Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 2. servizi sociali |
Capitolo: | 2.4 assistenza scolastica e diritto allo studio |
Data: | 27/06/2012 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. (Soppressione del Centro regionale per la ricerca e l’innovazione) |
Art. 2. (Nomina del Commissario liquidatore e procedure di liquidazione) |
Art. 3. (Funzioni e compiti svolti dal soppresso C.R.R.I.) |
Art. 4. (Personale del C.R.R.I. soppresso) |
Art. 5. (Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione)). |
Art. 6. (Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di [...] |
Art. 7. (Modifiche alla l.r. 2/2007) |
Art. 8. (Modifiche alla legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all’istruzione e alla formazione)) |
Art. 9. (Adeguamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario) |
Art. 10. (Abrogazione di norme) |
Art. 11. (Norma finanziaria) |
Art. 12. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 2.4.28 - L.R. 27 giugno 2012, n. 22.
Soppressione del Centro regionale per la ricerca e l’innovazione, interventi di semplificazione e razionalizzazione in materia di organi di enti regionali e modifiche di norme regionali in materia di diritto allo studio
(B.U. 28 giugno 2012, n. 12)
TITOLO I
SOPPRESSIONE DEL CENTRO REGIONALE PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE E DISCIPLINA DELLA LIQUIDAZIONE
Art. 1. (Soppressione del Centro regionale per la ricerca e l’innovazione)
1. Il Centro regionale per la ricerca e l’innovazione, di seguito denominato C.R.R.I., istituito con
Art. 2. (Nomina del Commissario liquidatore e procedure di liquidazione)
1. La Giunta regionale nomina un funzionario della Regione Liguria come Commissario incaricato della liquidazione del C.R.R.I. soppresso, con deliberazione che ne definisce compiti e poteri.
2. Il Commissario liquidatore procede agli incombenti assegnati assumendo ogni necessaria determinazione per assicurare le attività di liquidazione.
3. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere dettate specifiche disposizioni inerenti la liquidazione.
4. Per lo svolgimento dell’incarico il Commissario liquidatore può avvalersi, ove necessario e secondo le modalità definite dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all’articolo 3, comma 2, della sede o di altro locale disponibile, delle strumentazioni e degli arredi necessari per lo svolgimento dell’attività, nonché di dipendenti dell’ente soppresso trasferiti ai sensi dell’articolo 4.
5. Le spese afferenti alla liquidazione, ivi compresi i rimborsi del Commissario liquidatore e le spese relative al personale di cui al comma 4, sono a carico della medesima liquidazione. Il Commissario liquidatore provvede, entro trenta giorni dalla nomina, alla definizione di un piano delle risorse disponibili. A tal fine il Commissario liquidatore è autorizzato ad utilizzare risorse giacenti, libere da diritti di terzi, trasferite dalla Regione per iniziative non ancora attivate nel limite stabilito con la deliberazione di cui all’articolo 3, comma 2.
6. Il Commissario liquidatore, entro trenta giorni dalla nomina, provvede alla definizione del quadro generale relativo alla situazione liquidatoria sulla base della ricognizione complessiva delle attività, delle passività, della situazione patrimoniale e finanziaria, delle risorse finanziarie e strumentali del C.R.R.I. individuando un’ipotesi di liquidazione da cui emergano le eventuali attività o passività che potrebbero residuare. L’atto di ricognizione ed il quadro generale sono immediatamente trasmessi alla Regione.
7. Il Commissario liquidatore, alla chiusura della procedura di liquidazione, approva un conto consuntivo straordinario che trasmette alla Regione.
8. La procedura di liquidazione termina in ogni caso entro il 31 ottobre 2012 con il trasferimento alla Regione, da attuarsi con deliberazione della Giunta regionale, delle risorse finanziarie e strumentali che residuano dalla liquidazione.
Art. 3. (Funzioni e compiti svolti dal soppresso C.R.R.I.)
1. Le funzioni e i compiti svolti dal C.R.R.I. ai sensi della
2. Il Commissario liquidatore trasferisce le risorse finanziarie e strumentali, nonché i contratti attivi e passivi agli enti individuati dalla Giunta regionale per la prosecuzione dei compiti e delle attività già svolte dal soppresso C.R.R.I..
Art. 4. (Personale del C.R.R.I. soppresso)
1. Il personale del C.R.R.I. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 1° maggio 2012 è trasferito alla Regione con decorrenza dalla data della soppressione, come prevista dall’articolo 1, ai fini dello svolgimento delle attività e dei compiti svolti dal C.R.R.I. ai sensi della
2. La dotazione organica della Giunta regionale è conseguentemente rideterminata a far data dalla soppressione del C.R.R.I., tenendo conto della consistenza numerica e dell’inquadramento giuridico del personale trasferito ai sensi del comma 1.
