Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 2. servizi sociali |
Capitolo: | 2.3 assistenza sociale |
Data: | 06/12/2012 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. (Principi) |
Art. 2. (Oggetto) |
Art. 3. (Definizioni) |
Art. 4. (Soggetti del Terzo Settore) |
Art. 5. (Organizzazioni di volontariato) |
Art. 6. (Associazioni di promozione sociale) |
Art. 7. (Cooperative sociali) |
Art. 8. (Imprese sociali diverse dalle cooperative sociali) |
Art. 9. (Società di mutuo soccorso) |
Art. 10. (Fondazioni con prevalenti finalità sociali) |
Art. 11. (Istituti di patronato con prevalenti finalità sociali) |
Art. 12. (Enti e organismi facenti capo alle confessioni religiose con prevalenti finalità sociali) |
Art. 13. (Registro regionale del Terzo Settore) |
Art. 14. (Disposizioni specifiche per la sezione delle organizzazioni di volontariato) |
Art. 15. (Disposizioni specifiche per la sezione delle cooperative sociali) |
Art. 16. (Disposizioni specifiche per la sezione delle associazioni di promozione sociale e la sezione degli istituti di patronato con prevalenti finalità sociali) |
Art. 17. (Procedimento per l’iscrizione nel Registro regionale) |
Art. 18. (Aggiornamento e cancellazione dal Registro regionale) |
Art. 19. (Commissioni del Terzo Settore) |
Art. 20. (Attività delle Commissioni del Terzo Settore) |
Art. 21. (Soggetti del Terzo Settore iscritti al Registro regionale e operanti nell’ambito della protezione civile) |
Art. 22. (Partecipazione alla funzione sociale) |
Art. 23. (Coordinamento regionale con i comuni e il Terzo Settore) |
Art. 24. (Organismo associativo unitario di rappresentanza dei soggetti del Terzo Settore) |
Art. 25. (Partecipazione del Terzo Settore alla programmazione regionale) |
Art. 26. (Raccordo dell’attività dei soggetti del Terzo Settore con le attività di formazione professionale) |
Art. 27. (Raccordo dell’attività delle cooperative sociali con le politiche attive del lavoro) |
Art. 28. (Azioni e patti per la valorizzazione e il sostegno della sussidiarietà orizzontale) |
Art. 29. (Azioni e patti per la facilitazione dell’impegno dei privati in attività sociali di interesse generale) |
Art. 30. (Azioni e patti per il sostegno dell’impegno dei privati senza finalità di profitto nell’esercizio della funzione sociale) |
Art. 31. (Procedimenti per la conclusione di patti di sussidiarietà) |
Art. 32. (Affidamento di servizi sociali) |
Art. 33. (Accreditamento dei servizi e dei presidi sociali) |
Art. 34. (Clausole sociali e misure di incentivazione agli enti locali per le cooperative sociali) |
Art. 35. (Affidamenti per la fornitura di beni e servizi a cooperative sociali di tipo “B”) |
Art. 36. (Norme di incentivazione e di agevolazione del Terzo Settore) |
Art. 37. (Nuova destinazione dei fondi costituiti presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico (FI.L.S.E. S.p.A.)) |
Art. 38. (Controlli e vigilanza) |
Art. 39. (Norma finanziaria) |
Art. 40. (Semplificazione) |
Art. 41. (Banca dati del Terzo Settore) |
Art. 42. (Delega di funzioni e avvalimento) |
Art. 43. (Modifiche della l.r. 12/2006) |
Art. 44. (Abrogazione di norme) |
Art. 45. (Norma transitoria) |
§ 2.3.77 - L.R. 6 dicembre 2012, n. 42.
Testo unico delle norme sul Terzo Settore
(B.U. 12 dicembre 2012, n. 22)
TITOLO I
PRINCIPI E FINALITA’
Art. 1. (Principi)
1. La Regione Liguria riconosce e valorizza la funzione di interesse generale dei soggetti del Terzo Settore quale espressione di partecipazione, solidarietà, libertà, pluralismo e mediazione sociale, in coerenza con i principi della Costituzione.
2. La Regione, in particolare, promuove lo sviluppo dei soggetti del Terzo Settore salvaguardandone l’autonomia, favorendo il loro apporto all’esercizio della funzione sociale, alla realizzazione di servizi e interventi e al conseguimento di finalità sociali, civili, educative e culturali.
Art. 2. (Oggetto)
1. Il presente testo unico, in coerenza e in applicazione della normativa nazionale vigente, ha ad oggetto:
a) il riordino e la revisione delle norme regionali in materia di Terzo Settore;
b) l’individuazione delle modalità di esercizio della rappresentatività dei soggetti del Terzo Settore;
c) la definizione delle modalità per l’accreditamento dei servizi e dei presidi sociali;
d) l’individuazione di modelli di relazione pubblico/privato senza finalità di profitto, in attuazione del principio di sussidiarietà.
