Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 consiglio regionale, giunta regionale - regolamento interno |
Data: | 04/08/2014 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1 . (Modifica all’articolo 1 della l.r. 41/2012) |
Art. 2 . (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 41/2012) |
Art. 3 . (Modifica all’articolo 4 della l.r. 41/2012) |
Art. 4 . (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 41/2012) |
Art. 5 . (Disposizioni finanziarie) |
§ 1.2.22 - L.R. 4 agosto 2014, n. 20.
Disposizioni per l’attuazione degli articoli 14, comma 1, lettere b) e f), e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di Pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2012, n. 41 “Norme per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della Regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o società”
(B.U. 7 agosto 2014, n. 77)
Art. 1. (Modifica all’articolo 1 della
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della
Art. 2. (Modifiche all’articolo 2 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della
“1 bis. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, i soggetti individuati all’articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), trasmettono il proprio curriculum in formato europeo alla Segreteria generale dell’Assemblea.”.
2. Al comma 5 dell’articolo 2 della
Art. 3. (Modifica all’articolo 4 della
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della
“1. Entro il 30 settembre dell’anno di cessazione della carica, i soggetti elencati all’articolo 1, comma 1, trasmettono alla Segreteria generale dell’Assemblea la documentazione di cui all’articolo 3.".
Art. 4. (Modifiche all’articolo 6 della
1. Al comma 2 dell’articolo 6 della
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della
“2 bis. Qualora i soggetti di cui al comma 2 non adempiono agli obblighi previsti all’articolo 2, commi 1, 2, 3 e 5, all’articolo 3 e all’articolo 4 entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso indicato al comma 2, l’Ufficio di presidenza, entro i trenta giorni seguenti al predetto termine, irroga agli stessi soggetti la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a euro 500 e non superiore a euro 10.000, assegnando un termine per provvedere al pagamento. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento si applica l’articolo 27 della
2 ter. I nominativi dei soggetti a cui è stata applicata la sanzione amministrativa prevista al comma 2 bis sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Assemblea legislativa regionale.
2 quater. Il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza provvede alle comunicazioni di cui agli articoli 43 e 45 del
3. Il comma 5 dell’articolo 6 della
“5. I soggetti di cui al comma 3 decaduti o revocati dall’incarico ai sensi del comma 4 o inadempienti alla diffida a conformarsi alle disposizioni dell’articolo 4 non possono essere designati, nominati o eletti dagli organi regionali fino all’adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge.”.
4. Dopo il comma 5 dell’articolo 6 della
“5 bis. Le sanzioni amministrative indicate nel presente articolo sono applicate nel rispetto dei principi contenuti nella sezione I del capo I della
Art. 5. (Disposizioni finanziarie)
1. Le somme derivanti dalle sanzioni indicate al comma 2 dell’articolo 4 di questa legge sono introitate a decorrere dall’anno 2014 nell’UPB 30101 del bilancio di previsione 2014 e successivi.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al Programma operativo annuale (POA).