§ 6.1.30 - L.R. 21 dicembre 2012, n. 15.
Norme in materia di tributi regionali


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:21/12/2012
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2.  Tributi propri
Art. 3.  Tributi soppressi
Art. 4.  Modifiche alla legge regionale n. 30 del 2003
Art. 5.  Rimessione in termini
Art. 6.  Tassa automobilistica
Art. 7.  Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli
Art. 8.  Sanzioni per omessa annotazione al PRA
Art. 9.  Annotazione del fermo del veicolo a tutela di crediti della pubblica amministrazione
Art. 9 bis.  Accordi tra enti per una migliore gestione della fiscalità dell'automobile
Art. 10.  Modifiche alla legge regionale n. 1 del 1971
Art. 11.  Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1996
Art. 12.  Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA)
Art. 13.  Soggetto obbligato e presupposto dell'imposta
Art. 14.  Accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta
Art. 15.  Esenzioni dall'imposta
Art. 16.  Determinazione dell'imposta
Art. 17.  Sanzioni
Art. 18.  Destinazione del gettito
Art. 19.  Estinzione dei crediti tributari di modesta entità
Art. 20.  Disposizioni transitorie
Art. 21.  Abrogazioni
Art. 22.  Entrata in vigore


§ 6.1.30 - L.R. 21 dicembre 2012, n. 15. [1]

Norme in materia di tributi regionali

(B.U. 21 dicembre 2012, n. 285)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente legge detta alcune disposizioni di carattere generale, integra e modifica la disciplina di alcuni tributi propri e dispone la soppressione di altri tributi, nei limiti delle facoltà attribuite dall'articolo 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e nel rispetto dei principi posti dal legislatore nazionale, in armonia con i principi dello Statuto regionale.

 

     Art. 2. Tributi propri

1. Sono tributi propri regionali i tributi previsti dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011 e ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni statali e regionali vigenti alla data del 31 dicembre 2012, salvo quanto disposto dalla presente legge.

 

     Art. 3. Tributi soppressi

1. Sono soppressi dal 1° gennaio 2013:

a) la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, di cui all'articolo 190 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore);

b) la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali di cui al titolo V della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1 (Legge regionale sui tributi propri della Regione).

 

     Art. 4. Modifiche alla legge regionale n. 30 del 2003

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30 (Disposizioni in materia di tributi regionali) è così sostituita:

"f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre il termine di prescrizione o decadenza prevista in materia dalla singola legge d'imposta e, comunque, per tutto ciò che è da pagarsi ad anno o in termini più brevi, non oltre il termine di prescrizione breve quinquennale previsto dall'articolo 2948 del codice civile;".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 30 del 2003, è aggiunto il seguente:

"2 bis. In ogni caso non si procede all'annullamento in autotutela di un atto o di un provvedimento amministrativo per motivi sui quali sia intervenuta una sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione regionale.".

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 30 del 2003, è aggiunto il seguente:

"5 bis. In assenza di un modificato quadro normativo, la risposta già fornita dall'amministrazione regionale ad un'istanza di interpello, concernente l'applicazione delle diposizioni tributarie a casi concreti e personali, può essere oggetto di mera conferma in relazione a successive istanze aventi ad oggetto la stessa materia presentate dal medesimo contribuente.".

 

     Art. 5. Rimessione in termini

1. La Giunta regionale può disporre, con propria deliberazione, la rimessione in termini per l'effettuazione di adempimenti tributari, nel caso in cui cause di forza maggiore abbiano impedito ai contribuenti di provvedere al pagamento di un tributo entro la data di scadenza prevista dalla legge.

2. La Giunta regionale può altresì sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE A TRIBUTI REGIONALI

 

     Art. 6. Tassa automobilistica

1. Le norme statali e regionali vigenti che regolano la tassa automobilistica continuano ad applicarsi per quanto non espressamente disposto dal presente articolo.

2. In sede di prima immatricolazione del veicolo si presume obbligato al pagamento della tassa automobilistica il soggetto intestatario della carta di circolazione. La medesima disposizione opera nel caso di omessa trascrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) dell'atto di proprietà a seguito di prima immatricolazione del veicolo oppure a seguito di rivendita.

