§ 5.4.47 - R.R. 6 novembre 2009, n. 16.
Regolamento della Procedura di Valutazione di Incidenza (Direttiva n. 92/43/CEE «Habitat» relativa alla conservazione degli habitat naturali e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente - parchi e riserve
Data:06/11/2009
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Siti afferenti alla rete «Natura 2000».
Art. 3.  Autorità competenti.
Art. 4.  Campo di applicazione della valutazione di incidenza per piani e programmi.
Art. 5.  Campo di applicazione della valutazione di incidenza per progetti.
Art. 6.  Studio di incidenza.
Art. 7.  Attività istruttoria.
Art. 8.  Valutazione di Incidenza.
Art. 9.  Modalità di presentazione della documentazione per la valutazione di incidenza.
Art. 10.  Spese istruttorie.
Art. 11.  Realizzazione di progetti per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
Art. 12.  Sorveglianza.
Art. 13.  Abrogazioni e modifiche.
Art. 14.  Normativa vigente.


§ 5.4.47 - R.R. 6 novembre 2009, n. 16.

Regolamento della Procedura di Valutazione di Incidenza (Direttiva n. 92/43/CEE «Habitat» relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e Direttiva «Uccelli» relativa alla conservazione dell’avifauna) e modifiche ed integrazioni al R.R. 4 agosto 2008, n. 3 e al R.R. 14 maggio 2009, n. 5.

(B.U. 16 novembre 2009, n. 21)

 

Art. 1. Finalità.

1. Il presente regolamento, in coerenza con quanto sancito nell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni ed integrazioni (Regolamento di attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE «relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»), definisce la procedura di valutazione di incidenza inerente i piani, programmi e progetti che interessano in tutto o in parte o che comunque, pur ricadendo all’esterno del perimetro del sito, possono avere incidenza sui siti comunitari individuati in Calabria ed afferenti alla rete «Natura 2000».

 

2. Il regolamento riporta l’iter amministrativo per l’applicazione delle procedure di verifica dei piani/programmi/progetti assoggettati a valutazione di incidenza e definisce i contenuti degli elaborati tecnici necessari all’espletamento di dette procedure.

 

3. La valutazione di incidenza è una procedura finalizzata - nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia - alla verifica e valutazione degli effetti di attività ed interventi sui siti facenti parte della Rete Natura 2000, e, quindi, all’individuazione delle idonee misure di mitigazione miranti alla prevenzione del deterioramento dei siti stessi. Essa costituisce lo strumento per garantire il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie ed uso del territorio.

 

     Art. 2. Siti afferenti alla rete «Natura 2000».

1. Ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni si riportano le seguenti definizioni:

 

- proposto Sito di Importanza Comunitaria (pSIC): un sito individuato dalle Regioni e Province autonome, trasmesso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio alla Commissione europea, ma non ancora inserito negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla Commissione Europea;

 

- Sito di Importanza Comunitaria (SIC): un sito che è stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione Europea e che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all’allegato A o di una specie di cui all’allegato B del sopraccitato D.P.R. in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica «Natura 2000», al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione;

 

- Zona Speciale di Conservazione (ZSC): un sito di importanza comunitaria designato in base all’art. 3, comma 2, del citato D.P.R., in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato;

 

- Zone di Protezione Speciale (ZPS): gli ambiti individuati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dall’art. 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

 

2. La rete «Natura 2000» in Calabria si completa, inoltre, con i Siti di Interesse Nazionale (SIN) e con i Siti di Interesse Regionale (SIR).

 

3. Le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) non sono da considerarsi aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, stante la Deliberazione della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 26 marzo 2008 (Repertorio n. 119/CSR), «Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell’ambiente, recante: "Classificazione delle Aree protette"».

 

     Art. 3. Autorità competenti.

1. L’autorità competente al rilascio del provvedimento di valutazione di incidenza relativo a piani, programmi e progetti interessanti i siti della Rete Natura 2000, di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale è il Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria, sulla base del parere reso dal Nucleo VIA-VAS-IPPC.

 

2. Nel caso di piani, programmi e progetti di rilevanza nazionale l’autorità competente al rilascio degli adempimenti previsti dal presente regolamento, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, è il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.

 

     Art. 4. Campo di applicazione della valutazione di incidenza per piani e programmi.

1. Il presente articolo disciplina il campo di applicazione della valutazione di incidenza per piani e programmi di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, che possono determinare potenziali effetti significativi sulla integrità eco sistemica dei siti Natura 2000.