Art. 3. (Definizioni)
1. Ai fini del presente testo unico, si intende per:
a) attività produttive e marginali: le attività così come definite dal decreto del Ministro delle Finanze 25 maggio 1995 (Criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato);
b) bilancio o rendiconto delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale: documenti contabili redatti sulla base di schemi tipo approvati dalla Giunta regionale;
c) soggetti del Terzo Settore: i soggetti indicati nel titolo II del presente testo unico;
d) attività di utilità sociale: attività tese al conseguimento di finalità di valenza collettiva, espletate nei settori sociale, sociosanitario, educativo, ambientale, culturale e di ricerca etica e spirituale, sportivo e ricreativo;
e) clausole sociali: condizioni relative all’esecuzione di contratti che individuano, anche attraverso reti, azioni tese in generale a fornire risposte ad esigenze sociali, a mettere a disposizione servizi e interventi aventi contenuto o rilevanza sociali nonché a promuovere inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati;
f) capitale sociale diffuso: l'insieme delle relazioni interpersonali formali ed informali essenziali anche per il funzionamento di società complesse ed altamente organizzate, per la promozione della coesione sociale, della giustizia, del benessere e della prosperità economica.
TITOLO II
SOGGETTI DEL TERZO SETTORE
Art. 4. (Soggetti del Terzo Settore)
1. Sono individuati quali soggetti del Terzo Settore, per le finalità di cui al presente testo unico e in coerenza con la
a) le organizzazioni di volontariato;
b) le associazioni di promozione sociale;
c) le cooperative sociali;
d) le imprese sociali diverse dalle cooperative sociali;
e) le società di mutuo soccorso.
2. Sono individuati quali soggetti del Terzo Settore, solo se caratterizzati da prevalenti finalità sociali di interesse generale, anche:
a) le fondazioni;
b) gli istituti di patronato;
c) gli enti e gli organismi facenti capo alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 partecipano, sulla base del principio di sussidiarietà e secondo le modalità previste dalle norme sulle procedure della programmazione regionale e locale, all’esercizio delle funzioni sociali pubbliche di programmazione, progettazione e attuazione nonché di coordinamento di interventi nei settori in cui essi operano.
4. La Regione riconosce il valore di reti di collaborazione tra soggetti anche diversi iscritti al Registro regionale di cui all’articolo 13.
Art. 5. (Organizzazioni di volontariato)
1. Ai fini del presente testo unico, sono considerati soggetti del Terzo Settore le organizzazioni di volontariato di cui alla
2. L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Nella prestazione del servizio l’organizzazione deve avvalersi in modo determinante e prevalente dell’attività volontaria dei propri associati, ai quali può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti previamente stabiliti dall'organizzazione di appartenenza.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
5. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti:
a) l'assenza di fini di lucro;
b) la democraticità della struttura, desumibile anche dal rapporto fra il numero dei componenti dell’organo direttivo e il numero degli associati;
c) l'elettività e la gratuità delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
d) i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi;
e) i loro obblighi e diritti;
f) l'obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;
g) le modalità di approvazione del bilancio o del rendiconto da parte dell'assemblea degli aderenti.
6. Le organizzazioni di volontariato assicurano i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
7. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale di cui all’articolo 13, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire, ai sensi dell’articolo 17 della
8. Fermo restando il carattere prevalente e determinante dei volontari, di cui al comma 2, le organizzazioni di volontariato, ai sensi della
9. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate, ovvero in strutture private.
10. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni con lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici, ai sensi dell’articolo 7 della
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
11. La Regione riconosce il valore delle organizzazioni di volontariato a carattere regionale a rete presenti con proprie articolazioni territoriali autonome. L’iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato a carattere regionale può estendersi alle articolazioni territoriali autonome aventi i requisiti di cui alla
Art. 6. (Associazioni di promozione sociale)
1. Ai fini del presente testo unico, sono considerati soggetti del Terzo Settore le associazioni di promozione sociale di cui alla
2. Ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3, della
3. Possono essere iscritte nel Registro regionale di cui all’articolo 13 esclusivamente le associazioni di promozione sociale costituite mediante atto scritto avente data certa, nel quale è indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione e l'oggetto sociale;
b) l'assenza di fini di lucro e la previsione che eventuali proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste;
c) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative;
d) l'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale;
e) le modalità di scioglimento dell'associazione e il conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, dopo l'eventuale liquidazione, a fini di utilità sociale.
4. Per il perseguimento dei fini istituzionali, le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. In caso di particolare necessità, le associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
5. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell’attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi. La copertura assicurativa è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell’ente con cui viene stipulata la convenzione medesima.
