Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 tributi regionali |
Data: | 22/12/2003 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione. |
Art. 2. Autorità competente. |
Art. 3. Autotutela. |
Art. 4. Interpello. |
Art. 5. Pagamento rateale. |
Art. 6. Compensazione. |
Art. 7. Riscossione coattiva (modifiche alla legge regionale n. 1 del 1971). |
Art. 8. Tasse di concessione regionale (modifiche alla legge regionale n. 26 del 1979). |
Art. 9. Adeguamento delle tariffe delle tasse sulle concessioni regionali. |
Art. 10. Tassa di abilitazione all'esercizio professionale. |
Art. 11. Applicazione delle disposizioni in materia di interessi. |
Art. 12. Disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (modifiche alla legge regionale n. 31 del 1996). |
Art. 13. Applicazione della normativa in tema di perdita di possesso. |
Art. 14. Disposizioni a favore dei disabili. |
Art. 15. Corresponsione del diritto fisso per le sospensioni d'imposta. |
Art. 16. Disposizioni in materia di ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997. |
Art. 17. Archivio regionale. |
Art. 18. Riduzione dell'aliquota IRAP per le organizzazioni non governative. |
Art. 19. Estinzione del contenzioso. |
Art. 20. Recupero spese di notifica. |
Art. 21. Norma transitoria. |
Art. 22. Norma finale. |
Art. 23. Abrogazioni. |
Art. 24. Entrata in vigore. |
§ 6.1.22 - L.R. 22 dicembre 2003, n. 30.
Disposizioni in materia di tributi regionali.
(B.U. 23 dicembre 2003, n. 194).
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione.
1. La presente legge disciplina e riordina la normativa regionale in materia tributaria in attuazione dei principi contenuti nella
TITOLO II
DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO REGIONALE
Art. 2. Autorità competente.
1. Gli atti relativi all'accertamento e alla liquidazione dei tributi regionali e all'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie e quelli accessori o conseguenti sono adottati dal dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali o da un suo delegato.
2. Lo stesso dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali o un suo delegato decide sulla restituzione di tributi, di sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori e sul diniego o la revoca di agevolazioni.
Art. 3. Autotutela.
1. Il dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali o un suo delegato può, d’ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, provvedere all'annullamento degli atti relativi a tributi regionali che siano illegittimi o infondati e può altresì sospenderne gli effetti.
2. Le ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte sono, in particolare, quelle di seguito elencate:
a) errore di persona;
b) errore logico o di calcolo;
c) errore sul presupposto dell'imposta;
d) doppia imposizione;
e) mancata considerazione di pagamenti eseguiti;
f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre il termine di prescrizione o decadenza prevista in materia dalla singola legge d'imposta e, comunque, per tutto ciò che è da pagarsi ad anno o in termini più brevi, non oltre il termine di prescrizione breve quinquennale previsto dall'articolo 2948 del codice civile [1];
g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione.
2 bis. In ogni caso non si procede all'annullamento in autotutela di un atto o di un provvedimento amministrativo per motivi sui quali sia intervenuta una sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione regionale [2].
Art. 4. Interpello.
1. Qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione di norme regionali o di disposizioni tributarie la cui applicazione è di competenza regionale, il contribuente può presentare istanza di interpello all'amministrazione regionale sull'applicazione di tali disposizioni a casi concreti e personali.
2. Il dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali o un suo delegato risponde entro centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza.
3. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 2 si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
4. La presentazione dell'istanza di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
5. Qualsiasi atto, a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta, o, nel caso di cui al comma 3, dell’interpretazione del contribuente, è nullo.
5 bis. In assenza di un modificato quadro normativo, la risposta già fornita dall'amministrazione regionale ad un'istanza di interpello, concernente l'applicazione delle diposizioni tributarie a casi concreti e personali, può essere oggetto di mera conferma in relazione a successive istanze aventi ad oggetto la stessa materia presentate dal medesimo contribuente [3].
Art. 5. Pagamento rateale.
1. Il contribuente può richiedere la rateizzazione del pagamento delle somme dovute a titolo di tributo, di sanzione, di interessi e relativi accessori.
2. Il pagamento rateizzato, con l'applicazione degli interessi nella misura prevista per il ritardato versamento del tributo ovvero al tasso equivalente, può essere disposto fino al massimo di dieci rate trimestrali [4].
3. Il mancato versamento di una rata nei termini fa decadere dal beneficio e il residuo ammontare deve essere versato in unica soluzione [5].