 

2. I proponenti di piani e programmi territoriali, urbanistici (a tutti i livelli di dettaglio, compresi i piani attuativi così definiti dalla L.R. 16 aprile 2002, n. 19 «Norme per la tutela, governo ed uso del territorio») e di settore, ivi compresi i piani dei parchi, agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, che interessano in tutto o in parte o che comunque, pur interessando l’esterno del perimetro del sito, possono avere incidenza sui siti Natura 2000, devono predisporre uno studio di incidenza, secondo i contenuti di cui all’allegato A del presente regolamento.

 

3. La procedura relativa alla valutazione di incidenza per piani e programmi territoriali, urbanistici (a tutti i livelli di dettaglio, compresi i piani attuativi così come definiti dalla L.R. 16 aprile 2002, n. 19 «Norme per la tutela, governo ed uso del territorio») e di settore, ivi compresi i piani dei parchi, agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, che si sviluppano all’esterno del perimetro dei siti Natura 2000 e che possono non avere incidenza sui siti stessi, è omessa, a condizione che sia dimostrata, attraverso specifica documentazione tecnica firmata dal/i progettista/i, l’esclusione di implicazioni negative del piano/programma da implementare con gli obiettivi di tutela del sito.

 

4. Possono essere esclusi, altresì, dalla procedura relativa alla valutazione di incidenza, i piani e i programmi direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti, a condizione che sia dimostrato, da parte del progettista, che le misure di conservazione proposte siano coerenti con gli obiettivi di tutela degli habitat naturali elencati nell’allegato A e delle (ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni) e che non abbiano incidenza su altri siti [1].

 

     Art. 5. Campo di applicazione della valutazione di incidenza per progetti.

1. Il presente articolo disciplina il campo di applicazione della valutazione di incidenza per progetti di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale che possono determinare potenziali effetti significativi sulla integrità ecosistemica dei siti Natura 2000.

 

2. I proponenti di progetti, che interessano in tutto o in parte o che comunque, pur ricadendo all’esterno del perimetro del sito, possono avere incidenza sui siti Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri progetti, devono presentare uno studio di incidenza, secondo i contenuti di cui all’allegato B del presente regolamento.

 

3. I proponenti dei progetti di cui agli allegati A e B del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni - testo vigente (atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale) pubblicato nella G.U. n. 210 del 7 settembre 1996, i ricadenti all’esterno delle aree Natura 2000, devono presentare una relazione di screening di incidenza che evidenzi l’influenza del progetto e gli eventuali effetti sui siti Natura 2000 posti in prossimità.

 

4. I proponenti degli interventi di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e successive modifiche ed integrazioni - Attuazione della direttiva 80/779/CEE, della direttiva 82/884/CEE, della direttiva 84/360/CEE e della direttiva 85/203/CEE - concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, pur ricadendo all’esterno delle aree Natura 2000, devono presentare una relazione di screening di incidenza che evidenzi l’influenza del progetto e gli eventuali effetti sui siti Natura 2000 posti in prossimità.

 

5. La relazione di screening di incidenza, relativamente alle tipologie di intervento di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, deve riportare l’individuazione e la valutazione dei principali effetti che il progetto proposto può avere sui siti Natura 2000 posti in prossimità, rispetto agli obiettivi di tutela e conservazione dei siti stessi. Qualora dalla relazione di screening di incidenza l’Autorità competente regionale evinca l’esistenza di un impatto significativo del progetto sugli habitat e/o sulle specie di flora e fauna selvatica per le quali il sito è stato individuato, il progetto medesimo dovrà essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell’art. 8 del presente regolamento.

 

Il proponente, in tal caso, dovrà presentare richiesta di valutazione di incidenza secondo i contenuti dell’art. 9 del regolamento.

 

6. Possono essere esclusi dalla procedura relativa alla valutazione di incidenza, purché coerenti con gli obiettivi di tutela del sito e che non comportino modificazione della biodiversità esistente, le seguenti attività:

 

a) esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio, ai sensi della legge n. 137/2002, art. 149, comma 1, lettera b);

 

b) taglio silvocolturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dalla legge n. 137/2002, all’art. 142, comma 1, lettera g) (I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’art. 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia, ai sensi dell’art. 149, comma 1, lettera c), della legge medesima.

