministero dell'Interno e l'Istituto nazionale di statistica, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definiscono standard e indicatori finalizzati a monitorare la qualità dei dati registrati nell'ANPR nella fase di subentro.

     4. L'ANPR rende disponibile ai comuni, a seguito del subentro, i dati necessari all'allineamento delle banche dati eventualmente conservate dagli stessi.

 

     Art. 2. Dati contenuti nell'ANPR e modalità di conservazione

     1. Nell'ANPR sono contenuti i dati del cittadino, della famiglia anagrafica e della convivenza di cui agli articoli 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, i dati dei cittadini italiani residenti all'estero, registrati dai Comuni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, nonchè il domicilio digitale, di cui all'articolo 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

     2. I campi relativi ai dati di cui al comma 1 sono descritti nell'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

     3. L'ANPR conserva le variazioni anagrafiche e i dati relativi alle situazioni anagrafiche pregresse.

     4. L'ANPR conserva, in una distinta sezione, le schede anagrafiche relative alle persone cancellate.

 

     Art. 3. Garanzie e misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali

     1. I dati contenuti nell'ANPR sono trattati secondo le modalità e le misure di sicurezza per la protezione dei dati descritte nell'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente regolamento, adottate nel quadro delle più ampie misure di cui agli articoli da 31 a 36 e all'allegato B del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

     2. Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'ANPR, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, è il Ministero dell'interno, il quale provvede alla conservazione, alla comunicazione dei dati, nonchè all'adozione delle misure di sicurezza di cui al comma 1.

     3. Il sindaco, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è titolare del trattamento dei dati di propria competenza, limitatamente alla registrazione dei dati stessi.

     4. La società di cui all'articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è designata responsabile del trattamento dei dati dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 196, del 2003.

 

     Art. 4. Servizi resi disponibili dall'ANPR ai Comuni

     1. L'ANPR rende disponibili ai Comuni per i quali è completato il subentro di cui all'articolo 1, i servizi descritti nell'Allegato D, che costituisce parte integrante del presente regolamento, secondo le modalità indicate nell'Allegato C.

 

     Art. 5. Servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni

     1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli organismi che erogano pubblici servizi, fruiscono dei servizi di cui all'Allegato D, per l'espletamento dei propri compiti istituzionali, secondo le modalità indicate nell'Allegato C.

     2. L'ANPR rende disponibili all'Istituto nazionale di statistica, mediante i servizi previsti nell'Allegato D, i dati di cui all'articolo 2, concernenti la popolazione, il movimento naturale e i trasferimenti di residenza, necessari alla produzione delle statistiche ufficiali sulla popolazione e sulla dinamica demografica, nel rispetto della normativa nazionale e della legislazione dell'Unione Europea.

     3. Il Ministero dell'interno - Direzione Centrale per i Servizi Demografici verifica i presupposti e le condizioni di legittimità dell'accesso ai servizi di cui al presente articolo.

     4. Il comune, anche mediante le convenzioni previste dall'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, consente la fruizione dei dati anagrafici della popolazione residente nel proprio territorio, con riguardo altresì agli elenchi di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989. La verifica dei presupposti e delle condizioni di legittimità dell'accesso ai dati è svolta dal sindaco.

 

     Art. 6. Accesso all'ANPR da parte del cittadino

     1. Il cittadino registrato nell'ANPR può esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali e gli altri diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003 presso gli uffici anagrafici, anche consolari, ovvero tramite sito web dell'ANPR, in modalità diretta e sicura, e previa identificazione informatica ai sensi dell'articolo 64 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005 e trasmissione dei dati in modalità protetta.

 

     Art. 7. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

 

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2014  Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - Prev. n. 3258

 

     Allegato A

     Piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni e modalità di subentro

     A) Piano per il graduale subentro.

     Il Piano per il graduale subentro (nel seguito "Piano") riguarda la progressiva migrazione delle basi dati comunali (APR ed AIRE) verso la base dati centrale ANPR.

     Al fine di garantire la predisposizione della base di dati da utilizzare per la migrazione dei Comuni, l'ANPR è preliminarmente popolata con i dati presenti nelle partizioni della stessa, corrispondenti ai sistemi informativi INA e AIRE, attualmente ubicate presso il Centro Nazionale dei Servizi (CNSD) e i Servizi Informativi e Elettorali (SIE) del Ministero dell'Interno.