4. Se l'istanza di rateizzazione viene inviata entro il termine per il pagamento in via agevolata l'interessato viene ammesso al pagamento rateizzato calcolato sull'importo della sanzione comminata in misura ridotta.
5. Se l'importo da rateizzare supera euro 25.000,00 la concessione della rateizzazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria.
5 bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina l'importo minimo delle rate, i casi in cui, in deroga a quanto previsto dal comma 2, la rateizzazione è concessa su base mensile, nonché ogni altro aspetto relativo all'attuazione del presente articolo [6].
Art. 6. Compensazione.
1. L'obbligazione per tributi regionali può essere, previa istanza del contribuente, estinta anche per compensazione, nell’ambito dello stesso tributo.
2. Quanto versato in eccedenza e riportato nell'anno d'imposta successivo viene imputato a compensazione prima del debito d'imposta, poi della eventuale sanzione, ed infine degli interessi se dovuti.
3. Qualora necessario e sempre che non si rechi pregiudizio al contribuente, può essere disposta, anche d'ufficio, la compensazione tra più anni d'imposta, previa comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. L'interessato può, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione di tale comunicazione, inviare le proprie osservazioni.
5. Sulle osservazioni di cui al comma 4 il dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali o un suo delegato decide entro novanta giorni dal loro ricevimento con provvedimento definitivo.
Art. 7. Riscossione coattiva (modifiche alla
1. L'articolo 6 della
“Art. 6. Riscossione coattiva.
1. La riscossione coattiva dei tributi regionali e delle relative sanzioni e accessori è effettuata mediante iscrizione a ruolo applicando le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del
2. Per la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo si applicano le disposizioni che disciplinano la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo per le imposte sui redditi.
3. Il visto di esecutività dei ruoli spetta al dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali.
4. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del
TITOLO III
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE, CORRETTIVE
E MODIFICATIVE DI NORME PRECEDENTI
Art. 8. Tasse di concessione regionale (modifiche alla
1. Alla
a) prima del comma primo dell’articolo 2 sono aggiunti i seguenti:
“01. E' tenuto al pagamento della tassa chi richiede il rilascio o il rinnovo dell'atto o del visto o la vidimazione.
02. La Regione applica, in ogni caso, le norme relative alla responsabilità in solido previste nel
b) il secondo comma dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
“2. I processi verbali di constatazione devono essere trasmessi alla struttura regionale competente in materia di tributi per i provvedimenti di propria competenza, di cui agli articoli 16 e 17 del
c) sono abrogati l’articolo 4, il comma terzo dell’articolo 7, gli articoli 8, 9 e 10.
Art. 9. Adeguamento delle tariffe delle tasse sulle concessioni regionali.
1. Al fine dell'adeguamento all'euro degli importi delle tasse sulle concessioni regionali le voci di cui alla tariffa annessa al
Art. 10. Tassa di abilitazione all'esercizio professionale.
1. Al fine dell'adeguamento all'euro l'importo della tassa di abilitazione professionale di cui all'articolo 190 del
Art. 11. Applicazione delle disposizioni in materia di interessi.
1. Ai rapporti di credito e debito relativi a tributi regionali la Regione applica gli interessi previsti dalla
Art. 12. Disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (modifiche alla
1. Alla
a) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
“2. La constatazione delle violazioni consistenti nella omessa o ritardata presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 3, comma 30 della legge statale e nel pagamento tardivo del tributo può essere effettuata, nella propria sede, dai collaboratori regionali della struttura competente in materia di tributi regionali.”;
b) dopo l'articolo 7 della
“Art. 7 bis. Decadenza.
1. Ferma restando la presunzione di cui all'articolo 7, l'accertamento delle violazioni deve essere eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale è stata commessa la violazione.”.
TITOLO IV
TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE
Art. 13. Applicazione della normativa in tema di perdita di possesso.
1. Non è dovuta, ai sensi dell’articolo 5, commi trentaduesimo e trentaseiesimo, del
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutti i rapporti pendenti all’entrata in vigore della presente legge. E’ comunque esclusa la ripetizione di quanto già versato.
Art. 14. Disposizioni a favore dei disabili.
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8 della
2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo fisso, individuato ai sensi del
Art. 15. Corresponsione del diritto fisso per le sospensioni d'imposta.
