§ 1.2.21 - L.R. 17 dicembre 2012, n. 41.
Norme per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della regione, dei titolari di cariche in istituti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 consiglio regionale, giunta regionale - regolamento interno
Data:17/12/2012
Numero:41


Sommario
Art. 1.  (Finalità e soggetti interessati)
Art. 2.  (Primi adempimenti a seguito di elezione, nomina o designazione)
Art. 3.  (Aggiornamenti e variazioni)
Art. 4.  (Adempimenti successivi alla cessazione della carica)
Art. 5.  (Moduli)
Art. 6.  (Diffida e sanzioni amministrative)
Art. 7.  (Pubblicazione)
Art. 8.  (Adempimenti amministrativi)
Art. 9.  (Norme transitorie)
Art. 10.  (Abrogazione)
Art. 11.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 1.2.21 - L.R. 17 dicembre 2012, n. 41.

Norme per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o società

(B.U. 27 dicembre 2012, n. 124)

 

Art. 1. (Finalità e soggetti interessati)

1. La presente legge disciplina, in attuazione dell’articolo 11 della legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti) e dell’articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché dell’articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), le modalità per assicurare la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale e tributaria dei seguenti soggetti [1]:

a) Presidente della Giunta regionale;

b) Consiglieri regionali;

c) Assessori regionali non Consiglieri;

d) autorità di garanzia di cui alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale); componenti gli organismi istituiti con legge regionale 3 dicembre 2012, n. 40 (Istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Marche), legge regionale 18 aprile 1986, n. 9 (Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna) e legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni - CORECOM), nonché titolari delle cariche in altri istituti regionali di garanzia [2];

e) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati, direttori generali e revisori contabili di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina spettino al Presidente della Regione, alla Giunta regionale o al Consiglio regionale - Assemblea legislativa delle Marche;

f) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati, direttori generali e revisori contabili delle società al cui capitale o al cui funzionamento la Regione concorra in qualsiasi forma in misura superiore al 20 per cento;

g) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati, direttori generali e revisori contabili degli enti o istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in misura superiore al 50 per cento dell’ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio, sempre che queste superino la somma annua di euro 258.228,45.

1 bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai soggetti di cui al comma 1, lettere e), f) e g), qualora gli stessi non percepiscono dalla Regione compensi comunque denominati anche nella forma del rimborso delle spese [3].

 

     Art. 2. (Primi adempimenti a seguito di elezione, nomina o designazione)

1. Entro un mese dall’elezione, nomina o designazione, i soggetti indicati all’articolo 1, comma 1, trasmettono alla Segreteria generale dell’Assemblea una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), concernente:

a) i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;

b) le partecipazioni in società quotate e non quotate;

c) la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile (sicav) o intestazioni fiduciarie;

d) l’esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società.

1 bis. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, i soggetti individuati all’articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), trasmettono il proprio curriculum in formato europeo alla Segreteria generale dell’Assemblea [4].

2. Entro tre mesi dall’elezione, il Presidente della Giunta e i Consiglieri regionali trasmettono altresì alla Segreteria generale dell’Assemblea una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte, nonché i finanziamenti e i contributi ricevuti, per la propaganda elettorale ovvero l’attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte. Alla dichiarazione sono allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell’articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) e quelle relative agli eventuali contributi ricevuti [5].

3. Entro il 30 settembre dell’anno in cui è avvenuta l’elezione, la nomina o la designazione, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono alla Segreteria generale dell’Assemblea una copia della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche relativa all’anno precedente a quello della elezione, nomina o designazione. Quando il conferimento della carica avviene in data successiva a quella del 30 settembre, la copia della predetta dichiarazione dei redditi è trasmessa entro un mese dall’assunzione dell’incarico.

4. I soggetti di cui al comma 1 possono trasmettere, unitamente alle dichiarazioni previste allo stesso comma 1, una dichiarazione concernente la sussistenza di mutui, ipoteche o altre passività assunte e non estinte.

5. Gli adempimenti di cui al presente articolo concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono. I soggetti indicati all’articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), devono in ogni caso dare evidenza al mancato consenso [6].

 

     Art. 3. (Aggiornamenti e variazioni)

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, i soggetti elencati all’articolo 1, comma 1, trasmettono alla Segreteria generale dell’Assemblea una dichiarazione concernente le variazioni intervenute rispetto all’anno precedente, con riferimento agli elementi indicati all’articolo 2, commi 1, 4 e 5, e una copia della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche relativa all’anno precedente.

 

     Art. 4. (Adempimenti successivi alla cessazione della carica)

1. Entro il 30 settembre dell’anno di cessazione della carica, i soggetti elencati all’articolo 1, comma 1, trasmettono alla Segreteria generale dell’Assemblea la documentazione di cui all’articolo 3 [7].

 

     Art. 5. (Moduli)

1. Le dichiarazioni previste agli articoli 2, commi 1, 2, 4 e 5; 3 e 4, sono rese sui moduli predisposti dall’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa regionale, scaricabili dal sito istituzionale del Consiglio regionale.

