Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico |
Capitolo: | 14.8 beni stranieri in Italia e italiani all'estero |
Data: | 06/03/1968 |
Numero: | 193 |
Sommario |
Art. 1. I coefficienti di cui alle leggi 8 novembre 1956, n. 1325; 6 ottobre 1962, n. 1469; 18 marzo 1958, n. 269, e 2 marzo 1963, n. 387, vengono determinati nella seguente [...] |
Art. 2. Sono valide le domande di indennizzo già presentate dagli interessati in base alle norme precedentemente emanate in materia. E' consentita, per coloro che non abbiano [...] |
§ 14.8.28 - Legge 6 marzo 1968, n. 193.
Aumento dei coefficienti stabiliti dalle leggi 8 novembre 1956, n. 1325, 6 ottobre 1962, n. 1469, 18 marzo 1958, n. 269 e 2 marzo 1963, n. 387, inerenti l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori assegnati alla Jugoslavia ed in Zona B dell'ex territorio di Trieste.
(G.U. 23 marzo 1968, n. 77)
I coefficienti di cui alle leggi 8 novembre 1956, n. 1325; 6 ottobre 1962, n. 1469; 18 marzo 1958, n. 269, e 2 marzo 1963, n. 387, vengono determinati nella seguente misura:
50 volte sino al valore di 200.000 lire del 1938;
25 volte sul valore eccedente le 200.000 lire del 1938;
12 volte sul valore eccedente i 2 milioni di lire del 1938.
Le somme già riscosse dagli aventi diritto in base alle leggi sopraindicate vengono considerate come acconti.
All'onere derivante dal pagamento della integrazione degli indennizzi previsti dalla presente legge, sarà provveduto a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3249 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968 e corrispondenti degli esercizi futuri, relativo al pagamento degli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del trattato di pace e di accordi internazionali connessi al trattato medesimo.
Sono valide le domande di indennizzo già presentate dagli interessati in base alle norme precedentemente emanate in materia. E' consentita, per coloro che non abbiano ottemperato, la presentazione al Ministero del tesoro della domanda entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.