§ 38.4.91 - D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61.
Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.4 disciplina generale
Data:18/04/2012
Numero:61


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica
Art. 3.  Programmazione pluriennale degli interventi nel territorio di Roma capitale
Art. 4.  Raccordi istituzionali
Art. 5.  Conferenza delle Soprintendenze
Art. 6.  Concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici
Art. 7.  Funzioni in materia di beni ambientali e fluviali
Art. 8.  Funzioni in materia di fiere
Art. 9.  Funzioni in materia di turismo
Art. 10.  Funzioni in materia di protezione civile
Art. 11.  Organizzazione e personale
Art. 12.  Disposizioni finanziarie
Art. 13.  Rendicontazione della gestione commissariale
Art. 14.  Disposizioni finali


§ 38.4.91 - D.Lgs. 18 aprile 2012, n. 61.

Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale.

(G.U. 18 maggio 2012, n. 115)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117, 118 e 119 della Costituzione;

     Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, e in particolare l'articolo 24, relativo all'ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione;

     Visto il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, recante disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale;

     Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante codice dei beni culturali e del paesaggio;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2011;

     Sentiti la Regione Lazio, la Provincia di Roma e Roma Capitale;

     Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 19 gennaio 2012;

     Visti i pareri della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, reso nella seduta del 29 marzo 2012, e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati, reso il 29 marzo 2012, e del Senato della Repubblica, reso il 29 marzo 2012;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2012;

     Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport e del Ministro per gli affari europei, di concerto con i Ministri dell'interno, per i beni e le attività culturali, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto

     1. In sede di prima applicazione, fino all'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi dell'articolo 24, commi 3 e 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata: «legge delega», il conferimento di funzioni amministrative a Roma capitale. [A decorrere dall'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, in attuazione dell'articolo 24, comma 9, della legge delega, le disposizioni di cui al presente decreto si intendono riferite alla città metropolitana di Roma capitale e possono essere integrate con riferimento alle funzioni di governo di area vasta [1]].

     2. Ferme restando le funzioni amministrative già attribuite dall'articolo 24, comma 3, della legge delega, nonchè quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, della medesima legge, con legge regionale, sentiti la Provincia di Roma e Roma capitale, possono essere conferite a quest'ultima ulteriori funzioni amministrative nell'ambito delle materie di competenza legislativa della Regione.

 

     Art. 2. Determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica [2]

     [1. In attuazione dell'articolo 24, comma 5, lettera b), della legge delega, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è determinato il maggior onere derivante per Roma capitale dall'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica, tenuto conto anche dei benefici economici che derivano da tale ruolo e degli effetti che si determinano sul gettito delle entrate tributarie statali e locali. Lo schema del decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

     2. L'onere di cui al comma 1 è quantificato su proposta elaborata dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, che si avvale della collaborazione dell'ISTAT e dell'Istituto per la finanza e l'economia locale-IFEL, e adottata dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.]

 

     Art. 3. Programmazione pluriennale degli interventi nel territorio di Roma capitale

     1. Ai fini dell'individuazione ed attuazione degli interventi di sviluppo infrastrutturale, finalizzati anche ai trasporti, connessi al ruolo di capitale della Repubblica, ivi inclusi quelli inerenti all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 24, comma 3, della legge delega, Roma capitale adotta, per l'utilizzazione delle risorse finanziarie ad essa spettanti in conformità ai documenti di finanza pubblica, il metodo della programmazione pluriennale.

     2. Allo scopo di dare organica attuazione agli interventi individuati ai sensi del comma 1, la cui realizzazione è perseguita mediante una più stretta cooperazione tra i diversi livelli istituzionali di governo, Roma capitale stipula una apposita intesa istituzionale di programma con la Regione Lazio e con le amministrazioni centrali competenti, che costituisce il quadro di riferimento per la sottoscrizione degli strumenti attuativi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in quanto applicabile, all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

     3. L'intesa istituzionale di programma di cui al comma 2 è approvata dal CIPE, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli interventi previsti dall'intesa istituzionale di programma possono essere inseriti nel programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, con le modalità previste dai commi 1 e 1-bis del medesimo articolo 1.

