Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.9 lavoro e occupazione |
Data: | 20/08/1998 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto e finalità). |
Art. 2. (Competenze regionali). |
Art. 3. (Indirizzi per le politiche del lavoro). |
Art. 4. (Competenze provinciali). |
Art. 5. (Potere sostitutivo). |
Art. 6. (Commissione Regionale di Concertazione). |
Art. 7. (Funzioni della Commissione Regionale di Concertazione) |
Art. 8. (Comitato istituzionale regionale). |
Art. 9. (Conferenza regionale per le politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione). |
Art. 10. (Istituzione). |
Art. 11. (Compiti dell'Agenzia). |
Art. 12. (Organi). |
Art. 13. (Direttore generale dell'Agenzia). |
Art. 14. (Personale dell'Agenzia). |
Art. 15. (Mezzi finanziari e patrimoniali). |
Art. 16. (Centri per l'impiego). |
Art. 17. (Criteri e modalità di organizzazione dei servizi). |
Art. 18. (Sistema informativo regionale integrato per l'occupazione). |
Art. 19. (Attività in materia di eccedenza e disponibilità di personale). |
Art. 20. (Trasferimento del personale). |
Art. 21. (Norma transitoria). |
Art. 22. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 23. (Norma finanziaria). |
Art. 24. (Abrogazione e modificazione di norme). |
§ 3.9.26 - L.R. 20 agosto 1998, n. 27.
Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro.
(B.U. 2 settembre 1998, n. 11).
PRINCIPI GENERALI
Art. 1. (Oggetto e finalità).
1. La Regione, in attuazione del
2. La Regione, nell'elaborazione delle politiche di sviluppo dell'economia ligure, anche al fine di valorizzare la qualità del lavoro e la crescita delle professionalità, promuove, programma e coordina le iniziative volte a incrementare l'occupazione, ad incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro ed a favorire l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.
3. La Regione, per il raggiungimento della finalità della presente legge, promuove l'intesa con le istituzioni locali e con quelle scolastiche ed universitarie, favorisce la concertazione con le parti sociali, nonché il contributo dei soggetti privati e garantisce la parità tra uomini e donne nell'accesso alle opportunità di lavoro.
4. La Regione, anche avvalendosi dell'Ente strumentale di cui all'articolo 10, promuove la realizzazione di un sistema integrato di servizi che comprenda unitariamente informazione e analisi del mercato, orientamento, formazione professionale, incentivi occupazionali, collocamento, con particolare riguardo alle fasce deboli, e che abbia come propria sede le strutture delle Province denominate "Centri per l'impiego" ai quali porteranno il loro apporto i Comuni interessati.
5. Coerentemente con i principi di cui alla
TITOLO II
INTERVENTI REGIONALI ED
ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI
Art. 2. (Competenze regionali).
1. La Regione esercita funzioni di promozione, programmazione, indirizzo e coordinamento in materia di servizi per l'impiego, di politiche formative e del lavoro, garantisce il raccordo con il sistema scolastico ed universitario e realizza in particolare:
a) la promozione occupazionale con particolare riguardo al lavoro per le fasce deboli;
b) il sistema di informazione e orientamento professionale;
c) l'osservatorio sul mercato del lavoro;
d) il sistema informativo regionale integrato per l'occupazione;
e) interventi di innovazione e sperimentazione;
f) l'assistenza tecnica e il monitoraggio.
2. Alla Regione competono, inoltre, le funzioni ed i compiti in materia di politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 2, comma 2 del
Art. 3. (Indirizzi per le politiche del lavoro). [1]
(Omissis)
Art. 4. (Competenze provinciali).
1. Sono attribuite alle Province:
a) le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 2, comma 1 del
b) la gestione e l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti di cui alla lettera a);
c) la gestione e l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti in materia di politica attiva dei lavoro di cui all'articolo 2, comma 2 del
2. Le Province, presso i Centri per l'impiego, erogano servizi e attuano interventi integrati con le attività formative, orientative, di informazione e di promozione occupazionale, svolte ai sensi della
3. Le funzioni attribuite sono esercitate nel rispetto del programma triennale delle politiche attive del lavoro [2] di cui all'articolo 4 della
4. Con effetto dalla costituzione delle Commissioni tripartite permanenti di cui all'articolo 6, comma 1 del
5. Le funzioni di cui al comma 4 sono esercitate, di norma, tramite le Commissioni tripartite permanenti, istituite dalle Province ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del
Art. 5. (Potere sostitutivo).
