Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio |
Data: | 23/12/2014 |
Numero: | 53 |
Sommario |
Art. 1 . Disposizioni in materia di armonizzazione contabile |
Art. 2 . Stato di previsione delle entrate |
Art. 3 . Stato di previsione della spesa |
Art. 4 . Impegni e pagamenti delle spese |
Art. 5 . Quadro generale riassuntivo |
Art. 6 . Elenco delle spese obbligatorie |
Art. 7 . Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine |
Art. 8 . Fondo di riserva per le spese impreviste |
Art. 9 . Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari |
Art. 10 . Fondo di riserva per la definizione delle passività pregresse |
Art. 11 . Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione |
Art. 12 . Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa |
Art. 13 . Utilizzo del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2014 |
Art. 14 . Variazioni di bilancio. Autorizzazione alla Giunta regionale |
Art. 15 . Erogazione al Consiglio regionale |
Art. 16 . Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità |
Art. 17 . Bilancio pluriennale |
§ VI.3.169 - L.R. 23 dicembre 2014, n. 53.
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017 della Regione Puglia
(B.U. 30 dicembre 2014, n. 176 Supplemento)
TITOLO I
NORME DI BILANCIO
Art. 1. Disposizioni in materia di armonizzazione contabile
1. Ai sensi del comma 12 dell’articolo 11 del
2. Ai sensi del comma 12 dell’articolo 3, del
3. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 11-bis, del
Art. 2. Stato di previsione delle entrate
1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l’anno finanziario 2015, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui all’articolo 45 della
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento, la riscossione e il versamento nelle casse della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell’esercizio finanziario 2015.
Art. 3. Stato di previsione della spesa
1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l’anno finanziario 2015, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui all’articolo 45 della
Art. 4. Impegni e pagamenti delle spese
1. E’ autorizzato l’impegno della spesa della Regione Puglia per l’anno finanziario 2015 entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui all’articolo 3, fatto salvo l’impegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 76 e 77 della
2. E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l’esercizio finanziario 2015 entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all’articolo 3.
3. In relazione alla riduzione delle risorse trasferite dallo Stato alle regioni a statuto ordinario per gli anni in cui si articola il bilancio pluriennale ai sensi delle seguenti disposizioni:
a) articolo 16 del
b) articolo 46 del
4. La riduzione delle risorse trasferite di cui alla lettera a) del comma 3 viene imputata a valere sulle risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione (ex fondo per le aree sottoutilizzate) istituito con il
5. Alla copertura della riduzione delle risorse trasferite di cui alla lettera b) del comma 3, in attesa dell’emanazione del provvedimento formale di individuazione, in sede di autocoordinamento delle regioni ovvero, in mancanza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, degli ambiti di spesa e della definizione dei relativi importi da sottoporre a riduzione, si provvede mediante apposizione di un vincolo di inimpegnabilità sulle somme stanziate nelle Unità Previsionali di Base (U.P.B.) in cui si articola lo stato di previsione della spesa di cui all’articolo 3, sulla base della percentuale indicata nella tabella allegata alla legge stessa. In relazione ai termini previsti dalla normativa statale per la determinazione degli ambiti di spesa e degli importi da ridurre per ciascuna regione, gli stanziamenti previsti nello stato di previsione della spesa di cui all’articolo 3, sono impegnabili mensilmente, per ciascuna U.P.B., per importi non superiori a un dodicesimo degli stanziamenti previsti computati al netto degli importi su cui grava il vincolo di inimpegnabilità, ai sensi del primo periodo del presente comma, con l’esclusione delle seguenti spese:
a) spese relative alle U.P.B. da 06.02.01 a 06.02.09 e 08.01.01;
b) spese obbligatorie e d’ordine di cui all’apposito allegato al bilancio di previsione;
c) spese individuate con deliberazione della Giunta regionale.
All’atto della emanazione del provvedimento formale di individuazione, in sede di autocoordinamento delle regioni ovvero, in mancanza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, degli ambiti di spesa e della definizione dei relativi importi da sottoporre a riduzione, la Giunta regionale, in attesa della approvazione da parte del Consiglio regionale della conseguente variazione al bilancio di previsione, con propria deliberazione, da comunicare al Consiglio entro dieci giorni, procede alla definitiva determinazione dei vincoli di inimpegnabilità a valere sugli stanziamenti di spesa dello stato di previsione di cui all’articolo 3.
6. A seguito di eventi intervenuti successivamente all’approvazione del bilancio, la Giunta, in attesa della necessaria variazione di bilancio da parte del Consiglio regionale e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.
7. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti a carico della Regione da norme statali, la Giunta regionale può stabilire ulteriori vincoli e limitazioni all’impegno e al pagamento delle somme iscritte nello stato di previsione di cui all’articolo 3.