     Tale popolamento iniziale anticipa la fase di validazione dei dati che contribuiscono alla determinazione del codice fiscale (cognome e nome; sesso; luogo e data di nascita), previo confronto con l'anagrafe tributaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e la verifica di congruità a livello nazionale.

     Il Comune riceverà la segnalazione di eventuali anomalie rilevate che dovrà rimuovere utilizzando le proprie applicazioni e provvedendo ad un nuovo invio dei dati con le modalità attualmente previste nell'ambito dei sistemi INA ed AIRE.

     Il Piano individua su base mensile, a decorrere dal completamento di tale popolamento iniziale, i comuni che avviano la migrazione delle proprie banche dati APR ed AIRE locali verso l'ANPR, previo assolvimento dell'obbligo di revisione di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

     I comuni sono individuati sulla base di criteri di distribuzione geografica e di dimensione demografica, descritti nel seguito, assicurando un popolamento medio mensile di 8.000.000 di soggetti residenti, per dieci periodi della durata di 30 giorni ciascuno.

     La pianificazione è cadenzata per settimane, secondo il piano seguente.

     Settimana dalla 1 alla 20: comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti, individuati, per ciascuna settimana, secondo i criteri di distribuzione geografica e dimensione demografica, espressi dai seguenti valori percentuali:

 

Distribuzione geografica

Dimensione demografica|

 

 

Nord: 56 %

fino a 5.000 abitanti: 70 %

Centro:12 %

tra 5.001 e 20.000 abitanti: 24%

Sud e isole: 32 %

tra 20.001 e 100.000abitanti: 6%

 

 

     Settimana dalla 21 alla 24: comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 200.000 abitanti, individuati, per ciascuna settimana, secondo il criterio di distribuzione geografica e degli ulteriori criteri riferiti al grado di informatizzazione e all'uniformità dei sistemi informativi.

     Settimana dalla 25 alla 32: comuni di città metropolitane, individuati, per ciascuna settimana, secondo criteri riferiti al grado di informatizzazione e all'uniformità dei sistemi informativi.

     La durata delle procedure di subentro per ogni comune è stimata in due settimane, di cui la prima è dedicata agli invii e la seconda al completamento delle elaborazioni.

     Il comune trasmette i dati relativi alle posizioni informatizzate anagrafiche pregresse e alle schede archiviate alla data di inizio del subentro, dopo il completamento dell'invio dei dati relativi alla popolazione residente.

     B) Modalità di subentro.

     Il Piano di subentro è pubblicato sul sito del Ministero dell'interno, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

     Sono pubblicati:

     l'elenco dei Comuni che dovranno migrare le proprie banche dati (APR), con indicazione della data in cui, per ciascun Comune, è previsto l'avvio delle operazioni di subentro. L'elenco è reso disponibile con congruo anticipo rispetto all'avvio delle suddette operazioni e può essere oggetto di aggiornamento con cadenza mensile;

     le specifiche tecniche e le relative modalità per l'utilizzo dei servizi di cui all'allegato D, compresi quelli che i Comuni devono utilizzare per inviare i dati contenuti nelle proprie APR, nonchè le relative modalità di invio. Tali informazioni sono rese disponibili almeno centoventi giorni prima dell'avvio operativo del Piano di subentro.

     I dati inviati dai comuni al fine del subentro sono sottoposti ai seguenti controlli formali:

     a) verifica di conformità del messaggio allo standard definito dal Ministero dell'Interno e pubblicato nel sito WEB di ANPR;

     b) validazione del codice fiscale previo confronto con l'anagrafe tributaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

     c) verifica di congruità con i dati contenuti nell'ANPR al momento del subentro.

     Il sistema segnala al comune le anomalie relative al codice fiscale e le altre eventuali anomalie ed incongruenze mediante un apposito messaggio.

     Il sistema invia al comune, via posta elettronica certificata, un apposito messaggio di conferma del subentro con indicazione di data e ora.

     Il comune risolve le anomalie e le incongruenze segnalate entro trenta giorni, utilizzando i servizi di registrazione dati di cui all'allegato D.

