§ 2.4.20 - L.R. 16 gennaio 2007, n. 2.
Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.4 assistenza scolastica e diritto allo studio
Data:16/01/2007
Numero:2


Sommario
Art. 1. (Principi).
Art. 2.  (Finalità).
Art. 3.  (Sistema regionale della ricerca, dell’innovazione e dell’alta formazione).
Art. 3 bis.  (Poli di Ricerca e Innovazione)
Art. 4.  (Linee di intervento).
Art. 5.  (Programma triennale di sviluppo e sostegno all’Università, alla ricerca ed all’innovazione).
Art. 6.  (Piano operativo annuale).
Art. 7.  (Comitato di indirizzo)
Art. 8.  (Obiettivi specifici per l’alta formazione).
Art. 9.  (Tipologie di interventi).
Art. 10.  (Comitato regionale di coordinamento delle attività universitarie)
Art. 11.  (Osservatorio regionale sul sistema della ricerca, dell’innovazione e dell’alta formazione).
Art. 12.  (Obiettivi e definizioni).
Art. 13.  (Azioni di sistema).
Art. 14.  (Servizi di finanza innovativa).
Art. 15.  (Trasferimento tecnologico e processi innovativi).
Art. 15 bis.  (Soggetti ammissibili al finanziamento)
Art. 16.  (Costituzione e finalità del Fondo regionale)
Art. 16 bis.  (Beneficiari del Fondo regionale)
Art. 17.  (Modalità di attuazione del Fondo regionale
Art. 18.  (Beneficiari del Fondo di rotazione).
Art. 19.  (Progetti).
Art. 20.  (Piattaforme per l’Innovazione Tecnologica).
Art. 30.  (Adesione della Regione al Consorzio “Centro Biotecnologie Avanzate).
Art. 31.  (Partecipazione della Regione a SIIT Società consortile per azioni).
Art. 32.  (Adesione della Regione in qualità di socio fondatore all’Associazione Amici dell’Università di scienze gastronomiche).
Art. 33.  (Norma finanziaria).
Art. 34.  (Norme di prima applicazione).
Art. 35.  (Abrogazione di norme).
Art. 36.  (Norma in materia di aiuti di Stato).
Art. 37.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 2.4.20 - L.R. 16 gennaio 2007, n. 2.

Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione.

(B.U. 24 gennaio 2007, n. 2).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1.(Principi).

     1. La Regione Liguria, consapevole dell’importanza fondamentale che la ricerca, la trasmissione dei saperi e l’innovazione rivestono ai fini della crescita umana, sociale ed economica, promuove e coordina il sistema regionale della ricerca, dell’innovazione e dell’alta formazione, valorizzando in particolare le attività dell’Università di Genova, nell’ambito dello spazio europeo della ricerca umanistica, scientifica e tecnologica, ispirandosi ai principi fondamentali della libertà dell’insegnamento e della libera competizione basata sul merito, nel rispetto delle pari opportunità di genere e di generazione, in attuazione dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione.

 

     Art. 2. (Finalità).

     1. La Regione valorizza e promuove il sistema regionale della ricerca, dell’innovazione e dell’alta formazione, sostenendo la collaborazione tra l’Università di Genova, i Centri di ricerca pubblici e privati e il sistema produttivo.

     2. Per favorire lo sviluppo economico e conseguire l’innalzamento della qualità e competitività delle imprese liguri sui mercati nazionali ed internazionali, la Regione promuove il collegamento tra il sistema della ricerca e il sistema produttivo, incentiva lo sviluppo dell’innovazione  e in particolare agevola il trasferimento di tecnologia nei confronti delle piccole e medie imprese e delle loro forme associative, anche al fine di rafforzare e valorizzare le conoscenze e le competenze professionali dei lavoratori.

     3. La Regione per il perseguimento delle finalità della presente legge, favorisce:

     a) lo sviluppo dell’alta formazione in Liguria, in particolare contribuendo all’incremento qualitativo dell’offerta formativa da parte dell’Università di Genova, anche per il tramite dei poli decentrati sul territorio delle province liguri e delle agenzie formative accreditate;

     b) gli scambi, la cooperazione e il partenariato nei settori della ricerca umanistica, scientifica e tecnologica, in ambito interregionale, europeo e internazionale;

     c) la valorizzazione della rete regionale dell’innovazione delle tecnologie dell’informazione, della comunicazione e dei suoi attori quali l’Università di Genova, i centri di ricerca e le imprese nel contesto nazionale ed internazionale;

     d) lo sviluppo coordinato e sinergico delle sedi in cui si elaborano, si condividono e si applicano i saperi avanzati;

     e) l’interazione fra i saperi, il loro trasferimento e il loro utilizzo per lo sviluppo economico e sociale del territorio e il miglioramento della qualità della vita e del lavoro;

