§ 6.2.25 - L.R. 28 settembre 2012, n. 48.
Modifiche alla legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 'Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010', modifiche alla legge regionale 10 marzo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 finanze, demanio, patrimonio
Data:28/09/2012
Numero:48


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’art. 4 della legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 “Interventi normativi e finanziari per l’anno 2010”
Art. 2.  (Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1993, n. 15 “Disciplina per l’utilizzo e la rendicontazione dei contributi ai gruppi consiliari”)
Art. 3.  (Attuazione del comma 28, dell'articolo 9, e dei commi 7 e 9, dell' articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività [...]
Art. 4.  (Norma finanziaria)


§ 6.2.25 - L.R. 28 settembre 2012, n. 48.

Modifiche alla legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 'Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010', modifiche alla legge regionale 10 marzo 1993, n. 15 'Disciplina per l'utilizzo e la rendicontazione dei contributi ai gruppi consiliari' e disposizioni relative al contenimento della spesa del personale a tempo determinato.

(B.U. 3 ottobre 2012, n. 52)

 

Art. 1. (Modifiche all’art. 4 della legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 “Interventi normativi e finanziari per l’anno 2010”

1. All’art. 4 della L.R. 49/2010, come sostituto dall’articolo 43, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 2012 n. 1 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012”, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola “personale” sono aggiunte le seguenti: “dipendente, assunto a seguito di procedure selettive pubbliche,”;

b) Le parole “Aziende ed Agenzie in soppressione” sono sostituite dalle seguenti: “Enti, Agenzie ed Aziende regionali di cui all’art.10, comma 13, lett. b), della legge regionale 25 marzo 2002 n 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), anche in soppressione”.

 

     Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1993, n. 15 “Disciplina per l’utilizzo e la rendicontazione dei contributi ai gruppi consiliari”) [1]

1. Il comma 2, dell’articolo 7, della L.R. 15/1993 è sostituito dal seguente:

 

“2. Ai membri del Collegio spetta un’indennità annua di € 5.000,00 con la maggiorazione del 30% per il Presidente, oltre all’eventuale rimborso spese di trasporto, se effettuato con mezzi pubblici, o un’indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso con mezzo proprio”.

 

2. Dopo l’articolo 7 della L.R. 15/1993 è inserito il seguente:

 

“Art. 7 bis. (Ulteriori funzioni del Collegio dei revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei revisori di cui all’articolo 7, in aggiunta alle funzioni di controllo ivi indicate, svolge altresì le seguenti funzioni:

a) controllo contabile relativo alla gestione del Consiglio regionale con diritto di accesso agli atti e documenti e con potere ispettivo anche individuale;

b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione del Consiglio Regionale e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione anche sulla base di verifiche basate su metodi statistici;

d) relazione sul rendiconto della gestione, con l’attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;

e) pareri circa la compatibilità economica delle disposizioni contenute nei contratti integrativi e sugli altri atti relativi alla spesa per il personale;

f) certificazione dei risparmi previsti nei piani di razionalizzazione di cui all’articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;

g) verifiche di cassa con cadenza quadrimestrale.”

 

     Art. 3. (Attuazione del comma 28, dell'articolo 9, e dei commi 7 e 9, dell' articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122)

1. La Regione, nel rispetto dei principi generali di coordinamento della finanza pubblica, attua quanto disposto dal comma 28, dell'articolo 9, e dai commi 7 e 9 dell'articolo 14, del d.l. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010.

2. Ai fini di cui al comma 1 non si considerano le spese per il personale di cui alla l.r. 9 maggio 2001, n. 17 “Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale” e al Titolo II della l.r. 9 maggio 2001, n. 18, nei limiti degli organici e della spesa ivi previsti [2].

 

     Art. 4. (Norma finanziaria)

1. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, comma 2, trovano copertura nell’ambito dell’U.P.B. “Funzionamènto del Consiglio Regionale” sul capitolo 1104 del bilancio del Consiglio Regionale che presenta l’occorrente disponibilità di stanziamento.


[1] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2013, n. 289, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.