§ 2.4.30 - L.R. 24 dicembre 2013, n. 43.
Istituzione dell’Agenzia regionale per i servizi educativi e del lavoro (ARSEL Liguria).


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.4 assistenza scolastica e diritto allo studio
Data:24/12/2013
Numero:43


Sommario
Art. 1.  (Istituzione di ARSEL Liguria)
Art. 2.  (Successione nei beni e nelle attività)
Art. 3.  (Funzioni di ARSEL)
Art. 4.  (Trasferimento di personale)
Art. 5.  (Organi)
Art. 6.  (Direttore generale)
Art. 7.  (Revisore dei conti)
Art. 8 . (Patrimonio e fonti di finanziamento)
Art. 9 . (Bilancio economico di previsione)
Art. 10.  (Bilancio di esercizio)
Art. 11.  (Piano di attività)
Art. 12.  (Atti soggetti al controllo)
Art. 13.  (Vigilanza della Giunta)
Art. 14.  (Inserimento dell’articolo 55 bis)
Art. 15.  (Modificazioni ad articoli)
Art. 16.  (Modifica all’articolo 4)
Art. 17.  (Modifica all’articolo 11)
Art. 18.  (Modifica all’articolo 19)
Art. 19.  (Modifiche all’articolo 23)
Art. 20.  (Modifiche all’articolo 26)
Art. 21.  (Modifiche all’articolo 27)
Art. 22.  (Sostituzione dell’articolo 28)
Art. 23.  (Modifiche all’articolo 29)
Art. 24.  (Modifica all’articolo 31)
Art. 25.  (Modifiche all’articolo 34)
Art. 26.  (Modifica all’articolo 42)
Art. 27.  (Modifica all’articolo 56)
Art. 28.  (Modifica all’articolo 59)
Art. 29.  (Inserimento dell’articolo 60 bis)
Art. 30.  (Modifica all’articolo 69)
Art. 31.  (Modifica all’articolo 72)
Art. 32.  (Sostituzione dell’articolo 79)
Art. 33.  (Modifiche all’articolo 80)
Art. 34.  (Modifiche all’articolo 81)
Art. 35.  (Modifiche all’articolo 83)
Art. 36.  (Modifica all’articolo 84)
Art. 37.  (Modifiche all’articolo 85)
Art. 38.  (Modifiche all’articolo 90)
Art. 39.  (Modifica all’articolo 6)
Art. 40.  (Modifica all’articolo 8)
Art. 41.  (Modifiche all’articolo 16)
Art. 42.  (Modifica all’articolo 17)
Art. 43.  (Modifica all’articolo 18)
Art. 44.  (Modifica all’articolo 19)
Art. 45.  (Modifica all’articolo 21)
Art. 46.  (Modifica all’articolo 35)
Art. 47.  (Modifiche agli articoli 37 e 38)
Art. 48.  (Modifica all’articolo 48)
Art. 49.  (Norma transitoria)
Art. 50.  (Abrogazione di norme e disposizioni di coordinamento)
Art. 51.  (Norma finanziaria)
Art. 52.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 2.4.30 - L.R. 24 dicembre 2013, n. 43.

Istituzione dell’Agenzia regionale per i servizi educativi e del lavoro (ARSEL Liguria).

(B.U. 2 gennaio 2014, n. 1)

 

TITOLO I

RIORDINO DEGLI ENTI REGIONALI OPERANTI NEI SETTORI DEI SERVIZI EDUCATIVI E DEL LAVORO

 

Art. 1. (Istituzione di ARSEL Liguria)

     1. In attuazione dell’articolo 9, comma 5, della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48 (Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), la presente legge regionale persegue la finalità di consentire un più efficace coordinamento nell’esercizio delle politiche regionali in materia di istruzione, lavoro e diritto allo studio, nonché di assicurare il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione amministrativa e contenimento dei costi, di efficacia e di efficienza dell’azione della pubblica amministrazione.

    2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituita, a far data dal 1° aprile 2014, l’Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro - ARSEL Liguria (di seguito denominata ARSEL) quale ente del settore regionale allargato, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile, organizzativa e di proprio personale e contestualmente sono soppressi i seguenti enti:

a) Azienda regionale per i servizi scolastici e universitari (di seguito ARSSU), istituita con legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all’istruzione e alla formazione) e successive modificazioni ed integrazioni;

b) Agenzia Liguria Lavoro (di seguito ALL), istituita con legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei servizi per l’impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni.

    3. Il funzionamento di ARSEL è disciplinato da proprio regolamento interno di organizzazione.

 

     Art. 2. (Successione nei beni e nelle attività)

    1. ARSEL, alla data di soppressione di ARSSU e di ALL, succede a titolo universale nei loro rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al personale e ad ogni altro effetto anche processuale.

    2. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale dispone la successione nella titolarità dei beni mobili e immobili, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione.

    3. Gli atti adottati dalla Giunta regionale in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 costituiscono titolo per le trascrizioni nei relativi registri immobiliari.