     f) lo sviluppo e la diffusione della ricerca e dell’innovazione, in particolare sostenendo attività di ricerca industriale, di sviluppo precompetitivo e di innovazione aziendale nelle piccole, medie e grandi imprese [1];

     g) l’accesso alle infrastrutture di ricerca presenti sul territorio per lo sviluppo di attività d’alto valore aggiunto;

     h) la creazione di piattaforme per l’innovazione tecnologica dedicate alle piccole imprese;

     i) le attività di orientamento e la diffusione delle conoscenze e dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica;

     j) la valorizzazione delle attività di ricerca  nel settore sanitario attraverso accordi di collaborazione finalizzati allo sviluppo congiunto di progetti tra enti, Università di Genova, centri di ricerca, strutture sanitarie e imprese;

     k) la valorizzazione delle attività di ricerca svolte in ambito ambientale, energetico e dei trasporti attraverso accordi di collaborazione finalizzati allo sviluppo congiunto di progetti tra enti, centri di ricerca e imprese;

     l) la crescita di attrattività della Regione Liguria, quale sede elettiva di alta formazione e ricerca per studenti, studiosi e ricercatori italiani, comunitari ed extracomunitari.

 

     Art. 3. (Sistema regionale della ricerca, dell’innovazione e dell’alta formazione).

     1. Concorrono allo sviluppo del sistema regionale della ricerca, dell’innovazione e dell’alta formazione, in particolare, i seguenti soggetti:

     a) l’Università di Genova, attraverso le sue strutture e articolazioni anche nelle sedi decentrate sul territorio delle province liguri;

     b) il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.), attraverso la sua attività regionale [2];

     c) l’Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente (E.N.E.A), attraverso la sua attività regionale;

     d) l’Istituto Italiano di tecnologia (I.I.T.);

     e) la sezione ligure dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (I.N.F.N.);

     f) il Centro per gli Studi di Tecnica Navale S.p.A. (CETENA);

     g) [Sviluppo Italia Liguria S.p.A.] [3];

     h) l’Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo;

     i) il Distretto agricolo florovivaistico del Ponente Ligure;

     j) l’Istituto Italiano della Saldatura;

     k) [il Centro di Biotecnologie Avanzate (C.B.A) ] [4];

     l) il Distretto Tecnologico dei Sistemi Intelligenti Integrati;

     l bis) il Distretto Ligure delle Tecnologie Marine [5];

     m) l’Istituto Superiore di Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (I.S.I.C.T.);

     n) l’Ente IRCCS AOU San Martino – IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro e l’Istituto G. Gaslini [6];

     o) l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (I.N.G.V.);

     o bis) Conservatorio di musica “Niccolò Paganini” di Genova [7];

     o ter) Accademia Ligustica di Belle Arti [8];

     o quater) Fondazione Centro Internazionale di Monitoraggio Ambientale (CIMA) [9];

     p) i parchi scientifici e tecnologici e gli incubatori d’impresa, i consorzi, le società consortili e le imprese che operano nel campo della ricerca con particolare riferimento ai Poli di Ricerca e Innovazione di cui all’articolo 3 bis [10];

     q) i soggetti pubblici e privati che abbiano come finalità l’attuazione di programmi per l’alta formazione, per la ricerca umanistica, scientifica e tecnologica, per l’innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo operanti nei settori di primaria importanza, tra i quali la sanità, l’industria, il turismo, l’agricoltura, l’ambiente, l’energia, la logistica e i trasporti;

     r) i soggetti, pubblici e privati, che abbiano come finalità il finanziamento della ricerca umanistica, scientifica e tecnologica, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico al sistema produttivo.

     1.bis. La Regione riconosce e promuove iniziative e progetti di particolare interesse regionale nel campo della ricerca, dell’innovazione e dell’alta formazione proposti dai soggetti di cui al comma 1 [11].

     2. La Regione, nel rispetto dell’autonomia dei soggetti che operano nel campo della ricerca e dell’alta formazione, in armonia con gli indirizzi definiti nella pianificazione regionale, coordina il sistema regionale della ricerca e dell’alta formazione, anche al fine di promuovere l’innovazione scientifica, tecnologica ed informatica.

     3. La Regione, coerentemente con gli orientamenti promossi dall’Unione Europea in materia di ricerca e gli indirizzi del Piano nazionale della ricerca, coinvolge i soggetti di cui al comma 1 nella programmazione regionale.

 

     Art. 3 bis. (Poli di Ricerca e Innovazione) [12]

     1. La Regione promuove i Poli di Ricerca e Innovazione, quali raggruppamenti di imprese indipendenti formati da start-up di imprese innovatrici, piccole, medie e grandi imprese, nonché organismi di ricerca attivi in un determinato settore e destinati a stimolare l’attività innovativa, incoraggiando l’interazione intensiva, l’uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze.