3. Ai fini della determinazione dell'importo delle tasse automobilistiche si deve tenere conto dei dati riportati sulla carta di circolazione alla data del primo giorno utile per il pagamento.

4. Le variazioni di dati tecnici apportati sulla carta di circolazione hanno effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state annotate.

5. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica dovuta in relazione alla massa rimorchiabile, prevista dall'articolo 6, commi 22-bis, 22-ter e 22-quater, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)), gli autoveicoli per trasporto di cose aventi massa complessiva fino a 3,5 tonnellate.

6. Fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), ai fini dell'esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale occorre produrre alla struttura regionale competente idonea documentazione, avente data certa, attestante l'inesistenza del presupposto giudico per l'applicazione della tassa.

7. A far data dalla modifica apportata dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, al pagamento della tassa automobilistica regionale sono tenuti, in regime di solidarietà, coloro che risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria dal PRA per i veicoli in esso iscritti e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli.

8. In caso di cessione in blocco di contratti di locazione finanziaria a banche o a intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), riguardanti veicoli iscritti nei pubblici registri, il cedente o il cessionario sono tenuti a comunicare alla Regione, entro sessanta giorni dal perfezionamento del contratto e comunque prima della notifica di un atto di recupero della tassa automobilistica regionale, l'elenco dei veicoli compresi nella cessione. La competenza territoriale alla riscossione, all'accertamento, al recupero, ai rimborsi, all'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche è in ogni caso determinata in relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario del veicolo presso il pubblico registro automobilistico. In caso di omessa comunicazione e comunque prima della notifica di un atto di recupero della tassa automobilistica regionale, resta a carico del cedente, a cui favore il veicolo è iscritto al PRA, l'obbligo tributario del pagamento della tassa automobilistica regionale.

9. Non costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la consegna dei veicoli alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi effettuata mediante procura speciale a vendere o mediante fattura di vendita, senza l'avvenuta presentazione della formalità della trascrizione del titolo di proprietà al PRA. Costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la cessione di mezzi di trasporto effettuata nei confronti dei contribuenti che ne fanno, professionalmente, regolare commercio secondo le modalità in tema di regime speciale per i rivenditori di beni usati indicate dall'articolo 36, comma 10, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

10. I veicoli intestati alla Regione sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale.

 

     Art. 7. Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli

1. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.

2. Dal 1° gennaio 2013 gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i trenta anni, classificati d'interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e dal relativo regolamento attuativo, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale. Ai fini dell'esonero fiscale, la certificazione d'iscrizione attestante la data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche è prodotta alla Regione [2].

3. Fino al 31 dicembre 2012 la determinazione dell'Automobilclub storico italiano (ASI) e, per i motoveicoli, anche della Federazione motociclistica italiana (FMI), con cui sono individuati i veicoli ed i motoveicoli di anzianità tra i venti e i trenta anni, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di particolare interesse storico e collezionistico, prevista dall'articolo 63, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), è valida per ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale dalla data del suo rilascio. L'esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale, sorto in virtù di tale disciplina, permane anche negli anni successivi solo nei confronti dell'intestatario del veicolo che ha richiesto all'ASI o alla FMI il rilascio della determinazione stessa.

4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 25,82 per gli autoveicoli e di euro 10,33 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica regionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche). In caso di omesso pagamento è accertata la violazione del mancato pagamento della tassa di circolazione con contestuale applicazione della sanzione amministrativa nella misura di euro 300,00 per gli autoveicoli e nella misura di euro 150,00 per i motoveicoli, con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

 

     Art. 8. Sanzioni per omessa annotazione al PRA

1. Qualora non si provveda ad annotare presso il PRA la proprietà del veicolo, la radiazione o la perdita di possesso del veicolo, la struttura regionale competente contesterà la violazione una sola volta, con le modalità previste dal decreto legislativo n. 472 del 1997, e applicherà la sanzione pari al 30 per cento della tassa prevista per il veicolo e dovuta per l'anno d'imposta a cui si riferisce la contestazione.

