Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.1 normativa istituzionale |
Data: | 04/06/1996 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Determinazione dei compensi). |
Art. 3. (Compensi ai Presidenti e ai segretari). |
Art. 4. (Compensi per le commissioni esaminatrici in materia di formazione professionale) |
Art. 5. (Compensi per le commissioni esaminatrici per l'accesso agli impieghi regionali). |
Art. 6. (Compensi per le commissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni per l'assunzione del personale delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere). |
Art. 7. (Trattamento di missione). |
Art. 8. (Compensi ai dipendenti pubblici). |
Art. 9. (Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28). |
Art. 10. |
Art. 11. (Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 5 aprile 1995, n. 20 "Norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e [...] |
Art. 12. (Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 8 aprile 1991, n. 4 "Norme per il funzionamento del CO.RE.RAT. previsto dalla legge 6 agosto 1990, n. 223"). |
Art. 13. (Indennità di rimborso spese ai componenti del Comitato regionale di controllo). |
Art. 14. (Abrogazione di norme). |
Art. 15. (Comitato Tecnico di cui alla legge regionale 9 agosto 1994, n. 43 e alla legge regionale 20 aprile 1995, n. 29). |
Art. 16. (Norma finanziaria). |
§ 1.1.37 - L.R. 4 giugno 1996, n. 25.
Nuova Disciplina dei Compensi ai Componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla Legge Regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli Enti Strumentali della Regione) e alla Legge Regionale 5 aprile 1995, n. 20 (Norme per l'Attuazione dei Programmi di Investimento in Sanità per l'Ammodernamento del Patrimonio Immobiliare e Tecnologico).
(B.U. 19 giugno 1996, n. 13).
Art. 1. (Finalità).
1. La presente legge disciplina l'attribuzione di compensi ai componenti, ivi compresi i segretari di commissioni, comitati o organi collegiali comunque denominati, previsti con legge e operanti presso la Regione o gli enti strumentali qualora non soggetti a specifica normativa di settore.
2. I compensi di cui al comma 1 sono altresì corrisposti per le riunioni di sottocommissioni costituite nell'ambito di organi collegiali.
Art. 2. (Determinazione dei compensi).
1. L'ammontare dei compensi per giornata di seduta, qualora non sia diversamente stabilito dalle leggi di settore, è fissato in lire 50.000, lire 100.000 e lire 150.000 al lordo delle ritenute di legge, secondo quanto previsto rispettivamente dalle tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, in relazione all'impegno richiesto, alla natura degli atti da assumere e alle conseguenti responsabilità.
2. Fermo restando quanto eventualmente disposto dalle leggi di settore, le commissioni, i collegi e i comitati non inseriti nelle tabelle allegate alla presente legge operano a titolo gratuito.
3. L'ammontare dei compensi di cui al comma 1 è maggiorato dell'IVA e dei contributi integrativi da versare alle casse previdenziali dei professionisti, qualora dovuti.
4. Gli eventuali nuovi inserimenti nelle tabelle allegate sono effettuati con delibera della Giunta regionale.
Art. 3. (Compensi ai Presidenti e ai segretari).
1. I compensi di cui all'articolo 2 sono maggiorati del 20 per cento per il Presidente dell'organo collegiale e sono ridotti del 20 per cento per il segretario.
Art. 4. (Compensi per le commissioni esaminatrici in materia di formazione professionale) [1]
1. Ai componenti, ivi compresi i segretari, delle commissioni esaminatrici di cui all’articolo 90 della
2. Al Presidente delle commissioni esaminatrici di cui al comma 1 è attribuita, per ogni giornata di seduta, un’indennità di euro 77,47, al lordo delle ritenute di legge.
Art. 5. (Compensi per le commissioni esaminatrici per l'accesso agli impieghi regionali).
1. Per le commissioni esaminatrici delle selezioni, dei concorsi pubblici e dei corsi-concorso per l'accesso agli impieghi regionali si applica quanto disposto dalla normativa statale in materia e dalla legge regionale relativa.
Art. 6. (Compensi per le commissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni per l'assunzione del personale delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere).
