§ 2.3.83 - L.R. 8 febbraio 2017, n. 3.
Modifiche alla legge regionale 5 marzo 2012, n. 7 (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.3 assistenza sociale
Data:08/02/2017
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell’articolo 19 della legge regionale 5 marzo 2012, n. 7 (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della [...]


§ 2.3.83 - L.R. 8 febbraio 2017, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 5 marzo 2012, n. 7 (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità)

(B.U. 15 febbraio 2017, n. 2)

 

Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 19 della legge regionale 5 marzo 2012, n. 7 (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità))

1. L’articolo 19 della l.r. 7/2012, è sostituito dal seguente:

“Articolo 19

(Costituzione di parte civile della Regione nei processi di mafia)

1. È fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della regione, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio contenente imputazioni per il delitto di cui all'articolo 416 bis e 416 ter del Codice penale o per delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis del Codice penale ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

2. La Regione, coerentemente alle finalità previste dalla presente legge, ha facoltà di costituirsi parte civile, anche prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della regione, in cui, nella richiesta di rinvio a giudizio, siano contestate imputazioni per il delitto di cui all'articolo 416 bis e 416 ter del Codice penale o per delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis del Codice penale ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

3. La Giunta regionale valuta e promuove la costituzione in giudizio dell’Ente negli altri procedimenti penali per reati legati alla presenza della criminalità organizzata e mafiosa sul territorio ligure, al fine di tutelare i diritti e gli interessi lesi della comunità regionale.

4. La Regione destina le somme liquidate a titolo di risarcimento a seguito della costituzione di parte civile alle iniziative promosse per il raggiungimento degli obiettivi generali della presente legge.”.