 

     Art. 4. (Linee di intervento).

     1. La Regione Liguria per conseguire le finalità della presente legge, nell’ambito del programma triennale di cui all’articolo 5, effettua una serie di azioni strategiche riconducibili alle seguenti linee di intervento:

     a) promozione delle attività di ricerca dell’Università di Genova e delle attività di alta formazione;

     b) promozione delle azioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione del sistema regionale della ricerca umanistica, scientifica e tecnologica e dell’innovazione;

     c) promozione della ricerca industriale, del trasferimento tecnologico, dell’innovazione per lo sviluppo economico e produttivo della Regione;

     d) promozione all’interno del sistema delle piccole e medie imprese delle interazioni con tutti gli attori dello sviluppo e della ricerca regionale.

 

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

 

     Art. 5. (Programma triennale di sviluppo e sostegno all’Università, alla ricerca ed all’innovazione).

     1. Il Programma triennale di sviluppo e sostegno all’Università, alla ricerca ed all’innovazione, di seguito denominato Programma triennale, è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentito il Comitato d’indirizzo, di cui all’articolo 7. Il Programma triennale individua gli obiettivi strategici da raggiungere e definisce le linee generali di intervento, anche tenendo conto della programmazione relativa alla ricerca in ambito sanitario. L’articolazione operativa del Programma triennale è demandata ad appositi atti della Giunta regionale [13].

     2. In particolare la Regione attraverso il Programma triennale:

     a) elabora un quadro descrittivo del contesto del sistema regionale della ricerca e dell’alta formazione e del grado di sviluppo e diffusione della ricerca e dell’innovazione tecnologica nel sistema produttivo nonché una analisi di previsione a medio e lungo periodo dei relativi fabbisogni;

     b) analizza e confronta le strategie e le politiche europee a sostegno dell’Università, della ricerca e dell’innovazione, ponendole in relazione alle caratteristiche del contesto regionale e alla sua specificità di territorio transfrontaliero;

     c) definisce nel loro complesso, in riferimento a ciascun ambito di intervento, gli indirizzi strategici e gli obiettivi quantitativi e qualitativi a medio termine per il conseguimento degli indirizzi stessi;

     d) stabilisce i settori di interesse prioritario verso i quali indirizzare i progetti;

     e) indica l’insieme delle risorse di carattere tecnico, organizzativo e finanziario da impiegare nel triennio;

     f) indica le strategie di coordinamento e collaborazione con le istituzioni, pubbliche o private, che possono concorrere alla migliore attuazione degli obiettivi prefissati;

     g) stabilisce i criteri di priorità, di selezione e valutazione degli interventi da ammettere ai finanziamenti previsti;

     h) individua forme di collaborazione e coordinamento con altre regioni italiane, enti territoriali interni ad altri stati europei ed extraeuropei nel rispetto della normativa statale in materia;

     i) effettua valutazioni di impatto delle politiche e delle strategie attuate nel triennio precedente.

     3. La Giunta regionale approva la proposta del nuovo Programma triennale nei tre mesi precedenti la scadenza del Programma triennale vigente.

     3 bis. La Regione attiva forme di raccordo e di coordinamento con il Ministero dell’Università e della Ricerca al fine di evitare sovrapposizioni tra interventi nazionali e regionali [14].

 

     Art. 6. (Piano operativo annuale). [15]

     (Omissis)

 

     Art. 7. (Comitato di indirizzo) [16]

     1. E’ istituito il Comitato di indirizzo, quale organo consultivo della Giunta regionale in materia di università, ricerca ed innovazione, fatta salva la competenza del Comitato regionale di coordinamento delle attività universitarie di cui all’articolo 10.

     2. La Giunta regionale si avvale del supporto consultivo del Comitato di indirizzo nelle fasi rilevanti del processo di programmazione e monitoraggio nelle materie di cui al comma 1.

     3. Il Comitato di indirizzo è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa opportuna intesa con gli enti interessati, ed è composto da:

     a) tre membri nominati dal Presidente della Giunta regionale, di cui uno con funzioni di Presidente;

     b) tre membri designati dall’Università degli studi di Genova;

     c) due membri designati dal C.N.R. e in rappresentanza degli altri enti di ricerca presenti sul territorio ligure;

     d) un membro designato dall’I.I.T.;

     e) un membro designato dall’Unione Regionale delle Province Liguri (URPL);

     f) un membro designato dall’Unione delle Camere di Commercio della Liguria;

     g) un membro designato dall’associazione degli industriali liguri, un membro designato dalle associazioni degli artigiani liguri, un membro designato dalle associazioni dei commercianti, un membro designato dalle associazioni delle cooperative;

     h) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

     i) un membro designato dal Distretto Ligure delle Tecnologie Marine;

     j) un membro designato dal Distretto Tecnologico Ligure dei Sistemi Intelligenti Integrati;”

     k) un membro designato dai Poli di Ricerca e Innovazione di cui all’articolo 3 bis;

     l) un membro designato dall’Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo;

     m) un membro designato dall’Istituto G. Gaslini;

     n) un membro designato dall’I.S.I.C.T.;

     o) un membro designato dall’Ente IRCCS AOU “San Martino – IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro”.