6. Per espletare le attività svolte anche in base alle convenzioni di cui al titolo IV, i lavoratori, che facciano parte di associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro regionale di cui all’articolo 13, hanno diritto di usufruire di forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti e dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
7. Nelle sedi delle associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro regionale è consentita l'apertura e l'esercizio di un punto di somministrazione, riservato ai soci, di alimenti e bevande secondo le disposizioni di cui alla
8. Le associazioni di promozione sociale utilizzano per lo svolgimento delle loro attività le risorse economiche derivanti da:
a) quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi, eredità e donazioni;
b) contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
c) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
d) proventi derivanti dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
9. La Regione riconosce il valore delle associazioni di promozione sociale a carattere regionale a rete, presenti con proprie articolazioni territoriali autonome. L’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale a carattere regionale può estendersi alle articolazioni territoriali autonome aventi i requisiti di cui alla
Art. 7. (Cooperative sociali)
1. Ai fini del presente testo unico, sono considerati soggetti del Terzo Settore le cooperative sociali, ai sensi della
a) la gestione di servizi sociosanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2. Nelle cooperative sociali che svolgono le attività di cui al comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate, ai sensi dell’articolo 4 della
3. Le persone svantaggiate di cui al comma 2 devono costituire almeno il 30 per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al 70 per cento da cooperative sociali.
5. Alle cooperative sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla
Art. 8. (Imprese sociali diverse dalle cooperative sociali)
1. Ai fini del presente testo unico, sono considerati soggetti del Terzo Settore le imprese sociali di cui al
Art. 9. (Società di mutuo soccorso)
1. Ai fini del presente testo unico, sono considerati soggetti del Terzo Settore le associazioni di mutuo soccorso costituite ai sensi della
2. Le società di mutuo soccorso partecipano all’esercizio della funzione sociale, valorizzando il capitale sociale delle comunità locali di appartenenza, quali soggetti specificamente votati alla solidarietà e alla mutualità nell’ambito delle formazioni sociali di cui costituiscono espressione.
3. I processi e i provvedimenti relativi alla programmazione e progettazione sociale locale valorizzano il ruolo delle società di mutuo soccorso anche attraverso progetti sperimentali di impegno di tali soggetti in patti di sussidiarietà ai sensi degli articoli 28, 29, 30 e 31.
4. La tutela del patrimonio storico, sociale e culturale delle società di mutuo soccorso è disciplinata dalla
Art. 10. (Fondazioni con prevalenti finalità sociali)
1. Ai fini del presente testo unico, sono considerati soggetti del Terzo Settore le fondazioni disciplinate dal codice civile, il cui statuto preveda, in via prevalente anche se non esclusiva, finalità sociali di interesse generale.
2. La Regione esercita il controllo e la vigilanza sulle fondazioni ai sensi e nelle forme di cui agli articoli 25 e 27 del codice civile e della
Art. 11. (Istituti di patronato con prevalenti finalità sociali)
1. Ai fini del presente testo unico, sono considerati soggetti del Terzo Settore gli istituti di patronato e di assistenza sociale disciplinati dalla
Art. 12. (Enti e organismi facenti capo alle confessioni religiose con prevalenti finalità sociali)
1. Ai fini del presente testo unico, sono considerati soggetti del Terzo Settore, in attuazione dell’articolo 18 della
TITOLO III
REGISTRO REGIONALE DEL TERZO SETTORE
Art. 13. (Registro regionale del Terzo Settore)
1. E’ istituito presso la Regione il Registro regionale del Terzo Settore, suddiviso in specifiche sezioni, così denominate:
a) sezione delle organizzazioni di volontariato;
b) sezione delle associazioni di promozione sociale;
c) sezione delle cooperative sociali con parte dedicata alle imprese sociali diverse dalle cooperative sociali;
d) sezione delle società di mutuo soccorso;
e) sezione delle fondazioni con prevalenti finalità sociali;
f) sezione degli istituti di patronato con prevalenti finalità sociali;
g) sezione degli enti e organismi facenti capo alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese con prevalenti finalità sociali.
2. Possono presentare istanza di iscrizione nella corrispondente sezione del Registro i soggetti del Terzo Settore aventi sede legale in Liguria, che risultino, ad esclusione delle cooperative sociali e delle imprese sociali diverse dalle cooperative sociali, costituiti ed effettivamente operanti da almeno un anno.
3. La verifica delle dichiarazioni e delle autocertificazioni prodotte ai fini dell’iscrizione e della permanenza nel Registro avviene attraverso controlli a campione, ai sensi del
4. L’iscrizione di un soggetto in una sezione del Registro regionale di cui al presente testo unico è incompatibile con l’iscrizione nelle altre sezioni dello stesso Registro.
5. La Regione provvede alla pubblicazione annuale del Registro regionale nel sito web della Regione Liguria.
6. La Regione, gli enti locali e gli enti del settore regionale allargato di cui all’articolo 25, comma 2, della
Art. 14. (Disposizioni specifiche per la sezione delle organizzazioni di volontariato)
1. Il bilancio o rendiconto delle organizzazioni di volontariato indica separatamente, in due distinte voci, le attività prevalenti e le attività commerciali e produttive marginali, anche ai fini dell’applicabilità dell’articolo 8, comma 4, della
2. Le organizzazioni di volontariato con bilancio complessivo annuale inferiore ad euro 10.000,00 sono tenute alla predisposizione del solo rendiconto. La Giunta regionale, ove necessario, provvede alla revisione di tale importo.
