§ 6.2.92 - L.R. 30 dicembre 2013, n. 13.
Legge di stabilità regionale 2014


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 norme finanziarie
Data:30/12/2013
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Ricorso al mercato finanziario)
Art. 2.  (Quadro A e misure di controllo della spesa regionale)
Art. 3.  (Utilizzo delle economie sui mutui concessi agli enti locali da Cassa depositi e prestiti e assistiti da contribuzione regionale)
Art. 4.  (Sostituzione dell’articolo 64 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo alla rateizzazione dei debiti tributari)
Art. 5.  (Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale)
Art. 6.  (Fondo per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative)
Art. 7.  (Fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative)
Art. 8.  (Disposizioni varie)
Art. 9.  (Fondo alle famiglie per mutuo prima casa)
Art. 10.  (Coperture finanziarie)
Art. 11.  (Entrata in vigore)


§ 6.2.92 - L.R. 30 dicembre 2013, n. 13.

Legge di stabilità regionale 2014

(B.U. 31 dicembre 2013, n. 107 - S.O. n. 4)

 

Art. 1. (Ricorso al mercato finanziario)

1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per gli interventi di cui all’articolo 45, comma 1, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione), al netto delle operazioni effettuate per il rimborso anticipato, per la ristrutturazione di passività preesistenti e per la copertura dei disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni vigenti, è stabilito, per l’esercizio 2014, in termini di competenza e cassa, in 2.259.291.595,95 di euro.

 

     Art. 2. (Quadro A e misure di controllo della spesa regionale)

1. Nell’allegato “Quadro A” sono elencate le leggi regionali di spesa vigenti suddivise per missioni, programmi e capitoli di spesa, in conformità al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011 (Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) e successive modifiche.

2. In coerenza con quanto previsto dal decreto legge 6 settembre 2002, n. 194 (Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, l’autorizzazione di spesa, stabilita da specifiche leggi regionali che prevedono l’attuazione di interventi vari, si intende come limite massimo di spesa.

3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, alla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, per l’individuazione dei limiti degli oneri finanziari si assumono i rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016.

 

     Art. 3. (Utilizzo delle economie sui mutui concessi agli enti locali da Cassa depositi e prestiti e assistiti da contribuzione regionale)

1. Le contribuzioni regionali iscritte in bilancio alla data del 15 novembre 2013, relative ai mutui concessi agli enti locali da Cassa depositi e prestiti con onere integrale a carico della Regione e per i quali non risulti disposta, nel periodo 2007-2013, alcuna erogazione, sono ridestinate alle seguenti finalità:

a) all’estinzione anticipata dei mutui, nell’ipotesi in cui non risulti disposta, alla data del 15 novembre 2013, alcuna erogazione per stati di avanzamento lavori;

b) alla realizzazione degli interventi finanziati con il ricorso al debito iscritti nell’elenco 5 allegato al bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Lazio, nelle altre ipotesi, previa adozione dei necessari atti di variazione del bilancio.

2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nel caso in cui l’ente locale beneficiario della contribuzione regionale attesti, con dichiarazione del responsabile del procedimento, resa e inviata entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge ed inviata alle strutture amministrative regionali competenti in materia di lavori pubblici e di bilancio, che l’opera finanziata è in corso di realizzazione, indicando la somma ancora necessaria per il suo completamento definitivo. In tale ipotesi, la Regione ridestina alle finalità di cui al comma 1, lettera b) le sole somme non necessarie per la realizzazione dell’opera stessa finanziata dal bilancio regionale.

 

     Art. 4. (Sostituzione dell’articolo 64 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo alla rateizzazione dei debiti tributari)

1. L’articolo 64 della l.r. 9/2005 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 64

(Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari)

1. Il contribuente che si trovi in condizioni economiche disagiate può, su istanza, essere autorizzato al pagamento in forma rateizzata del debito tributario accertato, comprensivo di sanzioni, interessi e oneri accessori.

2. Il numero massimo di rate mensili è fissato in sessanta.

3. Nel caso di persone fisiche, la rateizzazione è concessa, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, dal dirigente competente, secondo fasce di reddito del nucleo familiare, in relazione al numero di componenti dello stesso e secondo fasce di debito, definite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio.

