Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.4 disciplina generale |
Data: | 26/04/2013 |
Numero: | 51 |
Sommario |
Art. 1. Modificazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 |
Art. 2. Disposizioni in materia di patrocinio della gestione commissariale di Roma Capitale |
§ 38.4.92 - D.Lgs. 26 aprile 2013, n. 51.
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concernente ulteriori disposizioni di attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale.
(G.U. 15 maggio 2013, n. 112)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117, 118 e 119 della Costituzione;
Vista la
Vista la
Visto il
Ritenuto necessario procedere all'emanazione, ai sensi degli articoli 2, comma 7, e 24, della
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2012;
Sentite la Regione Lazio, la Provincia di Roma e Roma capitale;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del
Visti i pareri della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della
Viste le osservazioni e le modificazioni alle disposizioni, deliberate dal Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della
Viste le risoluzioni favorevoli approvate dal Senato della Repubblica in data 3 aprile 2013 e dalla Camera dei deputati in data 9 aprile 2013, relative alle comunicazioni rese dal Governo alle Camere ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della citata
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2013;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modificazioni al
1. Il presente decreto legislativo introduce disposizioni integrative e correttive del
2. Al comma 1 dell'articolo 1 del
3. All'articolo 3 del
«6-bis. Nelle more dell'applicazione delle procedure di cui al presente articolo, l'eventuale rimodulazione del programma di interventi per Roma capitale, finanziati ai sensi della
4. All'articolo 10 del
«1-bis. Per l'attuazione degli interventi da effettuare sul territorio di Roma Capitale per rimuovere le situazioni di emergenza connesse al traffico, alla mobilità ed all'inquinamento atmosferico o acustico, il Sindaco provvede con proprie ordinanze, anche in deroga ad ogni disposizione di legge e comunque nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, in esecuzione di un piano autorizzato con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonchè nei limiti e secondo i criteri indicati nella stessa delibera, con oneri a carico di Roma Capitale.».
5. Al comma 1 dell'articolo 12 del
6. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del
«2-bis. Il comma 22 dell'articolo 31 della
7. Il comma 3 dell'articolo 12 del
«3. Con i decreti di ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del
Art. 2. Disposizioni in materia di patrocinio della gestione commissariale di Roma Capitale
1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della gestione commissariale, di cui all'articolo 78 del
2. Prosegue, senza oneri per la gestione commissariale, il patrocinio dell'Avvocatura comunale nelle controversie aventi ad oggetto partite inserite nel documento di accertamento del debito pregresso di cui all'articolo 14, comma 13-bis, del