§ 1.2.25 - L.R. 21 dicembre 2015, n. 29.
Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2012, n. 41 “Norme per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 consiglio regionale, giunta regionale - regolamento interno
Data:21/12/2015
Numero:29


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 2 della l.r. 41/2012)
Art. 2.  (Modifica all’articolo 7 della l.r. 41/2012)
Art. 3.  (Disposizione transitoria)
Art. 4.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 1.2.25 - L.R. 21 dicembre 2015, n. 29.

Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2012, n. 41 “Norme per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della Regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o società”

(B.U. 30 dicembre 2015, n. 119)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 2 della l.r. 41/2012)

1. Al comma 2 dell’articolo 2 della della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 41 (Norme per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o società) le parole: “un mese” sono sostituite dalle seguenti: “tre mesi”.

 

     Art. 2. (Modifica all’articolo 7 della l.r. 41/2012)

1. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 41/2012 è sostituito dal seguente: “Nello stesso Bollettino sono altresì riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dalle seguenti parti della dichiarazione dei redditi:

a) quadro riepilogativo;

b) eventuali quadri utilizzati per dichiarare redditi non riportati nel quadro indicato alla lettera a).”.

 

     Art. 3. (Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni di questa legge si applicano alle dichiarazioni presentate nell’anno 2015 e successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. (Dichiarazione d’urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.