§ 10.10.24 - Legge 9 dicembre 1977, n. 961.
Anticipazione sugli indennizzi per i beni espropriati, confiscati o comunque soggetti a perdite, appartenenti alle persone fisiche e giuridiche [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.10 rifugiati e profughi
Data:09/12/1977
Numero:961


Sommario
Art. 1.      In attesa di accordi in sede internazionale è autorizzata la complessiva spesa di lire 25 miliardi per la corresponsione di un'anticipazione in favore delle persone [...]
Art. 2.      La domanda per l'applicazione dei benefici di cui agli articoli precedenti deve essere presentata al Ministero del tesoro nel termine di 180 giorni dalla data di entrata [...]
Art. 3.      L'anticipazione sarà concessa con decreto del Ministro per il tesoro, sentita la commissione unificata istituita ai sensi dell'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. [...]
Art. 4.      La concessione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione da parte degli interessati di una dichiarazione notarile dalla quale risultino le eventuali somme [...]
Art. 5.      Alle anticipazioni di cui all'art. 1 si applicano le agevolazioni tributarie previste all'art. 33, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 [...]
Art. 6.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1977, valutato in lire 3 miliardi, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 4543 dello [...]
Art. 7.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 10.10.24 - Legge 9 dicembre 1977, n. 961.

Anticipazione sugli indennizzi per i beni espropriati, confiscati o comunque soggetti a perdite, appartenenti alle persone fisiche e giuridiche italiane in Etiopia.

(G.U. 3 gennaio 1978, n. 2)

 

 

     Art. 1.

     In attesa di accordi in sede internazionale è autorizzata la complessiva spesa di lire 25 miliardi per la corresponsione di un'anticipazione in favore delle persone fisiche e giuridiche italiane titolari di beni, diritti e interessi situati nel territorio dello Stato etiopico:

     a) che siano stati nazionalizzati, espropriati, confiscati o comunque sottoposti a misure limitative dalle autorità etiopiche a partire dal 1° gennaio 1975;

     b) relativamente ai quali i titolari si trovino o vengano a trovarsi nell'impossibilità di fatto di esercitare i loro diritti a causa della situazione determinatasi a partire dal 1° agosto 1970.

     L'anticipazione sarà corrisposta sulla base del valore dei beni, diritti e interessi in Etiopia al 1° gennaio 1975 accertato dal Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, e nella seguente misura:

     fino al valore di lire 10 milioni, il 70 per cento;

     sulle somme eccedenti i 10 milioni e fino a 30 milioni, il 50 per cento;

     sulle somme eccedenti i 30 milioni e fino a 50 milioni, il 20 per cento;

     sulle somme eccedenti i 50 milioni, il 10 per cento.

 

          Art. 2.

     La domanda per l'applicazione dei benefici di cui agli articoli precedenti deve essere presentata al Ministero del tesoro nel termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Sono valide le domande già presentate all'amministrazione.

     A corredo delle domande dovranno essere prodotte:

     a) una descrizione particolareggiata dei beni e l'indicazione dei diritti;

     b) ogni documentazione comprovante la proprietà e la sorte dei beni stessi ed ogni utile elemento per l'accertamento e la determinazione dei diritti suddetti. La documentazione di cui sopra potrà essere integrata da atti di notorietà redatti secondo le disposizioni di legge vigenti.

 

          Art. 3.

     L'anticipazione sarà concessa con decreto del Ministro per il tesoro, sentita la commissione unificata istituita ai sensi dell'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, nella composizione integrata prevista all'art. 4, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1066.

 

          Art. 4.

     La concessione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione da parte degli interessati di una dichiarazione notarile dalla quale risultino le eventuali somme riscosse in Italia o all'estero, a qualsiasi titolo, per provvidenze concernenti i beni, diritti ed interessi da indennizzare, nonché la cessione dei loro diritti allo Stato italiano, con impegno a versare allo stesso le somme che eventualmente abbiano a ricevere da chiunque in relazione ai diritti oggetto della presente legge fino a concorrenza dell'ammontare dell'anticipazione ricevuta ai sensi dell'art. 1.

 

          Art. 5.

     Alle anticipazioni di cui all'art. 1 si applicano le agevolazioni tributarie previste all'art. 33, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

 

          Art. 6.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1977, valutato in lire 3 miliardi, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 4543 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

 

          Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.