     4. All'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «e le regioni o province autonome interessate», sono inserite le seguenti: «, nonchè l'ente Roma capitale ove interessato,»;

     b) al comma 2, lettera b), dopo le parole «i comuni interessati,», sono inserite le seguenti: «nonchè con Roma capitale se competente,»;

     c) al comma 2, lettera c), primo periodo, dopo le parole «e delle province autonome interessate», sono inserite le seguenti: «nonchè dal Sindaco di Roma capitale ove interessato,»;

     d) al comma 2, lettera c), secondo periodo, dopo le parole «o province autonome interessate», sono inserite le seguenti: «nonchè dal Sindaco di Roma capitale ove interessato,».

     5. Nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma, le amministrazioni centrali concorrono al finanziamento degli interventi di interesse nazionale nel territorio di Roma capitale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quelle allo scopo autorizzate ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 26 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 1° aprile 2011, in materia di perequazione infrastrutturale.

     6. Sono abrogati gli articoli da 1 a 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni.

     6-bis. Nelle more dell'applicazione delle procedure di cui al presente articolo, l'eventuale rimodulazione del programma di interventi per Roma capitale, finanziati ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 396, è adottata dal medesimo ente con le procedure previste dal proprio ordinamento e trasmessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione definitiva con apposito decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine le relative rimodulazioni che comportino modificazioni o sostituzioni di progetti inseriti nel programma sono adottate mediante conferenza di servizi indetta dal Sindaco di Roma capitale ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Dalle eventuali rimodulazioni del programma non devono in ogni caso derivare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica e non deve determinarsi un incremento del fabbisogno residuo per la realizzazione delle opere [3].

 

     Art. 4. Raccordi istituzionali

     1. Per assicurare il raccordo istituzionale tra Roma capitale, lo Stato, la Regione Lazio e la Provincia di Roma sulle funzioni conferite in attuazione dell'articolo 24, comma 3, della legge delega, è istituita un'apposita sessione nell'ambito della Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato, composta dal Sindaco di Roma capitale, dal Presidente della Regione Lazio, dal Presidente della Provincia di Roma e dal Ministro competente per materia.

     2. In tutti i casi in cui la Conferenza Unificata svolge le funzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relative a materie e compiti di interesse di Roma capitale, alle sedute della stessa partecipa, quale componente, il Sindaco di Roma capitale.

 

Capo II

Beni storici, ambientali e fluviali

 

     Art. 5. Conferenza delle Soprintendenze

     1. Al fine di assicurare il concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma capitale, con funzioni di coordinamento delle attività di valorizzazione della Sovraintendenza ai beni culturali di Roma capitale e degli organi centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali aventi competenze sul patrimonio storico e artistico presente in Roma.

     2. La Conferenza decide il piano degli interventi di valorizzazione di particolare rilievo aventi ad oggetto i beni storici e artistici caratterizzanti l'immagine di Roma capitale. L'individuazione dei beni e delle tipologie di interventi da sottoporre alla Conferenza avviene mediante uno o più accordi da stipulare ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di seguito denominato: «codice dei beni culturali e del paesaggio». La Conferenza si pronuncia in merito al rilascio dei titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi eventualmente necessari per la realizzazione degli specifici interventi di valorizzazione ad essa sottoposti ai sensi del presente comma.

     3. Componenti della Conferenza delle Soprintendenze sono la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, la Sovraintendenza capitolina, la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma e le altre Soprintendenze statali aventi competenza sui beni storici e artistici nel territorio di Roma capitale. La partecipazione alla Conferenza è gratuita e non sono corrisposti indennità o rimborsi spese.

     4. La Conferenza delle Soprintendenze, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio:

     a) definisce strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, nonchè elabora piani strategici e programmi di sviluppo culturale, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica;

     b) esercita funzioni di coordinamento strategico degli interventi di valorizzazione dei beni culturali rimessi alle rispettive competenze;

     c) promuove la stipula di accordi per la valorizzazione di beni di appartenenza pubblica, nonchè forme di collaborazione per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione degli stessi;

     d) adotta i piani di gestione dei siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO presenti nel territorio di Roma capitale.

     5. Il funzionamento e gli effetti della Conferenza sono disciplinati in base agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Roma capitale e il Ministero per i beni e le attività culturali stipulano accordi per definire ulteriori modalità acceleratorie e di semplificazione dei lavori della Conferenza.