Art. 15. (Disposizioni specifiche per la sezione delle cooperative sociali)
1. La sezione delle cooperative sociali si articola nelle seguenti parti:
a) parte “A”, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi sociosanitari ed educativi;
b) parte “B”, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
c) parte “C”, nella quale sono iscritti i consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al 70 per cento da cooperative sociali;
d) parte “D”, nella quale sono iscritte le imprese sociali diverse dalle cooperative sociali.
2. Le cooperative che gestiscono servizi sociosanitari ed educativi e che siano anche finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate possono essere, a richiesta, iscritte contemporaneamente nelle parti “A” e “B”, purché il loro statuto preveda espressamente entrambe le finalità.
Art. 16. (Disposizioni specifiche per la sezione delle associazioni di promozione sociale e la sezione degli istituti di patronato con prevalenti finalità sociali)
1. La sezione del Registro relativa alle associazioni di promozione sociale è suddivisa in due parti così distinte:
a) parte "A", nella quale sono iscritte le associazioni operanti a livello regionale o infraregionale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della
b) parte "B", nella quale sono iscritte le articolazioni territoriali delle associazioni iscritte nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale e i circoli a esse affiliati. Ai fini dell’iscrizione, tali articolazioni territoriali producono gli atti che hanno consentito l'iscrizione al Registro nazionale e idonea documentazione in cui siano indicate le attività svolte nel territorio ligure, le sedi operative, i responsabili delle cariche associative, le modalità di formazione e di approvazione del bilancio o rendiconto.
2. Nella sezione degli istituti di patronato con finalità di rilevanza sociale sono iscritte le sole articolazioni regionali degli istituti di patronato, ancorché non dotate di propria soggettività giuridica, il cui statuto preveda, anche se non in via esclusiva, finalità di rilevanza sociale ai sensi dell’articolo 11.
Art. 17. (Procedimento per l’iscrizione nel Registro regionale)
1. L’iscrizione nel Registro regionale avviene a seguito della presentazione alla Regione, da parte dei soggetti interessati, di apposita istanza.
2. L’istanza è sottoscritta in originale dal legale rappresentante ed è corredata:
a) dall’atto costitutivo avente data certa, prodotto in originale o copia autenticata;
b) dallo statuto, prodotto in originale o copia autenticata;
c) dal bilancio o rendiconto relativo all’ultimo anno di attività, da cui risulti, in particolare, la distinzione delle diverse fonti di entrata;
d) da un’autocertificazione redatta ai sensi dell’articolo 76 del
3. L’iscrizione nel Registro, nella sezione di competenza, avviene entro novanta giorni dal ricevimento dell’istanza, previo parere della Commissione competente di cui all’articolo 19, da fornirsi entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende come positivamente espresso.
4. Il termine di cui al comma 3 è sospeso, ai sensi dell’articolo 8 della
5. L’istanza non integrata ai sensi del comma 4 non viene sottoposta alla Commissione competente per l’espressione del parere e si intende rigettata.
6. L’iscrizione al Registro costituisce presupposto ai fini della stipula di accordi e convenzioni, diversi dagli affidamenti in appalto, concessione ed accreditamento, previsti dal presente testo unico con la Regione, gli enti locali e gli enti del settore regionale allargato, come individuati ai sensi dell’articolo 25 della
7. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvati, ai fini di semplificazione, appositi schemi tipo per l’istanza di iscrizione, il bilancio o rendiconto, l’autocertificazione di cui al comma 2 ed il formulario predisposto per contenere ulteriori informazioni.
Art. 18. (Aggiornamento e cancellazione dal Registro regionale)
1. La modifica dell’iscrizione nel Registro regionale può essere richiesta in ogni momento dai soggetti interessati.
2. I soggetti iscritti devono comunque comunicare entro sessanta giorni ogni eventuale variazione dello statuto e di quanto contenuto nell’autocertificazione di cui all’articolo 17, comma 2.
3. La perdita dei requisiti necessari per l’iscrizione, nonché il mancato rispetto degli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, comporta la cancellazione dal Registro.
4. La cancellazione avviene previo parere vincolante della Commissione competente ai sensi dell’articolo 19, fatto salvo il riacquisto dei requisiti di legge entro il termine indicato nella comunicazione di avvio del procedimento, e viene comunicata al soggetto interessato ai sensi dell’articolo 4 della
Art. 19. (Commissioni del Terzo Settore)
1. Per ciascuna sezione del Registro regionale è istituita, presso la Regione, una Commissione, che opera a titolo gratuito e senza rimborso spese.
2. Le singole Commissioni sono composte da:
a) l’Assessore competente con funzioni di Presidente o suo delegato;
b) il dirigente della struttura regionale competente o suo delegato;
c) tre membri, indicati dall’Organismo associativo unitario di rappresentanza di cui all’articolo 24, esperti nello specifico settore della sezione del Registro.
3. Le Commissioni possono avvalersi del supporto tecnico-professionale e gratuito di esperti nelle materie di competenza, individuati in un apposito elenco preventivamente dalle stesse approvato.