 

     Art. 3. (Funzioni di ARSEL)

    1. ARSEL svolge le attività conferitele dalla presente legge e dalla Giunta regionale in materia di istruzione, diritto allo studio e lavoro, sulla base degli atti di programmazione regionale nei settori attinenti la sua attività nonché sulla base delle direttive e delle linee guida approvate dalla Giunta regionale e nei limiti dalla stessa previsti.

    2. ARSEL svolge, in particolare, le seguenti attività:

a) determina i requisiti di merito, le condizioni economiche degli studenti e le procedure di selezione per l’accesso ai servizi e ai benefici di cui alla l.r. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) collabora con la Regione al fine di gestire e organizzare servizi collaterali di diritto allo studio, anche svolgendo un ruolo di supporto per comuni, istituti scolastici autonomi (ISA), studenti e famiglie;

c) svolge funzioni in materia di orientamento e formazione;

d) fornisce supporto alla Regione per interventi di alta formazione, anche mediante la collaborazione e la partecipazione a bandi e progetti comunitari, nazionali e regionali;

e) gestisce le attività e gli interventi connessi al servizio civile regionale di cui alla legge regionale 11 maggio 2006, n. 11 (Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in materia di politiche giovanili, di cui al titolo III della legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 (Promozione delle politiche per i minori e i giovani) e successive modificazioni ed integrazioni;

f) gestisce l’Osservatorio regionale di cui all’articolo 83 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni ed integrazioni e l’Osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui all’articolo 18 della legge regionale 1 agosto 2008 n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni, anche in collegamento con le azioni relative alle politiche del lavoro;

g) collabora all’elaborazione delle opportunità di apprendimento degli adulti, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 44, comma 2, della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

h) svolge funzioni di assistenza tecnica e di monitoraggio nelle materie di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni ed integrazioni e collabora al raggiungimento dell’integrazione tra i servizi per l’impiego, le politiche formative e del lavoro;

i) esercita, previa convenzione con le province, i compiti di consulenza e di assistenza tecnica nei confronti dei Centri per l’impiego;

j) esercita compiti di progettazione e supporto tecnico per la Regione in materia di:

1) programmazione e qualificazione dei servizi per l’impiego e del lavoro nonché interventi di promozione delle attività e di documentazione;

2) informazione e orientamento professionale;

3) osservatorio sul mercato del lavoro;

4) sistema informativo del lavoro;

5) studio e progettazione per lavori per fasce deboli;

6) orientamento, formazione e inserimento lavorativo di categorie svantaggiate;

7) comunicazione istituzionale sui temi del lavoro;

8) accreditamento delle strutture formative, monitoraggio degli esiti ed analisi dei bisogni formativi.

    3. La Giunta regionale può avvalersi di ARSEL per realizzare iniziative e progetti nelle materie di cui al comma 1 nonché per lo svolgimento di istruttorie e di procedimenti concernenti l’istruzione, le politiche formative e il lavoro, anche cofinanziate da fondi provenienti dall’Unione europea.

    4. ARSEL può svolgere, nelle materie di cui al presente articolo, attività su richiesta di soggetti pubblici e privati, con oneri a carico dei richiedenti determinati in misura remunerativa rispetto al costo da sostenere.

    5. La Giunta regionale può affidare ad ARSEL lo svolgimento di ulteriori attività, anche non ricomprese nel presente articolo.

    6. Nelle materie di cui alla presente legge, ARSEL può svolgere, su incarico della Regione, funzioni di organismo intermedio di gestione delle risorse dei fondi comunitari, secondo le vigenti disposizioni normative.

 

     Art. 4. (Trasferimento di personale)

    1. Il personale dipendente di ARSSU e di ALL, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è trasferito ad ARSEL.

    2. I dipendenti trasferiti conservano la posizione giuridica e il trattamento economico, ivi compresa l’anzianità già maturata all’atto del trasferimento.

    3. Al personale di ARSEL si applicano lo stato giuridico e il trattamento economico di previdenza e quiescenza previsto per il personale regionale.

 

     Art. 5. (Organi)

    1. Sono organi di ARSEL:

a) il Direttore generale;

b) il Revisore dei conti.

 

     Art. 6. (Direttore generale)

    1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell’ente e adotta ogni atto necessario a garantirne la gestione, definisce gli obiettivi da attuare, adotta il Piano di attività di cui all’articolo 11 e lo invia alla Giunta regionale per l’approvazione, verifica la corretta ed economica gestione delle risorse, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa, in attuazione degli atti di pianificazione regionale nonché sulla base delle indicazioni programmatiche e delle linee di indirizzo emanate dalla Giunta regionale.

    2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Direttore generale invia alla Giunta regionale un rapporto sull’attività dell’Agenzia relativo all’anno precedente in merito alla realizzazione degli obiettivi del Piano di attività di cui all’articolo 11.