     4. I componenti del Comitato sono scelti, nel rispetto del principio di indipendenza e di assenza di conflitto di interesse, tra personalità di alta qualificazione scientifica o con comprovata esperienza nelle materie di competenza del Comitato stesso e restano in carica per un triennio. La nomina è rinnovabile una sola volta.

     5. Il Presidente della Giunta regionale nomina il Comitato qualora siano pervenute almeno la metà più uno delle designazioni previste, salva l’integrazione successiva.

     6. Il Comitato opera a titolo gratuito.

 

TITOLO III

PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ UNIVERSITARIE E DI ALTA FORMAZIONE

 

     Art. 8. (Obiettivi specifici per l’alta formazione).

     1. Ai fini della presente legge si definisce per alta formazione la  formazione post laurea finalizzata allo sviluppo di percorsi professionali innovativi in linea con il mercato del lavoro. Rientrano nell’alta formazione master, dottorati di ricerca, corsi di formazione e stage post laurea.

     2. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2, promuove la qualificazione e la diffusione dell’alta formazione e dell’istruzione universitaria e  superiore, e specificatamente sostiene:

     a) la valorizzazione e lo sviluppo dell’Università di Genova e degli istituti di ricerca e di alta formazione operanti sul territorio regionale;

     b) l’attivazione di percorsi di alta formazione da parte dell’Università di Genova e degli istituti competenti, anche con riferimento alle risorse umane da dedicare ai processi di innovazione;

     c) le azioni di raccordo tra l’Università di Genova, il sistema produttivo, finanziario e terziario avanzato;

     d) la diffusione dell’offerta formativa dell’Università di Genova e dei Centri e istituti di istruzione superiore e alta formazione operanti in Liguria a livello nazionale ed internazionale;

     e) il diritto allo studio universitario e superiore attraverso interventi ed azioni definite nella normativa regionale di settore;

     f) gli investimenti e le innovazioni sulla quantità e qualità dei servizi e per lo sviluppo della didattica frontale e a distanza.

     3. La Regione favorisce, inoltre, in un’ottica di sistema, il radicamento nel territorio delle istituzioni universitarie e di ricerca, nonché il riassetto su base regionale dell’Università di Genova promuovendo interventi finalizzati allo sviluppo delle infrastrutture di ricerca e alta formazione anche nelle sedi decentrate dell’Università di Genova.

     4. La Regione incentiva la realizzazione di reti di centri di eccellenza per la didattica e l’alta formazione promuovendo, tra l’altro, il sostegno ed il potenziamento dei programmi di internazionalizzazione e di mobilità.

     5. La Regione stipula accordi con l’Università di Genova per la realizzazione di un coordinamento tecnico con compiti di elaborazione di progetti e formulazione di proposte da sottoporre al Comitato di indirizzo di cui all’articolo 7.

 

     Art. 9. (Tipologie di interventi).

     1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 8, la Regione, attraverso gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge, può intervenire per:

     a) sostenere i corsi di master universitari di I e II livello, di specializzazione e di dottorati di ricerca, anche mediante l’istituzione di borse di studio;

     b) istituire assegni di ricerca e forme di sostegno di  attività post – dottorali;

     c) finanziare interventi integrativi per l’adeguamento delle strutture universitarie e delle istituzioni di ricerca e delle loro articolazioni sul territorio, nonché per progetti finalizzati;

     d) promuovere azioni di sostegno per giovani ricercatori e per il reclutamento di studiosi, italiani e stranieri, di chiara fama;

     e) partecipare ad accordi di programma ed altre iniziative co-finanziate dall’Unione Europea o da altri soggetti pubblici e privati.

     2. La Regione può aderire ad istituzioni di alta formazione, a progetti formativi di valenza regionale o interregionale, a programmi didattici o di ricerca nazionali ed internazionali.

     3. Sugli interventi di cui al comma 1, relativi alla promozione dell’attività universitaria, è acquisito il parere del Comitato regionale di coordinamento delle attività universitarie di cui all’articolo 10.

 

     Art. 10. (Comitato regionale di coordinamento delle attività universitarie) [17]

     1. La Regione si avvale del Comitato regionale di coordinamento delle attività universitarie di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25 (regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento a norma dell’articolo 20, comma 8, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997 n. 59) per il coordinamento delle iniziative in materia universitaria e di alta formazione come previsto dal citato articolo 3.