4. Le singole Commissioni, almeno una volta l’anno, sono tenute a incontrare le organizzazioni sindacali sulle tematiche relative alla tutela del lavoro.
5. Le funzioni di segreteria relative alle Commissioni di cui al presente articolo sono garantite dalla competente struttura regionale.
Art. 20. (Attività delle Commissioni del Terzo Settore)
1. Ciascuna Commissione, per quanto di sua competenza:
a) esprime il proprio parere in merito:
1) alle istanze di iscrizione, modifica e cancellazione nel Registro regionale;
2) a specifici quesiti, proposti dall’ufficio competente;
3) agli schemi tipo di cui all’articolo 17, comma 7;
b) predispone convenzioni-tipo da sottoporre agli enti interessati;
c) promuove iniziative di studio e di ricerca ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività del Terzo Settore, anche tramite raccolta e aggiornamento di dati e documenti;
d) elabora proposte da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale;
e) promuove iniziative finalizzate alla diffusione di notizie e informazioni relative al Terzo Settore, avvalendosi di strumenti anche telematici.
Art. 21. (Soggetti del Terzo Settore iscritti al Registro regionale e operanti nell’ambito della protezione civile)
1. I soggetti del Terzo Settore, iscritti al Registro regionale, che operano nell’ambito della protezione civile, con compiti di soccorso e assistenza alla popolazione nonché di previsione, prevenzione ed intervento in caso di eventi calamitosi di origine naturale od antropica, inclusi gli incendi boschivi, devono accreditarsi presso un apposito elenco istituito presso il Dipartimento regionale competente in materia di protezione civile. In tale elenco possono confluire i gruppi e le unità d'intervento comunali ed intercomunali di protezione civile ed antincendio boschivo di cui al
2. La Giunta regionale disciplina le modalità e i requisiti per l’accreditamento di cui al comma 1.
3. L’inserimento nell’elenco di cui al comma 1 è condizione per l’applicazione delle disposizioni di cui al capo V della
TITOLO IV
PARTECIPAZIONE DEL TERZO SETTORE ALLA FUNZIONE SOCIALE, CONVENZIONI, AFFIDAMENTI
CAPO I
PARTECIPAZIONE DEL TERZO SETTORE ALLA FUNZIONE SOCIALE
Art. 22. (Partecipazione alla funzione sociale)
1. I soggetti del Terzo Settore partecipano all’esercizio della funzione sociale secondo quanto previsto dalla
Art. 23. (Coordinamento regionale con i comuni e il Terzo Settore)
1. E’ istituito presso la Regione Liguria il Coordinamento regionale con i comuni e il Terzo Settore, che opera a titolo gratuito e senza rimborso spese, quale strumento di confronto in merito alla programmazione che abbia ricadute sul Terzo Settore.
2. Le modalità di composizione e funzionamento dell’organismo di cui al comma 1 sono stabilite dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.
Art. 24. (Organismo associativo unitario di rappresentanza dei soggetti del Terzo Settore)
1. Per le finalità di cui al presente titolo, la Regione, gli enti locali e gli enti del Settore regionale allargato di cui all’articolo 25, comma 2, della
2. La Giunta regionale definisce la dimensione territoriale degli Organismi di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale riconosce gli Organismi di cui al comma 1, secondo i seguenti criteri:
a) adesione all’Organismo associativo, effettuata direttamente o attraverso le rispettive associazioni di categoria o di appartenenza, che ne abbiano la rappresentanza, di almeno il 51 per cento dei soggetti iscritti alle singole sezioni del Registro regionale di cui all’articolo 13;
b) democraticità della struttura dell’Organismo associativo, rilevabile dalla presenza in statuto di disposizioni che prevedano:
1) criteri per l’accesso, che consentano l’adesione di tutti i soggetti iscritti al Registro regionale;
2) forme di elettività degli organi associativi;
3) modalità di formazione delle deliberazioni associative;
4) indipendenza dell’Organismo rispetto ai partiti politici;
5) trasparenza nei confronti degli associati, anche tramite previsione di strumenti di informazione da parte degli organi associativi;
6) forme di controllo da parte degli associati;
7) proporzionalità delle quote associative alle effettive capacità dei soci di contribuire ai costi di gestione dell’Organismo associativo.
4. Gli Organismi associativi di cui al comma 1 devono essere costituiti con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Art. 25. (Partecipazione del Terzo Settore alla programmazione regionale)
1. La Regione riconosce come parte sociale i soggetti del Terzo Settore e promuove forme di consultazione attraverso gli Organismi associativi di rappresentanza di cui all’articolo 24, ai fini della partecipazione alla programmazione regionale, anche in materia di servizi alla persona.
2. In particolare, ai sensi del Piano Sociale Integrato Regionale di cui alla
3. I comuni, gli Ambiti e i Distretti sociosanitari, per quanto di competenza sociosanitaria, le Aziende sanitarie locali, adottano strumenti funzionali e innovativi di regolazione del rapporto di affidamento dei servizi alla persona, privilegiando, nel rispetto della normativa e dei principi nazionali e comunitari, i soggetti del Terzo Settore.
