§ 1.1.37 - L.R. 4 giugno 1996, n. 25.
Nuova Disciplina dei Compensi ai Componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla Legge Regionale 28 giugno [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.1 normativa istituzionale
Data:04/06/1996
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Determinazione dei compensi).
Art. 3.  (Compensi ai Presidenti e ai segretari).
Art. 4.  (Compensi per le commissioni esaminatrici in materia di formazione professionale)
Art. 5.  (Compensi per le commissioni esaminatrici per l'accesso agli impieghi regionali).
Art. 6.  (Compensi per le commissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni per l'assunzione del personale delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere).
Art. 7.  (Trattamento di missione).
Art. 8.  (Compensi ai dipendenti pubblici).
Art. 9.  (Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28).
Art. 10. 
Art. 11.  (Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 5 aprile 1995, n. 20 "Norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e [...]
Art. 12.  (Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 8 aprile 1991, n. 4 "Norme per il funzionamento del CO.RE.RAT. previsto dalla legge 6 agosto 1990, n. 223").
Art. 13.  (Indennità di rimborso spese ai componenti del Comitato regionale di controllo).
Art. 14.  (Abrogazione di norme).
Art. 15.  (Comitato Tecnico di cui alla legge regionale 9 agosto 1994, n. 43 e alla legge regionale 20 aprile 1995, n. 29).
Art. 16.  (Norma finanziaria).


§ 1.1.37 - L.R. 4 giugno 1996, n. 25.

Nuova Disciplina dei Compensi ai Componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla Legge Regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli Enti Strumentali della Regione) e alla Legge Regionale 5 aprile 1995, n. 20 (Norme per l'Attuazione dei Programmi di Investimento in Sanità per l'Ammodernamento del Patrimonio Immobiliare e Tecnologico).

(B.U. 19 giugno 1996, n. 13).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge disciplina l'attribuzione di compensi ai componenti, ivi compresi i segretari di commissioni, comitati o organi collegiali comunque denominati, previsti con legge e operanti presso la Regione o gli enti strumentali qualora non soggetti a specifica normativa di settore.

     2. I compensi di cui al comma 1 sono altresì corrisposti per le riunioni di sottocommissioni costituite nell'ambito di organi collegiali.

 

     Art. 2. (Determinazione dei compensi).

     1. L'ammontare dei compensi per giornata di seduta, qualora non sia diversamente stabilito dalle leggi di settore, è fissato in lire 50.000, lire 100.000 e lire 150.000 al lordo delle ritenute di legge, secondo quanto previsto rispettivamente dalle tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, in relazione all'impegno richiesto, alla natura degli atti da assumere e alle conseguenti responsabilità.

     2. Fermo restando quanto eventualmente disposto dalle leggi di settore, le commissioni, i collegi e i comitati non inseriti nelle tabelle allegate alla presente legge operano a titolo gratuito.

     3. L'ammontare dei compensi di cui al comma 1 è maggiorato dell'IVA e dei contributi integrativi da versare alle casse previdenziali dei professionisti, qualora dovuti.

     4. Gli eventuali nuovi inserimenti nelle tabelle allegate sono effettuati con delibera della Giunta regionale.

 

     Art. 3. (Compensi ai Presidenti e ai segretari).

     1. I compensi di cui all'articolo 2 sono maggiorati del 20 per cento per il Presidente dell'organo collegiale e sono ridotti del 20 per cento per il segretario.

 

     Art. 4. (Compensi per le commissioni esaminatrici in materia di formazione professionale) [1]

     1. Ai componenti, ivi compresi i segretari, delle commissioni esaminatrici di cui all’articolo 90 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) è attribuita, per ogni giornata di seduta, un’indennità pari ad euro 51,65, al lordo di ritenute di legge.

     2. Al Presidente delle commissioni esaminatrici di cui al comma 1 è attribuita, per ogni giornata di seduta, un’indennità di euro 77,47, al lordo delle ritenute di legge.

 

     Art. 5. (Compensi per le commissioni esaminatrici per l'accesso agli impieghi regionali).

     1. Per le commissioni esaminatrici delle selezioni, dei concorsi pubblici e dei corsi-concorso per l'accesso agli impieghi regionali si applica quanto disposto dalla normativa statale in materia e dalla legge regionale relativa.

 

     Art. 6. (Compensi per le commissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni per l'assunzione del personale delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere).

     1. Alle commissioni esaminatrici dei concorsi e selezioni pubbliche per l'assunzione del personale delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere si applica quanto previsto dalla normativa statale in materia.

 

     Art. 7. (Trattamento di missione).