     6. In caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico nel territorio di Roma capitale, la Sovraintendenza capitolina partecipa all'accordo previsto dall'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

     7. Le attività di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 6. Concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici

     1. In materia di beni storici e artistici sono conferite a Roma capitale, previa definizione dell'accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge delega e secondo le modalità operative di esercizio congiunto definite dalla Conferenza delle Soprintendenze di cui all'articolo 5, le funzioni amministrative concernenti il concorso alla valorizzazione dei beni presenti nel territorio di Roma capitale appartenenti allo Stato, con le modalità e nei limiti stabiliti dal presente decreto.

     2. L'attività di valorizzazione è svolta in conformità alla normativa di tutela e nel rispetto dei principi stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio.

     3. Per beni storici e artistici, agli effetti del presente decreto, si intendono le cose immobili e mobili di interesse storico e artistico di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

     4. Resta ferma la facoltà del Ministero per i beni e le attività culturali e di Roma capitale di stipulare uno o più accordi di valorizzazione, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio.

     5. Restano esclusi dalle funzioni conferite a Roma capitale dal presente articolo i compiti e le attività connessi con la tutela e la valorizzazione dei beni storici ed architettonici ricadenti nel territorio della città di Roma, amministrati dal Fondo edifici di culto (FEC), istituito dalla legge 20 maggio 1985, n. 222.

 

     Art. 7. Funzioni in materia di beni ambientali e fluviali

     1. Fermo restando il potere statale d'indirizzo e coordinamento, sono conferite a Roma capitale le funzioni amministrative riguardanti l'individuazione, sulla base di criteri di cui all'articolo 78, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle riserve statali non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a Roma capitale.

     2. Roma capitale concorre, con il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Lazio, e gli altri enti preposti:

     a) alla definizione delle politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio di Roma capitale, tenuto conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, nonchè dagli Osservatori istituiti in ogni regione e presso Roma capitale con le medesime finalità, ai sensi dell'articolo 133 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

     b) alla definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio di Roma capitale e di gestione dei relativi interventi, ai sensi dell'articolo 133 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

     c) alle attività di formazione e di educazione al fine di diffondere ed accrescere la conoscenza del paesaggio di Roma capitale;

     d) alle attività di vigilanza sui beni paesaggistici del territorio di Roma capitale tutelati dal codice dei beni culturali e del paesaggio.

 

Capo III

Sviluppo economico e sociale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico

 

     Art. 8. Funzioni in materia di fiere

     1. Sono conferite a Roma capitale le funzioni amministrative di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernenti il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, promosse sul territorio di Roma capitale.

 

     Art. 9. Funzioni in materia di turismo

     1. Per la promozione turistica all'estero Roma capitale opera in coordinamento con lo Stato e la Regione avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ove istituiti, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     2. All'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: « della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,» sono inserite le seguenti: «del Sindaco di Roma capitale,».

     3. All'articolo 56 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: «3-bis. Il documento contenente le linee guida del piano strategico nazionale contiene, altresì, una sezione per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico di Roma capitale. Le connesse linee guida sono attuate dal Sindaco di Roma capitale d'intesa con il Ministro con delega al turismo e le competenti amministrazioni dello Stato e delle Regioni, sentite le associazioni di cui al comma 2.».

 

Capo IV

Protezione civile

 

     Art. 10. Funzioni in materia di protezione civile

     1. A Roma capitale, nell'ambito del proprio territorio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono conferite le funzioni amministrative relative alla emanazione di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza in relazione agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose e favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi. Restano ferme le funzioni attribuite al prefetto di Roma dall'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

     1-bis. Per l'attuazione degli interventi da effettuare sul territorio di Roma Capitale per rimuovere le situazioni di emergenza connesse al traffico, alla mobilità ed all'inquinamento atmosferico o acustico, il Sindaco provvede con proprie ordinanze, anche in deroga ad ogni disposizione di legge e comunque nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, in esecuzione di un piano autorizzato con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonchè nei limiti e secondo i criteri indicati nella stessa delibera, con oneri a carico di Roma Capitale [4].

 

Capo V

Disposizioni in materia di organizzazione

 

     Art. 11. Organizzazione e personale

     1. Roma capitale disciplina, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, efficacia ed efficienza, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Con appositi regolamenti provvede a disciplinare l'ordinamento del personale appartenente alla polizia locale e ad organizzare i relativi uffici nel rispetto della normativa vigente in materia.

     2. La potestà regolamentare di cui al comma 1 si esercita nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonchè delle altre disposizioni vigenti in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni e degli ambiti riservati alla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata integrativa.