1. Nei casi di mancata individuazione dei Centri per l'impiego di cui all'articolo 16 nonché di inerzia od inosservanza delle direttive regionali, delle norme di cui al
2. Nel caso di persistente inadempienza la Regione assegna un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, sentito l'ente inadempiente, nomina un Commissario ad acta.
TITOLO III
ORGANISMI REGIONALI
Art. 6. (Commissione Regionale di Concertazione). [3]
1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del
2. La Commissione è composta da:
a) l'Assessore regionale alle politiche attive del lavoro o suo delegato, che la presiede;
b) l’Assessore regionale competente in materia di istruzione e formazione professionale o suo delegato;
c) l'Assessore regionale competente in materia di pari opportunità o suo delegato;
d) i Presidenti delle Amministrazioni Provinciali o gli Assessori da loro delegati;
e) un rappresentante dei Comuni designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) regionale;
f) la Consigliera o Consigliere regionale di parità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del
g) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
h) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello regionale;
i) il Direttore generale del dipartimento regionale competente in materia di occupazione e politiche attive del lavoro o suo delegato.
3. Il Direttore generale dell'Agenzia Liguria Lavoro di cui all'articolo 10 partecipa alle riunioni della Commissione senza diritto di voto. Alle riunioni della Commissione possono essere invitati a partecipare esperti e rappresentanti di enti e associazioni interessati a vario titolo alle materie oggetto della presente legge.
4. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario della Regione.
5. Nel caso in cui vengano trattati argomenti riguardanti il diritto al lavoro dei disabili, la Commissione è integrata dai seguenti rappresentanti delle persone disabili:
a) tre rappresentanti designati dalla Consulta di cui all'articolo 23 della
b) tre rappresentanti designati dalle aggregazioni riconosciute di associazioni ed organismi operanti nel campo dei problemi delle persone disabili.
6. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 2, lettere e), f), g) e h) e di cui al comma 5 è nominato un membro supplente, su designazione degli stessi soggetti competenti per la designazione dei membri effettivi.
7. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale ed il loro incarico è rinnovabile. La Commissione dura in carica fino alla scadenza della legislatura ed esercita le sue funzioni sino all'insediamento della nuova Commissione. La Commissione opera a titolo gratuito.
8. Le designazioni dei componenti debbono essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta. La mancata designazione entro tale termine non impedisce la costituzione della Commissione, purché le designazioni pervenute siano pari alla metà più uno dei componenti previsti al comma 2. In tal caso la Commissione è integrata con successivo decreto col pervenire delle designazioni mancanti.
9. Le decisioni della Commissione, anche nella composizione integrata, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La seduta è valida se sono presenti almeno un terzo dei componenti la Commissione.
10. La Commissione elegge al suo interno un Vicepresidente e adotta un proprio regolamento, prevedendo la possibilità di costituire sottocommissioni, in cui sia assicurata, nel caso siano trattati argomenti relativi al diritto al lavoro dei disabili, la pariteticità delle rappresentanze di cui al comma 2, lettere g) e h) ed al comma 5.
Art. 7. (Funzioni della Commissione Regionale di Concertazione) [4]
1. La Commissione di cui all'articolo 6 esercita le funzioni e le competenze già appartenenti alla Commissione regionale per l'impiego.
2. La Commissione esercita una funzione consultiva e propositiva in materia di politiche attive del lavoro ed in particolare esprime pareri in merito a:
a) la proposta del Programma triennale dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della
b) il Piano d'Azione Regionale Integrato per la Crescita dell'Occupazione, ai sensi dell'articolo 8 della
c) il Programma annuale di attività dell'Agenzia Liguria Lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 2.