2. Nel caso in cui la tassa sia stata iscritta a ruolo, unitamente a sanzioni e interessi, rimane dovuta la sanzione amministrativa applicata per la prima annualità contestata.

3. Per le sanzioni indicate ai commi 1 e 2 non si applica la definizione agevolata prevista dall'articolo 17, comma 2, e dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997.

 

     Art. 9. Annotazione del fermo del veicolo a tutela di crediti della pubblica amministrazione

1. Il fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica.

 

     Art. 9 bis. Accordi tra enti per una migliore gestione della fiscalità dell'automobile

1. Per rendere più efficace l'azione amministrativa di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, la Regione può stipulare accordi o intese con Enti Locali, Amministrazioni statali e altri enti pubblici, aventi ad oggetto lo scambio di informazioni inerenti il parco auto del territorio regionale, nonché la realizzazione di progetti operativi, anche in via sperimentale, finalizzati alla creazione di banche dati integrate, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

2. La cooperazione tra i soggetti interessati alle finalità di cui al comma 1, oltre a perseguire la correttezza e l'equità nella gestione dei tributi, si prefigge altresì lo scopo di migliorare il rapporto con il contribuente sia sotto il profilo della comunicazione che sotto il profilo della sicurezza stradale conseguente all'impiego delle maggiori risorse recuperate.

 

     Art. 10. Modifiche alla legge regionale n. 1 del 1971

1. L'articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1 (Legge regionale sui tributi propri della Regione), è sostituito dal seguente:

"Art. 9

1. L'ammontare dell'imposta sulle concessioni di coltivazione di miniere di minerali solidi è determinata nella misura del 300 per cento del canone di concessione.

2. L'imposta sulle concessioni relative ai beni del demanio marittimo è determinata nella misura del 5 per cento del canone.".

2. L'articolo 10 della legge regionale n. 1 del 1971 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

1. L'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo è riscossa dai Comuni secondo le disposizioni dell'articolo 9 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale).

2. L'imposta regionale sulle concessioni di coltivazione di miniere di minerali solidi è riscossa direttamente dalla Regione con le stesse scadenze previste per il versamento del canone di concessione. Gli enti preposti al rilascio delle concessioni trasmettono alla Regione copia dei provvedimenti inerenti le concessioni stesse.".

 

     Art. 11. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1996

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), è aggiunto il seguente:

"2 bis. Le violazioni dell'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) sono constatate, nell'ambito delle proprie competenze, con processo verbale anche dalla Guardia di Finanza e dai soggetti indicati all'articolo 57 del codice di procedura penale, a cui sono ordinariamente attribuite le funzioni di polizia giudiziaria, i quali sono competenti a procedere, di propria iniziativa o su richiesta della Regione o delle Province, all'acquisizione ed al reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle connesse violazioni.".

 

TITOLO III

IMPOSTA REGIONALE SULLE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI (IRESA)

 

     Art. 12. Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA)

1. L'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) è istituita quale tributo proprio regionale.

 

     Art. 13. Soggetto obbligato e presupposto dell'imposta

1. L'IRESA è dovuta per l'emissione sonora prodotta dagli aeromobili civili dall'esercente dell'aeromobile, come individuato nell'articolo 874 del codice della navigazione, per ogni singolo decollo e per ogni singolo atterraggio effettuato negli aeroporti del territorio regionale certificati dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), in base al "Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti", o direttamente gestiti dallo stesso ENAC.

2. Ai sensi dell'articolo 876 del codice della navigazione, in mancanza della dichiarazione di esercente si presume tale il proprietario dell'aeromobile, salvo prova contraria.

 

     Art. 14. Accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta

1. Il soggetto passivo provvede ad effettuare il pagamento delle somme dovute a titolo di IRESA entro il giorno successivo a quello nel quale si è verificato il decollo o l'atterraggio dell'aeromobile e, in ogni caso, entro l'ultimo giorno del trimestre successivo a quello in cui si è costituito il presupposto impositivo.

