§ 45.1.851 - Del.CIPE 28 gennaio 2015, n. 9.
Programmazione dei fondi strutturali di investimento europei 2014-2020. Accordo di partenariato - strategia nazionale per lo sviluppo delle aree [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:28/01/2015
Numero:9

§ 45.1.851 - Del.CIPE 28 gennaio 2015, n. 9. [1]

Programmazione dei fondi strutturali di investimento europei 2014-2020. Accordo di partenariato - strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: indirizzi operativi.

(G.U. 20 aprile 2015, n. 91)

 

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

     Visto il regolamento (UE) n. 1311/2013 del Consiglio europeo del 2 dicembre 2013 concernente il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

     Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, che abroga altresì il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e visti in particolare gli articoli 14 e successivi che prevedono l'adozione, da parte degii Stati membri, dell'Accordo di Partenariato quale strumento di programmazione dei suddetti Fondi, stabilendone i relativi contenuti;

     Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

     Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

     Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle Amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari, sia nazionali;

     Visti inoltre gli articoli 5 e seguenti della predetta legge n. 183/1987 che istituiscono il Fondo di rotazione e disciplinano le relative erogazioni e l'informazione finanziaria;

     Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di cui al richiamato art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 300/1999, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (ora Fondo per lo sviluppo e la coesione), fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione;

     Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, che, al fine di rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, prevede tra l'altro l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale e la ripartizione delle funzioni del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS) dei Ministero dello sviluppo economico tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la medesima Agenzia;

     Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

     Visto in particolare l'art. 1, commi da 13 a 17, della richiamata legge n. 147/2013, che ha destinato l'importo complessivo di 90 milioni di euro per la realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese; a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione ex legge 183/1987 per il finanziamento di interventi pilota per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base delle aree interne del Paese, nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese secondo i criteri e le modalità attuative previste dall'Accordo di partenariato;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014 (G.U. n. 122/2014), che conferisce al Sottosegretario dì Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretario del Consiglio dei ministri, la delega a esercitare le funzioni di cui al richiamato art. 7 del decreto-legge n. 78/2010, come convertito dalla citata legge n. 122/2010 e prevede che, ai fini dell'esercizio delle predette funzioni, lo stesso si avvalga del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;

     Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ha destinato al rafforzamento della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese ulteriori 90 milioni di euro per il triennio 2015-2017, che non sono oggetto della presente delibera;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2014, recante l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014 che, in attuazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 101/2013, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento per le politiche di coesione;

     Vista la propria delibera 18 aprile 2014 n. 18 (G.U. n. 209/2014) di approvazione della proposta di Accordo di Partenariato concernente la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo 2014-2020 da trasmettere alla Commissione europea per l'avvio del negoziato formale;

     Vista la delibera adottata nell'odierna seduta di questo Comitato concernente la presa d'atto dell'Accordo di partenariato adottato dalla Commissione in data 29 ottobre 2014;

     Vista la nota n. 5316 del 24 novembre 2014 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega alle politiche di coesione territoriale, e l'allegata nota informativa predisposta dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica concernente la governance per l'impiego delle risorse stanziate dal citato art. 1 comma 13 della legge di stabilità per il 2014 per la realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, già prevista nell'Accordo di partenariato;

     Vista la successiva nota n. 5827 del 15 dicembre 2014, con la quale lo stesso Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha trasmesso la proposta aggiornata alla luce del parere reso dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 4 dicembre 2014, con gli emendamenti proposti in sede tecnica ed accolti dall'amministrazione proponente;

     Vista infine la nota n. 493 del 27 gennaio 2015, con la quale, in esito alle richieste di chiarimento emerse nel corso della riunione preparatoria di questo Comitato del 18 dicembre 2014 il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega alle politiche di coesione territoriale ha fornito gli ulteriori elementi informativi sulla proposta;

     Considerato che la nota rileva che una parte preponderante del territorio italiano è caratterizzata da piccoli Comuni, lontani dai servizi essenziali (scuola, sanità e mobilità), che ha determinato tra l'altro grave caduta demografica, mancato sviluppo e degrado del capitale culturale e paesaggistico di tali aree;

     Tenuto conto che la Strategia nazionale per le aree interne è stata elaborata per fare fronte a quanto sopra descritto, con il fine di stimolare un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, attraverso l'incremento della domanda di lavoro e il miglior utilizzo del capitale territoriale;

     Considerato che il citato art. 1 della legge di stabilità 2014 individua, quale strumento attuativo di cooperazione interistituzionale, l'accordo di programma quadro (APQ), di cui all'art. 2 comma 203 lett. c) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

     Considerato che la detta norma prevede inoltre che, entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento, siano presentati al CIPE i risultati degli interventi prototipi, al fine di valutare successivi rifinanziamenti della relativa autorizzazione di spesa;