 

     Art. 6. (Diffida e sanzioni amministrative)

1. Nel caso di mancata presentazione nei termini dei documenti previsti agli articoli 2, 3 e 4 da parte dei soggetti elencati all’articolo 1, comma 1, il Presidente dell’Assemblea legislativa regionale diffida l’interessato alla loro presentazione entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della diffida medesima. Ove il ritardo riguardi il Presidente dell’Assemblea, alla diffida provvede l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

2. Nel caso di inosservanza della diffida da parte dei soggetti individuati dall’articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), il Presidente del Consiglio informa l’Assemblea stessa. Dell’inosservanza è data inoltre notizia tramite avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito istituzionale dell’Assemblea [8].

2 bis. Qualora i soggetti di cui al comma 2 non adempiono agli obblighi previsti all’articolo 2, commi 1, 2, 3 e 5, all’articolo 3 e all’articolo 4 entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso indicato al comma 2, l’Ufficio di presidenza, entro i trenta giorni seguenti al predetto termine, irroga agli stessi soggetti la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a euro 500 e non superiore a euro 10.000, assegnando un termine per provvedere al pagamento. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento si applica l’articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) [9].

2 ter. I nominativi dei soggetti a cui è stata applicata la sanzione amministrativa prevista al comma 2 bis sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Assemblea legislativa regionale [10].

2 quater. Il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza provvede alle comunicazioni di cui agli articoli 43 e 45 del d.lgs. 33/2013 [11].

3. Nel caso di inosservanza della diffida da parte dei soggetti individuati dall’articolo 1, comma 1, lettere d), e), f) e g), il Presidente dell’Assemblea legislativa informa l’Assemblea stessa. Dell’inosservanza è data inoltre notizia tramite avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito istituzionale dell’Assemblea.

4. Qualora i soggetti di cui al comma 3 non adempiono agli obblighi previsti agli articoli 2, 3 e 4 entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del citato avviso sul Bollettino ufficiale della Regione, l’organo regionale che ha proceduto alla nomina li dichiara decaduti dall’incarico. In caso di designazione l’organo regionale che ha proceduto alla designazione procede alla revoca della stessa.

5. I soggetti di cui al comma 3 decaduti o revocati dall’incarico ai sensi del comma 4 o inadempienti alla diffida a conformarsi alle disposizioni dell’articolo 4 non possono essere designati, nominati o eletti dagli organi regionali fino all’adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge [12].

5 bis. Le sanzioni amministrative indicate nel presente articolo sono applicate nel rispetto dei principi contenuti nella sezione I del capo I della legge 689/1981. In particolare l’inadempimento indicato al comma 1 è accertato dalla struttura amministrativa competente all’attuazione della presente legge, previa contestazione della violazione e assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per l’acquisizione di scritti difensivi, giustificazioni o controdeduzioni [13].

 

     Art. 7. (Pubblicazione)

1. Le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. Nello stesso Bollettino sono altresì riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dalle seguenti parti della dichiarazione dei redditi:

a) quadro riepilogativo;

b) eventuali quadri utilizzati per dichiarare redditi non riportati nel quadro indicato alla lettera a) [14].

2. Le dichiarazioni e le notizie di cui al comma 1 sono pubblicate annualmente sul sito istituzionale dell’Assemblea legislativa regionale.

 

     Art. 8. (Adempimenti amministrativi)

1. L’atto di nomina o di designazione contiene l’indicazione degli adempimenti previsti dalla presente legge a carico dei nominati e designati.

2. Le deliberazioni della Giunta regionale o i decreti del Presidente della Giunta contenenti le nomine o le designazioni previste dalla presente legge sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione alla Segreteria generale dell’Assemblea legislativa regionale.

3. Agli adempimenti previsti dalla presente legge provvedono le competenti strutture dell’Assemblea legislativa in collaborazione con le strutture amministrative della Giunta regionale.

 

     Art. 9. (Norme transitorie)

1. I soggetti elencati al comma 1 dell’articolo 1, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a provvedere agli adempimenti previsti agli articoli 2, 3 e 4 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le dichiarazioni e la documentazione presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa regionale determina le specifiche modalità attuative della presente legge. In particolare, l’Ufficio di presidenza predispone i moduli di cui all’articolo 5 e determina le modalità per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Assemblea legislativa degli stessi moduli e delle dichiarazioni rese dai soggetti di cui al comma 1 ai sensi della presente legge.

 

     Art. 10. (Abrogazione)

1. La legge regionale 3 marzo 1984, n. 4 (Norme per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali e dei soggetti indicati nell’art. 15 della L. 5 luglio 1982, n. 441) è abrogata.

 

     Art. 11. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Alinea così modificato dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2014, n. 20.

[2] Lettera così modificata dall'art. 28 della L.R. 29 novembre 2013, n. 44.

[3] Comma aggiunto dall'art. 28 della L.R. 29 novembre 2013, n. 44.

[4] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 4 agosto 2014, n. 20.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 21 dicembre 2015, n. 29.

[6] Comma già modificato dall'art. 28 della L.R. 29 novembre 2013, n. 44 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 4 agosto 2014, n. 20.

[7] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 4 agosto 2014, n. 20.

[8] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 4 agosto 2014, n. 20.

[9] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 4 agosto 2014, n. 20.

[10] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 4 agosto 2014, n. 20.

[11] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 4 agosto 2014, n. 20.

[12] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 4 agosto 2014, n. 20.

[13] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 4 agosto 2014, n. 20.

[14] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 21 dicembre 2015, n. 29.