1. Alle commissioni esaminatrici dei concorsi e selezioni pubbliche per l'assunzione del personale delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere si applica quanto previsto dalla normativa statale in materia.
Art. 7. (Trattamento di missione).
1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 compete, ove spettante, il trattamento di missione secondo le misure e nei limiti stabiliti dalle norme vigenti per i dipendenti regionali e il rimborso spese di cui alla
2. Il trattamento di missione e il rimborso spese di cui al comma 1 sono altresì garantiti ai rappresentanti della Regione presso organismi esterni alla stessa o agli esperti dalla stessa nominati, che non percepiscano trattamento di missione a carico degli organismi predetti.
3. Il trattamento di missione spetta anche nel caso di sedute andate deserte per mancanza del numero legale.
Art. 8. (Compensi ai dipendenti pubblici).
1. Ai dipendenti pubblici che partecipano a commissioni, comitati o organi collegiali, spettano i compensi previsti dalla presente legge soltanto qualora la partecipazione avvenga in qualità di esperti e non per ragione del proprio ufficio.
Art. 9. (Sostituzione dell'articolo 15 della
(Omissis)
(Omissis)
Art. 11. (Sostituzione dell'articolo 10 della
(Omissis)
Art. 12. (Sostituzione dell'articolo 9 della
Art. 13. (Indennità di rimborso spese ai componenti del Comitato regionale di controllo). [6]
1. Ai componenti del Comitato regionale di controllo che risiedono in Comune diverso da quello in cui ha sede detto organo sono corrisposti, per ogni giornata di seduta, i rimborsi spese di cui all'articolo 4, comma 3 e 4, della
Art. 14. (Abrogazione di norme).
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 25 giugno 1974, n. 21 (compensi ai componenti del Comitato tecnico regionale per l'artigianato previsto dall'articolo 1 della
b) 29 agosto 1974, n. 26 (compensi ai componenti della Commissione regionale prevista dall'articolo 17 della
c) 29 novembre 1974, n. 41 (trattamento di missione dei componenti eletti del Comitato Regionale di Controllo e delle Sezioni decentrate);
d) 27 luglio 1978, n. 43 (indennità di carica e di presenza e rimborso spese agli amministratori delle Comunità Montane);
e) 6 giugno 1979, n. 20 (corresponsione del gettone di presenza ai componenti della Commissione regionale prevista dall'articolo 9 della
f) 19 marzo 1981, n. 7 (compensi ai componenti dei Comitati provinciali prezzi e delle commissioni consultive provinciali non appartenenti all'Amministrazione regionale);
g) 5 aprile 1984, n. 13 (disciplina indennità e rimborso spese a componenti commissioni, comitati e collegi operanti presso la Regione) e sue successive modificazioni ed integrazioni ad eccezione dell'articolo 8 come modificato dall'articolo 2 della
h) 27 marzo 1987, n. 6 (compensi ai componenti le Commissioni e sottocommissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni per l'assunzione del personale delle Unità Sanitarie Locali).
2. Sono inoltre abrogati:
a) gli articoli 10, 11, 12, 13 e 15 della
b) l'articolo 12 della
c) l'articolo 14, commi 2 e 3, della
d) l'articolo 8, comma 5, della
Art. 15. (Comitato Tecnico di cui alla
1. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì al Comitato Tecnico di cui alla
2. Al pagamento dei compensi ai membri del Comitato di cui al comma 1 provvede la FILSE sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 15 della
Art. 16. (Norma finanziaria).
