§ 2.3.a - R.R. 14 maggio 1993, n. 1.
Regolamento dell'Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione sul volontariato.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.3 assistenza sociale
Data:14/05/1993
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Composizione dell'Osservatorio).
Art. 3.  (Tenuta del registro regionale e censimento delle organizzazioni di volontariato).
Art. 4.  (Formulazione di proposte operative e di progetti sperimentali in materia di volontariato).
Art. 5.  (Studio, ricerca ed aggiornamento dati).
Art. 6.  (Attività di promozione della conferenza regionale sul volontariato).
Art. 7.  (Funzionamento dell’Osservatorio)
Art. 8.  (Unità operativa di supporto dell'Osservatorio).
Art. 9.  (Composizione della Commissione consultiva).
Art. 10.  (Designazione dei componenti e relativa nomina).
Art. 11.  (Funzionamento della Commissione consultiva).
Art. 12.  (Modalità di presentazione delle domande di iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato).
Art. 13.  (Procedimento istruttorio).
Art. 14.  (Modalità di aggiornamento e cancellazione dal registro).
Art. 15.  (Norma transitoria).
Art. 16.  (Entrata in vigore).


§ 2.3.a - R.R. 14 maggio 1993, n. 1. [1]

Regolamento dell'Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione sul volontariato.

(B.U. 16 giugno 1993, n. 11).

 

Art. 1. (Finalità).

     (Omissis)

 

TITOLO I

Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione sul volontariato

 

     Art. 2. (Composizione dell'Osservatorio). [2]

     1. L'Osservatorio è un organo collegiale composto:

     a) l’Assessore competente, che lo presiede [3];

     b) (Omissis) [4];

     c) il Dirigente della struttura regionale competente [5];

     d) dal Presidente della Commissione consultiva di cui al successivo articolo 9;

     e) due esperti in materie giuridico-economiche, indicati dal Forum regionale del Terzo Settore [6].

     2. (Omissis) [7].

     3. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla unità operativa di cui all'articolo 8.

     4. L'Osservatorio è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. In fase di prima applicazione, la nomina interviene indipendentemente dall'elezione dei membri di cui al primo comma, lett. d) ed e), che darà luogo ad un successivo provvedimento di integrazione.

 

     Art. 3. (Tenuta del registro regionale e censimento delle organizzazioni di volontariato).

     1. L'Osservatorio provvede alla tenuta del registro regionale delle organizzazioni di volontariato, ne cura le necessarie variazioni, propone eventuali individuazioni di nuovi settori di iscrizione o articolazioni diverse degli stessi, attua il censimento delle organizzazioni.

 

     Art. 4. (Formulazione di proposte operative e di progetti sperimentali in materia di volontariato).

     1. L'Osservatorio. tenuto conto delle problematiche segnalate dalle organizzazioni o da singoli soggetti operanti nei diversi settori di attività di volontariato e delle indicazioni dei servizi regionali interessati:

     a) elabora, ai sensi della lettera b) dell'articolo 7 della legge regionale 28 maggio 1992, n. 15, proposte operative da sottoporre alla approvazione della Giunta regionale, favorendo anche il coordinamento delle iniziative di volontariato simili o connesse;

     b) definisce, ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale, i progetti sperimentali previsti all'articolo 10 della legge regionale 15/92 per promuovere l'applicazione di avanzate metodologie di intervento anche in collaborazione con gli enti locali ed i centri di servizi di cui all'articolo 15 della legge 17 agosto 1991, n. 266.

 

     Art. 5. (Studio, ricerca ed aggiornamento dati).

     1. L'Osservatorio:

     a) elabora dati per favorire la ricerca e lo studio di problematiche connesse con il volontariato;

     b) favorisce, nel rispetto dei principi sanciti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i rapporti con organismi operanti nel volontariato sia nazionali che internazionali per divulgare esperienze di particolare rilevanza;

     c) raccoglie ed aggiorna i dati acquisiti in materia di volontariato con particolare riguardo alle convenzioni stipulate tra enti pubblici ed organizzazioni;

     d) predispone convenzioni-tipo da sottoporre agli enti interessati;

     e) promuove iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie e del materiale elaborato attinenti le organizzazioni e le attività di volontariato avvalendosi di strumenti di informazione anche telematici.

 

     Art. 6. (Attività di promozione della conferenza regionale sul volontariato).

     1. L'Osservatorio sentita la Commissione consultiva propone alla Giunta regionale l'organizzazione della conferenza triennale del volontariato individuando le problematiche di maggior rilievo ed attualità la cui soluzione comporti un razionale sviluppo delle attività di volontariato.

 

     Art. 7. (Funzionamento dell’Osservatorio) [8]

     1. L’Osservatorio si riunisce su convocazione del Presidente e le sedute sono valide con la presenza di almeno tre componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti e delle riunioni viene redatto apposito verbale.

 

     Art. 8. (Unità operativa di supporto dell'Osservatorio). [9]

     (Omissis).

 

TITOLO II

Commissione consultiva del volontariato

 

     Art. 9. (Composizione della Commissione consultiva).

     (Omissis)

 

     Art. 10. (Designazione dei componenti e relativa nomina).

     (Omissis)

 

     Art. 11. (Funzionamento della Commissione consultiva).

     (Omissis)

 

TITOLO III

Registro regionale delle organizzazioni di volontariato

 

     Art. 12. (Modalità di presentazione delle domande di iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato).

     (Omissis)

 

     Art. 13. (Procedimento istruttorio).

     (Omissis)

 

     Art. 14. (Modalità di aggiornamento e cancellazione dal registro).

     (Omissis)

 

     Art. 15. (Norma transitoria).

     (Omissis)

 

     Art. 16. (Entrata in vigore).

     (Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 44, della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42, ad eccezione del Titolo I, abrogato a decorrere da quanto previsto dall'art. 45, comma 4, della stessa L.R. 42/2012.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 del R.R. 20 luglio 1993, n. 2.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 18 della L.R. 3 novembre 2009, n. 47.

[4] Lettera abrogata dall'art. 18 della L.R. 3 novembre 2009, n. 47.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 18 della L.R. 3 novembre 2009, n. 47.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 18 della L.R. 3 novembre 2009, n. 47.

[7] Comma abrogato dall'art. 18 della L.R. 3 novembre 2009, n. 47.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 3 novembre 2009, n. 47.

[9] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 3 novembre 2009, n. 47.