4. Nel caso di organizzazioni, con o senza personalità giuridica, in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la rateizzazione è concessa dal dirigente competente, secondo fasce di reddito e di debito definite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio.

5. Il debitore deve presentare istanza di rateizzazione, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di accertamento a pena di decadenza, allegando copia della documentazione attestante il reddito di cui al comma 3 o la situazione di obiettiva difficoltà di cui al comma 4.

6. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano, a partire dalla seconda rata, gli interessi al tasso legale vigente al momento della presentazione dell'istanza.

7. La rateizzazione non è accordata qualora l'importo complessivamente dovuto in base all'atto impositivo sia pari o inferiore a 150,00 euro per le persone fisiche e a 1.000,00 euro per le organizzazioni. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale l’importo di cui al periodo precedente è determinato in 800,00 euro.

8. In caso di omesso pagamento di un numero di rate pari ad un dodicesimo del numero di rate complessivo, anche non consecutive, la struttura competente invia avviso di decadenza dal beneficio con conseguente obbligo del debitore di estinguere il debito residuo entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza della rata non pagata, prorogabile a novanta giorni sulla base di una richiesta motivata in ordine alle ragioni del mancato pagamento, inviata alla struttura competente che deve rispondere entro i successivi quarantacinque giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali la richiesta si intende accettata. Se dopo tale termine il debitore non ha effettuato il pagamento, il debito residuo è iscritto a ruolo per il suo recupero coattivo.

9. Al contribuente decaduto dal beneficio della rateizzazione non può essere concessa una successiva rateizzazione precedentemente al decorso del termine di diciotto mesi dalla data di decadenza.

10. La disposizione di cui al comma 9 si applica anche ad istanze di rateizzazione presentate dal contribuente decaduto dal beneficio per anni d’imposta e tributi regionali diversi.”.

 

     Art. 5. (Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale)

1. Ai fini del presente articolo, per Registri si intendono il Pubblico registro automobilistico (PRA), con riferimento ai veicoli in esso iscritti, e i registri di immatricolazione, con riferimento agli altri veicoli.

2. Al pagamento delle tasse automobilistiche regionali sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere intestatari di un veicolo nei Registri.

3. Ai fini dell’applicazione delle tasse automobilistiche regionali, ogni atto o fatto, costitutivo, modificativo ovvero estintivo dei presupposti di cui al comma 2 deve essere trascritto o annotato nei Registri. Le predette registrazioni, da effettuarsi in conformità alle disposizioni vigenti, hanno efficacia a decorrere dalla data dell’evento, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

4. La perdita del possesso è annotata nei Registri mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. La dichiarazione produce i suoi effetti dalla data della sua annotazione e l’obbligo di corrispondere la tassa automobilistica cessa a decorrere dal periodo di imposta successivo a tale data.

5. In caso di mancata trascrizione o annotazione nei Registri degli atti o dei fatti di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 2 restano tenuti al pagamento delle tasse automobilistiche regionali.

6. Gli uffici competenti procedono all'annullamento, totale o parziale, delle pretese tributarie, sulla base delle risultanze delle trascrizioni o annotazioni nei Registri.

7. Con riferimento agli atti di data certa, per i quali la legge non prevede la possibilità di annotazione nei Registri, è consentito l’aggiornamento dell’archivio tributario, secondo le modalità stabilite dall’articolo 94, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche.

8. Nei casi di prima immatricolazione del veicolo e degli eventuali successivi cambi di titolarità dello stesso, cui non faccia seguito l’adempimento delle prescritte formalità nel PRA, è tenuto al pagamento della tassa automobilistica il soggetto intestatario della carta di circolazione.

8 bis. L’annotazione della sentenza di fallimento nel pubblico registro automobilistico interrompe l’obbligo di pagamento del tributo a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data della sentenza, fino alla chiusura della relativa procedura o alla vendita dei veicoli iscritti nel registro medesimo [1].

9. La Giunta regionale è autorizzata a rinnovare per l’annualità 2014 la convenzione con Automobil Club d'Italia (ACI) di cui all'articolo 29 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, relativo alle tasse automobilistiche, ai fini della gestione della tassa automobilistica regionale.