2. Il pagamento è effettuato a favore della società di gestione aeroportuale o, in mancanza, all'ente preposto alla gestione dell'aeroporto o ai fiduciari di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085 (Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile).

3. I soggetti di cui al comma 2:

a) trasmettono con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, i flussi dei dati necessari alla Regione per la verifica della corretta applicazione del tributo;

b) riversano con cadenza trimestrale alla Regione le relative riscossioni, entro il mese successivo al trimestre di riferimento.

4. L'inottemperanza alla disposizione di cui al comma 3, comporta, per i soggetti di cui al comma 2, l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura minima di 1.000,00 euro e massima di 5.000,00 euro secondo le modalità applicative di cui al decreto legislativo n. 472 del 1997.

5. Sulle somme incassate e non riversate alla prescritta scadenza sono dovuti gli interessi nella misura dell'interesse legale maggiorato di tre punti percentuali.

6. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di riversamento, di trasmissione e composizione dei flussi e può disporre in merito alla stipulazione di uno specifico atto convenzionale con i soggetti di cui al comma 2 per la riscossione dell'imposta.

6 bis. L'atto convenzionale di cui al comma 6 definisce altresì i criteri generali con cui il Servizio competente in materia di territorio e ambiente mette a disposizione dei cittadini i dati da rendere accessibili sul portale telematico della Regione.

 

     Art. 15. Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'applicazione dell'imposta:

a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;

b) gli aeromobili adibiti al lavoro aereo, di cui all'art. 789 del codice della navigazione;

c) gli aeromobili di proprietà o in esercenza alle organizzazioni registrate (OR), alle scuole di addestramento (FTO) e ai centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);

d) gli aeromobili di proprietà o in esercenza all'Aero club d'Italia, agli Aero club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;

e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e/o in attesa di omologazione con permesso di volo;

f) gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso;

g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;

h) gli aeromobili progettati specificamente per uso agricolo ed antincendio, ed adibiti a tali attività;

i) gli aeromobili con peso massimo al decollo (Max Take-Off Weight MTOW) non superiore a kg. 4.500;

l) gli aeromobili ad ala rotante (elicotteri).

l bis) gli aeromobili che decollano o atterrano a propulsione elettrica.

 

     Art. 16. Determinazione dell'imposta

1. L'imposta è determinata in riferimento:

a) al peso massimo dell'aeromobile al decollo (Max Take-Off Weight - MTOW);

b) al livello di emissioni sonore dell'aeromobile accertato, secondo gli standard di certificazione internazionali ICAO (International Civil Aviation Organization), dal paese in cui risulta immatricolato l'aeromobile, avendo come riferimento la metodologia di calcolo riportata nei capitoli 3 e 4 dell'annesso 16, volume I, alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale dell'ICAO, di seguito denominato "annesso".

2. Ai sensi del comma 1, l'IRESA si applica, nel caso di voli diurni, nelle seguenti misure:

a) per gli aeromobili con propulsione ad elica 0,42 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo, fatta eccezione per gli aeromobili con certificazione acustica rispondente ai parametri fissati dal capitolo 4 dell'annesso per i quali si applica la tariffa di 0,40 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata;

b) per gli aeromobili con propulsione a getto la tariffa è differenziata a seconda delle due classi individuate in base al livello di emissioni sonore determinato facendo riferimento alla metodologia di calcolo di cui al comma 1, lettera b):

1) aeromobili di classe A, rispondenti ai parametri fissati dal capitolo 3 dell'annesso: 0,45 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo;

2) aeromobili di classe B, rispondenti ai parametri fissati dal capitolo 4 dell'annesso: 0,40 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo;

c) per gli aeromobili che risultino sprovvisti di certificazione acustica o con certificazione acustica che non raggiunge le prestazioni richieste per la conformità ai capitoli 3 e 4 dell'annesso, tariffa forfettaria di 0,50 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo.

3. Nel caso di voli notturni l'imposta è determinata nella misura di euro 0,50 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo.