     2. Per assicurare il necessario collegamento con il territorio la Regione attiva opportuni raccordi con le Province liguri e con rappresentanti designati dalle società pubbliche o a prevalenza pubblica o enti senza fine di lucro, che gestiscono sedi universitarie.

 

     Art. 11. (Osservatorio regionale sul sistema della ricerca, dell’innovazione e dell’alta formazione).

     1. E’ istituito presso il Dipartimento regionale competente in materia di ricerca ed innovazione, l’Osservatorio regionale sul sistema della ricerca, dell’innovazione e dell’alta formazione [18].

     2. L’Osservatorio acquisisce informazioni e documentazione, raccoglie ed aggiorna tempestivamente dati statistici sulle attività di ricerca, di innovazione e di alta formazione a supporto delle attività della Regione, e del Comitato regionale di coordinamento delle attività universitarie [19].

     3. La Giunta regionale definisce le linee operative, l’organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell’Osservatorio e può avvalersi, per la sua operatività, dell’apporto dell’Università o di altri qualificati enti ed istituti di ricerca, nonché di organismi ed esperti di elevata capacità professionale nelle materie disciplinate dalla presente legge.

     4. L’Osservatorio regionale opera in raccordo con gli altri osservatori presenti sul territorio ligure in materia di innovazione, ricerca e alta formazione per il monitoraggio delle strategie e delle azioni effettuate.

 

TITOLO IV

PROMOZIONE DELLA RICERCA, DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO, DELL’INNOVAZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO.

 

CAPO I

AZIONI DI SOSTEGNO

 

     Art. 12. (Obiettivi e definizioni).

     1. La Regione promuove, quale strumento di politica industriale, lo sviluppo tecnologico e dell’innovazione aziendale attraverso azioni di sostegno a progetti di trasferimento tecnologico, di ricerca industriale, sviluppo pre-competitivo e all’impiego di risorse umane e specialistiche.

     2. Si definisce per:

     a) attività di trasferimento tecnologico: il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie tra enti di ricerca e sistema industriale e tra grandi imprese e piccole e medie imprese al fine di favorire l’acquisizione e la circolazione di informazioni nonchè la disponibilità di competenze tecniche specifiche;

     b) attività di ricerca industriale: le attività dirette all’acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi ovvero al notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;

     c) attività di sviluppo precompetitivo: la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonché di prototipi non commercializzabili, finalizzati a nuovi prodotti, processi produttivi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti, linee di produzione e processi produttivi, purché tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti;

     d) Start-up: un’impresa di recente o nuova formazione;

     e) Spin-off: impresa creata per valorizzare le conoscenze e le competenze professionali sviluppate nell’ambito di attività precedentemente svolte all’interno di altre imprese o Università e istituti di ricerca.

 

     Art. 13. (Azioni di sistema).

     1. La Regione favorisce il progresso e la diffusione della ricerca, lo sviluppo dei processi di innovazione e contribuisce al rafforzamento e al miglioramento, in termini di competitività, del sistema economico-produttivo ligure, promuovendo:

     a) il finanziamento o cofinanziamento di programmi di ricerca di Università, enti e strutture di ricerca pubbliche e private, favorendo l’attivazione di progetti integrati e sostenendo ove possibile i progetti proposti da giovani ricercatori;

     b) la formazione ed il radicamento nella regione di risorse umane ad alto valore aggiunto dedicate ad azioni innovative;

     c) la formazione di consorzi, associazioni tra imprese, società consortili e fondazioni, con finalità di ricerca, anche mediante convenzioni o partecipazioni;

     d) lo sviluppo di sistemi informativi in grado di connettere le strutture sanitarie sul territorio;

     e) il trasferimento della ricerca a favore delle piccole e medie imprese per accrescerne il patrimonio tecnologico e migliorare la qualità dei prodotti e processi produttivi;

     f) la diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica per incentivare la creazione di imprese e lo sviluppo di attività ad alto contenuto innovativo;

     g) le attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo;

     h) l’innovazione tecnologica, produttiva, commerciale, organizzativa e gestionale delle imprese;

     i) lo sviluppo di servizi di finanza innovativa e l’accesso al finanziamento dell’innovazione tecnologica con capitali privati;

     j) l’organizzazione di eventi di comunicazione per valorizzare e diffondere i risultati dei progetti e degli interventi nell’ambito della ricerca e dell’innovazione;

     k) iniziative di collegamento tra scienza e società.

 

     Art. 14. (Servizi di finanza innovativa).

     1. La Regione promuove lo sviluppo di servizi di finanza innovativa e l’accesso al finanziamento dell’innovazione tecnologica anche attraverso il coinvolgimento degli enti strumentali, delle società partecipate e controllate regionali e, attraverso capitali privati, degli altri soggetti operanti nel settore finanza.