     1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 compete, ove spettante, il trattamento di missione secondo le misure e nei limiti stabiliti dalle norme vigenti per i dipendenti regionali e il rimborso spese di cui alla legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1 (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa).

     2. Il trattamento di missione e il rimborso spese di cui al comma 1 sono altresì garantiti ai rappresentanti della Regione presso organismi esterni alla stessa o agli esperti dalla stessa nominati, che non percepiscano trattamento di missione a carico degli organismi predetti.

     3. Il trattamento di missione spetta anche nel caso di sedute andate deserte per mancanza del numero legale.

 

     Art. 8. (Compensi ai dipendenti pubblici).

     1. Ai dipendenti pubblici che partecipano a commissioni, comitati o organi collegiali, spettano i compensi previsti dalla presente legge soltanto qualora la partecipazione avvenga in qualità di esperti e non per ragione del proprio ufficio.

 

     Art. 9. (Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28). [2]

     (Omissis)

 

     Art. 10. [3]

     (Omissis)

 

     Art. 11. (Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 5 aprile 1995, n. 20 "Norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico"). [4]

     (Omissis)

 

     Art. 12. (Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 8 aprile 1991, n. 4 "Norme per il funzionamento del CO.RE.RAT. previsto dalla legge 6 agosto 1990, n. 223"). [5]

 

     Art. 13. (Indennità di rimborso spese ai componenti del Comitato regionale di controllo). [6]

     1. Ai componenti del Comitato regionale di controllo che risiedono in Comune diverso da quello in cui ha sede detto organo sono corrisposti, per ogni giornata di seduta, i rimborsi spese di cui all'articolo 4, comma 3 e 4, della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali) e successive modificazioni e integrazioni, riferiti alla percorrenza tra il luogo di residenza e la sede dell'organo.

 

     Art. 14. (Abrogazione di norme).

     1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     a) 25 giugno 1974, n. 21 (compensi ai componenti del Comitato tecnico regionale per l'artigianato previsto dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685 ed operante con spese di funzionamento a carico della Regione);

     b) 29 agosto 1974, n. 26 (compensi ai componenti della Commissione regionale prevista dall'articolo 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426 "Disciplina del commercio" ed operante con spese di funzionamento a carico della Regione);

     c) 29 novembre 1974, n. 41 (trattamento di missione dei componenti eletti del Comitato Regionale di Controllo e delle Sezioni decentrate);

     d) 27 luglio 1978, n. 43 (indennità di carica e di presenza e rimborso spese agli amministratori delle Comunità Montane);

     e) 6 giugno 1979, n. 20 (corresponsione del gettone di presenza ai componenti della Commissione regionale prevista dall'articolo 9 della legge 19 maggio 1976, n. 398 "Disciplina del commercio ambulante" ed operante con spese di funzionamento a carico della Regione);

     f) 19 marzo 1981, n. 7 (compensi ai componenti dei Comitati provinciali prezzi e delle commissioni consultive provinciali non appartenenti all'Amministrazione regionale);

     g) 5 aprile 1984, n. 13 (disciplina indennità e rimborso spese a componenti commissioni, comitati e collegi operanti presso la Regione) e sue successive modificazioni ed integrazioni ad eccezione dell'articolo 8 come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1992, n. 8;

     h) 27 marzo 1987, n. 6 (compensi ai componenti le Commissioni e sottocommissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni per l'assunzione del personale delle Unità Sanitarie Locali).

     2. Sono inoltre abrogati:

     a) gli articoli 10, 11, 12, 13 e 15 della legge regionale 20 marzo 1973, n. 9 (disciplina per la Regione Liguria dell'esercizio delle funzioni trasferite o delegate dal d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 4 in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera);

     b) l'articolo 12 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 20 (norme a tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) e successive modificazioni ed integrazioni;

     c) l'articolo 14, commi 2 e 3, della legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modificazioni e integrazioni;

     d) l'articolo 8, comma 5, della legge regionale 20 aprile 1994, n. 22 (disciplina della valutazione di impatto ambientale).

 

     Art. 15. (Comitato Tecnico di cui alla legge regionale 9 agosto 1994, n. 43 e alla legge regionale 20 aprile 1995, n. 29).

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì al Comitato Tecnico di cui alla legge regionale 9 agosto 1994, n. 43 (norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317 ed interventi per il sostegno delle piccole e medie imprese) e di cui alla legge regionale 20 aprile 1995, n. 29 (fondo di rotazione per agevolare le piccole imprese nella fase di avvio della loro attività), inserito nell'allegata tabella B.

     2. Al pagamento dei compensi ai membri del Comitato di cui al comma 1 provvede la FILSE sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 15 della l.r. 43/1994.