 

7. Per le attività di cui al comma precedente, affinché siano soddisfatte le condizioni di esclusione dei progetti dalla procedura di Valutazione di Incidenza, è necessario dimostrare che l’attività proposta sia coerente con gli obiettivi del sito e che non comporti modificazione della biodiversità esistente. Il proponente, pertanto, è tenuto a presentare al competente Servizio Area Territoriale del Dipartimento Agricolture, Foreste e Forestazione idonea documentazione progettuale comprendente specifici e dettagliati elaborati tecnici, redatti e debitamente sottoscritti da tecnici qualificati iscritti ai relativi albi professionali, che analizzino l’impatto di tutte le operazioni necessarie per l’esecuzione dell’intervento e che ne comprovino la trascurabilità o nulla significatività degli effetti sul sito Natura 2000. Limitatamente alle attività selviculturali per le quali non è prevista, sulla base delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, la presentazione di un progetto di utilizzazione redatto da tecnico qualificato iscritto all’albo professionale, la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione degli interventi della procedura di valutazione di incidenza è demandata al competente Servizio Area Territoriale del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, con particolare riferimento alle seguenti attività:

 

a) Tagli di boschi cedui di estensione fino a 5,00 ha;

 

b) Tagli di sfollo e diradamento in boschi cedui di estensione fino a 5,00 ha;

 

c) Taglio di piante forestali a uso familiare (legna da ardere) nel limite massimo di massa legnosa inferiore o uguale a 100 quintali per nucleo familiare, per anno silvano e per estensioni minori o uguali ad ha 5, da individuarsi negli elementi maturi, aduggiati, deperienti e/o sottomessi.

 

Il rilascio dell’autorizzazione all’esecuzione dei suddetti lavori è di competenza del Servizio Area Territoriale del Dipartimento Agricolture, Foreste e Forestazione, che decide entro quindici giorni dal ricevimento dell’istanza previa valutazione degli effetti degli interventi stessi sui Siti Natura 2000 interessati, condotta secondo i criteri contenuti nel presente regolamento. L’autorizzazione viene trasmessa per opportuna conoscenza al competente Servizio del Dipartimento Politiche dell’Ambiente.

 

8. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano ai progetti ricadenti all’interno dei siti Natura 2000, a condizione che sia dimostrata, attraverso specifica documentazione tecnica firmata dal progettista, l’esclusione di implicazioni negative dell’intervento da realizzare con gli obiettivi di tutela dei siti stessi, limitatamente alle seguenti tipologie:

 

a) interventi su edifici esistenti (manutenzione ordinaria e/o straordinaria, consolidamento statico, restauro e risanamento conservativo) che non comportino modifiche della destinazione d’uso, che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;

 

b) interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria di infrastrutture a rete ed impianti tecnologici esistenti, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria della rete ferroviaria e viaria;

 

c) interventi di nuova costruzione, come definiti dal D.P.R. n. 380/2001, localizzati in aree qualificate come zone omogenee (Le zone omogenee A e B sono quelle definite ai sensi dell’art. 2 del D.M. 20 aprile 1968, n. 1444 Lavori pubblici e successive modifiche ed integrazioni) A e B dallo strumento urbanistico comunale vigente.

 

     Art. 6. Studio di incidenza.

1. Ai fini della valutazione di incidenza di piani, programmi e progetti il soggetto proponente deve presentare all’autorità competente di cui all’art. 3, lo studio di incidenza.

 

2. Lo studio di incidenza, relativamente alle tipologie di intervento specificate agli artt. 4 e 5 del presente regolamento, deve mirare all’individuazione e valutazione dei principali effetti che piani, programmi e progetti possono avere sui siti Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. Lo studio, a carattere scientifico, deve tenere necessariamente in considerazione le tipologie di habitat e/o di specie per le quali il sito è stato individuato.

 

3. Per la valutazione di incidenza dei progetti non sottoposti a VIA, dei piani e dei programmi, il soggetto proponente deve presentare lo studio di incidenza riportante i contenuti di cui all’allegato A (per i piani e i programmi) o all’allegato B (per i progetti) del presente regolamento.

 

4. Nel caso di progetti assoggettati a VIA (art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, del D.P.R. 12 aprile 1996, pubblicato nella G.U. n. 210 del 7 settembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni) ricadenti all’interno del perimetro delle aree Natura 2000, la valutazione di incidenza è ricompressa nell’ambito della predetta procedura; a tal fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere anche gli elementi tecnici relativi alla compatibilità del progetto (studio di incidenza) con le finalità conservative dei siti, facendo riferimento agli indirizzi di cui all’allegato B del presente regolamento.

