Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 tributi regionali |
Data: | 27/06/2019 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 2012 |
Art. 2. Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 15 del 2012 |
Art. 3. Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 15 del 2012 |
Art. 4. Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 15 del 2012 |
Art. 5. Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2012 |
Art. 6. Entrata in vigore |
§ 6.1.32 - L.R. 27 giugno 2019, n. 8.
Disposizioni tributarie in materia di imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) - Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali)
(B.U. 27 giugno 2019, n. 204)
Art. 1. Modifiche all'articolo 14 della
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della
2. Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente
"6 bis. L'atto convenzionale di cui al comma 6 definisce altresì i criteri generali con cui il Servizio competente in materia di territorio e ambiente mette a disposizione dei cittadini i dati da rendere accessibili sul portale telematico della Regione".
Art. 2. Modifiche all'articolo 15 della
1. Dopo la lettera l) dell'articolo 15 è aggiunta la seguente:
"l bis gli aeromobili che decollano o atterrano a propulsione elettrica.".
Art. 3. Modifiche all'articolo 16 della
1. L'articolo 16 della
"Art. 16
Determinazione dell'imposta
1. L'imposta è determinata in riferimento:
a) al peso massimo dell'aeromobile al decollo (Max Take-Off Weight - MTOW);
b) al livello di emissioni sonore dell'aeromobile accertato, secondo gli standard di certificazione internazionali ICAO (International Civil Aviation Organization), dal paese in cui risulta immatricolato l'aeromobile, avendo come riferimento la metodologia di calcolo riportata nei capitoli 3 e 4 dell'annesso 16, volume I, alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale dell'ICAO, di seguito denominato "annesso".
2. Ai sensi del comma 1, l'IRESA si applica, nel caso di voli diurni, nelle seguenti misure:
a) per gli aeromobili con propulsione ad elica 0,42 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo, fatta eccezione per gli aeromobili con certificazione acustica rispondente ai parametri fissati dal capitolo 4 dell'annesso per i quali si applica la tariffa di 0,40 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata;
b) per gli aeromobili con propulsione a getto la tariffa è differenziata a seconda delle due classi individuate in base al livello di emissioni sonore determinato facendo riferimento alla metodologia di calcolo di cui al comma 1, lettera b):
1) aeromobili di classe A, rispondenti ai parametri fissati dal capitolo 3 dell'annesso: 0,45 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo;
2) aeromobili di classe B, rispondenti ai parametri fissati dal capitolo 4 dell'annesso: 0,40 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo;
c) per gli aeromobili che risultino sprovvisti di certificazione acustica o con certificazione acustica che non raggiunge le prestazioni richieste per la conformità ai capitoli 3 e 4 dell'annesso, tariffa forfettaria di 0,50 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo.
3. Nel caso di voli notturni l'imposta è determinata nella misura di euro 0,50 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo.
4. L'imposta prevista per gli aeromobili come individuati alle lettere a), b) e c) del comma 2, tenuto conto delle peculiarità urbanistiche delle aree prospicienti i singoli aeroporti, è ridotta del novanta per cento per gli aeromobili che decollano e del trenta per cento per gli aerei che atterrano, sia in periodo diurno che notturno, verso aree residenziali ricadenti nelle zone di rispetto dell'intorno aeroportuale "A", "B" e "C", come definite dall'articolo 6 del decreto 31 ottobre 1997 del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione (Metodologia di misura del rumore aeroportuale), sottese dalla perpendicolare di testa dell'asse della pista e caratterizzate, ognuna di esse, da una densità abitativa non superiore a centocinquanta abitanti per ettaro.
5. Nelle more dell'adozione della disciplina prevista dall'articolo 14, comma 6, e della stipula della convenzione e per quanto da essa non previsto si applica quanto stabilito dal
6. Con successivo atto della Giunta saranno individuate le zone di sorvolo degli intorni aeroportuali, caratterizzate da una densità abitativa non superiore a centocinquanta abitanti per ettaro, al fine di applicare le riduzioni d'imposta dell'IRESA, di cui al comma 4. Nelle more dell'individuazione di tali zone, l'imposta si paga interamente, per quanto previsto dal comma 2.".
Art. 4. Modifiche all'articolo 18 della
1. Al comma 1 dell'articolo 18 della
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 sono inseriti i seguenti:
"1 bis. Con delibera della Giunta, previo parere della commissione assembleare competente, sono individuati i soggetti destinatari del riparto delle risorse di cui al comma 1 e i criteri in attuazione delle finalità di completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e disinquinamento acustico e di eventuale indennizzo per i residenti nelle zone interessate, in base ai quali gli stessi soggetti provvederanno all'utilizzo delle risorse stesse.
1 ter. Con la stessa delibera di cui al comma 1 bis la Regione stabilisce le modalità con cui effettuare il monitoraggio e la verifica delle misure adottate dai destinatari delle risorse.
1 quater. Con cadenza biennale la Giunta regionale presenta una relazione alle competenti commissioni assembleari in merito all'attuazione del titolo III della presente legge, con particolare riferimento al gettito derivante dall'IRESA e all'utilizzo delle risorse del presente articolo.".
Art. 5. Modifiche all'articolo 20 della
1. Al comma 2 dell'articolo 20 della
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della
"2 bis. Per gli aeroporti interessati da un numero di movimenti annui inferiori a 10.000 calcolati sulla base dell'anno precedente le disposizioni contenute nel titolo III avranno applicazione con la decorrenza che sarà stabilita da successiva legge regionale.".
Art. 6. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).