     Tenuto conto che l'Accordo di Partenariato dettaglia criteri e modalità di attuazione della Strategia nazionale per le aree interne del Paese, prevedendo tra l'altro la costituzione di un Comitato tecnico Aree Interne (coordinato dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione territoriale-DPS, e composto da Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute, Dipartimento Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport, ANCI - IFEL, INEA, ISFOL, UPI, Regione/Provincia autonoma interessata e, a seguito della sua costituzione, dall'Agenzia per la coesione territoriale);

     Considerato che la citata legge di stabilità per il 2014 prevede il coinvoigimento del CIPE nella valutazione dei risultati degli interventi pilota posti in essere, ai fini di successivi rifinanziamenti delle attività avviate;

     Ritenuto pertanto opportuno che al citato Comitato tecnico aree interne partecipi il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in quanto struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri di supporto al CIPE, nonchè il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

     Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

     Vista la odierna nota n. 422-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, contenente le osservazioni e le prescrizioni da recepire nella presente delibera;

     Su proposta del competente Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega alla coesione territoriale;

 

     Delibera:

     1. RIPARTO FINANZIARIO

     Le risorse stanziate dalla legge di stabilità per il 2014, pari a complessivi 90 milioni di euro per il triennio 2014-2016, sono ripartite a favore di interventi pilota in 23 aree progetto nell'ambito della Strategia nazionale per Io sviluppo delle aree interne del Paese citata in premessa. In particolare l'importo di 86,02 milioni di euro è attribuito alle 23 aree-progetto in ragione di 3,74 milioni di euro ciascuna e l'importo di 3,98 milioni di euro è attribuito alle attività di assistenza tecnica e rafforzamento amministrativo.

     2. GOVERNANCE DELLA STRATEGIA PER LE AREE INTERNE

     Con specifico riferimento alle risorse di cui al punto 1 sono approvati gli indirizzi operativi della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, come definita nell'Accordo di Partenariato di seguito descritti.

     2.1 È costituito il Comitato tecnico aree interne, coordinato dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, con competenze sui processi di selezione delle aree, sulla definizione delle strategie d'area e sulla verifica del rispetto dei cronoprogrammi. Il Comitato è inoltre composto da: Agenzia per la coesione territoriale, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Dipartimento affari regionali, le autonomie e lo sport e Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, ANCI - IFEL, INEA, ISFOL, UPI, Regione/Provincia autonoma interessata.

     2.2 Il temine per la conclusione del processo di selezione delle 23 aree progetto è fissato al 30 marzo 2015.

     2.3 Il termine per la sottoscrizione degli Accordi di Programma Quadro (APQ) attuativi della Strategia per la prima area progetto di ciascuna Regione o Provincia autonoma è fissato al 30 settembre 2015. Alla stipula dell'Accordo parteciperanno l'Agenzia per la coesione territoriale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero della salute, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e le altre amministrazioni centrali eventualmente competenti per materia, nonchè la regione o provincia Autonoma di riferimento ed, eventualmente, il soggetto capofila del partenariato di progetto locale. La sottoscrizione dell'APQ sarà preceduta da un Atto Negoziale almeno fra la Regione o la Provincia autonoma e la rappresentanza dei Comuni dell'area progetto.

     L'APQ dovrà contenere, per ciascuna area progetto, l'indicazione specifica degli interventi da attuare, i soggetti attuatori, le fonti finanziarie poste a copertura, i cronoprogrammi di realizzazione, i risultati attesi e i relativi indicatori, le sanzioni per il mancato rispetto dei cronoprogrammi e, in allegato, la Strategia dell'area progetto. I soggetti attuatori per la componente relativa alle azioni sui servizi di base e finanziati con risorse ordinarie della legge di stabilità saranno individuati da ciascuna Amministrazione centrale di riferimento, in relazione alla tipologia di intervento ammesso a finanziamento.

     2.4 In caso di mancato rispetto dei termini sopra fissati, il contributo potrà essere assegnato, sentito il Comitato tecnico aree interne, chiamato a valutare la gravità del ritardo, a una diversa area-progetto. Il Comitato tecnico provvederà in tal caso ad individuare l'area progetto che abbia completato l'istruttoria per l'inserimento in APQ all'interno della stessa Regione. In mancanza, si procederà ad individuare l'area progetto di un'altra Regione rientrante nel novero di quelle candidabili secondo l'ordine di priorità derivante dall'ordine cronologico di approvazione delle rispettive strategie d'area.