(Omissis)
TABELLA "A" (articolo 2) |
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COMMISSIONI CON INDENNITA' DI LIRE 50.000 A GIORNATA DI SEDUTA |
------------------------------------------------------------------ |
N. NORMATIVA DI |
RIFERIMENTO |
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1 COMITATO CONSULTIVO DELL'ARTIGIANATO L.R. 26/73 |
art. 8 |
2 COMITATO CONSULTIVO REGIONALE PER L.R. 36/84 |
L'APICOLTURA artt. 3 e 4 |
3 COMITATO DIFESA CONSUMATORI L.R. 30/94 |
art. 2 e |
seguenti |
4 COMITATO E COMMISSIONE TECNICA PER LO L.R. 23/85 |
SPORT art. 8 |
5 COMITATO FAUNISTICO-VENATORIO PROVINCIALE L.R. 29/94 |
art. 52 |
6 COMITATO PER LA CARTOGRAFIA GEOLOGICA L.R. 7/89 |
artt. 4 e 5 |
7 COMITATO REGIONALE PER LA FORMAZIONE L.R. 5/93 |
art. 6 |
8 COMITATO REGIONALE PER LA TUTELA E LA L.R. 53/84 |
VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO art. 6 |
9 COMITATO TECNICO REGIONALE E PROVINCIALE E L.R. 9/93 |
DELLA CITTA' METROPOLITANA E artt. 9 e 10 |
DELL'AUTORITA' DI BACINO (SOLO MEMBRI |
DIPENDENTI PUBBLICI) |
10 COMITATO TECNICO CONSULTIVO SERVIZI DI L.R. 13/90 |
SVILUPPO AGRICOLO art. 5 |
11 COMITATO TECNICO CONSULTIVO PER INTERVENTI L.R. 2/92 |
VOLTI A FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO ALLE art. 8 |
PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI |
12 COMITATO TECNICO PER LE ATTIVITA' L.R. 7/83 |
CULTURALI art. 8 |
13 COMITATO TECNICO PER LO SPORT L.R. 23/85 |
art. 8 |
14 COMITATO TECNICO REGIONALE PER L.R. 5/94 |
L'AGRICOLTURA BIOLOGICA art. 15 |
15 COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA L.R. 25/94 |
VALORIZZAZIONE TEMPO LIBERO art. 11 |
16 COMITATO TECNICO SCIENTIFICO TUTELA E L.R. 32/90 |
VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI artt. 3 e 4 |
17 COMMISSIONE ACCERTAMENTI REQUISITI L.R. 15/86 |
DIRETTORI TECNICI AGENZIE VIAGGIO art. 8 |
18 COMMISSIONE CARBURANTI L.R. 8/95 |
art. 5 |
19 COMMISSIONE D'ESAME PER L'ACCERTAMENTO L.R. 17/88 |
DELL'IDONEITA' A PRATICARE LA RACCOLTA DEI art. 4 |
TARTUFI |
20 COMMISSIONE ESAMINATRICE ACCESSO IMPIEGHI L.R. 77/88 |
REGIONALI art. 3 |
21 COMMISSIONE ESAMINATRICE PER DIRETTORI DI L.R. 58/93 |
ALBERGO artt. 5 e 6 |
22 COMMISSIONE ESAMINATRICE PER ORGANIZZATORI L.R. 37/93 |
PROFESSIONALI DI CONGRESSI artt. 4 e 5 |
23 COMMISSIONE FAUNISTICO VENATORIA REGIONALE L.R. 29/94 |
art. 5 |
24 COMMISSIONE PER ABILITAZIONE ALLA L.R. 17/94 |
PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI art. 5 |
25 COMMISSIONE PER AUTORIZZARE ACCERTAMENTO E L.R. 8/88 |
CONTESTAZIONE SANZIONE IN TEMA DI art. 10 |
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE |
26 COMMISSIONE PER IL CONSEGUIMENTO L.R. 29/94 |
DELL'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO VENATORIO art. 40 |
27 COMMISSIONE PROVINCIALE DELL'ARTIGIANATO L.R. 41/89 |
artt. 2, 11 e |
12 |
28 COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'UTILIZZO DEI L.R. 18/96 |
TERRENI INCOLTI (SOLO MEMBRI ESTERNI) art. 11 |
29 COMMISSIONE REGIONALE COMMERCIO AL L. 426/71 |
DETTAGLIO SEDE FISSA art. 17 |
30 COMMISSIONE REGIONALE COMMERCIO AREE L.R. 31/93 |
PUBBLICHE art. 3 |
31 COMMISSIONE REGIONALE PER ACCERTAMENTO L.R. 40/94 |
REQUISITI IDONEITA' ALL'ESERCIZIO DEL art. 10 |
SERVIZIO TAXI |
32 (omissis) [7] |