     2. In particolare la Regione favorisce, anche mediante forme di cofinanziamento, la costituzione di fondi chiusi, di private equity, di fondi per interventi nel capitale di rischio e per la concessione di prestiti partecipativi finalizzati alla realizzazione di programmi di investimento conseguenti allo sviluppo dell’innovazione.

     3. (Omissis) [20].

     4. La Giunta regionale, con appositi provvedimenti, può attivare il sistema dei Confidi liguri diretto a sostenere l’accesso al credito delle imprese per la realizzazione degli investimenti inerenti l’innovazione tecnologica.

 

     Art. 15. (Trasferimento tecnologico e processi innovativi).

     1. La Regione promuove, realizza e coordina le iniziative dirette a favorire l’aggregazione dell’attività di ricerca, alta formazione e servizi di supporto, quali fattori determinanti dei processi innovativi e dei trasferimenti di tecnologie al sistema produttivo [21].

     2. La Regione, in particolare, promuove, in raccordo con gli enti preposti:

     a) azioni di coordinamento e di sostegno dei soggetti coinvolti nei processi di trasferimento tecnologico, nei settori di primaria importanza, tra i quali l’agricoltura, le attività produttive, il turismo, la sanità, l’ambiente, l’energia, la logistica e i trasporti;

     b) azioni a tutela e per la valorizzazione della proprietà intellettuale, industriale e dei brevetti per la diffusione di alto valore aggiunto nel tessuto economico e sociale della regione;

     c) azioni di supporto allo scambio di tecnologie a livello regionale, nazionale e internazionale;

     d) collegamenti tra il sistema regionale della ricerca, dell’innovazione e dell’alta formazione e il sistema produttivo finalizzato a sostenere processi di sviluppo economico e tecnologico;

     e) azioni per l’accesso delle imprese, in particolare piccole e medie, e delle loro aggregazioni, alle attività e alle strutture di ricerca regionali, nazionali ed internazionali anche attraverso scambi di personale di alto livello professionale;

     f) atti diretti all’attivazione, anche in concorso con altri soggetti, di distretti tecnologici.

 

     Art. 15 bis. (Soggetti ammissibili al finanziamento) [22]

     1. Le domande di finanziamento per la realizzazione degli interventi nel settore della ricerca, del trasferimento tecnologico e dell’innovazione possono essere presentate in conformità alla normativa in materia di aiuti di Stato, da imprese che esercitano le attività previste dall’articolo 2195, comma 1, numeri 1, 2 e 3, del codice civile, nonché dalle imprese artigiane di produzione di cui alla legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3(Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato) e successive modificazioni ed integrazioni e dalle imprese del settore agroalimentare e florovivaistico.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 sono selezionati attraverso procedure ad evidenza pubblica secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale o attuati attraverso procedure di programmazione negoziata.

 

CAPO II

FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA RICERCA INDUSTRIALE, ALLO SVILUPPO PRE-COMPETITIVO E ALL’INNOVAZIONE AZIENDALE

 

     Art. 16. (Costituzione e finalità del Fondo regionale) [23]

     1. La Giunta regionale per conseguire le azioni di cui all’articolo 13, lettere g) e h), costituisce presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. un Fondo destinato a finanziare:

     a) progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo;

     b) progetti di investimento di innovazione tecnologica, produttiva, commerciale, organizzativa e gestionale, anche finalizzati a migliorare la sicurezza dei processi produttivi e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

     c) progetti di investimento innovativi diretti a favorire processi durevoli di integrazione produttiva e di aggregazione delle imprese;

     d) progetti di start-up di imprese ad alto potenziale tecnologico e di spin-off aziendale.

     2. I rapporti tra la Regione e FI.L.S.E. S.p.A., inerenti la gestione del Fondo, sono disciplinati da apposite convenzioni approvate dalla Giunta regionale che definiscono, tra l’altro, le modalità di rendicontazione annuale della gestione.

     3. Il Fondo può essere implementato con risorse finanziarie comunitarie, statali e regionali.

 

     Art. 16 bis. (Beneficiari del Fondo regionale) [24]

     1. Le agevolazioni di cui al Fondo regionale sono concesse a imprese, singole o associate, manifatturiere e di servizi e a centri di ricerca pubblici o privati che concorrono alla realizzazione di progetti, iniziative e azioni con le finalità di cui alla presente legge.

     2. Ai soggetti di cui al comma 1 viene concessa un’agevolazione sotto forma di contributo a fondo perduto e/o prestito rimborsabile a tasso agevolato.

 

     Art. 17. (Modalità di attuazione del Fondo regionale [25]).