 

5. Nel caso di piani e programmi assoggettati a Valutazione Ambientale Strategica (art. 11, par. 2 della direttiva 2001/42/CE) che possono interessare siti Natura 2000, in considerazione delle possibili incidenze sui siti stessi, il Rapporto Ambientale dovrà includere tutte le informazioni richieste dallo studio di incidenza.

 

     Art. 7. Attività istruttoria.

1. L’istruttoria consiste nell’esame critico ed interdisciplinare di piani, programmi o progetti e dei relativi studi di incidenza (o delle relazioni di screening di incidenza ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 5, del regolamento) riportati a corredo. A tal fine l’Autorità competente può invitare il proponente per l’illustrazione del piano, del programma o del progetto nel corso dell’istruttoria.

 

2. L’istruttoria ha le seguenti finalità:

 

a) accertare l’idoneità della documentazione ed individuare il tipo di progetto cui la documentazione si riferisce;

 

b) esaminare dichiarazioni, certificazioni e/o ulteriore documentazione relative:

 

• alla conformità del progetto agli strumenti urbanistici, agli eventuali piani regionali o di settore ed ai vincoli esistenti;

 

• alla rispondenza dei luoghi e delle caratteristiche ambientali a quelle documentate dal proponente, anche con eventuale riferimento ad un contesto ambientale e territoriale più ampio di quello dell’area limitata all’intervento o al progetto;

 

• alla rispondenza dei dati alle prescrizioni dettate dalla normativa di settore;

 

c) valutare la corretta utilizzazione delle metodologie di indagine, di analisi e di previsione e, inoltre, l’idoneità delle tecniche di rilevazione e previsione impiegate dal proponente in relazione agli effetti ambientali;

 

d) individuare le implicazioni potenziali di un piano/programma/progetto su un sito Natura 2000 e determinare il relativo grado di significatività;

 

e) valutare l’incidenza complessiva del piano, programma, progetto sull’habitat e/o specie per le quali il sito è stato individuato;

 

f) valutare le eventuali alternative progettuali;

 

g) valutare la congruità delle misure di mitigazione e/o compensazione previste ed eventualmente individuare altre misure da prescrivere;

 

h) individuare le misure di compensazione e/o mitigazione qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano/programma/progetto debba essere realizzato per motivi di rilevante interesse pubblico.

 

3. L’attività istruttoria si sviluppa in:

 

- eventuali accertamenti d’ufficio per le finalità di cui al precedente comma;

 

- eventuali verifiche e sopralluoghi, anche alla presenza del committente o dell’autorità proponente;

 

- eventuali richieste al proponente di atti e di informazioni relativi al piano, programma o progetto o allo studio di incidenza.

 

4. L’istruttoria di piani, programmi e progetti, per quanto di competenza regionale, si conclude, con parere del Nucleo VIA-VAS-IPPC, nei 60 giorni successivi a decorrere dalla data di acquisizione agli atti della domanda di valutazione di incidenza; il provvedimento di compatibilità di incidenza (Decreto del Dirigente Generale), viene rilasciato nei successivi 20 giorni.

 

5. Nel caso in cui il predetto Nucleo ritenga opportuno richiedere al soggetto proponente integrazioni dello studio, che possono essere richieste solo una volta, il termine per il rilascio del provvedimento di valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alla medesima autorità.

 

6. Il parere del Nucleo VIA-VAS-IPPC deve essere motivato e può riportare prescrizioni in merito all’adozione di eventuali varianti al progetto ovvero in ordine a eventuali ulteriori misure d’integrazione e di monitoraggio da apportare durante l’esecuzione dei lavori o l’esercizio del piano/programma/progetto.

 

     Art. 8. Valutazione di Incidenza.

1. Al fine di facilitare l’iter autorizzatorio o concessorio di piani/programmi/progetti, è opportuno che il procedimento di valutazione di incidenza sia preliminare al rilascio delle altre autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e/o dell’esercizio degli interventi previsti.

 

2. La valutazione di incidenza non può essere rilasciata in sede di conferenza dei servizi.

 

3. L’autorità competente al rilascio dell’approvazione definitiva del piano/programma/progetto deve acquisire preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.

 

4. Per gli interventi ricadenti, interamente o parzialmente, in un’area naturale protetta definita ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, la valutazione di incidenza è effettuata sentito l’ente di gestione dell’area stessa.