 

     ALLEGATO B

 

     CAMPI RELATIVI AI DATI CONTENUTI NELL'ANPR

 

     A) SCHEDA INDIVIDUALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE IN ITALIA

     • Codice comunale identificativo di individuo

     • Codice fiscale

     • Comune

     • Cognome

     • Nome

     • Paternità

     • Maternità

     • Luogo Nascita

     • Atto Nascita

     • Data Nascita

     • Sesso

     • Stato Civile

     • Cognome Coniuge

     • Nome Coniuge

     • Data matrimonio

     • Luogo matrimonio

     • Atto matrimonio

     • Ordine del matrimonio

     • Data morte coniuge

     • Luogo morte coniuge

     • Atto morte coniuge

     • Ordine del matrimonio precedente la vedovanza

     • Data sentenza divorzio

     • Numero sentenza divorzio

     • Ordine del matrimonio precedente il divorzio

     • Cittadinanza

     • Data prima iscrizione

     • Motivo iscrizione

     • Numero pratica

     • Data perfezionamento pratica

     • Data decorrenza indirizzo

     • Specie indirizzo

     • Codice identificativo di  toponimo

     • Denominazione indirizzo

     • Numero civico (N)

     • Scala o corte

     • Interno

     • Numero isolato

     • Domicilio digitale

     • Indirizzo estero

     • Motivo Cancellazione/Reiscrizione

     • Descrizione Motivo Cancellazione /Reiscrizione

     • Data Cancellazione/Reiscrizione

     • Motivo Mutazione

     • Descrizione Motivo Mutazione

     • Data Mutazione

     • Numero pratica

     • Data perfezionamento pratica

     • Data morte

     • Luogo morte

     • Atto di morte

     • Anno censimento

     • Sezione censimento

     • Numero foglio censimento

     • Numero Carta d'Identità

     • Data Rilascio Carta d'Identità

     • Estremi del permesso di soggiorno

     • Lista elettorale

     • Lista di leva

     • Titolo di studio

     • Posizione nella professione/condizione non professionale

 

     B) SCHEDA DI FAMIGLIA DEI RESIDENTI IN ITALIA

     Comune

     Provincia

     Data costituzione

     Motivo costituzione

     Data eliminazione

     Motivo eliminazione

     Intestatario famiglia

     Data intestatario famiglia

     Cognome tutore intestatario

     minorenne

     Nome tutore intestatario minorenne

     Data decorrenza indirizzo

     Specie indirizzo

     Denominazione indirizzo

     Numero civico (N)

     Scala o corte

     Interno

     Numero isolato

     Frazione

     Anno censimento

     Sezione censimento

     Numero foglio censimento

     Numero di componenti minorenni

     presenti nella scheda di famiglia

     Per ogni familiare:

     Progressivo d'ordine

     Relazione di parentela

     Cognome

     Nome

     Sesso

     Paternità

     Maternità

     Luogo Nascita

     Data Nascita

     Atto Nascita

     Stato Civile

     Cittadinanza

     Data matrimonio

     Luogo matrimonio

     Cognome Coniuge

     Nome Coniuge

     Atto matrimonio

     Data morte coniuge

     Luogo morte coniuge

     Atto morte coniuge

     Data sentenza divorzio

     Numero sentenza divorzio

     Professione/condizione non

     professionale

     Anno censimento

     Sezione censimento

     Numero foglio censimento

 

     C) SCHEDA DI CONVIVENZA DEI RESIDENTI IN ITALIA

     Comune

     Provincia

     Specie della convivenza

     Denominazione della convivenza

     Responsabile della convivenza

     Data responsabile convivenza

     Data decorrenza indirizzo

     Specie indirizzo

     Denominazione indirizzo

     Numero civico (N)

     Scala o corte

     Interno

     Numero isolato

     Frazione

     Anno censimento

     Sezione censimento

     Numero foglio censimento

     Per ogni convivente:

     Progressivo d'ordine convivenza

     Cognome

     Nome

     Sesso

     Paternità

     Maternità

     Luogo Nascita

     Data Nascita

     Atto Nascita

     Stato Civile

     Cittadinanza

     Data matrimonio

     Luogo matrimonio

     Cognome Coniuge

     Nome Coniuge

     Atto matrimonio

     Data morte coniuge

     Luogo morte coniuge

     Atto morte coniuge

     Data sentenza divorzio

     Numero sentenza divorzio

     Professione/condizione non

     professionale

     Anno censimento

     Sezione censimento

     Numero foglio censimento

 

     D) SCHEDA DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

     codice famiglia

     codice territorio estero di residenza

     codice consolato di residenza

     provincia/contea

     c.a.p.