    3. In deroga a quanto disposto dall’articolo 11 della legge regionale 14 dicembre 1993 n. 55 (Norme in materia di nomine di competenza della Regione) e successive modificazioni ed integrazioni, il Direttore generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, dalla Giunta regionale tra soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private, con esperienza almeno quinquennale o che abbiano acquisito una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica, desumibile da formazione universitaria o post-universitaria, in settori attinenti alle materie di competenza dell’Agenzia.

    4. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è esclusivo ed a tempo pieno, regolato da un contratto di diritto privato, stipulato dal Presidente della Giunta regionale, di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile.

    5. Al Direttore generale si applicano le disposizioni in vigore per i Direttori generali della Regione relativamente all’assegnazione di obiettivi annuali e alla valutazione dell’attività svolta.

    6. Per i dipendenti della Regione e degli enti del settore regionale allargato, la nomina a Direttore generale determina il collocamento in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico stesso.

 

     Art. 7. (Revisore dei conti)

    1. Il Revisore dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria di ARSEL, valutandone la conformità dell’azione e dei risultati alle norme che disciplinano l’attività dell’Agenzia, ai programmi, ai criteri ed alle direttive della Regione e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione.

    2. Il Revisore dei conti è nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel ruolo dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.

    3. Al Revisore dei conti è corrisposto un compenso omnicomprensivo delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività determinato dalla Giunta regionale.

 

     Art. 8. (Patrimonio e fonti di finanziamento)

    1. ARSEL dispone di beni mobili e immobili a titolo di proprietà o di concessione d’uso. I beni immobili possono essere alienati previa autorizzazione della Giunta regionale nel rispetto della normativa regionale vigente in materia. Il ricavato della vendita è destinato prioritariamente a interventi di edilizia finalizzata anche al diritto allo studio universitario.

    2. Le fonti di finanziamento di ARSEL sono:

a) finanziamento ordinario annuale della Regione;

b) gettito di tasse regionali vincolate al diritto allo studio universitario;

c) trasferimenti per l’attuazione di programmi di edilizia per il diritto allo studio universitario;

d) proventi derivanti dalla prestazione di servizi;

e) proventi della gestione patrimoniale;

f) contributi di soggetti pubblici e privati per scopi istituzionali;

g) donazioni, eredità e legati;

h) trasferimento dei fondi statali;

i) trasferimenti di finanziamenti comunitari per progetti specifici affidati all’Agenzia;

j) accensione di mutui, previa autorizzazione della Giunta regionale e nei limiti previsti dalla legge;

k) ogni altro introito derivante dalle attività poste in essere.

 

     Art. 9. (Bilancio economico di previsione)

    1. ARSEL applica la contabilità economico-patrimoniale e adotta, entro il 31 dicembre di ogni anno, lo schema di bilancio economico di previsione, redatto ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Lo schema, predisposto dal Direttore generale dell’Agenzia, è inviato alla Regione, entro dieci giorni dall’adozione, a pena di decadenza, ai fini dell’approvazione da parte della Giunta.

    2. ARSEL è soggetta al vincolo di pareggio di bilancio, da raggiungersi attraverso l’equilibrio di costi e di ricavi.

    3. Al bilancio economico di previsione è allegata una relazione illustrativa che evidenzi le ipotesi ed i parametri su cui si fondano le previsioni, le azioni preordinate agli obiettivi fissati, i risultati attesi, i criteri di misurazione adottati.

    4. La Giunta regionale può annullare il bilancio economico di previsione entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il bilancio si intende approvato. La Giunta regionale può, comunque, formulare specifiche raccomandazioni.

    5. I termini di cui al comma 4 possono essere interrotti una sola volta se prima della scadenza vengano chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla richiesta.

 

     Art. 10. (Bilancio di esercizio)

    1. Il bilancio di esercizio rappresenta annualmente il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente.

    2. Il bilancio di esercizio, redatto ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, è predisposto entro il 30 aprile dell’esercizio successivo a quello cui si riferisce ed è inviato dal Direttore generale dell’Agenzia alla Giunta regionale, per l’approvazione, entro dieci giorni dall’adozione, a pena di decadenza.

    3. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

    4. La struttura del bilancio d’esercizio deve conformarsi allo schema approvato dalla Giunta regionale.

    5. La Giunta regionale può annullare il bilancio d’esercizio entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il bilancio si intende approvato. La Giunta regionale può comunque formulare specifiche raccomandazioni.

    6. I termini di cui al comma 5 possono essere interrotti una sola volta se prima della scadenza vengano chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla richiesta.

 

     Art. 11. (Piano di attività)

    1. Sulla base della programmazione regionale dei diversi settori e delle linee guida emanate dalla Regione ai sensi degli articoli 59 e 60 bis della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, ARSEL elabora e adotta il Piano annuale di attività.

    2. Il piano di cui al comma 1 contiene:

a) le linee prioritarie di intervento secondo quanto previsto nel Piano triennale regionale dell’istruzione, della formazione e del lavoro di cui all’articolo 56 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) le linee prioritarie di intervento per quanto previsto dai Piani regionali di cui agli articoli 57 e 58 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) le linee prioritarie di intervento relativamente a quanto disposto dal Piano d’Azione regionale di cui all’articolo 8 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) le modalità di attuazione nonché lo svolgimento di ulteriori attività svolte su richiesta di soggetti pubblici e privati, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 4.