 

5. Nel caso di valutazione di incidenza positiva, il provvedimento rilasciato dall’Autorità competente ha validità di anni cinque e può riportare prescrizioni alle quali il proponente dovrà attenersi nelle fasi di definizione ed esecuzione degli interventi previsti dal piano, programma o progetto; le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del piano/programma/progetto in base alla vigente normativa.

 

6. La valutazione di incidenza negativa preclude la realizzazione del piano, programma o progetto, salvo motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

 

7. Nel caso di piani interregionali, la procedura di valutazione di incidenza sarà definita di concerto con l’Amministrazione regionale interessata.

 

     Art. 9. Modalità di presentazione della documentazione per la valutazione di incidenza.

1. I piani e i programmi di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale da assoggettare a procedura di valutazione di incidenza, devono essere inoltrati all’autorità competente di cui all’art. 3 del presente regolamento, con allegata la seguente documentazione:

 

- domanda di valutazione di incidenza di cui all’appendice 1;

 

- n. 2 copie dello studio di incidenza secondo i contenuti di cui all’allegato A del presente regolamento;

 

- n. 2 copie cartacee del piano/programma, comprendente anche i seguenti elaborati: descrizione degli interventi previsti dal piano/programma rispetto ai siti Natura 2000 interessati (mediante cartografia di dettaglio); indicazione di eventuali altri vincoli presenti nell’area (idrogeologico, paesaggistico, zone di protezione della fauna e di ripopolamento faunistici, ecc.);

 

- eventuali altri elaborati ritenuti necessari.

 

2. I progetti di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale da assoggettare a procedura di valutazione di incidenza, devono essere inoltrati all’autorità competente di cui all’art. 3 del presente regolamento, con allegata la seguente documentazione:

 

- domanda di valutazione di incidenza di cui all’appendice 1;

 

- n. 2 copie dello studio di incidenza secondo i contenuti di cui all’allegato B del presente regolamento;

 

- n. 2 copie cartacee del progetto preliminare (ai sensi della legge n. 104/1999 e successive modifiche ed integrazioni, del D.P.R. n. 554/1999 e successive modifiche ed integrazioni), comprendente anche i seguenti elaborati: localizzazione degli interventi previsti dal progetto, rispetto ai siti Natura 2000 interessati (mediante cartografia di dettaglio); individuazione delle aree occupate durante le fasi di cantierizzazione e di esercizio delle opere; indicazione di eventuali altri vincoli presenti nell’area (idrogeologico, paesaggistico, zone di protezione della fauna e di ripopolamento faunistici, ecc.);

 

- la dichiarazione attestante il valore dell’intervento di cui all’art. 10, comma 1;

 

- la ricevuta del versamento di cui all’articolo 10, comma 1;

 

- eventuali altri elaborati ritenuti necessari.

 

     Art. 10. Spese istruttorie.

1. Le spese istruttorie relative alla procedura di valutazione di incidenza indicata nel presente regolamento sono a carico del proponente.

 

A tal fine, contestualmente alla presentazione del piano/programma/progetto per la valutazione di incidenza, il proponente deve allegare una dichiarazione attestante il valore dell’intervento. L’importo dovuto è pari ad € 200,00 per interventi di valore fino a 200.000,00 euro; ad € 400,00 per interventi di valore compreso tra 200.000,00 e 1.000.000,00 di euro; ad € 2.000,00 per interventi di valore superiore ad 1.000.000,00 di euro.

 

Il versamento va effettuato sul conto corrente postale n. 36028884, intestato alla Regione Calabria - Servizio di Tesoreria - Causale “Valutazione di Incidenza” - CAP Entrata n. 34020003 - Codice IBAN IT78M0306704599000000099009.

 

     Art. 11. Realizzazione di progetti per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

1. Ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano/programma/progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, l’Autorità competente di cui all’art. 3 del regolamento adotta le misure compensative necessarie per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000», trasmettendole al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.

 

2. Qualora nei siti ricorrano tipo di habitat naturali e specie prioritarie ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, il piano, il programma o il progetto di cui sia stata valutata l’incidenza negativa su ZPS, pSIC, SIC, SIN, SIR e ZSC, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o con esigenze di primaria importanza per l’ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

 

     Art. 12. Sorveglianza.

1. La sorveglianza nei siti afferenti alla Rete Natura 2000, coerentemente a quanto sancito dall’art. 38 della L.R. 14 luglio 2003, n. 10, è esercitata da:

 

a) Corpo forestale dello Stato;

 

b) Capitaneria di Porto;

 

c) persone giuridiche alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza, mediante apposita convenzione stipulata con l’Ente di gestione del sito Natura 2000, ove esista, ovvero con il Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria.

