Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 finanze, demanio, patrimonio |
Data: | 17/11/2010 |
Numero: | 49 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’art. 5, comma 2, della L.R. n. 38 del 10.08.2010 |
Art. 2. Interventi normativi urgenti per l’anno 2011 |
Art. 3. Attuazione dell’art. 6, comma 20, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1 della L. n. 122/2010 |
Art. 4. (Attuazione dell’art. 14 del d.l. 78/2010) |
Art. 5. Utilizzazione degli idonei dei concorsi pubblici regionali |
Art. 6. Modifiche all’art. 19 della L.R. n. 91 del 6.12.2010 |
Art. 7. Modifiche all’art. 30, della L.R. n. 38 del 10.8.2010 |
Art. 8. Modifiche all’art. 138, comma 1 della L.R. n. 6 dell’8.2.2005 |
Art. 9. Riprogrammazione delle somme |
Art. 11. Procedura selettiva per la copertura di posti a tempo determinato |
Art. 12. |
Art. 12 bis. (Neutralità finanziaria) |
Art. 13. Ulteriori interventi urgenti per le Comunità Montane |
§ 6.2.22 - L.R. 17 novembre 2010, n. 49.
Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010.
(B.U. 1 dicembre 2010, n. 76)
Art. 1. Modifiche all’art. 5, comma 2, della L.R. n. 38 del 10.08.2010
1. All’art. 5, comma 2, della L.R. n. 38 del 10.08.2010 le parole “del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile” sono sostituite dalle seguenti “costituita dal Commissario Delegato per la ricostruzione, Presidente della Regione Abruzzo, in attuazione dell’art. 1, comma 4, dell’
Art. 2. Interventi normativi urgenti per l’anno 2011
1. Gli oneri derivanti dalle spese logistiche, ricettive, organizzative connesse alla Presidenza CALRE (Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti Regionali Europei), attribuita per l’anno 2011 al Presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, gravano nell’ambito dell’U.P.B. 005 del bilancio della Regione Abruzzo denominata “Funzionamento del Consiglio regionale”.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposito capitolo nell’ambito del l’U.P.B. 10 del bilancio del Consiglio regionale, denominata “Spese per gli organi del Consiglio regionale.”
3. La spesa di cui ai commi precedenti ha carattere dell’obbligatorietà.
Art. 3. Attuazione dell’art. 6, comma 20, del
1. In attuazione dell’art. 6, comma 20 del
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al Consiglio regionale e agli enti ed agenzie regionali.
Art. 4. (Attuazione dell’art. 14 del
1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e del rispetto dei limiti di cui all’articolo 14 (Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali) del
Art. 5. Utilizzazione degli idonei dei concorsi pubblici regionali [3]
1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il Consiglio e la Giunta regionale, per la copertura dei posti disponibili nella propria dotazione organica prima di indire le procedure del concorso pubblico e previo esperimento delle procedure di mobilità, possono utilizzare eventuali graduatorie di idonei derivanti da pubblici concorsi ancora vigenti espletati o dalla Giunta Regionale o dal Consiglio Regionale, tenuto conto del profilo professionale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14, commi 7 e 9, del
2. La previsione di cui al comma 1 si applica solo per i posti vacanti istituiti prima della pubblicazione del provvedimento di approvazione delle graduatorie.
Art. 6. Modifiche all’art. 19 della L.R. n. 91 del 6.12.2010
1. All’art. 19 della
4. In caso di assenza o impedimento del direttore dell’Azienda, le relative funzioni sono svolte da un vicario nominato dal Consiglio di Amministrazione e scelto tra i dipendenti dell’Azienda in possesso di qualifica dirigenziale o, in difetto, avente i requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale.
5. Per la durata dell’incarico di cui al comma 4, al vicario sono attribuite le competenze, le responsabilità ed il trattamento economico propri del dirigente regionale in base alla normativa vigente in materia.
Art. 7. Modifiche all’art. 30, della L.R. n. 38 del 10.8.2010
1. Dopo il comma 3 dell’art. 30 della
“4. Le opere e i lavori di cui al presente articolo devono determinare il concreto inizio lavori non oltre la data del 31 dicembre 2011. Per tale finalità le risorse previste nelle leggi citate rimangono nelle disponibilità dei soggetti beneficiari”.
Art. 8. Modifiche all’art. 138, comma 1 della L.R. n. 6 dell’8.2.2005
1. Il comma 1 dell’art. 138 della L.R. 8.2.2005, n. 6 è così sostituito:
“1. E’ istituita, ai sensi della
Art. 9. Riprogrammazione delle somme
1. Al fine di consentire con le modalità previste dall'art. 13 della
- in diminuzione per €1.100.000,00 sul Cap. 102489 - U.P.B. 07.02.003 (codice S.I.O.P.E. 02.03.02.2323) denominato “Interventi nel settore agricolo e agro-alimentare - L.R. 30.5.1997, n. 53”;
- in aumento, autorizzandone l’iscrizione per competenza e cassa, per l’importo di €1.100.000,00 sul Cap. 102396 - U.P.B. 07.02.005 (codice S.I.O.P.E. 02.02.03.2249) denominato “Finanziamento ai Consorzi di Bonifica per l'irrigazione, per la manutenzione delle opere di bonifica di interesse pubblico e per il risanamento degli stessi Enti - L.R. 7.6.1996, n. 36 e L.R. 12.8.1998, n. 70”.
2. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di dismissione a cura della Gestione Stralcio di cui alla
- in diminuzione per €165.000,00 sul Cap. 102489 - U.P.B. 07.02.003 (codice S.I.O.P.E. 02.03.02.2323) denominato “Interventi nel settore agricolo e agro-alimentare - L.R. 30.5.1997, n. 53”;
- in aumento, autorizzandone l’iscrizione per competenza e cassa, per l’importo di €165.000,00 sul Cap. 101302 - U.P.B. 07.01.002 (codice S.I.O.P.E. 01.03.01.1348) denominato “Intervento per la gestione liquidatoria dei beni ex CASMEZ L.R. 10.3.2008, n. 3.”.
Art. 10. Interventi urgenti per il complesso immobiliare “Ex Cofa”
1. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre interventi urgenti per la bonifica del complesso immobiliare “Ex Cofa” di Pescara di proprietà della Regione Abruzzo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato un intervento di spesa pari a Euro 300.000,00 a valere sulle disponibilità del capitolo di spesa 02.01.007 – 11406, denominato “Spese per la manutenzione degli immobili e per i servizi tecnici connessi” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010.
3. Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:
a. lo stanziamento del capitolo di entrata 03.03.001 – 33001, denominato “Utili di aziende ed enti regionali”, è incrementato di Euro 300.000,00;
b. lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.007 – 11406, denominato “Spese per la manutenzione degli immobili e per i servizi tecnici connessi”, è incrementato di Euro 300.000,00.
Art. 11. Procedura selettiva per la copertura di posti a tempo determinato [4]
[1. La Giunta Regionale è autorizzata ad attivare procedure selettive per l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato.
2. Sono esentati dalla preselezione per l’accesso a detta procedura selettiva coloro che abbiano maturato presso uffici dell’Amministrazione regionale o di un ente ad essa strumentale un triennio, anche non continuativo, di impiego con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e/o a tempo determinato, nei cinque anni anteriori alla data del 28 settembre 2007.
3. Al fine dell’attuazione della procedura di cui al comma 1, la Giunta Regionale stabilisce, previa comunicazione alle rappresentanze sindacali, i requisiti e le modalità di valutazione da applicare in sede di procedura selettiva. Quest’ultima, in ogni caso, deve prevedere la valutazione dell’attività lavorativa svolta presso l’ente da ciascun singolo candidato, nonché una riserva di posti per il personale di cui al comma 2, che non può eccedere il 50% dei posti messi a procedura selettiva.
4. Le procedure selettive devono essere bandite entro 30 giorni.]
1. La Giunta Regionale è autorizzata a indire una o più procedure selettive per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14, commi 7 e 9, del
2. I punteggi preferenziali di cui al comma 1 possono essere riconosciuti, in ogni caso, in misura non eccedente 1/3 del punteggio complessivo e comunque in misura tale da non pregiudicare irragionevolmente la possibilità di accesso e partecipazione di concorrenti esterni all'Amministrazione regionale.
3. Il numero dei posti da mettere a concorso pubblico non deve superare le disponibilità previste dai vigenti atti programmatori della dotazione organica.
Art. 12 bis. (Neutralità finanziaria) [6]
1. Dall’attuazione degli articoli 5 e 12 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanzia pubblica
Art. 13. Ulteriori interventi urgenti per le Comunità Montane
1. Nelle more della conclusione del processo di riordino in corso e al fine di consentire il puntuale adempimento delle obbligazioni già in essere delle Comunità Montane per l'anno 2010 e superare le criticità finanziarie determinate dal comma 187, art. 2, della
2. Le ulteriori risorse finanziarie di cui al presente articolo sono erogate a favore delle Comunità Montane nei limiti massimi degli importi indicati nell'Allegato A e previa istruttoria da parte della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività sportive, con riferimento alle spese per obbligazioni già in essere da parte delle Comunità Montane.
3. Gli oneri finanziari quantificati in Euro 1.756.000,00 per l'esercizio finanziario 2010, trovano copertura finanziaria nello stanziamento del capitolo di spesa 14.01.004 - 121540 denominato "Contributo in favore delle Comunità Montane".
4. Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:
a. lo stanziamento del capitolo di entrata 03.03.001 - 33001, denominato "Utili di aziende ed enti regionali", è incrementato di Euro 1.756.000,00;
b. lo stanziamento del capitolo di spesa 14.01.004 - 121540, denominato "Contributo in favore delle Comunità Montane", è incrementato di Euro 1.756.000,00.
5. La Giunta regionale procede alla attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo per il tramite della Direzione regionale competente in materia di enti locali.
Allegato A
Importi massimi finanziabili alle Comunità Montane
Alto Sangro |
€ 150.000,00 |
Gran Sasso |
€ 350.000,00 |
Sirentina |
€ 240.000,00 |
Aventino Medio Sangro |
€ 120.000,00 |
Laga |
€ 100.000,00 |
Valle Roveto |
€ 160.000,00 |
Valle del Giovenco |
€ 300.000,00 |
Marsica 1 |
€ 270.000,00 |
Peligna |
€ 66.000,00 |
[1] Comma così modificato dall'art. 4 della
[2] Articolo sostituito dall'art. 43 della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[5] Articolo così sostituito dall'art. 3 della
[6] Articolo inserito dall'art. 4 della