3. La Commissione opera affinché sia perseguita l'integrazione di genere nella normativa e nell'azione politica e programmatoria regionale, in particolare proponendo alla Giunta regionale ogni iniziativa utile al fine di:
a) verificare l'applicazione delle leggi statali e regionali relative al lavoro delle donne;
b) rimuovere le discriminazioni dirette e indirette nei confronti del lavoro femminile;
c) promuovere lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile.
4. La Commissione, nella composizione integrata di cui all'articolo 6, comma 5, esercita altresì le funzioni previste dall'articolo 59 della
Art. 8. (Comitato istituzionale regionale).
1. Al fine di rendere effettiva, sul territorio, l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, è istituito, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del
2. Il Comitato è presieduto dall'Assessore regionale alle politiche attive del lavoro o da altro membro di Giunta delegato ed è composto da:
a) i membri della Commissione indicati all'articolo 6, comma 2, lettere d) ed i) [5];
b) quattro Sindaci dei Comuni, o loro delegati, designati dall'A.N.C.I. regionale;
c) un Presidente delle Comunità Montane, o suo delegato, designato dall'Unione Nazionale Comunità Enti Montani (U.N.C.E.M.) regionale.
3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale ed il loro incarico è rinnovabile. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 2, è nominato un membro supplente, su designazione degli stessi soggetti competenti per la designazione dei membri effettivi [6].
3 bis. Il Comitato dura in carica fino alla scadenza della legislatura ed esercita le sue funzioni sino all'insediamento del nuovo Comitato [7].
3 ter. Il Comitato opera a titolo gratuito [8].
3 quater. Le riunioni del Comitato sono valide se sono presenti almeno un terzo dei componenti [9].
4. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un dipendente regionale di livello non inferiore al settimo.
5. Il Comitato disciplina le modalità del proprio funzionamento.
6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare il Dirigente della Direzione Regionale del Lavoro della Liguria, esperti e rappresentanti di enti o associazioni interessati a vario titolo alle materie oggetto della presente legge.
7. Il Comitato esprime parere sugli indirizzi regionali e provinciali in materia di servizi per l'impiego, di politiche formative e del lavoro ed esercita, altresì, funzione propositiva nei confronti della Giunta regionale e delle Amministrazioni Provinciali in ordine allo sviluppo dell'integrazione tra le politiche del lavoro e le politiche formative e su progetti specifici rivolti all'incremento dell'occupazione.
Art. 9. (Conferenza regionale per le politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione). [10]
(Omissis)
TITOLO IV
AGENZIA LIGURIA LAVORO
Art. 10. (Istituzione).
1. E' istituita l'Agenzia Liguria Lavoro, di seguito denominata "Agenzia", con sede in Genova, quale ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e organizzativa, assoggettata alle disposizioni di cui alla
2. La Regione realizza intese con le Province per definire ambiti e modalità di utilizzo dell'Agenzia, da parte delle Province stesse, relativamente ai compiti di cui all'articolo 11.
Art. 11. (Compiti dell'Agenzia).
1. L'Agenzia svolge funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2 del
L'Agenzia esercita compiti di progettazione e di supporto tecnico che non comportino erogazione diretta di servizi al pubblico in materia di:
a) programmazione dei servizi per l'impiego e del lavoro;
b) qualificazione dei servizi per l'impiego e del lavoro nonché interventi di promozione delle attività e di documentazione;
c) informazione ed orientamento professionale;
d) osservatorio sul mercato del lavoro;
e) sistema informativo del lavoro;
f) studio e progettazione per lavori per fasce deboli;
g) collegamento con la rete delle agenzie e con il livello delle agenzie nazionali;
h) orientamento, formazione e inserimento lavorativo di categorie svantaggiate.
2. La Giunta regionale, sulla base dei criteri contenuti nel Programma triennale dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro di cui all'articolo 4 della
2 bis. Il Programma annuale di attività dell'Agenzia è coordinato con i contenuti del Piano d'Azione per l'Occupazione di cui all'articolo 8 della
3. La Giunta regionale, anche su proposta della Commissione, può realizzare, avvalendosi dell'Agenzia, iniziative e progetti diretti al raggiungimento delle finalità della presente legge. La Giunta regionale può, altresì, avvalersi dell'Agenzia per lo svolgimento di istruttorie di procedimenti concernenti le politiche formative e del lavoro, anche cofinanziate dai fondi provenienti dalla Unione europea.