 

     Art. 13. Abrogazioni e modifiche.

1. Il disciplinare approvato con D.G.R. 27 giugno 2005, n. 604 è abrogato.

 

2. Nell’art. 9, comma 2, ultimo capoverso, del R.R. 4 agosto 2008, n. 3 il valore “0,0008” è sostituito dal valore “0,001”.

 

3. Nell’art. 29 del R.R. 4 agosto 2008, n. 3 le parole da “Per le attività istruttorie” a “competente” sono abrogate, ed è aggiunto il seguente comma 2.

 

«2. Ai sensi dell’art. 29 “Oneri Istruttori” del R.R. 4 agosto 2008, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, per le attività istruttorie dei piani/programmi da assoggettare a verifica o a valutazione ambientale strategica, l’importo del contributo, dovuto dall’Autorità procedente o dal proponente, è determinato in funzione del piano o programma da valutare, secondo le seguenti modalità:

a) Ai fini dell’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell’art. 22 del suddetto regolamento, l’autorità procedente o il proponente sono tenuti al pagamento di un contributo per le spese istruttore in misura fissa pari a € 400,00, da versare all’atto di presentazione del Rapporto Preliminare Ambientale, sul c/c 36028884 intestato a Regione Calabria - Serv. Tesoreria - Causale versamento “Verifica assoggettabilità a VAS” - CAP Entrata n. 34020003 codice IBAN IT78M0306704599000000099009. Tale contributo, in caso di assoggettamento del piano o programma alla procedura di VAS sarà considerato quale acconto della somma da versare ai fini dell’espletamento della procedura di VAS;

b) Ai fini dell’espletamento della procedura di VAS, ai sensi dell’art. 20 del R.R. 4 agosto 2008, n. 3, l’autorità procedente o il proponente sono tenuti al pagamento di un contributo per le spese istruttorie nella misura di seguito indicata:

- € 600,00 per i piani e programmi riguardanti una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

- € 1.000,00 per i piani e programmi riguardanti una popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti;

- € 3.000,00 per i piani e programmi riguardanti una popolazione compresa tra 15.001 e 50.000 abitanti;

- € 4.000,00 per i piani e programmi riguardanti una popolazione superiore ai 50.000 abitanti;

Il contributo dovrà essere versato, all’atto della presentazione del Rapporto preliminare ambientale, sul c/c 36028884 intestato a Regione Calabria - Serv. Tesoreria - Causale versamento “Procedura VAS” - CAP Entrata n. 34020003 codice IBAN IT78M0306704599000000099009».

 

4. Nell’art. 9 del R.R. n. 5/2009 la frase “dichiarazione attestante il valore dell’opera a firma del proponente l’intervento. L’importo dovuto quali spese istruttorie è pari a € 500,00 in caso di valore dell’opera inferiore o pari a € 100.000,00 e a € 500,00 + [(Valore dell’opera - 100.000,00)] x 0,008” è abrogata.

 

     Art. 14. Normativa vigente.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le normative statali e regionali vigenti nel rispetto della direttiva n. 92/43/CEE «Habitat» e della direttiva n. 79/409/CEE «Uccelli».

 

 

Allegato A

 

Contenuti dello studio di incidenza di piani e programmi

 

1. Descrizione del contenuto del piano o del programma e dei suoi obiettivi principali nei confronti delle possibili modifiche dell’ambiente, con particolare riferimento:

 

- alle tipologie delle azioni e/o delle opere;

 

- all’ambito di riferimento;

 

- alle complementarietà con altri piani e/o programmi;

 

- all’uso delle risorse naturali;

 

- alla produzione di rifiuti;

 

- all’inquinamento e ai disturbi ambientali;

 

- al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate.

