Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 2. servizi sociali |
Capitolo: | 2.8 cooperazione |
Data: | 01/06/1993 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità della legge). |
Art. 2. (Istituzione dell'albo). |
Art. 3. (Requisiti per l'iscrizione). |
Art. 4. (Adempimenti successivi all'iscrizione). |
Art. 5. (Cancellazione). |
Art. 6. (Raccordo con i servizi socio-sanitari ed educativi). |
Art. 7. (Raccordo con le attività di formazione professionale). |
Art. 8. (Raccordo con le politiche attive del lavoro). |
Art. 9. (Convenzioni). |
Art. 10. (Contenuti degli schemi di convenzione-tipo). |
Art. 11. (Durata delle convenzioni). |
Art. 12. (Modalità di stipula della convenzione). |
Art. 13. (Determinazione dei corrispettivi). |
Art. 14. (Forme di controllo e di tutela dell'utenza). |
Art. 14 bis. (Convenzioni per l’affidamento di beni e servizi) |
Art. 15. (Tipologie di intervento). |
Art. 16. (Soggetti beneficiari e modalità di interventi). |
Art. 17. (Interventi per l'abbattimento dei tassi di interesse). |
Art. 18. (Fondi a sostegno della cooperazione sociale) |
Art. 19. (Fondo di sperimentazione). |
Art. 19 bis. (De minimis) |
Art. 20. (Costituzione). |
Art. 21. (Compiti della commissione). |
Art. 22. (Norma transitoria). |
§ 2.8.5 - L.R. 1 giugno 1993, n. 23. [1]
Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale.
(B.U. 16 giugno 1993, n. 11).
Art. 1. (Finalità della legge).
(Omissis)
TITOLO I
ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI
Art. 2. (Istituzione dell'albo).
(Omissis)
Art. 3. (Requisiti per l'iscrizione).
(Omissis)
Art. 4. (Adempimenti successivi all'iscrizione).
(Omissis)
Art. 5. (Cancellazione).
(Omissis)
TITOLO II
RACCORDO CON L'ATTIVITA' DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI, DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DI SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE
Art. 6. (Raccordo con i servizi socio-sanitari ed educativi).
(Omissis)
Art. 7. (Raccordo con le attività di formazione professionale).
(Omissis)
Art. 8. (Raccordo con le politiche attive del lavoro).
(Omissis)
TITOLO III
CONVEZIONI TRA COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI ED ENTI PUBBLICI
Art. 9. (Convenzioni).
(Omissis)
Art. 10. (Contenuti degli schemi di convenzione-tipo).
(Omissis)
Art. 11. (Durata delle convenzioni).
(Omissis)
Art. 12. (Modalità di stipula della convenzione).
(Omissis)
Art. 13. (Determinazione dei corrispettivi).
(Omissis)
Art. 14. (Forme di controllo e di tutela dell'utenza).
(Omissis)
Art. 14 bis. (Convenzioni per l’affidamento di beni e servizi)
(Omissis)
TITOLO IV
NORME DI INCENTIVAZIONE
Art. 15. (Tipologie di intervento).
(Omissis)
Art. 16. (Soggetti beneficiari e modalità di interventi).
(Omissis)
Art. 17. (Interventi per l'abbattimento dei tassi di interesse).
(Omissis)
Art. 18. (Fondi a sostegno della cooperazione sociale) [2]
(Omissis)
Art. 19. (Fondo di sperimentazione).
(Omissis)
Art. 19 bis. (De minimis)
(Omissis)
TITOLO V
COMMISSIONE REGIONALE PER LA COOPERAZIONE SOCIALE
Art. 20. (Costituzione).
1. Con deliberazione della Giunta regionale su proposta del presidente della giunta è istituita presso la presidenza della Giunta regionale la commissione per la cooperazione sociale della quale fanno parte:
a) l’Assessore delegato competente, che la presiede [3];
b) (Omissis) [4];
c) il Dirigente della struttura regionale competente [5];
d) il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o suo delegato;
e) il direttore dell'agenzia regionale dell'impiego o suo delegato;
f) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti con comprovata esperienza nel settore sociale designati dalle associazioni regionali delle cooperative più rappresentative che risultino aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute ai sensi dell'art. 5 del
g) tre esperti in materia di cooperazione sociale;
h) (Omissis) [6];
i) (Omissis) [7];
l) (Omissis) [8].
1 bis. (Omissis) [9].
2. I componenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
3. La Commissione è convocata dal Presidente o dal suo delegato permanente.
4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno cinque componenti [10].
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.
6. In caso di assenza dei componenti effettivi partecipano alla seduta i membri supplenti.
6 bis. I componenti di cui alle lettere f) e g) del comma 1 che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti con deliberazione della Giunta regionale e sostituiti [11].
7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un funzionario incaricato dal Presidente.
Art. 21. (Compiti della commissione).
(Omissis)
TITOLO VI
NORME TRANSITORIE
Art. 22. (Norma transitoria).
(Omissis)
[1] Abrogata dall'art. 44 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 5 della
[3] Lettera così sostituita dall'art. 7 della
[4] Lettera abrogata dall'art. 7 della
[5] Lettera già sostituita dall'art. 19 della
[6] Lettera abrogata dall'art. 7 della
[7] Lettera abrogata dall'art. 7 della
[8] Lettera abrogata dall'art. 7 della
[9] Comma inserito dall'art. 19 della
[10] Comma così sostituito dall'art. 19 della
[11] Comma inserito dall'art. 19 della