10. A decorrere dal 2014, la tassa automobilistica non è dovuta in relazione alla massa rimorchiabile, di cui all'articolo 6, commi 22-bis, 22-ter e 22-quater, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativo a disposizioni in materia di imposte sui redditi, dagli autoveicoli adibiti al trasporto di cose aventi massa complessiva fino a 3,5 tonnellate.

11. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’applicazione del comma 10, valutate in 230.000,00 euro a decorrere dall’esercizio 2014, si provvede ai sensi dell’articolo 10.

12. La riscossione delle tasse automobilistiche è consentita, oltre ai soggetti previsti dalla normativa statale, anche alle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nonché agli istituti di pagamento, iscritti all’albo di cui all'articolo 114-septies del citato decreto. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio, approva lo schema di convenzione per la disciplina del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, prevedendo in particolare le modalità di erogazione del servizio, l’accesso agli archivi, il riversamento delle somme riscosse, nonché i costi a carico dell'utente e le cause di risoluzione. I soggetti di cui al primo periodo sono esonerati dal prestare specifiche garanzie per la riscossione delle tasse automobilistiche in ragione della capacità finanziaria e solvibilità dovute per lo svolgimento dell'attività creditizia, secondo la vigente normativa nazionale [2].

13. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla normativa statale, può disporre, nei limiti delle risorse disponibili, a favore delle organizzazioni di volontariato della protezione civile iscritte nell’elenco territoriale regionale, la concessione di contributi finalizzati al potenziamento, alla manutenzione, alle spese di gestione delle attrezzature e agli oneri, anche di natura fiscale, relativi ai mezzi in dotazione o in uso alle organizzazioni stesse per lo svolgimento di attività operative di protezione civile. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall’applicazione del presente comma, valutate in euro 300.000,00 per l’esercizio 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”.

13 bis. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 13 nell’anno precedente, che intendono presentare domanda di contributo per le medesime finalità nell’esercizio in corso, possono richiedere, a titolo di acconto, il rimborso degli oneri di natura fiscale sostenuti per i mezzi in dotazione o in uso alle organizzazioni per lo svolgimento di attività operative di protezione civile, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente [3].

14. A decorrere dal 2014, i proprietari di autoveicoli di nuova immatricolazione con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno sono esentati, per tre annualità dalla data di immatricolazione, dal pagamento della tassa automobilistica regionale [4].

15. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’applicazione del comma 14, valutate in 330.000,00 euro per l’esercizio 2014, 830.000,00 euro per l’esercizio 2015 e 1.500.000,00 euro a decorrere dall’esercizio 2016, si provvede ai sensi dell’articolo 10.

 

     Art. 6. (Fondo per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative)

1. Al fine di favorire l’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 25 a 32 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in coerenza con l’Accordo di partenariato per l’utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati per gli anni di programmazione 2014 – 2020, è istituito un fondo, denominato “Fondo per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative”.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate, nel rispetto dei regolamenti europei in materia di aiuti di Stato de minimis, a titolo di contributo a fondo perduto, per la copertura delle spese connesse all’avvio dell’attività imprenditoriale, dei costi per l’investimento e delle spese di gestione inerenti ai primi ventiquattro mesi di attività. La Giunta fornisce ogni anno al Consiglio regionale un report dettagliato della natalità e mortalità delle imprese finanziate tramite il Fondo di cui al comma 1, al fine di una valutazione complessiva dell’efficacia dei criteri adottati e della economicità delle risorse pubbliche impegnate. Sulla base della predetta valutazione la deliberazione di cui al comma 3 può essere soggetta a modifiche e/o integrazioni con le medesime modalità di adozione [5].

2 bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 possono essere destinate, per un importo massimo pari al 10 per cento, ad attività di analisi, studio e promozione dell’ecosistema delle start-up innovative, con l’obiettivo di consolidarlo e favorirne lo sviluppo [6].

3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente congiuntamente alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, partecipazione, demanio, patrimonio e programmazione economico-finanziaria, sono definiti modalità e criteri per la concessione delle risorse di cui al presente articolo.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016, si provvede ai sensi dell’articolo 10.