3. Al personale trasferito è attribuito il trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante al personale regionale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, comma 2 quinquies, del
4. La quota aggiuntiva di spesa di personale connessa ai trasferimenti di cui al comma 1 non rileva ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 557, della
5. Il Direttore generale del C.R.R.I. trasmette, entro tre giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’elenco del personale dipendente a tempo indeterminato alla data del 1° maggio 2012 ancora in servizio alla data della soppressione.
6. La Giunta regionale approva, con propria deliberazione, l’elenco trasmesso ai sensi del comma 5 e contestualmente dispone il trasferimento del relativo personale.
7. La Giunta regionale, fermo restando il rispetto dell’articolo 9, comma 2 bis, del
a) per l’importo attribuito ai singoli dipendenti trasferiti per le progressioni orizzontali e per l’indennità di comparto;
b) per il valore medio pro capite delle risorse decentrate al netto delle risorse già destinate al personale trasferito per le progressioni orizzontali e per l’attribuzione dell’indennità di comparto.
8. Ai fini del rispetto dell’articolo 9, comma 2 bis, del
TITOLO II
SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE IN MATERIA DI ORGANI DI ENTI REGIONALI
Art. 5. (Modifiche alla
1. (Omissis) [1].
Art. 6. (Modifiche alla
1. Al comma 5 dell’articolo 14 della
2. (Omissis) [2].
3. (Omissis) [3].
4. (Omissis) [4].
5. (Omissis) [5].
6. (Omissis) [6].
7. Il comma 5 dell’articolo 17 della
8. (Omissis) [7].
9. (Omissis) [8].
10. (Omissis) [9].
11. (Omissis) [10].
12. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 producono i propri effetti a decorrere dal primo rinnovo dell’incarico di revisore dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure.
TITOLO III
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 7. (Modifiche alla
1. (Omissis) [11].
2. Il comma 3 dell’articolo 14 della
3. Al comma 1 dell’articolo 15 della
4. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 16 della
5. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 19 della
6. (Omissis) [12].
Art. 8. (Modifiche alla
1. (Omissis) [13].
2. (Omissis) [14].
3. (Omissis) [15].
Art. 9. (Adeguamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario)
1. A decorrere dall’anno accademico 2012/2013, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 18, comma 8, del
a) euro 120,00 (centoventi/00) per coloro che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell’ISEE corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l’accesso ai Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) del diritto allo studio;
b) euro 140,00 (centoquaranta/00) per coloro che presentano una condizione economica superiore al livello minimo dell’ISEE corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l’accesso ai LEP del diritto allo studio;
c) euro 160,00 (centosessanta/00) per coloro che presentano una condizione economica superiore al doppio del livello minimo dell’ISEE corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l’accesso ai LEP del diritto allo studio.
2. I requisiti di eleggibilità sono quantificati ogni tre anni con decreto del Dirigente della Struttura regionale competente secondo quanto previsto dal decreto ministeriale di cui all’articolo 7, comma 7, del
3. In sede di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2 è adottato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La tassa regionale di cui al comma 1 è corrisposta all’Azienda Regionale per i Servizi Scolastici e Universitari (ARSSU) entro i termini di scadenza dell’iscrizione all’Università degli Studi di Genova o alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM). Lo studente che provvede oltre tale termine è tenuto al pagamento di una indennità di mora calcolata ai sensi di quanto disposto dall’articolo 13 del
5. (Omissis) [16].
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 10. (Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) il Titolo V e l’articolo 34 della
b) la lettera i bis) del comma 3 dell’articolo 3 della
Art. 11. (Norma finanziaria)
(Omissis)
Art. 12. (Dichiarazione d’urgenza)
(Omissis)
[1] Sostituisce l'art. 27 della
[2] Modifica il comma 1 dell'art. 16 della
[3] Inserisce i commi 2 bis e 2 ter nell'art. 16 della
[4] Modifica il comma 1 dell'art. 17 della
[5] Modifica il comma 2 dell'art. 17 della
[6] Modifica il comma 4 dell'art. 17 della
[7] Modifica il comma 6 dell'art. 17 della
[8] Modifica il comma 7 dell'art. 17 della
[9] Modifica il comma 8 dell'art. 17 della
[10] Modifica il comma 9 dell'art. 17 della
[11] Modifica il comma 2 dell'art. 11 della
[12] Modifica il comma 3 dell'art. 20 della
[13] Inserisce il comma 2 bis nell'art. 5 della
[14] Modifica il comma 4 dell'art. 5 della
[15] Aggiunge i commi 1 bis e 1 ter all'art. 39 bis della
[16] Modifica il comma 1 dell'art. 1 della