    3. ARSEL adotta il Piano di cui al comma 1, entro il 31 dicembre di ogni anno, per la programmazione degli interventi relativi all’anno successivo. La Giunta regionale, entro un mese, effettua le verifiche necessarie e procede all’approvazione o al rinvio, per il riesame, all’Agenzia.

 

     Art. 12. (Atti soggetti al controllo)

    1. Fatti salvi gli atti di cui agli articoli 9 e 10, la Giunta regionale verifica la conformità alla normativa statale e regionale vigente, alla programmazione regionale, nonché ai propri indirizzi e direttive, dei seguenti atti di ARSEL:

a) dotazione organica dell’Agenzia;

b) approvazione dei contratti collettivi decentrati;

c) regolamenti per la gestione e la fruizione dei servizi;

d) Piano di attività di cui all’articolo 11.

    2. Gli atti di cui al comma 1 sono inviati dal Direttore generale dell’Agenzia alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro adozione. Entro quarantacinque giorni dal loro ricevimento la Giunta regionale può fare osservazioni, chiedere chiarimenti o annullare gli atti stessi; trascorso tale termine gli atti si intendono conformi e, pertanto, acquistano efficacia.

    3. Il termine di quarantacinque giorni di cui al comma 2 è sospeso una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti ad ARSEL, da parte della Giunta regionale, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire entro trenta giorni.

    4. La Giunta regionale può annullare, anche d’ufficio, gli atti amministrativi illegittimi dell’Agenzia, anche non soggetti a controllo ai sensi della presente legge.

 

     Art. 13. (Vigilanza della Giunta)

    1. La Giunta regionale può, previa diffida ad adempiere entro un termine prestabilito, in caso di inerzia nell’approvazione degli atti di cui all’articolo 12, comma 1, o in caso di inosservanza delle direttive regionali o delle disposizioni della presente legge, procedere alla nomina di un Commissario ad acta.

    2. La Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un termine prestabilito, risolve il contratto di lavoro del Direttore generale prima della scadenza per giusta causa, ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile, nel caso di valutazione negativa della prestazione da parte della Giunta regionale e negli altri casi previsti espressamente da disposizioni normative, dichiarandone la decadenza e provvedendo alla sua sostituzione o alla nomina di un Commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi.

    3. Per l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, la Regione ha accesso agli atti di ARSEL, può disporre ispezioni e formulare specifiche richieste agli organi dell’Agenzia.

 

TITOLO II

MODIFICAZIONI ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE

CAPO I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO 2006, N.15 (NORME IN MATERIA DI DIRITTO ALL’ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE)

 

     Art. 14. (Inserimento dell’articolo 55 bis)

    1. Dopo l’articolo 55 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 55 bis

(Consulta regionale per il diritto allo studio universitario)

1. Al fine di garantire il necessario raccordo con l’Università degli studi di Genova e gli studenti universitari destinatari dei servizi in materia di diritto allo studio è istituita la Consulta regionale per il diritto allo studio universitario (di seguito denominata Consulta), quale organo consultivo di ARSEL relativamente alle funzioni inerenti al diritto allo studio universitario.

2. La Consulta, in particolare, esprime parere obbligatorio, limitatamente a quanto attiene al diritto allo studio universitario, sui seguenti atti:

a) il bilancio d'esercizio;

b) la Carta dei Servizi;

c) il Piano di attività di cui all’articolo 11;

d) i bandi di concorso relativi all'assegnazione dei servizi e dei benefici;

e) i regolamenti per la gestione e la fruizione dei servizi e dei benefici;

f) l'acquisizione dei beni immobili.

3. La Consulta resta in carica tre anni ed è composta da:

a) il Presidente, designato dal Rettore dell'Università d'intesa con il Presidente della Giunta regionale;

b) due rappresentanti designati dalla Regione;

c) un rappresentante dei professori dell’Università designato dal Senato accademico;

d) un rappresentante degli studenti universitari scelto dai rappresentanti dei corsi di laurea.

4. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. I componenti di cui alle lettere a) e b) restano in carica tre anni e possono essere riconfermati consecutivamente per una sola volta.

5. La Consulta è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta del Direttore generale o di almeno due componenti. La convocazione contiene l'ordine del giorno della seduta.

6. Nella seduta di insediamento la Consulta approva il regolamento interno di funzionamento.

7. Ai componenti della Consulta si applicano i compensi di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 (Nuova disciplina dei Compensi ai Componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli Enti Strumentali della Regione) e alla legge regionale 5 aprile 1995, n. 20 (Norme per l’Attuazione dei Programmi di Investimento in Sanità per l’Ammodernamento del Patrimonio Immobiliare e Tecnologico)) e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Il Direttore generale di ARSEL partecipa alle sedute della Consulta senza diritto di voto.”.