     località

     indirizzo

     numero civico

     presso

     cognome

     nome

     data nascita

     codice iscrizione

     comune nascita

     luogo nascita

     territorio estero nascita

     stato civile

     codice sesso

     codice relazione parentela

     comune iscrizione

     data iscrizione

     motivo iscrizione

     iniziativa iscrizione

     iniziativa aggiornamento

     individuazione comune di iscrizione

     comune di provenienza

     territorio estero di provenienza

     cognome coniuge

     data arrivo nel consolato

     anno espatrio

     comune estremi nascita

     anno estremi nascita

     serie estremi nascita

     parte estremi nascita

     numero estremi nascita

     data stato civile

     comune stato civile

     territorio estero stato civile

     luogo stato civile

     comune registrazione stato civile

     anno registrazione stato civile

     serie registrazione stato civile

     parte registrazione stato civile

     numero registrazione stato civile

     titolo di studio

     attualmente disoccupato

     posizione professionale

     settore di attività

     codice fiscale

     tipo elettore

     data inizio istruttoria

     data fine istruttoria

     flag stato istruttoria

     documenti espatrio

     note

 

     E) ULTERIORI CAMPI RELATIVI A DATI DI SERVIZIO

     Nell'ANPR sono altresì contenuti gli ulteriori campi relativi ai dati di servizio necessari a garantire l'interoperabilità con le banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonchè con le banche dati comunali, ai fini dell'esercizio delle funzioni di competenza.

 

     Allegato C

 

     Misure di sicurezza

 

     Il presente allegato descrive le caratteristiche della piattaforma e le misure adottate per garantire l'integrità e la riservatezza dei dati scambiati e conservati, la sicurezza dell'accesso ai servizi, il tracciamento delle operazioni effettuate, in conformità agli articoli 64, comma 2 e 65, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

     Per le predette finalità, l'ANPR è dotata di:

     un sistema di Identity & Access Management per l'identificazione dell'utente e della postazione, la gestione dei profili autorizzativi, la verifica dei diritti di accesso, il tracciamento delle operazioni;

     un sistema di tracciamento e di conservazione dei dati di accesso alle componenti applicative e di sistema;

     sistemi di sicurezza per la protezione delle informazioni e dei servizi erogati dalla base dati;

     un sistema di log analysis per l'analisi periodica dei file di log, in grado di individuare, sulla base di regole predefinite e formalizzate eventi potenzialmente anomali e di segnalarli al Ministero dell'interno tramite funzionalità di alert;

     una Certification Authority;

     sistemi e servizi di backup per il salvataggio dei dati e delle applicazioni;

     sistemi e servizi di Disaster Recovery.

     Il piano di continuità operativa di cui all'articolo 50-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, espliciterà le procedure relative ai sistemi ed ai servizi di backup e di Disaster Recovery.

     1. Infrastruttura fisica

     L'infrastruttura di ANPR è installata nella sede della Società di cui all'articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (nel seguito "la Società") ed è gestita dalla Società stessa.

     I locali sono sottoposti a videosorveglianza continua e sono protetti da qualsiasi intervento di personale esterno, ad esclusione degli accessi necessari a garantire la continuità operativa del sistema.

     Qualsiasi altra operazione manuale è consentita solo a personale autorizzato dal Ministero dell'interno.

     La suddetta infrastruttura, oltre alle componenti di sicurezza, comprende i sistemi e le basi dati di cui al punto 4.1 dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 23 agosto 2013, n. 109.

     2. Accesso alla base dati

     L'accesso nell'ANPR avviene in condizioni di pieno isolamento operativo e di esclusività, in conformità ai principi di esattezza, disponibilità, accessibilità, integrità e riservatezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

     I sistemi di sicurezza garantiscono che l'infrastruttura di produzione sia logicamente distinta dalle altre infrastrutture della Società e che l'accesso alla stessa avvenga in modo sicuro, controllato, e costantemente tracciato, esclusivamente da parte di personale autorizzato dal Ministero dell'interno, e con il tracciamento degli accessi e di qualsiasi attività eseguita.

     L'ANPR invia e riceve le comunicazioni in modalità sicura, su rete di comunicazione SPC ovvero, tramite Internet, mediante protocollo SSL per garantire la riservatezza dei dati su reti pubbliche.

     Le modalità di accesso da parte dei comuni, delle pubbliche amministrazioni e degli organismi che erogano pubblici servizi si applicano fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

     2.1 Accesso dei comuni

     L'accesso dei comuni all'ANPR avviene tramite sito web o mediante web service.