     1. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale degli industriali, degli artigiani, dei commercianti, delle cooperative e dei sindacati dei lavoratori, approva le modalità attuative per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a valere sul fondo, a favore dei soggetti di cui all’articolo 16 bis comprensive, nel caso di prestito rimborsabile a tasso agevolato, delle modalità di finanziamento e di rientro nel bilancio regionale, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)) e successive modificazioni ed integrazioni [26].

     2. Le modalità attuative devono, tra l’altro, stabilire:

     a) le modalità e i termini di presentazione delle domande di agevolazione;

     b) le modalità e i termini di valutazione ed approvazione dei progetti da parte di FI.L.S.E. S.p.A.;

     c) le spese ammissibili ad agevolazione;

     d) la quota del fondo da destinare alle diverse tipologie di intervento indicate all’articolo 16, comma 1;

     e) la forma e l’intensità delle agevolazioni concedibili per le diverse tipologie di intervento;

     f) gli interventi considerati prioritari, in coerenza con quanto previsto nel programma triennale di cui all’articolo 5;

     g) le modalità e i termini di concessione ed erogazione delle agevolazioni da parte di FI.L.S.E. S.p.A;

     h) i casi, le modalità e i termini di revoca delle agevolazioni da parte di F.I.L.S.E. S.p.A.

 

     Art. 18. (Beneficiari del Fondo di rotazione). [27]

     1. Le agevolazioni di cui all’articolo 17 sono concesse a piccole e medie imprese, singole o associate, manifatturiere e di servizi, per progetti svolti anche in collaborazione con enti pubblici o privati di ricerca.

     2. I soggetti beneficiari delle agevolazioni devono possedere il requisito di piccola o media impresa così come definito dalla normativa comunitaria e nazionale vigente e disporre di unità locale oggetto dell’intervento ubicata nel territorio regionale.

 

     Art. 19. (Progetti).

     1. Il Fondo di cui all’articolo 16 finanzia progetti che prevedano:

     a) acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi, ovvero al notevole miglioramento di prodotti e processi produttivi esistenti;

     b) progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonché di prototipi non commercializzabili, finalizzate a nuovi prodotti, processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti, linee di produzione e processi produttivi purchè tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti;

     c) realizzazione di iniziative volte all’ottenimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale;

     d) iniziative di cooperazione interaziendale, a livello nazionale ed internazionale, dirette allo sviluppo di prodotti e/o servizi, all’acquisizione di tecnologie e ad attività di ricerca;

     e) costituzione di reti telematiche tra imprese, anche per qualificare rapporti di subfornitura;

     f) investimenti relativi all’innovazione tecnologica delle funzioni connesse al ciclo produttivo aziendale, all’innovazione organizzativa e gestionale, all’innovazione commerciale;

     g) progetti di start-up di imprese ad alto potenziale tecnologico e di spin-off da aziende che presentano un elevato patrimonio tecnologico incorporato [28];

     h) progetti sviluppati dalle piccole imprese nell’ambito delle piattaforme innovative di cui all’ articolo 20;

     i) applicazione di metodologie di intervento necessarie a favorire l’insediamento di attività produttive che non utilizzino nella loro ricerca la sperimentazione animale;

     j) promozione di attività rivolte alla produzione di fonti di energia rinnovabili non esauribili.

 

     Art. 20. (Piattaforme per l’Innovazione Tecnologica).

     1. Per favorire l’accesso delle piccole imprese alle iniziative di ricerca e innovazione e alle relative agevolazioni sia per la creazione d’impresa che per il trasferimento tecnologico e l’adozione di innovazioni, la Regione promuove, in collaborazione con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, ivi comprese quelle del settore della cooperazione, la creazione di apposite piattaforme per l’innovazione tecnologica organizzate anche su basi tematiche.

     2. Le piattaforme per l’innovazione tecnologica rappresentano uno strumento di raccordo tra le esigenze provenienti dalle piccole imprese e il sistema regionale della ricerca e dell’innovazione per l’individuazione di progetti, mirati al perseguimento di obiettivi di sviluppo, che possano anche godere delle agevolazioni previste dalla presente legge.

     3. L’organizzazione e gestione delle piattaforme per l’innovazione tecnologica è curata dalla Regione che individua, in collaborazione con le Associazioni di categoria, le forme più idonee per assistere, sentite le Camere di Commercio, le imprese nella scelta più rispondente ai loro fabbisogni di ammodernamento e crescita e per assisterle nella realizzazione dei relativi investimenti attraverso le risorse del fondo di cui all’articolo 16 [29].

     4. La Giunta regionale  definisce criteri, priorità e condizioni nonché modalità di finanziamento per la predisposizione e attivazione delle piattaforme innovative.

 

TITOLO V [30]

CENTRO REGIONALE PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE

 

     Artt. 21. - 29.