33 COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO L.R. 41/89 |
artt. 1, 2, |
17, 18 e 19 |
34 COMMISSIONE REGIONALE PER L'EDILIZIA L.R. 10/94 |
RESIDENZIALE art. 63 (L.R. |
13/94 SOLO PER |
COMPONENTI |
LETTERA I) |
35 COMMISSIONE REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE L.R. 70/88 |
DI PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA IN art. 1 e |
MATERIA DI LAVORO seguenti |
36 (omissis) [8] |
37 COMMISSIONI ESAMINATRICI PER I CORSI DI L.R. 52/93 |
FORMAZIONE PROFESSIONALE art. 25 |
38 COMMISSIONI PROVINCIALI PER LA L.R. 32/89 |
DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI artt. 1, 2, 3 |
ESPROPRIO e 4 |
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TABELLA "B" (articolo 2) |
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COMMISSIONI CON INDENNITA' DI LIRE 100.000 A GIORNATA DI SEDUTA |
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N. NORMATIVA DI |
RIFERIMENTO |
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1 COMITATO TECNICO ENERGIA L.R. 24/84 |
art. 3 MOD. |
L.R. 44/88 |
2 COMITATO TECNICO PER L'AMBIENTE L.R. 20/80 |
art. 5 e |
seguenti MOD. |
L.R. 32/95 |
3 COMITATO TECNICO PER LA VALUTAZIONE DEI L.R. 43/94 |
PROGETTI IMPRENDITORIALI art. 11 |
4 COMITATO TECNICO PROVINCIALE E DELLA L.R. 9/93 |
CITTA' METROPOLITANA DELL'AUTORITA' DI art. 10 e 14 |
BACINO |
5 COMITATO TECNICO REGIONALE CASSA PER IL L. 949/52 |
CREDITO ARTIGIANO art. 37 MOD. |
L. 685/71 |
6 COMITATO TECNICO REGIONALE DELL'AUTORITA' L.R. 9/93 |
DI BACINO artt. 10 e 14 |
7 COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA V.I.A. L.R. 22/94 |
art. 8 |
8 COMITATO TECNICO SCIENTIFICO OSSERVATORIO L.R. 52/93 |
MERCATO DEL LAVORO art. 9 |
9 COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLE L.R. 10/94 |
GRADUATORIE D'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI art. 13 |
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA |
10 COMMISSIONE REGIONALE DI APPELLO PER GLI L.R. 46/84 |
ACCERTAMENTI E CERTIFICAZIONI PER LE art. 10 |
ATTIVITA' SPORTIVE-AGONISTICHE |
11 COMMISSIONE TECNICA PER LA L.R. 14/84 |
TOSSICODIPENDENZA art. 6 |
12 COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA REGIONALE |
PER L'AMBIENTE NATURALE art. 20, 21 e |
22 |
13 COMMISSIONI PROVINCIALI PER LA L.R. 39/83 |
COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE BELLEZZE art. 1 e |
NATURALI seguenti |
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TABELLA "C" (articolo 2) |
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COMMISSIONI CON INDENNITA' DI LIRE 150.000 A GIORNATA DI SEDUTA |
------------------------------------------------------------------ |
N. NORMATIVA DI |
RIFERIMENTO |
------------------------------------------------------------------ |
1 COMMISSIONE PER APPALTO CONCORSO L.R. 45/93 |
art. 6 |
2 COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA SULLE L.R. 45/93 |
ATTIVITA' CONTRATTUALI art. 20 e |
seguenti |
------------------------------------------------------------------ |
[1] Articolo così sostituito dall'art. 119 della
[2] Sostituisce l'art. 15 della
[3] V. nota all'art. 15 della
[4] Sostituisce l'art. 10 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 21 della
[6] La norma è superata dall'art. 14 della
[7] Voce cancellata dalla
[8] Voce cancellata dalla