 

     Art. 15. (Modificazioni ad articoli)

    1. Il comma 3 dell’articolo 21 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“3. Per l’espletamento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, la Regione si avvale di ARSEL.”.

    2. Al comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “o attraverso l’A.R.S.S.U.” sono sostituite dalle seguenti: “o attraverso ARSEL”.

    3. Al comma 1 dell’articolo 27, ai commi 2 e 3 dell’articolo 28, ai commi 4, 6 e 8 dell’articolo 30, al comma 2 dell’articolo 31, ai commi 2 e 3 dell’articolo 32, ai commi 1 e 2 dell’articolo 34, al comma 1 dell’articolo 36, ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 38, alla lettera c) del comma 2 e al comma 4 dell’articolo 58 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “L’A.R.S.S.U.” sono sostituite dalla seguente: “ARSEL”.

    4. Al comma 1 dell’articolo 29 e al comma 2 dell’articolo 33 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “dall’A.R.S.S.U.” sono sostituite dalle seguenti: “da ARSEL”.

    5. Ai commi 2 e 5 dell’articolo 30 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “dell’A.R.S.S.U.” sono sostituite dalle seguenti: “di ARSEL”.

    6. Al comma 2 dell’articolo 57 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “tiene conto delle risultanze della Conferenza regionale” sono soppresse.

    7. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 58 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente:

“d) la definizione dei servizi ai quali ARSEL deve provvedere;”.

    8. Dopo il comma 4 dell’articolo 58 della l.r.15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

“4 bis. Alla scadenza del triennio, il Piano regionale è prorogato fino all’approvazione del nuovo atto da parte del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria.”.

 

CAPO II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2009, N.18 (SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO)

 

     Art. 16. (Modifica all’articolo 4)

    1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserita la seguente:

“b bis) l’Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro - ARSEL Liguria (ARSEL);”.

 

     Art. 17. (Modifica all’articolo 11)

    1. Dopo il comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

“3 bis. La Regione può avvalersi di ARSEL per l’attuazione e la gestione delle attività di cui al presente articolo.”.

 

     Art. 18. (Modifica all’articolo 19)

    1. Il comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“2. Al termine del percorso formativo è rilasciato, alternativamente, un attestato di qualifica, di diploma professionale di tecnico di istruzione e formazione professionale, una attestazione intermedia delle competenze o un attestato di specializzazione o di frequenza, secondo le disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV nonché la certificazione delle competenze ai sensi degli articoli 79 e 80.”.

 

     Art. 19. (Modifiche all’articolo 23)

    1. La rubrica dell’articolo 23 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente:

“(Poli formativi e Poli tecnico-professionali)”.

    2. Al comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “Poli formativi tecnico professionali, di seguito denominati Poli formativi” sono sostituite dalle seguenti: “Poli formativi e Poli tecnico professionali”.

    3. Dopo il comma 3 dell’articolo 23 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

“3 bis. I poli tecnico-professionali sono costituiti, con riferimento alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio, da reti formalizzate tra soggetti pubblici e privati attraverso accordi di rete e sono finalizzati a creare sinergia tra i percorsi e i diversi soggetti dell’offerta formativa e le imprese, condividendo risorse umane, laboratori, analisi di fabbisogni e progettualità. I poli tecnico professionali sono istituiti con atto della Giunta regionale ai sensi di quanto disposto dall’articolo 52 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.”.

 

     Art. 20. (Modifiche all’articolo 26)

    1. Al comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “al secondo livello europeo” sono sostituite dalle seguenti: “al terzo livello EQF”.

    2. Al comma 6 dell’articolo 26 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “La Regione cura” sono inserite le seguenti: “, anche attraverso ARSEL,”.

 

     Art. 21. (Modifiche all’articolo 27)

    1. La rubrica dell’articolo 27 della l.r. 18/2009 è sostituita dalla seguente:

“(Programmazione delle qualifiche e dei diplomi di Istruzione e Formazione professionale (IeFP))”.

    2. Il comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“1. La programmazione delle qualifiche e dei diplomi di IeFP è effettuata dalla Regione, anche in riferimento a quanto previsto all’articolo 23, sulla base dei fabbisogni professionali del territorio regionale e considerando l’offerta scolastica e formativa di istruzione e formazione professionale complessiva.”.

    3. Alla fine del comma 4 dell’articolo 27 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le parole: “nell’ambito di quanto previsto all’articolo 28”.

 

     Art. 22. (Sostituzione dell’articolo 28)

    1. L’articolo 28 della l.r.18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 28

(Offerta sussidiaria di percorsi in IeFP)

1. La Regione programma l’offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale presso gli istituti professionali di Stato (di seguito denominati IPS) al fine di integrare, ampliare e differenziare il piano dell’offerta formativa per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione realizzato dagli organismi formativi accreditati, nell’ottica della prevenzione e del contrasto alla dispersione scolastica. L’offerta sussidiaria presso gli IPS sostiene e garantisce sul territorio regionale l’organicità dell’offerta dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

2. La Regione definisce, nell’ambito degli accordi con lo Stato in materia, la tipologia di riferimento per l’erogazione dell’offerta sussidiaria di percorsi di IeFP, finalizzata al rilascio dei titoli di qualifica e di diploma negli istituti professionali di Stato.