4. La Regione individua in collaborazione con gli enti locali e le Aziende sanitarie locali, con l’apporto del Terzo Settore, metodi e procedure per la valutazione delle proposte presentate, di cui al presente articolo, che consentano di rilevare, oltre alle condizioni di miglior vantaggio economico, anche ulteriori elementi quali:
a) formazione, qualificazione ed esperienza professionale degli operatori coinvolti;
b) modalità adottate per il contenimento del turn over degli operatori;
c) strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
d) strumenti di comunicazione e trasparenza per l’informazione e la tutela degli utenti, quali, ad esempio, carta dei servizi, bilancio sociale;
e) appropriatezza rispetto agli specifici problemi sociali del territorio ed alle risorse sociali della comunità.
Art. 26. (Raccordo dell’attività dei soggetti del Terzo Settore con le attività di formazione professionale)
1. La Regione riconosce l’importanza della formazione di base e dell'aggiornamento degli operatori dei soggetti del Terzo Settore, sostenendola, ove possibile, anche mediante l’utilizzo di fondi nazionali e comunitari. La Regione provvede, altresì, alla rilevazione e all’analisi di nuovi profili professionali.
2. La Regione promuove il raccordo tra i soggetti operanti nel settore della formazione di cui alla
Art. 27. (Raccordo dell’attività delle cooperative sociali con le politiche attive del lavoro)
1. La Regione, in armonia con quanto previsto dal titolo III, capo IV, della
a) nel settore dei servizi sociosanitari e educativi;
b) a favore delle fasce deboli del mercato del lavoro.
2. La Giunta regionale definisce le modalità attuative delle politiche di cui al comma 1, anche attraverso il ricorso ad altri soggetti istituzionali nonché ad enti del settore regionale allargato di cui all’articolo 25, comma 2, della
Art. 28. (Azioni e patti per la valorizzazione e il sostegno della sussidiarietà orizzontale)
1. La Regione Liguria, gli enti locali e le Aziende sanitarie locali, anche attraverso i Distretti nell’ambito delle eventuali deleghe di cui all’articolo 3, comma 3, del
2. Le Aziende sanitarie locali, nell’ambito delle proprie funzioni, favoriscono e sostengono, ai sensi dell’articolo 1, comma 18, del
3. Le azioni istituzionali di cui ai commi 1 e 2 si realizzano principalmente attraverso patti di sussidiarietà nella forma degli accordi di diritto pubblico di cui all’articolo 11 della
Art. 29. (Azioni e patti per la facilitazione dell’impegno dei privati in attività sociali di interesse generale)
1. Le azioni di facilitazione dei privati, aventi o non aventi finalità di profitto, alle cui iniziative venga riconosciuta utilità sociale, consistono nella messa a disposizione di informazioni, nell’instaurazione di flussi di comunicazione, nel coordinamento dei servizi e degli interventi sociali pubblici con quelli privati e in ogni altra forma di agevolazione di tali autonome iniziative che non comporti l’attribuzione di fondi o di altre utilità economiche da parte delle Amministrazioni.
Art. 30. (Azioni e patti per il sostegno dell’impegno dei privati senza finalità di profitto nell’esercizio della funzione sociale)
1. Le azioni per il sostegno dell’impegno dei privati senza finalità di profitto, iscritti nelle competenti sezioni del Registro regionale di cui all’articolo 13, nell’esercizio della funzione sociale ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della
2. Per accedere al sostegno istituzionale, l’impegno partecipativo di cui al comma 1 deve prevedere la messa a disposizione da parte dei privati senza finalità di profitto di risorse economiche, organizzative e/o finanziarie proprie e/o autonomamente reperite, nella percentuale minima del 30 per cento delle risorse complessive previste per la realizzazione del progetto.
3. L’impegno di cui al comma 1 è formalizzato attraverso accordi di diritto pubblico, ai sensi dell’articolo 11 della
4. L’entità dei contributi di cui al presente articolo, evidenziati in un dettagliato piano economico-finanziario, non può superare il 70 per cento del valore economico complessivo del progetto oggetto di accordo e, comunque, quanto necessario al fine della mera compensazione degli oneri che il partner privato assume, in conformità alla
Art. 31. (Procedimenti per la conclusione di patti di sussidiarietà)
1. L’individuazione dei partner nei patti di sussidiarietà di cui agli articoli 28, 29 e 30 e comunque l’attribuzione di qualsiasi tipo di utilità economica avviene attraverso procedure ad evidenza pubblica, preferibilmente nell’ambito dei processi di programmazione e progettazione sociale locale partecipata, nel rispetto delle norme di cui all’articolo 12, della
CAPO II
CONCESSIONI, APPALTI E ACCREDITAMENTO
Art. 32. (Affidamento di servizi sociali)
1. L’affidamento dei servizi sociali avviene attraverso procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale in tema di servizi pubblici locali e dei principi di sussidiarietà, trasparenza, pubblicità, economicità.