 

     Art. 7. (Fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative)

1. Coerentemente con gli orientamenti europei relativi al sostegno delle industrie creative, come indicato nel Libro Verde della Commissione europea “Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare” ed in coerenza con l’Accordo di partenariato per l’utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati per il ciclo di programmazione 2014 – 2020, è istituito un fondo, denominato “Fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative”, in particolare nel settore dell’audiovisivo, delle tecnologie applicate ai beni culturali, dell’artigianato artistico, del design, dell’architettura e della musica.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate, nel rispetto dei regolamenti europei in materia di aiuti di Stato de minimis, a titolo di contributo a fondo perduto, per la copertura delle spese connesse all’avvio dell’attività imprenditoriale, dei costi per l’investimento e delle spese per la gestione relative ai primi due anni di attività con particolare riferimento alle iniziative imprenditoriali poste in essere da soggetti con età inferiore a trentacinque anni ovvero superiore a cinquanta, che siano disoccupati, inoccupati, lavoratori precariamente occupati ovvero lavoratori privi di retribuzione.

2 bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 possono essere destinate, per un importo massimo pari al 10 per cento, ad attività di analisi, studio e promozione dell’ecosistema delle imprese culturali e creative, con l’obiettivo di consolidarlo e favorirne lo sviluppo [7].

3. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere vincolante della commissione consiliare competente, congiuntamente alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, partecipazione, demanio, patrimonio e programmazione economico-finanziaria, sono stabiliti modalità e criteri per la concessione delle risorse di cui al presente articolo.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016, si provvede per un importo pari a 500 mila euro mediante corrispondente riduzione del programma 01 “Organi istituzionali”, della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” e per 1 milione di euro ai sensi dell’articolo 10.

 

     Art. 8. (Disposizioni varie)

1. La tabella B “Canoni relativi alle utenze di acqua pubblica (anno 2014)” di cui all’articolo 8, comma 4, della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, relativo a disposizioni in materia di tutela e razionalizzazione nell'uso dell'acqua pubblica, è sostituita dalla seguente:

 

Tabella B

Canoni relativi alle utenze di acqua pubblica (anno 2014)

 

Usi

Tipologia

Unità di misura

Canone unitario finanziaria 2013

a) consumo umano

Canone

€/modulo

€ 2.000,00

Canone minimo

€ 350,00

b) irriguo

Canone (a bocca tassata)

€/modulo

€ 60,00

Canone (senza bocca tassata)

€/ha

€ 0,60

Canone minimo

€ 30,00

c) idroelettrico

Canone

€/kW

€ 30,00

Canone minimo

€ 300,00

d) industriale

Canone

€/modulo

€ 25.000,00

Canone minimo

€ 2.500,00

e) verde pubblico, attrezzature sportive, pescicoltura [8]

Canone

€/modulo

€ 365,87

Canone minimo

€ 200,00

f) igienico e assimilati, anticendio, lavaggio

Canone

€/modulo

€ 1.500,00

Canone minimo

€ 200,00

g) diversi

Canone

€/modulo

€ 2.000,00

Canone minimo

€ 200,00

 

2. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 175 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono abrogati la legge regionale 13 luglio 1998, n. 28 (Istituzione dell’addizionale regionale sui canoni di concessione delle acque pubbliche) e successive modifiche e l’articolo 38 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo a disposizioni sui canoni demaniali di concessione di acque pubbliche.

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’applicazione del comma 2, valutate in 400.000,00 euro a decorrere dall’esercizio 2014, si provvede ai sensi dell’articolo 10.

4. I soggetti aventi diritto possono richiedere al Servizio fitosanitario regionale la compensazione dei pagamenti non dovuti ed indebitamente versati a titolo di tariffa fitosanitaria di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali) e successive modifiche. La compensazione avviene mediante trasferimento agli anni successivi e alla stessa voce tariffaria delle somme erroneamente versate in eccedenza.

5. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 (Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico - GAP), a seguito delle parole: “possono prevedere” è aggiunta la parola: “incentivi” e le parole “, agevolazioni sui tributi di propria competenza” sono soppresse.

6. Dopo il comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 (Misure urgenti di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria) è inserito il seguente:

“5 bis. Dopo il compimento delle azioni di cui al comma 2, lettera b), numeri 1 e 2, San.im S.p.A. è autorizzata a procedere alla modifica dell’oggetto sociale stabilendo la sola gestione ed amministrazione dei contratti di locazione finanziaria precedentemente stipulati ed escludendo la possibilità di intraprendere qualsiasi ulteriore attività di locazione finanziaria o qualsiasi attività finanziaria in genere.”.