Art. 5. Quadro generale riassuntivo
1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2015, di cui all’allegato 1, predisposto secondo il quadro di classificazione in titoli per l’entrata e per la spesa previsti, rispettivamente, dagli articoli 45 e 46 della
Art. 6. Elenco delle spese obbligatorie
1. Sono considerate spese obbligatorie quelle di cui all’elenco, allegato 4, contenente le U.P.B. che possono essere integrate a norma del comma 2 dell’articolo 49 della
Art. 7. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine
1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine capitolo n. 1110010 - U.P.B. 06.02.01 - è determinato per l’esercizio finanziario 2015 in euro 1.106.027,81 ed è gestito a termini dell’articolo 49 della
Art. 8. Fondo di riserva per le spese impreviste
1. Il fondo di riserva per le spese impreviste - capitolo n. 1110030 - U.P.B. 06.02.01 - è determinato per l’esercizio finanziario 2015 in euro 9.893.588,33 ed è gestito a termini dell’articolo 50 della
Art. 9. Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari
1. Il fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 54 della
Art. 10. Fondo di riserva per la definizione delle passività pregresse
1. Il fondo di riserva per la definizione delle partite pregresse - capitolo n. 1110090 - U.P.B. 06.02.01 - è determinato per l’esercizio finanziario 2015 in euro 4.686.027,82 ed è gestito a termini dell’articolo 54 della
Art. 11. Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione
1. Il fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione - capitolo n. 1110070 - U.P.B. 06.02.01 - è determinato per l’esercizio finanziario 2015 in euro 1 milione ed è gestito a termini dell’articolo 52 della
Art. 12. Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa
1. Il fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa - capitolo n. 1110020 - U.P.B. 06.02.01 - è determinato per l’esercizio finanziario 2015 in euro 876.014.830,27 ed è gestito a termini dell’articolo 51 della
Art. 13. Utilizzo del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2014
1. Al bilancio di previsione 2015 il saldo finanziario presunto, pari a euro 5.162.715.818,04, è applicato nei limiti dell’ammontare vincolato per complessivi euro 5.120.668.595,69 derivante da somme finanziate da fondi vincolati e accantonamenti regolarmente stanziati nell’esercizio finanziario 2014 ai sensi dell’articolo 48 della
a) per euro 266.068.261,70 al capitolo n. 1110046 - U.P.B. 06.02.01 - “Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti derivanti da risorse con vincolo di destinazione”, gestito a termini dell’articolo 95 della
b) per euro 4.761.292.000,63 al capitolo n. 1110060 - U.P.B. 06.02.01 - “Fondo delle economie vincolate”, gestito a termini dell’articolo 93 della l.r. 28/ 2001;
c) per euro 12 milioni al capitolo n. 1110065 - U.P.B. 06.02.01 - “Fondo svalutazione crediti”, gestito a termini dell’articolo 51-bis della
d) per euro 1 milione e 500 mila al capitolo n. 1110066 - U.P.B. 06.02.01 - “Fondo svalutazione crediti relativo alle anticipazioni connesse ai Consorzi di bonifica per effetto dell’articolo 6 della
e) per euro 28.402.688,00 al capitolo n. 1181010 - U.P.B. 06.02.08 - “Fondo per copertura rischi su garanzia prestata a favore di Acquedotto pugliese S.p.A. su contratto di mutuo di 150 milioni di euro”, gestito a termini dell’articolo 3 della
f) per euro 40 milioni al capitolo n. 1110068 - U.P.B. 06.02.09 - “Fondo per la copertura rischi su anticipazione temporanea concessa a favore di Acquedotto pugliese S.p.A. per 200 milioni di euro”, gestito a termini dell’articolo 49 della
g) per euro 10 milioni al capitolo n. 1110069 - U.P.B. 06.02.09 - “Fondo per la copertura rischi su anticipazione temporanea concessa a favore di Aeroporti di Puglia S.p.A. per 50 milioni di euro”, gestito a termini dell’articolo 49 della
h) per euro 1.405.645,36 al capitolo n. 1110040 - U.P.B. 06.02.01- “Fondo crediti dubbia esigibilità, parte corrente”, gestito a termini dell’articolo 46 del
Art. 14. Variazioni di bilancio. Autorizzazione alla Giunta regionale
1. La Giunta regionale, fermo restando le autonome facoltà e poteri previsti dall’articolo 42 della
2. La Giunta regionale è autorizzata inoltre a effettuare, con delibera da comunicare al Consiglio regionale entro dieci giorni, variazioni compensative tra le unità previsionali di base strettamente collegate nell’ambito di una stessa funzione-obiettivo o di uno stesso programma o progetto, nonché a effettuare variazioni compensative tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l’attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.
3. Le variazioni di cui al comma 2 relative ad assegnazioni a destinazione vincolata possono essere apportate nell’ambito dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dalla UE, dallo Stato o da altri soggetti.
4. Al fine di assicurare la tempestiva erogazione dei fondi in favore degli enti del comparto sanitario, la Giunta regionale è autorizzata, altresì, a iscrivere, con proprio atto, le ulteriori eventuali somme derivanti dalla differenza tra le risorse finanziarie di parte corrente destinate al Servizio sanitario regionale, per l’anno 2015, sancite con “Intesa” espressa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e quelle stanziate con la legge di approvazione del presente bilancio.
Art. 15. Erogazione al Consiglio regionale
1. I fondi stanziati sul capitolo n. 1050, nella U.P.B. 00.01.01 dello stato di previsione della spesa, ai sensi del comma 3 dell’articolo 102 della
Art. 16. Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità
1. In relazione al disposto dell’articolo 74 della
Art. 17. Bilancio pluriennale
1. E’ approvato il Bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 2015-2017, nelle risultanze di cui allo stato di previsione dell’entrata e allo stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge e predisposto secondo i criteri di cui all’articolo 26 della
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della
ALLEGATO - TABELLA “A”
(Omissis)