     Accesso del comune tramite sito web dell'ANPR.

     I requisiti di sicurezza prevedono il riconoscimento dell'operatore e della postazione, autorizzata dal comune, e dotata dei seguenti dispositivi:

     certificato identificativo, riferito alla postazione, memorizzato al suo interno, emesso dalla Certification Authority;

     smart-card dedicata e personale, e relativo lettore, con certificato client di autenticazione, intestato all'operatore, emesso dalla Certification Authority.

     L'infrastruttura di Identity & Access Management garantisce l'autenticazione dell'utente e la verifica dei diritti di accesso dello stesso alle varie risorse, in base al relativo profilo autorizzativo.

     L'operatore accede dalla postazione certificata autenticandosi tramite certificato client.

     La postazione è identificata mediante la connessione del browser dell'utente a un indirizzo gestito da un apparato di sicurezza specializzato, che verifica la validità del certificato identificativo della postazione e, in caso di esito positivo, la validità del certificato client.

     Il sistema di Identity & Access management autorizza l'utente in base al profilo assegnato ed effettua i controlli formali sui messaggi ricevuti.

     Il sistema di tracciamento conserva le informazioni relative alla associazione utente - postazione - dati acceduti, inclusi i riferimenti temporali.

     Tutte le informazioni relative al tracciamento dei dati sono accessibili solo dagli incaricati autorizzati su specifica richiesta da parte degli organi competenti.

     Tutte le operazioni effettuate sono tracciate e conservate.

     Accesso del comune mediante web service.

     I requisiti di sicurezza prevedono:

     il certificato identificativo, riferito alla postazione, memorizzato al suo interno, emesso dalla Certification Authority;

     il riconoscimento dell'operatore tramite la userid e password utilizzata per accedere ai servizi dei sistemi informativi comunali, che garantiscono l'autenticazione dell'utente e la verifica dei diritti di accesso dello stesso alle varie funzionalità applicative;

     il certificato identificativo, riferito al server ospitante l'applicazione che utilizza il web service, memorizzato al suo interno, emesso dalla Certification Authority.

     L'operatore accede autenticandosi tramite la userid e la password utilizzata per accedere ai servizi dei sistemi informativi comunali.

     Per garantire il riconoscimento dell'operatore e della postazione, autorizzata dal comune, nonchè l'integrità dei dati, i messaggi inviati prevedono:

     identificativo postazione firmato con il certificato di postazione;

     identificativo utente;

     firma dell'intero messaggio mediante il certificato che identifica il server comune secondo i meccanismi standard della ws security.

     Alla ricezione del messaggio, ANPR verifica la firma del messaggio ed il sistema di Identity & Access management verifica la validità dell'identificativo della postazione, nonchè l'esistenza dell'utente e la rispondenza dell'operazione richiesta in base al profilo assegnato; in caso di esito positivo, ANPR elabora il messaggio.

     Il sistema di tracciamento conserva le informazioni relative all'associazione utente - postazione - dati acceduti, inclusi i riferimenti temporali.

     Tutte le informazioni relative al tracciamento dei dati sono accessibili solo dagli incaricati autorizzati su specifica richiesta da parte degli organi competenti.

     Tutte le operazioni effettuate sono tracciate e conservate.

     Il comune garantisce l'adeguamento delle applicazioni alle regole di sicurezza descritte.

     2.1.1 Registrazione degli utenti ed assegnazione degli strumenti di sicurezza

     L'infrastruttura di Identity e Access Management censisce direttamente le utenze, accogliendo flussi di autenticazione e di autorizzazione, per l'assegnazione delle credenziali, secondo la seguente procedura:

     a) il sindaco o suo delegato individua gli operatori comunali preposti all'accesso all'ANPR e ne comunica i nominativi al Ministero dell'interno, evidenziando gli operatori che saranno titolari di smart-card;

     b) sulla base della comunicazione di cui al punto a), la società registra nel sistema di Identity e Access Management gli operatori comunali ed emette le smart-card richieste, e le trasmette alle Prefetture;

     c) la società predispone i plichi che contengono i PIN/PUK e li trasmette ai comuni;

     d) le Prefetture consegnano al sindaco le smart-card;

     e) il sindaco individua l'Amministratore locale della sicurezza e, tramite la propria smart-card personale ed una specifica applicazione, registra le generalità della persona individuata, gli consegna la smart card e il plico con i PIN/PUK, associa alla persona il ruolo di Amministratore locale della sicurezza, in possesso delle autorizzazioni descritte di seguito;

