§ 2.3.56 - L.R. 24 dicembre 2004, n. 28.
Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.3 assistenza sociale
Data:24/12/2004
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Osservatorio regionale per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini)
Art. 3.  (Consulta regionale per la sicurezza urbana e del territorio ligure)
Art. 4.  (Valutazione di impatto sociale)
Art. 5.  (Programma triennale per la promozione della sicurezza dei cittadini)
Art. 6.  (Interventi regionali di finanziamento)
Art. 7.  (Progetti integrati per la sicurezza)
Art. 8.  (Promozione del coordinamento in materia di sicurezza urbana e polizia amministrativa)
Art. 9.  (Modalità di concessione dei finanziamenti)
Art. 10.  (Fondazione regionale per il sostegno alle vittime dei reati)
Art. 11.  (Norma transitoria)
Art. 12.  (Norma finanziaria)


§ 2.3.56 - L.R. 24 dicembre 2004, n. 28.

Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza

(B.U. 29 dicembre 2004, n. 12)

 

     Art. 1. (Finalità)

     1. La Regione promuove, favorisce e sostiene politiche locali finalizzate ad assicurare efficaci misure di integrazione del sistema di sicurezza volte al conseguimento di una serena e civile convivenza nelle città e nel territorio ligure.

     2. Tali politiche comprendono azioni di natura preventiva, pratiche di conciliazione e mediazione dei conflitti, educazione alla convivenza nel rispetto del principio di legalità.

     3. La Regione coordina e integra le proprie funzioni di programmazione con i principi e le finalità stabiliti dalla presente legge ed in particolare con la programmazione in materia sociale, di riqualificazione urbana e ambientale, di protezione civile e di sicurezza stradale.

 

     Art. 2. (Osservatorio regionale per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini)

     1. E’ istituito presso la Presidenza della Giunta regionale l’Osservatorio regionale per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini, quale strumento di supporto per le attività della Regione in materia di integrazione del sistema di sicurezza. In particolare l’Osservatorio provvede:

     a) alla raccolta dei dati e al monitoraggio dei fenomeni criminosi che interessano il territorio ligure;

     b) allo studio dei fenomeni e delle tendenze relativi alla sicurezza e alle aree di criticità al fine di garantire il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, anche attraverso elaborazioni statistiche;

     c) alla elaborazione e presentazione alla Giunta regionale e al Consiglio regionale di una relazione annuale sugli ambiti di propria competenza.

 

     Art. 3. (Consulta regionale per la sicurezza urbana e del territorio ligure)

     1. E’ istituita la Consulta regionale per la sicurezza urbana e del territorio ligure con funzioni consultive in relazione alle attività di indirizzo e coordinamento esercitate in materia dalla Giunta regionale.

     2. La Consulta di cui al comma 1 esprime parere obbligatorio sugli atti di programmazione e sugli interventi regionali per la sicurezza, nonchè:

     a) in relazione a protocolli, accordi e contratti, finalizzati a creare un miglior coordinamento con le istituzioni preposte alla tutela dell’ordine pubblico;

     b) sui criteri e le priorità per la concessione di contributi diretti alla realizzazione dei progetti di cui all’articolo 7 annualmente stabiliti dalla Giunta;

     c) sui progetti integrati per la sicurezza di cui all’articolo 7, sentiti i Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica di cui all’articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza) e successive modificazioni e integrazioni, territorialmente competenti.

     3. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta del parere di cui al comma 2 senza che tale parere sia stato reso, esso si intende favorevole.

     4. La Consulta promuove studi, convegni e ogni attività diretta alla massima diffusione della cultura della legalità, anche attraverso intese con le Autorità scolastiche e le Università liguri.

     5. La Consulta di cui al comma 1 è composta da:

     a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che la presiede;

     b) i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia;

     c) quattro Sindaci designati dall’ANCI, di cui due scelti tra i Sindaci dei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

     6. Per l’esercizio della funzione di cui al comma 2 lettera c), la composizione della Consulta è integrata da quattro esperti scelti, secondo la procedura stabilita dalla legge regionale 14 dicembre 1993 n. 55 (norme in materia di nomine di competenza della Regione), tra soggetti di comprovata competenza professionale e scientifica nel campo sociale, della sicurezza e della prevenzione del crimine.

     7. Per l’esercizio della funzione di cui al comma 2 lettera a), la composizione della Consulta è integrata da tre rappresentanti delle strutture sindacali provinciali territorialmente interessate e appartenenti alle organizzazioni del comparto sicurezza dotate di maggiore rappresentatività numerica a livello nazionale.

     8. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e permane in carica l’intera legislatura.

     9. Ai componenti della Consulta di cui al comma 6 spettano i compensi previsti dalla tabella B della legge regionale 4 giugno 1996 n. 25.

 

     Art. 4. (Valutazione di impatto sociale)

     1. La Regione promuove e favorisce, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, pareri e studi su richiesta degli Enti Locali in materia di impatto sicurezza e impatto sociale dei progetti di opere pubbliche.

 

     Art. 5. (Programma triennale per la promozione della sicurezza dei cittadini)

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il Programma triennale di promozione della sicurezza dei cittadini che contiene gli indirizzi relativi agli interventi regionali per lo sviluppo del sistema integrato di sicurezza, elaborati sulla base dei dati, raccolti dall’Osservatorio di cui all’articolo 2, in merito alla distribuzione sul territorio regionale delle diverse tipologie di reato.

 

     Art. 6. (Interventi regionali di finanziamento)

     1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 1 e sulla base degli indirizzi definiti nel programma triennale di cui all'articolo 5, concede finanziamenti per la realizzazione di progetti diretti a favorire un sistema integrato di sicurezza nel territorio regionale.