     3. ASSISTENZA TECNICA

     In ordine alle attività di assistenza tecnica e di rafforzamento ammnistrativo, per le quali il precedente punto 1 ha disposto uno stanziamento pari a 3,98 milioni di euro, le Amministrazioni di riferimento sono:

     - in relazione alle attività di selezione delle aree e di programmazione generale e delle strategie d'area, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

     - in relazione all'attuazione e alla gestione degli Accordi di programma quadro, l'Agenzia per la coesione territoriale.

     I citati soggetti garantiranno il necessario coordinamento nella definizione delle iniziative da assumere nell'impiego delle risorse dedicate allo scopo.

     4. MODALITÀ DI TRASFERIMENTO [2]

     Il trasferimento delle risorse è disposto dal Ministero dell'economia e delle finanze - sulla base delle disposizioni di pagamento informatizzate inoltrate dalle regioni sul sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato/IGRUE - direttamente in favore dei soggetti attuatori degli interventi finanziati ovvero in favore delle regioni.

     Il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS-IGRUE provvede all'erogazione delle risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 183 del 1987:

     a titolo di anticipazione, sulla base di apposita richiesta inoltrata dalla regione titolare, nei limiti di cui all'art. 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988;

     a titolo di pagamento intermedio, sulla base di apposite richieste di rimborso inoltrate dalla regione titolare;

     a titolo di saldo, sulla base di richiesta di rimborso, pari a circa il 10% della dotazione finanziaria complessiva a carico del Fondo di rotazione, attestante l'avvenuto completamento dell'intervento, corredata da apposita relazione di chiusura da comunicare anche all'Agenzia per la coesione territoriale e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione;

     Le richieste di rimborso, formulate dalle amministrazioni regionali sono accompagnate dalle seguenti specifiche attestazioni, rese tenendo conto anche della documentazione di spesa fornita dai soggetti attuatori in sede di domanda di pagamento trasmessa alla Regione titolare: che le spese dovute nell'ambito dell'intervento sono conformi alla normativa di riferimento, sono corrette, ammissibili e coerenti con gli obiettivi stabiliti dalla legge; che tutti gli atti che hanno determinato le spese sono corredati della relativa documentazione giustificativa; che sono stati svolti i controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dalla vigente normativa; per le richieste di saldo finale, che l'intervento è stato regolarmente completato.

     Sono considerate spese rimborsabili quelle di progettazione e assistenza tecnica sostenute a partire dall'approvazione della strategia; è da considerare ammissibile la spesa già sostenuta nelle more della sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro riguardante quegli interventi che sono approvati dalla Strategia e inseriti in APQ.

     L'Agenzia per la coesione territoriale, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, comunica al MEF-IGRUE, per ciascuna area progetto, le risorse da assegnare alla Regione titolare a seguito della sottoscrizione dell'APQ. Per la gestione delle risorse riguardanti l'assistenza tecnica centrale è istituito apposito intervento sul sistema informativo RGS-IGRUE a titolarità della PCM - Dipartimento per le politiche di coesione.

     Le amministrazioni regionali, per tutti gli interventi, ivi compresi quelli di assistenza tecnica, assicurano il monitoraggio tramite la Banca dati unitaria IGRUE e l'adozione di sistemi di gestione e controllo efficaci e idonei a garantire il corretto utilizzo delle risorse finanziarie attribuite, secondo la vigente normativa. Le predette amministrazioni possono, ove lo ritengano opportuno, ricorrere a sistemi di gestione e controllo già utilizzati per i programmi comunitari e/o per gli interventi della programmazione complementare finanziati con risorse nazionali.

     La documentazione relativa all'attuazione degli interventi, alle spese sostenute ed ai controlli svolti è custodita dai soggetti attuatori e dalle regioni e messa a disposizione per eventuali controlli successivi da parte degli organismi competenti.

     Le amministrazioni regionali assicurano altresì la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali casi di abusi e irregolarità nell'attuazione degli interventi e nell'utilizzo delle relative risorse finanziarie. In tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario concesso, le stesse amministrazioni promuovono le azioni di loro competenza per il recupero e la restituzione al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 delle corrispondenti somme erogate a titolo di anticipazione, pagamento intermedio o saldo, eventualmente rivalendosi sui soggetti attuatori.

     5. MONITORAGGIO

     Gli interventi saranno monitorati nella banca dati unitaria secondo le regole di monitoraggio delle risorse aggiuntive.

     In linea con quanto disposto dal comma 17 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, riferirà al CIPE sui risultati raggiunti, sulla base di una relazione annuale del Comitato tecnico aree interne da presentare entro il 15 settembre di ciascun anno.

 

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2015  Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 818


[1] Per la proroga dei termini di cui alla presente Delibera, vedi la Del.CIPE 15 dicembre 2020, n. 76.

[2] Punto così sostituito dalla Del.CIPE 7 agosto 2017, n. 80, come modificata dalla Del.CIPE 25 ottobre 2018, n. 52..