4. L'imposta prevista per gli aeromobili come individuati alle lettere a), b) e c) del comma 2, tenuto conto delle peculiarità urbanistiche delle aree prospicienti i singoli aeroporti, è ridotta del novanta per cento per gli aeromobili che decollano e del trenta per cento per gli aerei che atterrano, sia in periodo diurno che notturno, verso aree residenziali ricadenti nelle zone di rispetto dell'intorno aeroportuale "A", "B" e "C", come definite dall'articolo 6 del decreto 31 ottobre 1997 del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione (Metodologia di misura del rumore aeroportuale), sottese dalla perpendicolare di testa dell'asse della pista e caratterizzate, ognuna di esse, da una densità abitativa non superiore a centocinquanta abitanti per ettaro.

5. Nelle more dell'adozione della disciplina prevista dall'articolo 14, comma 6, e della stipula della convenzione e per quanto da essa non previsto si applica quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085 (Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile).

6. Con successivo atto della Giunta saranno individuate le zone di sorvolo degli intorni aeroportuali, caratterizzate da una densità abitativa non superiore a centocinquanta abitanti per ettaro, al fine di applicare le riduzioni d'imposta dell'IRESA, di cui al comma 4. Nelle more dell'individuazione di tali zone, l'imposta si paga interamente, per quanto previsto dal comma 2.

 

     Art. 17. Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento dell'IRESA da parte dei soggetti di cui all'articolo 13 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

 

     Art. 18. Destinazione del gettito

1. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'IRESA, al netto dei costi delle convenzioni di cui all'articolo 14, comma 6, sono destinate, con delibera di Giunta da adottarsi annualmente, al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo per i residenti nelle zone A e B dell'intorno aeroportuale, come definite dal decreto del Ministro dell'ambiente del 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997.

1 bis. Con delibera della Giunta, previo parere della commissione assembleare competente, sono individuati i soggetti destinatari del riparto delle risorse di cui al comma 1 e i criteri in attuazione delle finalità di completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e disinquinamento acustico e di eventuale indennizzo per i residenti nelle zone interessate, in base ai quali gli stessi soggetti provvederanno all'utilizzo delle risorse stesse.

1 ter. Con la stessa delibera di cui al comma 1 bis la Regione stabilisce le modalità con cui effettuare il monitoraggio e la verifica delle misure adottate dai destinatari delle risorse.

1 quater. Con cadenza biennale la Giunta regionale presenta una relazione alle competenti commissioni assembleari in merito all'attuazione del titolo III della presente legge, con particolare riferimento al gettito derivante dall'IRESA e all'utilizzo delle risorse del presente articolo.

 

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 19. Estinzione dei crediti tributari di modesta entità

1. A decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, per i crediti tributari in essere alla data di entrata in vigore della presente legge non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a tributi regionali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 30 euro, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

2. Se l'importo del credito supera il limite previsto dal comma 1, si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.

 

     Art. 20. Disposizioni transitorie

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 6, comma 9, per il primo quadrimestre del 2013 costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la registrazione della fattura o della procura a vendere negli elenchi quadrimestrali di esenzione relativi ai veicoli consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi.

2. Le disposizioni contenute nel titolo III avranno applicazione dal 1° gennaio 2020.

2 bis. Per gli aeroporti interessati da un numero di movimenti annui inferiori a 10.000 calcolati sulla base dell'anno precedente le disposizioni contenute nel titolo III avranno applicazione con la decorrenza che sarà stabilita da successiva legge regionale.

 

     Art. 21. Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 24, 25, 26 e 27 della legge regionale n. 1 del 1971.

 

     Art. 22. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

 


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 27 giugno 2019, n. 8.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 20 maggio 2019, n. 122, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui, nel riferirsi alla fattispecie degli autoveicoli e motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i trenta anni, «classificati di interesse storico o collezionistico», subordina anche l’esenzione fiscale dei veicoli «di particolare interesse storico e collezionistico» di cui all’art. 63, comma 2, della L. 21 novembre 2000, n. 342  all’iscrizione in uno dei registri previsti dall’art. 60 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, anziché alla mera individuazione dei requisiti mediante determinazione dell’Automobilclub storico italiano (ASI) o della Federazione motociclistica italiana (FMI).