 

2. Descrizione delle caratteristiche ambientali delle aree che possono essere significativamente interessate dalle opere o dagli interventi previsti dal piano/programma: è necessario fare riferimento alle tipologie di habitat e/o di specie per le quali è stato individuato il sito Natura 2000, descrivendo, anche, i livelli di criticità degli stessi habitat e delle specie presenti nel sito. Lo studio di incidenza, in particolare, per quanto concerne le singole componenti ambientali, deve fornire tutte le informazioni atte a far emergere in modo chiaro lo stato di conservazione del sito e le implicazioni positive o negative del piano/programma con il sito stesso, riportando le seguenti descrizioni:

 

Vegetazione e flora:

 

- elenco floristico delle principali specie caratterizzanti l’area d’intervento e le zone circostanti, indicando almeno le specie di importanza comunitaria incluse negli allegati del D.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni e quelle incluse nelle «Liste Rosse Regionali» della Società Botanica Italiana;

 

- analisi dello stato di conservazione delle specie presenti con l’individuazione dei livelli di criticità;

 

- analisi dell’impatto diretto ed indiretto sulla comunità nel suo insieme ed in particolare sulle specie particolarmente sensibili e di particolare valore conservazionistico-scientifico;

 

- cartografia botanico-vegetazionale redatta sulla base delle associazioni vegetali presenti individuate secondo i criteri della fitosociologia.

 

Fauna.

 

- elenco faunistico relativamente alle specie di Invertebrati, Anfibi, Rettili, Uccelli e Mammiferi presenti. L’analisi dovrà riguardare le specie di importanza comunitaria incluse negli allegati del D.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni e quelle presenti nelle «Liste rosse dei vertebrati»;

 

- analisi dello stato di conservazione delle specie presenti con l’individuazione dei problemi di conservazione;

 

- analisi dell’impatto diretto ed indiretto sulla comunità nel suo insieme, ed in particolare sulle specie particolarmente sensibili e di particolare valore conservazionistico-scientifico;

 

- per le specie d’interesse comunitario e di particolare valore conservazionistico-scientifico a livello nazionale e regionale l’analisi deve valutare gli impatti diretti e indiretti sui livelli popolazionisti presenti al momento dell’indagine, sulla dinamica di popolazione e sull’uso dell’habitat (l’impatto può riguardare l’habitat trofico, riproduttivo, corridoi ecologici di ridiffusione, ecc.);

 

- cartografia in scala adeguata riportante, sulla base di rilevamenti specifici, la presenza delle aree di importanza faunistica caratterizzanti il sito Natura 2000 (siti di riproduzione, rifugio, svernamento, alimentazione e corridoi di transito).

 

Habitat ed ecosistemi:

 

- elenco degli habitat presenti, attraverso rilevamento diretto, indicando quelli d’interesse comunitario, inclusi negli allegati del D.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni e la loro copertura percentuale all’interno del sito;

 

- analisi ecologiche riguardanti catene alimentari, piramidi ecologiche, quantificazione della percentuale di habitat sottratto all’ecosistema in seguito all’intervento, in riferimento alle presenze floro-faunistiche e alle esigenze alimentari delle specie d’interesse;

 

- analisi dettagliata qualitativa e quantitativa degli impatti, temporanei e/o permanenti, indotti dalla realizzazione dall’intervento sulle singole specie, sui popolamenti di fauna, flora e sull’ecosistema nel suo complesso;

 

- valutazione degli impatti cumulativi su specie e habitat derivanti dalla presenza di altri interventi o di altre opere nella medesima area, mediante chiara indicazione sulla presenza e ubicazione nel sito Natura 2000;

 

- cartografia degli habitat di interesse comunitario del sito.

 

3. Definizione degli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell’ambito degli accordi internazionali, delle normative comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali e regionali, perseguiti nel piano o nel programma e delle modalità operative adottate per il loro conseguimento.

 

4. Analisi delle problematiche ambientali rilevanti ai fini del piano o del programma, con specifica attenzione alle aree sensibili.

 

5. Descrizione degli impatti e delle interferenze sul sistema ambientale, con particolare riferimento alle componenti abiotiche e biotiche e alle connessioni ecologiche, e valutazione critica complessiva delle ricadute positive e negative sull’ambiente, derivanti dall’attuazione del piano o del programma.

 

6. Descrizione delle alternative considerate in fase di elaborazione del piano o del programma.

 

7. Descrizione delle misure previste per impedire, mitigare e ove possibile compensare gli impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano o del programma.