4. L'Agenzia esercita, nell'ambito delle intese di cui all'articolo 10, comma 2 previa convenzione con le Province, i compiti di consulenza e di assistenza tecnica nei confronti dei Centri per l'impiego di cui all'articolo 16.
5. L'Agenzia può svolgere ulteriori attività su richiesta di soggetti pubblici e privati, con oneri a carico dei richiedenti determinati in misura remunerativa rispetto al costo da sostenere. Tali attività devono essere contenute nel programma annuale di cui al comma 2.
Art. 12. (Organi).
1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il Direttore generale;
b) il Revisore dei conti.
2. Al revisore dei conti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del titolo III della
Art. 13. (Direttore generale dell'Agenzia).
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 11 della
2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato dall'articolo 27 della
3. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, svolge funzioni di impulso dell'attività, adotta il regolamento organico del personale e quello per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ente, nonché tutti gli atti occorrenti all'attività dello stesso, assumendone la diretta responsabilità, ferme restando le competenze della dirigenza dell'ente.
4. In caso di assenza, impedimento, revoca o cessazione per qualunque causa, il Direttore generale è sostituito temporaneamente da un dirigente apicale in servizio presso l'Agenzia.
5. Nel caso di vacanza definitiva, la nomina del Direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di vacanza.
Art. 14. (Personale dell'Agenzia).
1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata dalla Regione, verificati gli effettivi fabbisogni, sentito il Direttore generale in merito ai profili professionali e previo confronto con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative entro la data prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 1 del
2. Al personale dell'Agenzia è attribuito lo stato giuridico ed il trattamento economico che compete al personale regionale.
3. La Giunta regionale approva i criteri sulla base dei quali l'Agenzia può stipulare contratti individuali di lavoro subordinato a termine e rinnovabili, anche a tempo parziale, nonché rapporti di collaborazione professionale coordinata e continuativa e di prestazione d'opera intellettuale con soggetti esterni dotati di adeguata professionalità ed esperienza per l'esecuzione di particolari progetti, studi o ricerche ai sensi della vigente normativa regionale [13].
4. (Omissis) [14].
Art. 15. (Mezzi finanziari e patrimoniali).
1. L'Agenzia dispone dei seguenti mezzi finanziari e patrimoniali:
a) finanziamento ordinario della Regione per il funzionamento dell'ente e l'attuazione delle iniziative contemplate nel programma annuale;
b) finanziamento specifici per le attività di cui all'articolo 11, comma 3;
c) contributi e liberalità da parte di soggetti pubblici e privati;
d) proventi derivanti dalla prestazione di servizi;
e) beni mobili trasferiti dalla Regione, destinati allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 11.
TITOLO V
SERVIZI PER IL LAVORO
Art. 16. (Centri per l'impiego).
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, sentiti la Commissione di cui all'articolo 6, il Comitato di cui all'articolo 8 e la competente Commissione consiliare, a definire i criteri per la distribuzione territoriale delle strutture denominate "Centri per l'impiego", tenendo conto del limite minimo di abitanti previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera f) del
2. Le Province, sulla base dei criteri di cui al comma 1, sentita la Commissione, istituiscono i Centri per l'impiego dei rispettivi territori. Presso i Centri per l'impiego le Province erogano:
a) i servizi relativi alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 2, comma 1 del
b) (Omissis) [15];
c) (Omissis) [16];
d) (Omissis) [17];
e) (Omissis) [18];
f) gli altri servizi connessi alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 2, comma 2 del
3. (Omissis) [19].
4. (Omissis) [20].
5. (Omissis) [21].
6. (Omissis) [22].
7. (Omissis) [23].
Art. 17. (Criteri e modalità di organizzazione dei servizi). [24]
(Omissis)
Art. 18. (Sistema informativo regionale integrato per l'occupazione). [25]
(Omissis)
Art. 19. (Attività in materia di eccedenza e disponibilità di personale). [26]
(Omissis)
TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 20. (Trasferimento del personale).