3. I criteri per l’organizzazione dei percorsi di IeFP erogati dagli IPS, le modalità di attivazione dei percorsi nell’anno scolastico, le misure di accompagnamento per il raccordo tra sistemi formativi, le attività di monitoraggio e valutazione dei percorsi sussidiari sono oggetto di specifiche intese fra la Regione e l’Ufficio Scolastico regionale.”.

 

     Art. 23. (Modifiche all’articolo 29)

    1. La rubrica dell’articolo 29 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente:

“(Percorsi di istruzione e formazione professionale)”.

    2. Dopo il comma 1 dell’articolo 29 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

“1 bis. I percorsi di quarto anno, volti al conseguimento del diploma di tecnico di istruzione e formazione professionale, completano la filiera formativa di cui al comma 1 con finalità di specializzazione.”.

    3. Al comma 2 dell’articolo 29 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: “triennali” è sostituita dalle seguenti: “di cui ai commi 1 e 1 bis”.

    4. Il comma 3 dell’articolo 29 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“3. L’attuazione e la gestione amministrativa dei percorsi di cui ai commi 1 e 1 bis è affidata ad ARSEL.”.

 

     Art. 24. (Modifica all’articolo 31)

    1. Le lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 31 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni sono sostituite dalle seguenti:

“a) una attestazione relativa al percorso svolto, se interrotto prima del termine, che certifichi le competenze acquisite;

b) una qualifica professionale corrispondente alla figura professionale di riferimento, rilasciata al termine dell’intero percorso, previo espletamento di un esame finale;”.

 

     Art. 25. (Modifiche all’articolo 34)

    1. La rubrica dell’articolo 34 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente:

“(Istituti Tecnici Superiori)”.

    2. Al comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “di Centri regionali di alta formazione che possono ottenere il riconoscimento quali” sono soppresse.

    3. Al comma 5 dell’articolo 34 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “, per ogni Centro di alta formazione e” sono soppresse.

 

     Art. 26. (Modifica all’articolo 42)

    1. Il comma 2 dell’articolo 42 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dai seguenti:

“2. L’apprendimento formale si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari.

3. L’apprendimento non formale è caratterizzato da una scelta intenzionale della persona e si realizza al di fuori dei sistemi indicati al comma 2 in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.”.

 

     Art. 27. (Modifica all’articolo 56)

    1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 56 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserita la seguente:

“b bis) le specifiche strategie e linee di intervento riguardanti in particolare il sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale;”.

 

     Art. 28. (Modifica all’articolo 59)

    1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 59 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserita la seguente:

“b bis) al coordinamento, indirizzo, monitoraggio e controllo delle attività in materia di istruzione, diritto allo studio e lavoro attribuite ad ARSEL ai sensi della vigente normativa regionale;”.

 

     Art. 29. (Inserimento dell’articolo 60 bis)

    1. Dopo l’articolo 60 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 60 bis (Linee guida)

1. La Giunta regionale approva linee guida per definire le modalità operative e la gestione delle azioni del Sistema educativo regionale, sia in via generale sia in relazione a particolari programmi di intervento.”.

 

     Art. 30. (Modifica all’articolo 69)

    1. La lettera m) del comma 2 dell’articolo 69 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente:

“m) il Direttore generale di ARSEL;”.

 

     Art. 31. (Modifica all’articolo 72)

    1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 72 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “e nell’ARSSU” sono sostituite dalle seguenti: “e nella Consulta regionale per il diritto allo studio universitario di cui all’articolo 55 bis della l.r. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;”.

 

     Art. 32. (Sostituzione dell’articolo 79)

    1. L’articolo 79 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Articolo 79

(Individuazione, validazione e certificazione delle competenze)

1. Sono oggetto di individuazione, validazione e certificazione le competenze acquisite dalla persona in contesti formali, non formali o informali, ai sensi delle vigenti disposizioni dell’Unione Europea.

2. La Regione, in merito all’individuazione e alla validazione delle competenze e alla procedura di certificazione, assicura gli standard minimi di processo di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 , n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92).”.

 

     Art. 33. (Modifiche all’articolo 80)

    1. La rubrica dell’articolo 80 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente:

“(Riconoscimento dei titoli, delle qualifiche professionali e delle certificazioni di competenze)”.