 

 

Allegato B

 

Contenuti dello studio di incidenza dei progetti

 

1. Inquadramento dell’opera o dell’intervento negli strumenti di programmazione e di pianificazione vigenti.

 

2. Descrizione delle caratteristiche ambientali delle aree che possono essere significativamente interessate dall’opera o dall’intervento: è necessario fare riferimento agli habitat per i quali è stato individuato il sito Natura 2000, descrivendo, anche, i livelli di criticità degli stessi habitat e delle specie presenti nel sito. In particolare, per quanto concerne le singole componenti ambientali, lo studio di incidenza deve fornire tutte le informazioni atte a far emergere in modo chiaro lo stato di conservazione del sito e le implicazioni positive o negative del piano/programma con il sito stesso, riportando, le seguenti descrizioni:

 

Vegetazione e flora:

 

- elenco floristico, attraverso dati bibliografici e/o rilevamento su campo, dell’area d’intervento e dell’intorno indicando almeno le specie di importanza comunitaria incluse negli allegati del D.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche ed integraizoni e quelle incluse nelle «Liste Rosse Regionali» della Società Botanica Italiana;

 

- analisi dello stato di conservazione delle specie presenti con l’individuazione dei livelli di criticità;

 

- analisi dell’impatto diretto ed indiretto sulla comunità nel suo insieme ed in particolare sulle specie particolarmente sensibili e di particolare valore conservazionistico-scientifico;

 

- cartografia botanico-vegetazionale redatta sulla base delle associazioni vegetali presenti individuate secondo i criteri della fitosociologia.

 

Fauna.

 

- elenco faunistico, preferibilmente attraverso indagini sul campo, relativamente alle specie di Invertebrati, Anfibi, Rettili, Uccelli e Mammiferi presenti. L’analisi dovrà riguardare le specie di importanza comunitaria incluse negli allegati del D.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni e quelle presenti nelle «Liste rosse dei vertebrati»;

 

- analisi dello stato di conservazione delle specie presenti con l’individuazione dei problemi di conservazione;

 

- analisi dell’impatto diretto ed indiretto sulla comunità nel suo insieme, ed in particolare sulle specie particolarmente sensibili e di particolare valore conservazionistico-scientifico;

 

- per le specie d’interesse comunitario e di particolare valore conservazionistico-scientifico a livello nazionale e regionale l’analisi deve valutare gli impatti diretti e indiretti sui livelli popolazionisti presenti al momento dell’indagine, sulla dinamica di popolazione e sull’uso dell’habitat (l’impatto può riguardare l’habitat trofico, riproduttivo, corridoi ecologici di ridiffusione, ecc.);

 

- cartografia in scala adeguata riportante, sulla base di rilevamenti specifici, la presenza delle aree di importanza faunistica caratterizzanti il sito Natura 2000 (siti di riproduzione, rifugio, svernamento, alimentazione e corridoi di transito).

 

Habitat ed ecosistemi:

 

- elenco degli habitat presenti, attraverso rilevamento diretto, indicando quelli d’interesse comunitario, inclusi negli allegati del D.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni e la loro copertura percentuale all’interno del sito;

 

- analisi ecologiche riguardanti catene alimentari, piramidi ecologiche, quantificazione della percentuale di habitat sottratto all’ecosistema in seguito all’intervento, in riferimento alle presenze floro-faunistiche e alle esigenze alimentari delle specie d’interesse;

 

- analisi dettagliata qualitativa e quantitativa degli impatti, temporanei e/o permanenti, indotti dalla realizzazione dell’intervento sulle singole specie, sui popolamenti di fauna, flora e sull’ecosistema nel suo complesso;

 

- valutazione degli impatti cumulativi su specie e habitat derivanti dalla presenza di altri interventi o di altre opere nella medesima area, mediante chiara indicazione sulla presenza e ubicazione nel sito Natura 2000;

 

- cartografia degli habitat di interesse comunitario.

 

3. Descrizione delle caratteristiche del progetto con riferimento:

 

- alle tipologie delle azioni e/o delle opere;

 

- alle dimensioni e/o all’ambito di riferimento;

 

- alle complementarietà con altri progetti;

 

- all’uso delle risorse naturali;

 

- alla produzione di rifiuti;

 

- all’inquinamento e ai disturbi ambientali;

 

- al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate.

 

4. Descrizione degli impatti e delle interferenze del progetto sul sistema ambientale considerando:

 

- le componenti abiotiche;

 

- le componenti biotiche;

 

- le connessioni ecologiche.

 

5. Descrizione delle alternative considerate in fase di elaborazione del progetto.

 

6. Descrizione delle misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare gli impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del progetto, che si intendono adottare per ottimizzarne l’inserimento nell’ambiente e nel territorio circostante dell’opera o dell’intervento.

 

 

Appendice 1

 

Schema di domanda per l’istruttoria di piani, programmi e progetti da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza

(Omissis)


[1] Così nel B.U.