 

     Art. 16. (Norma finanziaria).

     (Omissis)

 

 

                         TABELLA "A" (articolo 2)

 

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  COMMISSIONI CON INDENNITA' DI LIRE 50.000 A GIORNATA DI SEDUTA

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N.                                                 NORMATIVA DI

                                                    RIFERIMENTO

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  1    COMITATO CONSULTIVO DELL'ARTIGIANATO         L.R. 26/73

                                                    art. 8

  2    COMITATO CONSULTIVO REGIONALE PER            L.R. 36/84

       L'APICOLTURA                                 artt. 3 e 4

  3    COMITATO DIFESA CONSUMATORI                  L.R. 30/94

                                                    art. 2 e

                                                    seguenti

  4    COMITATO E COMMISSIONE TECNICA PER LO        L.R. 23/85

       SPORT                                        art. 8

  5    COMITATO FAUNISTICO-VENATORIO PROVINCIALE    L.R. 29/94

                                                    art. 52

  6    COMITATO PER LA CARTOGRAFIA GEOLOGICA        L.R. 7/89

                                                    artt. 4 e 5

  7    COMITATO REGIONALE PER LA FORMAZIONE         L.R. 5/93

                                                    art. 6

  8    COMITATO REGIONALE PER LA TUTELA E LA        L.R. 53/84

       VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO    art. 6

  9    COMITATO TECNICO REGIONALE E PROVINCIALE E   L.R. 9/93

       DELLA CITTA' METROPOLITANA E                 artt. 9 e 10

       DELL'AUTORITA' DI BACINO (SOLO MEMBRI

       DIPENDENTI PUBBLICI)

10    COMITATO TECNICO CONSULTIVO SERVIZI DI       L.R. 13/90

       SVILUPPO AGRICOLO                            art. 5

11    COMITATO TECNICO CONSULTIVO PER INTERVENTI   L.R. 2/92

       VOLTI A FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO ALLE   art. 8

       PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI

12    COMITATO TECNICO PER LE ATTIVITA'            L.R. 7/83

       CULTURALI                                    art. 8

13    COMITATO TECNICO PER LO SPORT                L.R. 23/85

                                                    art. 8

14    COMITATO TECNICO REGIONALE PER               L.R. 5/94

       L'AGRICOLTURA BIOLOGICA                      art. 15

15    COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA            L.R. 25/94

       VALORIZZAZIONE TEMPO LIBERO                  art. 11

16    COMITATO TECNICO SCIENTIFICO TUTELA E        L.R. 32/90

       VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI                artt. 3 e 4

17    COMMISSIONE ACCERTAMENTI REQUISITI           L.R. 15/86

       DIRETTORI TECNICI AGENZIE VIAGGIO            art. 8

18    COMMISSIONE CARBURANTI                       L.R. 8/95

                                                    art. 5

19    COMMISSIONE D'ESAME PER L'ACCERTAMENTO       L.R. 17/88

       DELL'IDONEITA' A PRATICARE LA RACCOLTA DEI   art. 4

       TARTUFI

20    COMMISSIONE ESAMINATRICE ACCESSO IMPIEGHI    L.R. 77/88

       REGIONALI                                    art. 3

21    COMMISSIONE ESAMINATRICE PER DIRETTORI DI    L.R. 58/93

       ALBERGO                                      artt. 5 e 6

22    COMMISSIONE ESAMINATRICE PER ORGANIZZATORI   L.R. 37/93

       PROFESSIONALI DI CONGRESSI                   artt. 4 e 5

23    COMMISSIONE FAUNISTICO VENATORIA REGIONALE   L.R. 29/94

                                                    art. 5

24    COMMISSIONE PER ABILITAZIONE ALLA            L.R. 17/94

       PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI                art. 5

25    COMMISSIONE PER AUTORIZZARE ACCERTAMENTO E   L.R. 8/88

       CONTESTAZIONE SANZIONE IN TEMA DI            art. 10

       TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

26    COMMISSIONE PER IL CONSEGUIMENTO             L.R. 29/94

       DELL'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO VENATORIO    art. 40

27    COMMISSIONE PROVINCIALE DELL'ARTIGIANATO     L.R. 41/89

                                                    artt. 2, 11 e

                                                    12

28    COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'UTILIZZO DEI   L.R. 18/96

       TERRENI INCOLTI (SOLO MEMBRI ESTERNI)        art. 11

29    COMMISSIONE REGIONALE COMMERCIO AL           L. 426/71

       DETTAGLIO SEDE FISSA                         art. 17

30    COMMISSIONE REGIONALE COMMERCIO AREE         L.R. 31/93

       PUBBLICHE                                    art. 3

31    COMMISSIONE REGIONALE PER ACCERTAMENTO       L.R. 40/94

       REQUISITI IDONEITA' ALL'ESERCIZIO DEL        art. 10

       SERVIZIO TAXI

32    (omissis) [7]

33    COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO      L.R. 41/89

                                                    artt. 1, 2,

                                                    17, 18 e 19

34    COMMISSIONE REGIONALE PER L'EDILIZIA         L.R. 10/94

       RESIDENZIALE                                 art. 63 (L.R.