     3. La Giunta capitolina, nell'esercizio dell'autonomia normativa, finanziaria e organizzativa di Roma capitale, provvede alla definizione della dotazione organica in ragione dell'acquisizione e dello sviluppo delle funzioni conferite a Roma capitale, nel rispetto della vigente normativa in materia di personale riguardante gli enti locali.

 

Capo VI

Disposizioni finanziarie e finali

 

     Art. 12. Disposizioni finanziarie

     1. Entro il 31 maggio di ciascun anno Roma capitale concorda con il Ministero dell'economia e delle finanze le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo. In caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il concorso di Roma capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica è determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni. Il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al presente comma può comunque essere ridefinito nell'ambito del patto territoriale di cui all'articolo 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183 [5].

     2. Nel saldo finanziario utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno non sono computate le risorse trasferite dal bilancio dello Stato e le spese, nei limiti delle predette risorse, relative alle funzioni amministrative conferite a Roma capitale in attuazione dell'articolo 24 della legge delega e del presente decreto. Non sono altresì computate le spese relative all'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, previa individuazione, nella legge di stabilità, della copertura degli eventuali effetti finanziari.

     2-bis. Il comma 22 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato [6].

     3. Con i decreti di ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, sono altresì determinate, nell'ambito della quota assegnata alla Regione Lazio, previa intesa con la Regione medesima e Roma capitale, le risorse da erogare direttamente a Roma capitale con le modalità e i tempi previsti per l'erogazione del Fondo alle regioni. Nelle more dell'intesa l'erogazione delle risorse è effettuata in favore della Regione. Nell'ambito dell'intesa di cui al primo periodo, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze, sono rideterminati gli obiettivi del patto di stabilità interno della Regione Lazio e di Roma Capitale, al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica [7].

     4. Per l'esclusivo finanziamento degli investimenti compresi nei programmi di cui all'articolo 3 del presente decreto, Roma capitale può istituire, limitatamente al periodo di ammortamento delle opere, un'ulteriore addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma, fino ad un massimo di 1 euro per passeggero.

     5. Le disposizioni in materia di imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applicano a Roma capitale anche per il finanziamento degli investimenti compresi nei programmi di cui all'articolo 3 del presente decreto e limitatamente al periodo di ammortamento delle opere. Restano ferme le misure di imposta di soggiorno stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

     Art. 13. Rendicontazione della gestione commissariale

     1. All'articolo 14 del decreto-legge 5 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 13-ter è aggiunto il seguente: «13-quater. Il Commissario straordinario invia annualmente una relazione al Parlamento e al Ministero dell'interno contenente la rendicontazione delle attività svolte all'interno della gestione commissariale e l'illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare.».

     2. Restano fermi gli adempimenti in materia di rendicontazione dei flussi trimestrali di cassa della gestione commissariale, previsti in attuazione dell'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

 

     Art. 14. Disposizioni finali

     1. Al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite dal presente decreto si provvede, sentite Roma capitale e le amministrazioni di provenienza interessate, previa verifica degli organici disponibili e dei fabbisogni dell'amministrazione di Roma capitale correlati al conferimento delle funzioni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I decreti di cui al precedente periodo definiscono altresì forme e meccanismi procedurali del trasferimento. Al fine di assicurare che non si determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con i medesimi decreti si provvede alla contestuale e corrispondente riduzione delle dotazioni organiche, delle strutture e delle risorse finanziarie delle amministrazioni che, in conformità al presente decreto, conferiscono funzioni a Roma capitale.

     2. La Regione Lazio disciplina il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'adempimento delle funzioni amministrative conferite con la legge regionale di cui all'articolo 1, comma 2.

     3. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un tavolo di raccordo interistituzionale tra Stato, Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma capitale con funzioni di coordinamento per il trasferimento delle funzioni sopra individuate e di monitoraggio, con il concorso delle amministrazioni coinvolte, delle relazioni sindacali previste sulla base della normativa vigente.

     4. A norma dell'articolo 28, comma 4, della legge delega, dal presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     5. L'articolo 4, comma 5, secondo e terzo periodo, e l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, sono abrogati.


[1] Periodo soppresso dall'art. 1 del D.Lgs. 26 aprile 2013, n. 51.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 26 aprile 2013, n. 51.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 26 aprile 2013, n. 51.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 26 aprile 2013, n. 51.

[6] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 26 aprile 2013, n. 51.

[7] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 26 aprile 2013, n. 51.