     f) il sindaco comunica al Ministero dell'interno il nominativo dell'Amministratore locale della sicurezza, assicurando l'avvenuta consegna dei dispositivi;

     g) l'Amministratore locale della sicurezza accede con la propria smart-card ad un'apposita applicazione dedicata alla gestione degli operatori comunali, consegna le smart-card e le relative buste con i PIN/PUK a ciascuno dei soggetti indicati dal sindaco ai sensi della lettera a), assegna i profili per l'accesso alle applicazioni, revoca le autorizzazioni, blocca le smart-card, richiede nuove smart-card in caso di impossibilità di utilizzo di quella assegnata, registra nuovi operatori comunali, prenotando contestualmente la relativa smart-card che sarà successivamente recapitata dalla società, con modalità analoghe a quelle descritte al punto d);

     h) il sindaco accede alla stessa applicazione, può effettuare tutte le operazioni previste per l'Amministratore locale della sicurezza nonchè la revoca delle autorizzazioni.

     Tutte le funzionalità di sicurezza descritte ai punti precedenti sono disponibili all'interno di un'apposita Web application, cui si accede con autenticazione forte e canale sicuro: la smart-card, pertanto, deve essere necessariamente richiesta per l'Amministratore locale della sicurezza, oltre che per gli operatori comunali che avranno accesso al sito Web di ANPR.

     Tramite la suddetta applicazione sono distribuiti i certificati che saranno utilizzati per il riconoscimento delle postazioni.

     La gestione e la conservazione della smart-card è di esclusiva responsabilità dell'operatore cui è assegnata, mentre la gestione e la conservazione del certificato che identifica la postazione, memorizzato internamente ad essa, è di responsabilità di un dipendente del Comune appositamente individuato quale responsabile del certificato stesso. La non esportabilità di questo certificato dalla postazione è garantita dalla presenza di un codice PIN, generato in fase di installazione sulla specifica postazione destinataria, la cui conservazione è di esclusiva responsabilità del suddetto dipendente.

     Per la gestione dei processi autorizzativi, sono previsti i seguenti ruoli amministrativi, suddivisi tra gli attori del sistema:

     a) Amministratore di Infrastruttura;

     b) Amministratore Applicativo;

     c) Amministratore Centrale della Sicurezza;

     d) Amministratori locali;

     e) Amministratore di primo livello (Sindaco o suo delegato);

     f) Amministratore di secondo livello (Amministratore locale della sicurezza);

     g) Amministratore della postazione (responsabile dei certificati di postazione).

     I primi due ruoli sono attribuiti a personale della Società dalla stessa individuato e comunicato al Ministero dell'interno.

     Il terzo ruolo è attribuito al personale del Ministero dell'interno.

     2.2 Accesso delle pubbliche amministrazioni e degli organismi che erogano pubblici servizi

     L'accesso delle pubbliche amministrazioni e degli organismi che erogano pubblici servizi all'ANPR avviene tramite sito web o mediante web service.

     Per l'accesso tramite sito web, i requisiti di sicurezza prevedono il riconoscimento dell'operatore e della postazione, autorizzata dalla pubblica amministrazione o dall'ente, sulla base del Sistema di Identità Federata, (che contempla anche l'identificativo dell'operatore e l'indirizzo IP della postazione), che consente il controllo degli accessi ai soli servizi di consultazione ed estrazione.

     Nel modello di sicurezza dell'Identità Federata, nell'ambito dell'Access & Facility Management, alle pubbliche amministrazioni e agli enti che erogano pubblici servizi sono demandate le funzioni di autenticazione e di autorizzazione, all'interno di profili prestabiliti, assumendo rispettivamente i ruoli di Identity Provider e Attribute Authority, in conformità al modello GFID dell'Agenzia per l'Italia Digitale e mediante l'adozione di soluzioni tecnologiche che garantiscano il tracciamento sia dell'Identity Provider sia dell'operatore.

     Le operazioni effettuate presso la postazione sono registrate nel sistema di Identity e Access Management, che registra le informazioni di autenticazione e gli attributi e li utilizza per verificare i diritti di accesso all'informazione e per alimentare il sistema di tracciamento.