    2. Il comma 5 dell’articolo 80 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“5. Nell’ambito del Sistema educativo regionale sono riconosciuti:

a) le certificazioni delle competenze e dei titoli acquisiti all’interno dei percorsi scolastici di istruzione professionale;

b) le certificazioni delle competenze riconosciute con il conseguimento delle qualifiche e dei diplomi definiti all’interno dei percorsi della formazione professionale, dell’apprendistato e dei titoli acquisiti all’interno di percorsi integrati tra istruzione e formazione professionale, compresi quelli in sussidiarietà;

c) i crediti formativi acquisiti nei percorsi dell’istruzione, della formazione e dell’apprendistato, anche al fine di permettere il passaggio tra i diversi percorsi;

d) le certificazioni delle competenze e dei titoli acquisiti all’interno dei percorsi della formazione integrata superiore.”.

 

     Art. 34. (Modifiche all’articolo 81)

    1. La rubrica dell’articolo 81 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente:

“(Standard minimi di attestazione)”.

    2. Il comma 1 dell’articolo 81 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“1. Per il rilascio dell’attestazione al termine dei servizi di individuazione e validazione nonchè al termine dei servizi di certificazione, la Regione assicura gli standard minimi di cui all’articolo 6 del d.lgs. 13/2013.”.

 

     Art. 35. (Modifiche all’articolo 83)

    1. Al comma 1 dell’articolo 83 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “presso la Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “presso ARSEL”.

    2. Al comma 2 dell’articolo 83 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, l’alinea è sostituito dal seguente:

“L’Osservatorio, operando in collegamento con le Province e l’Osservatorio di cui all’articolo 18 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, svolge le seguenti funzioni:”

    3. Al comma 4 dell’articolo 83 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “La Regione” sono sostituite dalla seguente: “ARSEL”.

 

     Art. 36. (Modifica all’articolo 84)

    1. Al comma 4 dell’articolo 84 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “e dell’Agenzia regionale Liguria Lavoro di cui alla legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei servizi per l’impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro)” sono soppresse.

 

     Art. 37. (Modifiche all’articolo 85)

    1. Dopo il comma 3 dell’articolo 85 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

“3 bis. Al fine di consentire la compiuta attuazione delle finalità della presente legge, la Giunta regionale organizza, nell’ambito del Sistema informativo regionale, apposite specifiche sezioni, tra loro interconnesse, finalizzate all’analisi, alla valutazione e al supporto delle decisioni relative agli strumenti di pianificazione. Tali sezioni sono dedicate a:

a) istruzione, compresa l’istruzione prescolare e dell’infanzia;

b) istruzione e formazione professionale;

c) istruzione universitaria;

d) formazione professionale, compresa la formazione superiore e l’educazione degli adulti;

e) occupazione e lavoro.

3 ter. Le disposizioni specifiche relative a quanto previsto al comma 2 sono emanate con apposito regolamento regionale, sottoposto alle procedure di cui al d.lgs. 196/2003.

3 quater. L’interconnessione di cui al comma 3 bis è attuata attraverso la gestione degli archivi, dei flussi, delle procedure informatizzate, dei sottosistemi e delle reti.”.

    2. Al comma 4 dell’articolo 85 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “La Regione può” sono inserite le seguenti “, anche avvalendosi di ARSEL,”.

 

     Art. 38. (Modifiche all’articolo 90)

    1. Al comma 1 dell’articolo 90 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “qualifica” sono inserite le seguenti: “, diploma”.

    2. Dopo il comma 6 dell’articolo 90 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

“6 bis. La Giunta regionale, con proprio atto, approva specifiche disposizioni per la disciplina degli esami relativi ai percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione professionale realizzati dagli organismi formativi nonché apposite linee guida per la disciplina degli esami di qualifica nell’ambito della sussidiarietà e dell’apprendistato.”.

 

CAPO III

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2008, N. 30 (NORME REGIONALI PER LA PROMOZIONE DEL LAVORO)

 

     Art. 39. (Modifica all’articolo 6)

    1. Il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“3. Per le funzioni di cui ai commi 1 e 2 la Regione si avvale dell’Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro - ARSEL Liguria (ARSEL).”.

 

     Art. 40. (Modifica all’articolo 8)

    1. Il comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“4. Il Programma operativo annuale di ARSEL è coordinato con i contenuti del Piano d’Azione Regionale.”.

 

     Art. 41. (Modifiche all’articolo 16)

    1. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “con l’Agenzia Liguria Lavoro,” sono sostituite dalle seguenti: “con ARSEL,”.

    2. Al comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “anche avvalendosi dell’Agenzia Liguria Lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “anche avvalendosi di ARSEL”.

 

     Art. 42. (Modifica all’articolo 17)

    1. Al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “, avvalendosi dell’Agenzia Liguria Lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “, avvalendosi di ARSEL”.

 

     Art. 43. (Modifica all’articolo 18)

    1. Al comma 7 dell’articolo 18 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “è affidato all’Agenzia Liguria Lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “è affidato ad ARSEL”.

 

     Art. 44. (Modifica all’articolo 19)

    1. Al comma 8 dell’articolo 19 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “l’Agenzia Liguria Lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “ARSEL”.

 

     Art. 45. (Modifica all’articolo 21)

    1. Al comma 4 dell’articolo 21 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “in materia di lavoro” sono soppresse.