1. Il diritto fisso previsto dall'articolo 5 del
2. Il diritto fisso di cui al comma 1 è pari all'importo di euro 1,55.
Art. 16. Disposizioni in materia di ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del
1. In materia di tassa automobilistica regionale, tenuto conto anche dell'esiguità delle pretese tributarie in rapporto ai costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse, il dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali è autorizzato a disporre d'ufficio la rinuncia al credito nel caso in cui il contribuente abbia versato il tributo e la sanzione dovuti ai sensi dell’articolo 13 del
Art. 17. Archivio regionale.
1. La Giunta regionale è autorizzata, ove si rendesse necessario, a emanare le disposizioni necessarie alla realizzazione del protocollo d’intesa previsto dall’articolo 5, commi 1 e 2, del
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18. Riduzione dell'aliquota IRAP per le organizzazioni non governative.
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della
2. La determinazione dell'aliquota per i soggetti di cui al presente articolo si riferisce al valore della produzione netta realizzato nel territorio della regione Emilia-Romagna.
Art. 19. Estinzione del contenzioso.
1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie, complessivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi qualora l'ammontare dovuto non superi l'importo fissato, fino al 31 dicembre 2002, in euro 16,53.
2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.
Art. 20. Recupero spese di notifica.
1. Sono a carico del destinatario dell'atto le spese di notifica degli atti di contestazione, di accertamento e di irrogazione di sanzione previsti agli articoli 16 e 17 del
2. Non sono a carico del destinatario le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione l'amministrazione è tenuta su richiesta.
Art. 21. Norma transitoria.
1. Ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni più favorevoli al contribuente.
2. Gli atti e i provvedimenti definitivi emanati prima dell'entrata in vigore della presente legge non possono più essere oggetto di riesame.
Art. 22. Norma finale.
1. In mancanza di norme regionali specifiche, per le infrazioni in materia di tributi regionali si applicano le disposizioni delle leggi statali che regolano le corrispondenti imposte erariali e comunali.
2. Qualora, con provvedimento statale, i termini di pagamento della tassa automobilistica vengano prorogati per accertato mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari si applica la medesima proroga alla tassa automobilistica regionale.
Art. 23. Abrogazioni.
1. Sono abrogati il capo II del titolo III ed i titoli IV, VI e VII della
2. E' abrogato il comma 5 dell'articolo 3 della
3. Sono abrogati il comma 3 dell'articolo 2 e l’articolo 8 della
Art. 24. Entrata in vigore.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, secondo comma dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
TABELLA 1
N. ordine |
Concessione |
Tassa di rilascio Euro |
Tassa annuale Euro |
Termini di pagamento |
|
|
|
|
|
15 |
Licenza di appostamento fisso di caccia |
55,78 |
non prevista |
All’atto del rilascio della licenza |
|
|
|
|
|
16 |
Concessione di costituzione di aziende faunistico-venatoria |
|
|
Per il primo anno all’atto del rilascio e successivamente, entro il 31 gennaio dell’anno cui si riferisce |
|
- Azienda in territori montani o classificati tali ex Lege 991/52 |
0,75 per ettaro o frazione |
0,75 per ettaro o frazione |
|
|
- Aziende in altri territori |
6,23 per ettaro o frazione |
6,23 per ettaro o frazione |
|
|
Concessione di costituzione di centro privato di produzione selvaggina |
278,37 |
278,37 |
|
|
|
|
|
|
17 |
Abilitazione all’esercizio venatorio: |
|
|
All’atto del rilascio della licenza e, successivamente, per ogni rinnovo annuale non prima della scadenza della licenza. La tassa è dovuta solo se si esercita l’attività durante l’anno |
|
- con fucile ad un colpo, con falchi e con arco |
37,70 |
37,70 |
|
|
- con fucile a due colpi |
52,68 |
52,68 |
|
|
- con fucile a più di due colpi |
66,62 |
66,62 |
|
|
|
|
|
|
18 |
Licenza per la pesca nelle acque interne: |
|
|
All’atto del rilascio della licenza e, successivamente, per ogni rinnovo annuale entro la scadenza della licenza. La tassa è dovuta solo se si esercita l’attività durante l’anno |
|
- tipo A |
43,64 |
43,64 |
|
|
- tipo B |
22,72 |
22,72 |
|
|
|
|
|
|
27 |
Abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi |
92,96 |
92,96 |
All’atto del rilascio dell’abilitazione e, successivamente, per ogni rinnovo annuale entro la scadenza dell’abilitazione. La tassa è dovuta solo se si esercita l’attività durante l’anno |
[1] Lettera così sostituita dall'art. 4 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[4] Comma così modificato dall'art. 3 della
[5] Comma così modificato dall'art. 3 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 3 della