2. L’affidamento avviene secondo modalità appropriate rispetto alla natura ed alle caratteristiche del servizio e nel rispetto del
3. L’affidamento di cui al comma 1 avviene, qualora le caratteristiche del servizio lo consentano, preferibilmente attraverso l’attribuzione del servizio nella sua totalità, allo scopo di ottimizzare la prestazione dello stesso nei confronti della collettività.
4. In considerazione della specificità della materia dei servizi sociali, le procedure di affidamento di cui al comma 1 valorizzano, nel rispetto della normativa vigente nazionale e comunitaria, anche gli elementi qualitativi dell’offerta, con particolare riferimento agli aspetti che caratterizzano la gestione e la sua qualità, tenendo conto dei contenuti dei progetti che prevedano sinergie con la rete dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari.
5. La Giunta regionale definisce schemi tipo relativi agli accordi di cui al presente capo.
Art. 33. (Accreditamento dei servizi e dei presidi sociali)
1. In conformità a quanto previsto dalla normativa regionale, ai fini della promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari, i soggetti del Terzo Settore possono divenire fornitori di servizi pubblici attraverso il processo di accreditamento previsto dall’articolo 48 della
2. L’accreditamento per i servizi ed i presidi è di competenza dei comuni singoli o associati a livello distrettuale ai sensi di quanto disposto dalla
3. La Giunta regionale, in collaborazione con il Coordinamento regionale con i comuni e il Terzo Settore istituito ai sensi dell’articolo 23, sentite le organizzazioni sindacali, stabilisce le tipologie di servizi sociali accreditabili, i relativi standard quantitativi e qualitativi, i contenuti fondamentali dell’accordo di accreditamento e quelli relativi al rapporto contrattuale di cui al presente articolo, nonché le modalità relative alla presa in carico professionale degli utenti al fine di assicurare che la loro ammissione al servizio avvenga nell'ambito di un percorso assistenziale attivo per l’integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
4. L’accreditamento ha efficacia a tempo indeterminato ed è condizionato al rispetto dell’accordo di accreditamento, al permanere in capo al titolare del servizio dei requisiti previsti dalle leggi e dalle altre norme nazionali e regionali e all’adesione dello stesso soggetto accreditato alle variazioni dell’accordo di accreditamento ritenute opportune da parte del soggetto pubblico.
5. In nessun caso l’accreditamento comporta l’automatica assunzione di oneri economici da parte delle Amministrazioni interessate; esse possono stipulare specifici accordi contrattuali con i soggetti accreditati, al fine di porre in tutto o in parte il costo del servizio a loro carico.
6. Gli accordi contrattuali vengono stipulati previe procedure ad evidenza pubblica non competitive con tutti i soggetti già accreditati che ne facciano richiesta, senza indicare volumi predefiniti di prestazioni erogabili; definiscono nel dettaglio gli obblighi di pubblico servizio e prevedono altresì l’applicazione di tariffe standard, differenziate in rapporto alle caratteristiche dei servizi e del territorio, che i soggetti stipulanti si impegnano a praticare alla generalità degli utenti.
7. Gli accordi contrattuali prevedono anche, in capo ai soggetti erogatori, l’obbligo di praticare agli utenti presi in carico dal Servizio sociale pubblico tariffe differenziate da questo stabilite in relazione alle diverse situazioni economico-sociali, con assunzione, in tal caso, da parte dell’ente pubblico della differenza rispetto alla tariffa standard e ferma restando la permanenza del rischio imprenditoriale in capo al soggetto accreditato per la quota a carico degli utenti.
8. Il controllo della spesa pubblica in rapporto alle disponibilità finanziarie avviene attraverso l’autorizzazione per l’ammissione al servizio degli utenti presi in carico.
Art. 34. (Clausole sociali e misure di incentivazione agli enti locali per le cooperative sociali)
1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 2 e 69 del
2. I disciplinari di gara prevedono, al fine della scelta del soggetto aggiudicatario, una congrua valutazione delle proposte di clausole sociali, fermo restando il divieto previsto dall’articolo 5, comma 4, ultimo periodo, della
3. I capitolati prevedono idonee modalità di verifica della corretta attuazione delle clausole sociali in sede di esecuzione del contratto.
4. La Regione può promuovere e sostenere gli enti locali e gli altri enti pubblici infraregionali, compresi quelli economici, che riservano alle cooperative sociali di tipo “B” quote dell'importo complessivo degli affidamenti ai terzi delle forniture di beni e servizi nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 della
Art. 35. (Affidamenti per la fornitura di beni e servizi a cooperative sociali di tipo “B”)
1. La Regione Liguria e gli enti del settore regionale allargato, di cui all’articolo 25 della
2. A tal fine possono individuare specifiche categorie merceologiche e di servizi, anche caratterizzate da elevato contenuto professionale, ritenute particolarmente adatte allo scopo, da riservare interamente agli affidamenti di cui al comma 1.