 

     Art. 46. (Modifica all’articolo 35)

    1. Al comma 5 dell’articolo 35 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole da: “definiti dall’articolo 11” a “integrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “nel rispetto dei livelli essenziali fissati in materia dalla legislazione nazionale”.

 

     Art. 47. (Modifiche agli articoli 37 e 38)

    1. Al comma 3 dell’articolo 37 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “e delle Comunità Montane” sono sostituite dalle seguenti: “e degli Enti Parco regionali e delle Unioni di Comuni”.

    2. Al comma 2 dell’articolo 38 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “e dalle Comunità montane” sono sostituite dalle seguenti: “e dagli Enti Parco e dalle Unioni di Comuni”.

 

     Art. 48. (Modifica all’articolo 48)

    1. Al comma 6 dell’articolo 48 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “dell’Agenzia Liguria Lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “di ARSEL”.

 

TITOLO III

NORME FINALI E TRANSITORIE, ABROGAZIONI E NORMA FINANZIARIA

 

     Art. 49. (Norma transitoria)

    1. I Direttori generali di ARSSU e ALL provvedono alla ricognizione complessiva delle attività, delle passività, dei beni mobili e immobili, delle funzioni e dei servizi svolti, delle risorse umane, finanziarie e strumentali e dello stato dei contenziosi dei rispettivi enti, alla data del 31 marzo 2014.

    2. Gli organi degli enti di cui al comma 1 in carica alla data di entrata in vigore della presente legge cessano da tale carica il 31 marzo 2014.

    3. I Direttori di cui al comma 1 comunicano alla Giunta regionale le ricognizioni effettuate ai sensi del comma 1 e in particolare entro il 31 marzo 2014:

a) l’inventario dei beni mobili ed immobili, con indicazione, per ciascun bene, dell’esistenza di eventuali vincoli di destinazione d’uso o di qualsiasi altra natura;

b) le attività e le passività derivanti dall’esercizio delle funzioni e dei servizi svolti e i rapporti giuridici in corso;

c) il bilancio di esercizio relativo all’anno 2013.

    4. La Giunta regionale nomina il Direttore generale di ARSEL a decorrere dal 1° aprile 2014.

    5. In fase di prima applicazione della presente legge, il Direttore generale di ARSEL, entro trenta giorni dalla nomina da parte della Giunta regionale, adotta, sulla base delle disposizioni vigenti, il bilancio di previsione e il primo Piano di attività dell’Agenzia.

    6. In fase di prima applicazione, la Consulta regionale per il diritto allo studio universitario di cui all’articolo 14 è costituita dal Presidente e dai componenti del Consiglio di amministrazione di ARSSU in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

    7. Nelle more dell’eventuale espletamento delle procedure di reclutamento di personale conseguenti a carenze della dotazione organica, i contratti del personale precario operante a qualsiasi titolo presso l’ARSSU e l’ALL, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, sono trasformati, qualora ne ricorrano le condizioni, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio e nel rispetto della normativa regionale, in rapporti di lavoro a tempo determinato con scadenza unica al 30 giugno 2015.

 

     Art. 50. (Abrogazione di norme e disposizioni di coordinamento)

    1. Alla data di cui all’articolo 1, comma 2, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il titolo IV della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei servizi per l’impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni;

b) l’articolo 14 della legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all’istruzione e alla formazione) e successive modificazioni ed integrazioni;

c) il titolo IV della l.r. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione degli articoli 53 e 54;

d) i commi 3, 4 e 7 dell’articolo 34 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento);

e) l’articolo 64 e l’articolo 74 della l.r. 18/2009;

f) il comma 2 dell’articolo 81 della l.r. 18/2009;

g) il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 1 agosto 2008 n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro);

h) i commi 2 e 3 dell’articolo 9 della l.r. 30/2008;

i) il comma 3 dell’articolo 60 della l.r. 30/2008;

j) l’articolo 62 della l.r. 30/2008.

    2. Nel testo della l.r. 27/1998 e successive modificazioni ed integrazioni ogni riferimento ad Agenzia Liguria Lavoro si intende riferito ad ARSEL.

    3. Alla data di cui al comma 1, i riferimenti ad ARSSU e ad ALL contenuti nella vigente normativa regionale si intendono riferiti ad ARSEL.

 

     Art. 51. (Norma finanziaria)

    1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nell’Area XI “Istruzione, Formazione, Lavoro” dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, esercizio 2014, alle seguenti Unità Previsionali di Base:

- 11.101 “Spese per le attività di istruzione e diritto allo studio”

- 11.103 “Spese per le attività di istruzione e formazione professionale”

- 11.104 “Spese per la promozione dell’occupazione, sicurezza e qualità del lavoro”.

    2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

    3. Agli oneri derivanti dall’articolo 55 bis della l.r. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, così come introdotto dall’articolo 14, si provvede annualmente con lo stanziamento iscritto in bilancio all’U.P.B. 18.102 “Spese di funzionamento”.

 

     Art. 52. (Dichiarazione d’urgenza)

    1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.