     Per l'accesso tramite web service, si utilizzano i meccanismi propri del pattern di sicurezza che consente, ove richiesto, di trasferire, ai fini del tracciamento, oltre all'identificativo dell'ente anche l'identificativo dell'utente finale e l'indirizzo IP della sua postazione. Il server applicativo viene identificato tramite apposito certificato.

     3. Sistema di monitoraggio dei servizi

     Il Ministero dell'interno, attraverso l'infrastruttura di cui al paragrafo 1, eroga i servizi di cui all'allegato D e assolve le funzionalità di sicurezza descritte nel presente allegato, nel rispetto delle specifiche tecniche elaborate dalla Società e approvate dal Ministero.

     Per il monitoraggio dei servizi, il Ministero dell'interno si avvale di uno specifico sistema, ubicato nel Centro Nazionale per i Servizi Demografici del Ministero dell'interno (CNSD), presso il quale sono installate apposite consolle di controllo, utilizzate esclusivamente da personale autorizzato dal Ministero dell'interno per l'accesso in sola visualizzazione.

     La visualizzazione completa dello stato del servizio e dell'infrastruttura tecnologica che lo supporta avviene mediante:

     a) vista c.d. "ad albero" dei servizi che rendono disponibili le seguenti informazioni:

     lista dei servizi erogati (nome, descrizione, codifica, etc.);

     infrastruttura tecnologica che ospita i servizi erogati con il dettaglio dei servizi tecnici che li compongono;

     allarmi associati alle risorse infrastrutturali dei servizi tecnici che hanno impatto sui servizi erogati;

     eventuali ticket di incidenti aperti dalla Società di cui all'articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per la gestione e la risoluzione degli allarmi.

     b) vista di alto livello con rappresentazione, sia real time sia giornaliera, dell'andamento dello stato dei servizi erogati e dei relativi indicatori di disponibilità (eventi di infrastruttura, eventi da sonde end-to-end, ticket di incidenti);

     c) rappresentazione dell'andamento della produzione dei servizi, in funzione dei livelli di autorizzazione definiti dal Ministero dell'interno, anche in termini di analisi delle interazioni del sistema con i soggetti che accedono (comuni, pubbliche amministrazioni, ed altri enti) e degli scostamenti dal trend, compresi report sintetici sullo stato di sicurezza del sistema.

     4. Protezione da attacchi informatici

     Al fine di protezione dei sistemi operativi da attacchi informatici, eliminando le vulnerabilità, si utilizzano:

     a) in fase di configurazione, procedure di hardening finalizzate a limitare l'operatività alle sole funzionalità necessarie per il corretto funzionamento dei servizi;

     b) in fase di messa in esercizio, oltre che ad intervalli prefissati o in presenza di eventi significativi, processi di vulnerability assessment and mitigation nei software utilizzati e nelle applicazioni dei sistemi operativi;

     c) piattaforma di sistemi firewall e sonde anti-intrusione.

 

     Allegato D

 

     Servizi dell'ANPR

 

     Il presente allegato descrive i servizi che ANPR assicura ai soggetti che accedono.

     Le richieste di servizio sono elaborate in file XML o altri formati aperti.

     La risposta del sistema può avere formato XML, ASCII o PDF o altri formati aperti.

     I servizi sono erogati in modalità web service ovvero attraverso una web application fruibile dal sito internet della ANPR.

     A) Servizi ai Comuni

     A.1) Registrazione dei dati.

     I servizi di registrazione consentono le operazioni di modificazione dei dati di competenza del comune, in tempo reale.

     In risposta alla richiesta dell'operatore, in assenza di errore dell'operazione, il sistema invia la conferma di modificazione del dato ad un protocollo riferito all'operazione; in caso di errore, il comune riceve un avviso di esito negativo, con indicazione della causa.

     Al comune è, inoltre, resa disponibile la consultazione delle operazioni richieste, del relativo esito, e dei relativi messaggi di conferma e di errore, per intervalli temporali, con le seguenti modalità:

     l'esito di un'operazione di registrazione è disponibile per un anno;

     gli eventi notificati al comune sono disponibili per centottanta giorni.

     A. 2) Consultazione ed estrazione.

     I servizi di consultazione consentono di interrogare l'ANPR per i dati di competenza, secondo i seguenti parametri:

     per campi o combinazioni di campi;

     per tipo di operazione;

     per intervalli temporali.

     In esito alla richiesta, il sistema comunica il numero progressivo e la data della risposta; in presenza di errori nella richiesta, il sistema comunica l'esito negativo, con indicazione della causa.