                                                    13/94 SOLO PER

                                                    COMPONENTI

                                                    LETTERA I)

35    COMMISSIONE REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE   L.R. 70/88

       DI PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA IN     art. 1 e

       MATERIA DI LAVORO                            seguenti

36    (omissis) [8]

37    COMMISSIONI ESAMINATRICI PER I CORSI DI      L.R. 52/93

       FORMAZIONE PROFESSIONALE                     art. 25

38    COMMISSIONI PROVINCIALI PER LA               L.R. 32/89

       DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI           artt. 1, 2, 3

       ESPROPRIO                                    e 4

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                         TABELLA "B" (articolo 2)

 

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COMMISSIONI CON INDENNITA' DI LIRE 100.000 A GIORNATA DI SEDUTA

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N.                                                 NORMATIVA DI

                                                    RIFERIMENTO

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  1    COMITATO TECNICO ENERGIA                     L.R. 24/84

                                                    art. 3 MOD.

                                                    L.R. 44/88

  2    COMITATO TECNICO PER L'AMBIENTE              L.R. 20/80

                                                    art. 5 e

                                                    seguenti MOD.

                                                    L.R. 32/95

  3    COMITATO TECNICO PER LA VALUTAZIONE DEI      L.R. 43/94

       PROGETTI IMPRENDITORIALI                     art. 11

  4    COMITATO TECNICO PROVINCIALE E DELLA         L.R. 9/93

       CITTA' METROPOLITANA DELL'AUTORITA' DI       art. 10 e 14

       BACINO

  5    COMITATO TECNICO REGIONALE CASSA PER IL      L. 949/52

       CREDITO ARTIGIANO                            art. 37 MOD.

                                                    L. 685/71

  6    COMITATO TECNICO REGIONALE DELL'AUTORITA'    L.R. 9/93

       DI BACINO                                    artt. 10 e 14

  7    COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA V.I.A.     L.R. 22/94

                                                    art. 8

  8    COMITATO TECNICO SCIENTIFICO OSSERVATORIO    L.R. 52/93

       MERCATO DEL LAVORO                           art. 9

  9    COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLE          L.R. 10/94

       GRADUATORIE D'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI     art. 13

       DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

10    COMMISSIONE REGIONALE DI APPELLO PER GLI     L.R. 46/84

       ACCERTAMENTI E CERTIFICAZIONI PER LE         art. 10

       ATTIVITA' SPORTIVE-AGONISTICHE

11    COMMISSIONE TECNICA PER LA                   L.R. 14/84

       TOSSICODIPENDENZA                            art. 6

12    COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA REGIONALE    L.R. 12/1985

       PER L'AMBIENTE NATURALE                      art. 20, 21 e

                                                    22

13    COMMISSIONI PROVINCIALI PER LA               L.R. 39/83

       COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE BELLEZZE    art. 1 e

       NATURALI                                     seguenti

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                         TABELLA "C" (articolo 2)

 

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COMMISSIONI CON INDENNITA' DI LIRE 150.000 A GIORNATA DI SEDUTA

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N.                                                 NORMATIVA DI

                                                    RIFERIMENTO

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  1    COMMISSIONE PER APPALTO CONCORSO             L.R. 45/93

                                                    art. 6

  2    COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA SULLE        L.R. 45/93

       ATTIVITA' CONTRATTUALI                       art. 20 e

                                                    seguenti

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[1] Articolo così sostituito dall'art. 119 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18.

[2] Sostituisce l'art. 15 della L.R. 28 giugno 1994, n. 28.

[3] V. nota all'art. 15 della L.R. 28 giugno 1994, n. 28.

[4] Sostituisce l'art. 10 della L.R. 5 aprile 1995, n. 20.

[5] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 24 gennaio 2001, n. 5.

[6] La norma è superata dall'art. 14 della L.R. 21 giugno 1999, n. 17.

[7] Voce cancellata dalla D.G.R. 16 maggio 2003, n. 544.

[8] Voce cancellata dalla D.G.R. 16 maggio 2003, n. 544.