§ 41.9.26 - D.Lgs. 5 gennaio 1948, n. 27 .
Riordinamento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.9 personale
Data:05/01/1948
Numero:27


Sommario
Art. 1.      Sono organi dell'Istituto nazionale d'assistenza ai dipendenti degli enti locali
Art. 2.      Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per il lavoro e la [...]
Art. 3.  [2]
Art. 4.      Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno un vice presidente, da nominarsi tra gli iscritti all'Istituto componenti del Consiglio, ed una Giunta esecutiva, [...]
Art. 5.      Ai componenti del Consiglio di amministrazione non è dovuto alcun compenso fisso, ma sarà loro corrisposto, per ogni riunione, un gettone di presenza nella misura che [...]
Art. 6.      Le funzioni di sindaci dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli Enti locali sono esercitate da un Collegio costituito da
Art. 7.      La misura del compenso spettante al presidente, al vice presidente e ai componenti del Collegio sindacale è stabilita con decreto del Ministro per l'interno, di concerto [...]
Art. 8.      Sono abrogate le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle del presente decreto, che entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella [...]


§ 41.9.26 - D.Lgs. 5 gennaio 1948, n. 27 [1] .

Riordinamento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali

(G.U. 7 febbraio 1948, n. 31)

 

 

     Art. 1.

     Sono organi dell'Istituto nazionale d'assistenza ai dipendenti degli enti locali:

     a) il presidente;

     b) il Consiglio di amministrazione;

     c) la Giunta esecutiva;

     d) il Collegio sindacale.

 

          Art. 2.

     Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.

     Il presidente:

     a) ha la legale rappresentanza dell'Istituto;

     b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva;

     c) determina le materie da portare alla discussione degli organi predetti e vigila sulla esecuzione delle loro deliberazioni;

     d) firma gli atti e i documenti che importano impegni per l'Istituto.

     Il presidente può in caso di assenza o di impedimento delegare la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio al vice presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di questi, ad un membro della Giunta esecutiva.

     Il presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, può delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituto al direttore generale o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, ai dirigenti centrali dell'Istituto o ai funzionari delegati a farne le veci.

 

          Art. 3. [2]

     Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che del presidente, dei seguenti membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale:

     a) un funzionario designato dal rispettivo Ministro per ciascuno dei Ministeri dell'interno, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

     b) un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

     c) otto iscritti all'Istituto, in rappresentanza della categoria, scelti dal Ministro per l'interno tra i designati delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a carattere nazionale;

     d) un rappresentante dei pensionati, a norma della legge 4 agosto 1955, n. 692;

     e) quattro amministratori di Enti locali, scelti dal Ministro per l'interno tra i designati delle associazioni nazionali tra i Comuni, le Provincie e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o, in mancanza di dette associazioni, tra gli amministratori degli Enti maggiori.

     Sono, inoltre, nominati quattro consiglieri supplenti, dei quali uno appartenente alla categoria di cui alla lettera a), due appartenenti alla categoria di cui alla lettera c), ed uno appartenente alla categoria di cui alla lettera e).

     I membri del Consiglio di amministrazione, compreso il presidente, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

     Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

 

          Art. 4.

     Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno un vice presidente, da nominarsi tra gli iscritti all'Istituto componenti del Consiglio, ed una Giunta esecutiva, composta del presidente del Consiglio di amministrazione e di quattro membri, da scegliersi in numero paritetico tra i componenti del Consiglio medesimo di cui alle lettere c) e d) dell'articolo precedente.

 

          Art. 5.

     Ai componenti del Consiglio di amministrazione non è dovuto alcun compenso fisso, ma sarà loro corrisposto, per ogni riunione, un gettone di presenza nella misura che verrà stabilita con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro.

     Agli stessi è altresì dovuta un'indennità a titolo di rimborso spese, da stabilirsi con le medesime modalità previste dal comma precedente, qualora risiedano in località diverse da quella dove ha sede l'Istituto.

 

          Art. 6.

     Le funzioni di sindaci dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli Enti locali sono esercitate da un Collegio costituito da:

     a) un funzionario per ciascuno dei Ministeri dell'interno, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, su designazione dei rispettivi Ministri;

     b) un iscritto all'Istituto, scelto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale fra i designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale;

     c) un amministratore di Ente locale, scelto dal Ministro per l'interno tra i designati delle Associazioni nazionali fra i Comuni, le Provincie e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o, in mancanza di dette Associazioni, fra gli amministratori di Enti maggiori [3] .

     Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio è nominato un supplente.

     Il Collegio è nominato con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale; i suoi membri durano in carica per lo stesso periodo di tempo stabilito per i componenti del Consiglio di amministrazione.

     I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

 

          Art. 7.

     La misura del compenso spettante al presidente, al vice presidente e ai componenti del Collegio sindacale è stabilita con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro.

 

          Art. 8.

     Sono abrogate le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle del presente decreto, che entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 27 aprile 1953, n. 342. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 14 aprile 1957, n. 259.

[3]  Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 14 aprile 1957, n. 259.