TITOLO V
NORME DI INCENTIVAZIONE E AGEVOLAZIONE DEL TERZO SETTORE
Art. 36. (Norme di incentivazione e di agevolazione del Terzo Settore)
1. La Regione sostiene e promuove l’attività dei soggetti del Terzo Settore anche attraverso gli interventi e gli incentivi previsti dal presente testo unico.
2. La Regione individua modalità e criteri attuativi delle iniziative a sostegno del Terzo Settore, sulla base delle disponibilità annuali di bilancio.
Art. 37. (Nuova destinazione dei fondi costituiti presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico (FI.L.S.E. S.p.A.))
1. Le risorse ancora disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, sui fondi costituiti presso FI.L.S.E. S.p.A., ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera d), dell’articolo 16, comma 8, dell’articolo 18, comma 1, lettera a), della
2. La Giunta regionale disciplina le modalità per l’ammissione ai contributi, i criteri di assegnazione e le modalità di rendicontazione della gestione dei fondi, nonché i criteri per la stipula delle convenzioni con gli istituti di credito.
TITOLO VI
CONTROLLI E VIGILANZA
Art. 38. (Controlli e vigilanza)
1. La Regione verifica con controlli secondo le modalità definite dalla Giunta regionale il contenuto delle autocertificazioni presentate ai sensi degli articoli 17 e 18 e la persistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione nel Registro regionale del Terzo Settore.
2. La Regione esercita sui soggetti del Terzo Settore i poteri di vigilanza attribuiti dalla legge, attraverso accertamenti documentali, richiesta di dati ed informazioni, visite ed ispezioni.
3. Per l’effettuazione dei controlli e delle attività di vigilanza la Regione può avvalersi anche degli enti del settore regionale allargato.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 39. (Norma finanziaria)
(Omissis)
TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 40. (Semplificazione)
1. Ai sensi del
Art. 41. (Banca dati del Terzo Settore)
1. E’ istituita la Banca dati del Terzo Settore nella quale vengono conservati i dati relativi al Registro di cui all’articolo 13 e le ulteriori informazioni di cui agli articoli 17 e 18, favorendo l’inserimento e l’aggiornamento informatico dei dati da parte dei soggetti interessati.
Art. 42. (Delega di funzioni e avvalimento)
1. La Giunta regionale, previa stipulazione di convenzioni, può avvalersi degli enti locali e degli enti del settore regionale allargato, di cui all'articolo 25 della
Art. 43. (Modifiche della
1. (Omissis) [1].
2. (Omissis) [2].
3. (Omissis) [3].
Art. 44. (Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a)
b)
c) articolo 2 della
d)
e) articolo 19 della
f) articolo 25 della
g)
h) articoli 17, commi 4 e 5, 18, 19, 52 e 60 della
i) articolo 55, comma 1, della
j) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 e 22 della
k)
l)
m)
n)
o)
Art. 45. (Norma transitoria)
1. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui all’articolo 33, comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico.
2. Fino all’approvazione dei provvedimenti di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le norme previgenti.
3. La Regione e gli enti locali possono procedere a titolo sperimentale all’accreditamento di servizi e presìdi sociali secondo le modalità di cui all’articolo 33. I provvedimenti di accreditamento e i relativi accordi contrattuali eventualmente stipulati devono prevedere la risoluzione o l’adeguamento dei rapporti entro sei mesi dalla data di adozione dei provvedimenti di cui al comma 1.
4. In attesa dell’insediamento delle Commissioni previste all’articolo 19, per le nuove iscrizioni continuano ad operare:
a) per gli enti ed organismi facenti capo alle confessioni religiose, enti di patronato e fondazioni, l’Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione sul volontariato attualmente vigente;
b) per le imprese sociali, la Commissione regionale per la cooperazione sociale attualmente vigente;
c) per le società di mutuo soccorso, le disposizioni di cui alla
5. Sino alla fine del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente testo unico, il criterio di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a), si considera soddisfatto anche nel caso in cui all’Organismo associativo unitario di rappresentanza aderiscano, direttamente o attraverso le rispettive associazioni di categoria o di appartenenza, organizzazioni iscritte alle singole sezioni del Registro regionale di cui all’articolo 13 in una percentuale media complessiva, calcolata sulla percentuale di adesioni relativa a ciascuna delle singole sezioni, superiore al 50 per cento.
6. Le procedure per la concessione e la liquidazione dei contributi richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge a valere sui fondi che vengono soppressi ai sensi dell’articolo 37 sono concluse ai sensi e per gli effetti delle normative previgenti.
7. Alle obbligazioni in annualità relative a vecchi limiti di impegno ed a corresponsione di differenze tassi, assunte in base alle leggi abrogate, si provvede per la durata residua con i bilanci degli esercizi in cui vengono a scadere. Restano inoltre salve le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi già concessi alla data di entrata in vigore del presente testo unico.
[1] Modifica il comma 1 dell’art. 15 della
[2] Modifica il comma 6 dell’art. 17 della
[3] Sostituisce il comma 2 dell’art. 53 della