     (Omissis) [31]

 

TITOLO VI

ADESIONE DELLA REGIONE AL CENTRO BIOTECNOLOGIE AVANZATE, A SIIT SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI E ALL’ASSOCIAZIONE AMICI DELL’UNIVERSITÀ DI SCIENZE GASTRONOMICHE

 

     Art. 30. (Adesione della Regione al Consorzio “Centro Biotecnologie Avanzate).

     1. La Regione Liguria, al fine di promuovere, organizzare, realizzare e sviluppare le ricerche nel settore delle biotecnologie nonché di incentivare la formazione e l'aggiornamento attinente il  suddetto settore, richiede l’adesione al Consorzio denominato "Centro Biotecnologie Avanzate", di seguito denominato CBA, con sede in Genova.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari al  perfezionamento dell'adesione al Consorzio.

     3. I diritti inerenti alla qualità di consorziato sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.

     4. La Regione concorre alle spese per le attività e il funzionamento del Consorzio mediante l'erogazione di un contributo il cui importo viene determinato con legge di bilancio.

 

     Art. 31. (Partecipazione della Regione a SIIT Società consortile per azioni).

     1. La Regione Liguria, ai fini del perseguimento delle finalità della presente legge, richiede l’adesione in qualità di socio alla società consortile per la gestione del distretto tecnologico nel settore dei sistemi intelligenti integrati denominata SIIT S.c.p.A.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari al perfezionamento della partecipazione di cui al comma 1.

 

     Art. 32. (Adesione della Regione in qualità di socio fondatore all’Associazione Amici dell’Università di scienze gastronomiche).

     1. La Regione Liguria richiede l’adesione in qualità di socio fondatore all'Associazione Amici dell'Università di Scienze gastronomiche per il sostegno e lo sviluppo in Genova di corsi didattici biennali per il conseguimento della laurea magistrale.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari al perfezionamento dell'adesione all'Associazione e gli altri atti conseguenti all’adesione stessa.

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

 

     Art. 33. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

     Art. 34. (Norme di prima applicazione).

     (Omissis) [32]

 

     Art. 35. (Abrogazione di norme).

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

     a) legge regionale 1 settembre 1995, n.45 (partecipazione della Regione Liguria alla Società per Azioni “Parco Scientifico e Tecnologico”), fatto salvo quanto previsto al comma 2;

     b) legge regionale 7 gennaio 2002, n. 4 (interventi in favore dello sviluppo delle attività universitarie).

     2. Le disposizioni di cui alla l.r. 45/1995 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 36. (Norma in materia di aiuti di Stato).

     1. La presente legge opera secondo i limiti del regime di aiuto “de minimis”, di cui al regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, fatti salvi eventuali regolamenti di esenzione [33].

     2. Eventuali agevolazioni non compatibili con il regime “de minimis“ o con i regolamenti di esenzione sono concesse in conformità alla normativa vigente in materia di aiuti di Stato.

 

     Art. 37. (Dichiarazione d’urgenza).

     (Omissis).


[1] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 18 novembre 2013, n. 35.

[2] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 18 novembre 2013, n. 35.

[3] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 18 novembre 2013, n. 35.

[4] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 18 novembre 2013, n. 35.

[5] Lettera inserita dall'art. 2 della L.R. 18 novembre 2013, n. 35.

[6] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 18 novembre 2013, n. 35.

[7] Lettera inserita dall'art. 28 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14.

[8] Lettera inserita dall'art. 28 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14.

[9] Lettera inserita dall'art. 12 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38.

[10] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 18 novembre 2013, n. 35.

[11] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 16 febbraio 2009, n. 2.

[12] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 16 febbraio 2009, n. 2.

[13] Comma già modificato dall'art. 39 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 18 novembre 2013, n. 35.

[14] Comma aggiunto dall'art. 29 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14.

[15] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 18 novembre 2013, n. 35.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 30 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14.

[18] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 18 novembre 2013, n. 35.

[19] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 27 giugno 2012, n. 22.

[20] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 27 giugno 2012, n. 22.

[21] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 27 giugno 2012, n. 22.

[22] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 18 novembre 2013, n. 35.

[23] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 18 novembre 2013, n. 35.

[24] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 18 novembre 2013, n. 35.

[25] Rubrica così modificata dall'art. 9 della L.R. 18 novembre 2013, n. 35.

[26] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 18 novembre 2013, n. 35.

[27] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 18 novembre 2013, n. 35.

[28] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 27 giugno 2012, n. 22.

[29] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 27 giugno 2012, n. 22.

[30] Titolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 27 giugno 2012, n. 22.

[31] Il Titolo V è stato abrogato dall'art. 10 della L.R. 27 giugno 2012, n. 22.

[32] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 27 giugno 2012, n. 22.

[33] Comma così modificato dall'art. 39 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10.