     I servizi di estrazione consentono al Comune di estrarre i dati di ANPR di propria competenza con modalità analoghe a quelle descritte per i servizi di consultazione; in alternativa, il Comune può fornire ad ANPR una lista di soggetti per i quali ANPR restituirà in risposta i dati previsti per il tipo di estrazione prescelto dal Comune.

     L'esito delle operazioni di consultazione ed estrazione è disponibile per trenta giorni.

     L'esito delle richieste di consultazione non esaudite in tempo reale è disponibile per trenta giorni.

     A. 3) Certificazione.

     I servizi di emissione delle certificazioni anagrafiche di cui al capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonchè all'articolo 7 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sono erogati ai Comuni secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

     Le richieste di certificazione sono esclusivamente di tipo puntuale e sono evase contestualmente.

     In presenza di errore nella richiesta di emissione, il sistema comunica l'esito negativo, con indicazione della causa.

     A. 4) Invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

     L'ANPR rende disponibile il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, che pervengono ai comuni con le modalità tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

     Con il medesimo servizio di invio del certificato di morte di cui al citato articolo 74, è altresì inoltrata la denuncia della causa di morte di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

     A. 5) Servizi accessori.

     I servizi accessori consentono di verificare lo stato delle operazioni richieste.

     Comprendono, in particolare:

     il servizio di notifica dell'esito delle operazioni e degli eventi di competenza per l'allineamento delle banche dati tenute dal Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni e dei servizi non supportati dall'ANPR;

     il servizio di verifica dell'esito di un'operazione;

     il servizio di ricezione delle risposte rese disponibili da ANPR;

     il servizio di annullamento dell'operazione;

     il servizio di variazione di dati;

     il servizio di consultazione delle notifiche;

     il servizio di monitoraggio.

     I dati che consentono ad ANPR di fornire i servizi in questione sono conservati per un periodo di tempo prefissato, trascorso il quale sono storicizzati nel modo seguente:

     l'esito di un'operazione di registrazione è disponibile per un anno;

     l'esito delle operazioni di consultazione è disponibile per trenta giorni;

     gli eventi notificati al Comune sono disponibili per un periodo di centottanta giorni;

     le risposte alle richieste di consultazione ed estrazione non esaudite in tempo reale rimangono disponibili per trenta giorni.

     Sarà inoltre reso disponibile un servizio di interscambio in tempo reale delle comunicazioni di stato civile tra Comuni.

     B) Servizi alle pubbliche amministrazioni e agli enti che erogano pubblici servizi

     B.1) Consultazione ed estrazione

     I servizi di consultazione ed estrazione consentono di interrogare i dati dell'ANPR di competenza, secondo specifici parametri di ricerca.

     La pubblica amministrazione, utilizzando la propria applicazione, invia la richiesta di consultazione o estrazione e riceve in risposta il risultato della richiesta; qualora il numero di soggetti che verificano le condizioni richieste sia particolarmente elevato o il tipo di ricerca prescelto richieda elaborazioni complesse, ANPR attribuisce alla richiesta un numero progressivo e rende disponibile la risposta in un momento successivo. La Pubblica Amministrazione riceve in risposta il numero progressivo assegnato alla richiesta e la data in cui saranno resi disponibili gli esiti dell'elaborazione.

     In presenza di errori nella struttura dei dati della richiesta, ANPR restituisce un esito negativo, motivando il motivo dello scarto.

     B.2) Comunicazione dati e variazioni anagrafiche

     L'ANPR rende disponibile alle pubbliche amministrazioni i dati e le variazioni anagrafiche di competenza registrate dai Comuni.

     B.3) Servizi accessori

     I servizi accessori consentono di verificare lo stato delle operazioni richieste e comprendono:

     il servizio di notifica dell'esito delle operazioni e degli eventi di competenza;

     il servizio di ricezione delle risposte dell'ANPR;

     il servizio di consultazione delle notifiche;

     il servizio di monitoraggio.

     I dati che consentono ad ANPR di fornire i servizi in questione sono conservati per un periodo di tempo prefissato, trascorso il quale vengono storicizzati:

     l'esito delle operazioni di consultazione ed estrazione è disponibile per trenta giorni;

     gli eventi notificati alla Pubblica Amministrazione sono disponibili per un periodo di centottanta giorni;

     le risposte alle richieste di consultazione ed estrazione non esaudite in tempo reale rimangono disponibili per trenta giorni.