7. La maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF, prevista dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, relativo al pagamento dei debiti della Regione, nella misura dello 0,6 per cento con riferimento all’anno di imposta 2014 per gli scaglioni di reddito superiori a 15.000,00 euro, come definiti ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche, non trova applicazione, per il medesimo anno, per i soggetti con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF non superiore a 50.000,00 euro aventi fiscalmente a carico, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche, tre figli. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF di tali soggetti sia inferiore a 50.000,00 euro. La soglia di reddito imponibile di cui al presente comma è innalzata di 5.000,00 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo. La medesima maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF non trova altresì applicazione con riferimento all’anno d’imposta 2014 per i soggetti con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF non superiore a 28.000,00 euro [9].

8. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’applicazione del comma 7, valutate in 41.560.977,84 euro per l’anno 2014, si provvede per 2.000.000,00 euro mediante corrispondente riduzione del programma 01 “Organi istituzionali”, della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” e per 39.560.977,84 euro mediante l’utilizzazione del fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui al comma 9 [10].

9. Nel bilancio della Regione è istituito un fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale. A tale fondo sono attribuite le nuove e maggiori entrate di carattere permanente di competenza regionale rispetto alla legislazione vigente nonché i maggiori risparmi di spesa derivanti dall’applicazione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa del bilancio regionale, accertati a consuntivo ed ulteriori rispetto a quelle già considerate ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di equilibrio di bilancio regionale di cui alla presente legge, ivi comprese la quota destinata all’autofinanziamento degli investimenti regionali e la quota per il pagamento dei debiti pregressi, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 16, commi 4 e 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. La quantificazione delle risorse attribuite al fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale è effettuata dalla legge di stabilità regionale annua. In sede di prima applicazione, al predetto fondo confluiscono le risorse pari a 6.000.000,00 di euro iscritte, per l’anno 2014, nel “Fondo accantonamento derivante dall’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA)” di cui al programma 03 “Altri fondi”, della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, le risorse, pari a 6.000.000,00 di euro, derivanti dalla corrispondente riduzione, per l’anno 2014, del programma 01 “Organi istituzionali”, della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, nonché le risorse, pari a 27.560.977,84 euro, derivanti dai risparmi di spesa delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle missioni di cui all’allegato 2 alla presente legge. Conseguentemente, per le spese di parte corrente iscritte nel bilancio della Regione per l’anno finanziario 2014, non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016) [11].

 

     Art. 9. (Fondo alle famiglie per mutuo prima casa)

1. Al fine di attenuare gli effetti della grave crisi economica e di garantire un adeguato sostegno alle famiglie in difficoltà, è istituito un fondo denominato “Fondo alle famiglie per mutuo prima casa”.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono utilizzate, a titolo di contributo a fondo perduto, per la copertura delle rate di mutuo per l’acquisto della prima casa.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente in materia di bilancio, partecipazione, demanio, patrimonio, e programmazione economico-finanziaria, sono stabiliti modalità e criteri per l’erogazione del contributo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del “Fondo di accantonamento derivante dall’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA)” di cui al programma 03 “Altri fondi”, della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.

 

     Art. 10. (Coperture finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalle minori entrate di cui agli articoli 5 e 8, comma 3, valutati in 960.000,00 euro per l’anno 2014, 1.460.000,00 euro per l’anno 2015 e in 2.130.000,00 euro a decorrere dall’anno 2016 e dalle maggiori spese di cui agli articoli 6 e 7, pari ad 2.500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2014-2016, si provvede con la quota parte delle maggiori entrate derivanti, per i medesimi anni, dall’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche.

 

     Art. 11. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2014.

 

Allegato

"Quadro A" - Rifinanziamento di leggi regionali - (articolo 2)

(Omissis)


[1] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 20 maggio 2019, n. 8.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 17.

[3] Comma inserito dall'art. 17 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 13.

[4] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 20 maggio 2019, n. 8.

[5] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[6] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7 e così modificato dall'art. 41 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[7] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7 e così modificato dall'art. 41 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 9 della L.R. 31 dicembre 2015, n. 17.

[9] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[10] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[11] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.