1. Il personale dello Stato individuato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7, comma 6 del
2. La Regione, successivamente all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 dell'articolo 7 del
3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 viene immediatamente inquadrato dai soggetti di destinazione a decorrere dal giorno successivo a quello del trasferimento dallo Stato secondo le tabelle di equiparazione che costituiscono parte integrante del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7, comma 1 del
4. I contratti a tempo determinato del personale di cui all'articolo 7, comma 1 lettera a) del
5. L'Agenzia subentra, dalla data della sua costituzione, nei contratti a tempo determinato eventualmente rinnovati dalla Regione ai sensi del comma 4.
6. L'Agenzia, entro un anno dalla data di costituzione e comunque entro la scadenza dei contratti rinnovati, nell'ambito dei posti vacanti nella propria dotazione organica, bandisce concorsi pubblici per esami, riservati al personale che presta servizio ai sensi della lettera a), comma 1 dell'articolo 7 del
7. Le Commissioni giudicatrici per i concorsi di cui al comma 6 sono nominate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia. Per la composizione delle Commissioni giudicatrici si applicano le vigenti disposizioni in materia di assunzioni agli impieghi regionali.
Art. 21. (Norma transitoria).
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede a nominare i componenti della Commissione e del Comitato.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede alla nomina del Direttore Generale dell'Agenzia.
3. Entro sessanta giorni dalla definizione dei criteri di cui all'articolo 16, comma 1 le Province istituiscono i Centri per l'impiego di propria competenza.
4. L'esercizio delle funzioni conferite dal
5. Il trasferimento dei beni, ivi incluse le risorse informatiche, nel patrimonio dell'Ente destinatario delle funzioni avviene con provvedimento dell'Ente medesimo.
Art. 22. (Disposizioni finanziarie).
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono finanziati con i trasferimenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale previsti dall'articolo 7, comma 8 del
2. La Regione dispone l'attribuzione dei finanziamenti alle Province per l'esercizio delle funzioni attribuite secondo i criteri contenuti dal programma triennale di cui all'articolo 24.
Art. 23. (Norma finanziaria).
(Omissis).
Art. 24. (Abrogazione e modificazione di norme).
1. (Omissis) [28].
2. (Omissis) [29].
3. (Omissis) [30].
4. E' abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge.
5. (Omissis) [31].
6. In ogni disposizione normativa regionale le parole "Commissione regionale per l'impiego" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione regionale di concertazione".
7. In ogni disposizione normativa regionale le parole "sistema regionale delle politiche attive del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro".
8. (Omissis) [32].
9. (Omissis) [33].
[1] Articolo abrogato dall'art. 75 della
[2] Ora "programma triennale per i servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro", ai sensi dell'art. 24 di questa stessa legge.
[3] Articolo modificato dall'art. 4 della
[4] Articolo così sostituito dall'art. 70 della
[5] Lettera così modificata dall'art. 71 della
[6] Comma così sostituito dall'art. 71 della
[7] Comma inserito dall'art. 71 della
[8] Comma inserito dall'art. 71 della
[9] Comma inserito dall'art. 71 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 75 della
[11] Comma così sostituito dall'art. 72 della
[12] Comma aggiunto dall'art. 72 della
[13] Comma così sostituito dall'art. 73 della
[14] Comma abrogato dall'art. 4 della
[15] Lettera soppressa dall'art. 74 della
[16] Lettera soppressa dall'art. 74 della
[17] Lettera soppressa dall'art. 74 della
[18] Lettera soppressa dall'art. 74 della
[19] Comma soppresso dall'art. 74 della
[20] Comma soppresso dall'art. 74 della
[21] Comma soppresso dall'art. 74 della
[22] Comma soppresso dall'art. 74 della
[23] Comma soppresso dall'art. 74 della
[24] Articolo abrogato dall'art. 75 della
[25] Articolo abrogato dall'art. 75 della
[26] Articolo abrogato dall'art. 75 della
[27] Comma così modificato dall'art. 4 della
[28] Comma abrogato dall'art. 120 della
[29] Comma abrogato dall'art. 120 della
[30] Comma abrogato dall'art. 120 della
[31] Comma abrogato dall'art. 120 della
[32] Comma abrogato dall'art. 120 della
[33] Comma abrogato dall'art. 120 della