§ 2.3.82 - L.R. 8 febbraio 2017, n. 2.
Modifiche alla legge regionale 5 marzo 2012, n. 7 (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.3 assistenza sociale
Data:08/02/2017
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Inserimento degli articoli 3 bis e 3 ter nella legge regionale 5 marzo 2012, n. 7 (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della [...]
Art. 2.  (Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 7/2012)
Art. 3.  (Abrogazione dell’articolo 8 della l.r. 7/2012)
Art. 4.  (Modifica all’articolo 11 della l.r. 7/2012)


§ 2.3.82 - L.R. 8 febbraio 2017, n. 2.

Modifiche alla legge regionale 5 marzo 2012, n. 7 (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità)

(B.U. 15 febbraio 2017, n. 2)

 

Art. 1. (Inserimento degli articoli 3 bis e 3 ter nella legge regionale 5 marzo 2012, n. 7 (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità))

1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 7/2012, sono inseriti i seguenti:

“Art. 3 bis. (Interventi nei settori economici, nelle professioni e nelle pubbliche amministrazioni)

1. La Regione opera per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel mondo dell'impresa, della cooperazione, del lavoro e delle professioni. A tal fine, essa promuove iniziative di sensibilizzazione e di formazione, in collaborazione con le associazioni rappresentative delle imprese, della cooperazione e dei lavoratori, nonché con le associazioni, gli ordini e i collegi professionali.

2. La Regione promuove, altresì, iniziative di formazione volte a diffondere la cultura dell'etica pubblica, a fornire al personale regionale e a quello degli enti del sistema regionale allargato una specifica preparazione, anche ai fini dell’attività contrattuale e della predisposizione delle relative clausole nei bandi e nei capitolati, nonché per far maturare una spiccata sensibilità sui temi disciplinati dalla presente legge.” .

Art. 3 ter. (Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia di tutela della salute e dell'ambiente)

1. Nell'attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità in materia di tutela della salute e dell'ambiente, connessi o derivanti da attività criminose di tipo organizzato o mafioso, la Regione propone la conclusione di accordi e la stipula di convenzioni con le autorità statali operanti sul territorio regionale nel settore della tutela della salute o dell'ambiente, le associazioni di imprese, le organizzazioni sindacali, le associazioni di volontariato e le associazioni ambientaliste individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e successive modificazioni e integrazioni. A tal fine, con le medesime modalità possono essere, altresì, promosse specifiche iniziative di formazione e di scambio di informazioni fra la Regione e i soggetti sopracitati.”.

 

     Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 7/2012)

1. L’articolo 4 della l.r. 7/2012, è sostituito dal seguente:

“Articolo 4

(Iniziative dirette della Regione)

1. La Regione promuove uno specifico rapporto di collaborazione con la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, e con le Commissioni permanenti e speciali istituite dal Parlamento nazionale afferenti al tema della legalità.

2. La Regione può aderire a iniziative associative promosse da altri livelli istituzionali ed enti territoriali.

3. La Regione promuove la stipula di apposite convenzioni con i livelli regionali dei Ministeri dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’Interno, della Difesa, della Giustizia, per lo svolgimento di specifiche azioni di ricerca, formazione e informazione rivolte agli operatori da essi dipendenti. La Regione promuove, inoltre, intese con i livelli regionali di altri Ministeri per la realizzazione di iniziative a supporto delle politiche di educazione alla legalità, in base a contenuti specifici richiesti.”.

 

     Art. 3. (Abrogazione dell’articolo 8 della l.r. 7/2012)

1. L’articolo 8 della l.r. 7/2012, è abrogato.

 

     Art. 4. (Modifica all’articolo 11 della l.r. 7/2012)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 7/2012, è aggiunto il seguente:

“2 bis. La Regione, al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, promuove la sottoscrizione di protocolli d’intesa e convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera i), del d.lgs. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni, e con altri enti pubblici, enti locali, associazioni, fondazioni, cooperative operanti nel campo sociale.”.