     2. La Giunta regionale stabilisce annualmente i criteri e le priorità per la concessione di contributi diretti alla realizzazione dei progetti di cui al presente articolo.

     3. I finanziamenti di cui al comma 1 non possono superare il 50 per cento dell’ammontare complessivo di ogni singolo progetto.

 

     Art. 7. (Progetti integrati per la sicurezza)

     1. I progetti integrati per la sicurezza possono essere presentati dai Comuni anche su proposta dei seguenti soggetti singoli o associati:

     a) associazioni o comitati costituiti per la valorizzazione di comuni, quartieri, strade, nonché condomini, ovvero gruppi di condomini legalmente costituiti;

     b) consorzi o associazioni tra imprese o lavoratori autonomi;

     c) organizzazioni sindacali dei lavoratori, di categoria, professionali e interprofessionali;

     d) associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale o iscritte nell'albo regionale di cui alla legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disciplina del volontariato);

     e) istituzioni scolastiche;

     f) centri antiviolenza [1].

     2. I progetti di cui al comma 1 devono contribuire a:

     a) migliorare le condizioni ambientali e sociali delle zone di degrado urbano;

     b) promuovere interventi in ambiti maggiormente esposti al rischio derivante dalla criminalità diffusa e dove è più forte l'insicurezza;

     c) prevenire i fenomeni di violenza nei confronti di donne, minori e anziani;

     d) prevedere l'installazione di sistemi di sicurezza attivi e passivi finalizzati al controllo delle aree e delle attività a rischio.

 

     Art. 8. (Promozione del coordinamento in materia di sicurezza urbana e polizia amministrativa) [2]

     1. Nel rispetto delle forme di coordinamento tra Stato e Regioni di cui all’articolo 118, comma 3, della Costituzione e del principio di sussidiarietà, la Regione:

     a) promuove accordi con lo Stato in materia di sicurezza delle città e del territorio regionale;

     b) promuove accordi tra le autorità provinciali di pubblica sicurezza e i Comuni, stipulati nel rispetto dei caratteri e dei contenuti minimi definiti dalla Giunta regionale; le Province possono partecipare agli accordi d’intesa con i Comuni interessati;

     c) favorisce la partecipazione dei soggetti associativi, rappresentativi di interessi collettivi, al processo di individuazione delle priorità d’azione nell’ambito degli accordi di cui al presente  articolo, quale strumento di politiche concertate e integrate per il miglioramento della sicurezza urbana.

     2. Gli accordi di cui al comma 1 privilegiano:

     a) la realizzazione di sistemi informativi integrati sui fenomeni di criminalità, inciviltà e disordine urbano diffusi;

     b) la gestione integrata del controllo del territorio, anche attraverso l’impiego di strumenti tecnologici, e degli interventi di emergenza nel campo sociale, della mobilità e della sicurezza;

     c) la gestione integrata dei servizi per le vittime di reato e delle segnalazioni provenienti dai cittadini;

     d) lo sviluppo di moduli organizzativi dell'attività di polizia fondati sul principio di prossimità anche mediante figure di operatori di quartiere ed il coinvolgimento dei cittadini;

     e) le aree problematiche che maggiormente richiedono l’azione coordinata di più soggetti pubblici, fra cui le violenze e le molestie sessuali, la violenza familiare, lo sfruttamento e la violenza sui minori, la prostituzione coatta, le violenze e le discriminazioni su base xenofoba o razzista, i conflitti culturali ed etnici, le tossicodipendenze, nonché le funzioni di vigilanza sanitaria ed ambientale di competenza regionale;

     f) l’attività di formazione integrata rivolte agli operatori delle forze di polizia nazionali e locali, nonché agli operatori sociali.

     3. Il Presidente della Giunta regionale convoca periodicamente la Consulta regionale per la sicurezza urbana e del territorio ligure di cui all’articolo 3 della l.r. 28/2004, ai fini della promozione e dello sviluppo degli accordi di cui al presente articolo.

     4. Nel caso di cui al comma 3, la Consulta è integrata dai comandanti di polizia municipale dei Comuni che fanno parte della Consulta medesima e dai Presidenti delle Province. Alla riunione della Consulta sono invitati, inoltre, i Prefetti delle quattro Province.

 

     Art. 9. (Modalità di concessione dei finanziamenti)

     1. Entro il 31 marzo di ogni anno i soggetti di cui all’articolo 7, comma 1 presentano alla Regione apposita domanda di concessione dei contributi di cui all’articolo 6, corredata dal relativo progetto e dal preventivo di spesa.

     2. La Giunta regionale, acquisito il parere della Consulta regionale ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c), provvede all’erogazione dei contributi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sulla base di apposita graduatoria.

 

     Art. 10. (Fondazione regionale per il sostegno alle vittime dei reati) [3]

     1. La Regione Liguria, in attuazione dell’articolo 2 dello Statuto, promuove la costituzione insieme agli enti locali e ad altri soggetti, pubblici e privati, della Fondazione regionale per il sostegno alle vittime dei reati di seguito denominata Fondazione, con sede a Genova.

     2. La Fondazione ha lo scopo di offrire, con tempestività e rapidità rispetto al bisogno, un’assistenza di natura economica e di sostegno psicologico-trattamentale per alleviare il disagio delle vittime di reati, compresi gli appartenenti alle forze di polizia nazionale e locale, qualora, da delitti non colposi, derivi la morte o un danno gravissimo alla persona.

     3. La Fondazione può intervenire quando il reato è avvenuto nel territorio regionale ovvero, nei casi in cui il reato è avvenuto fuori del territorio regionale, qualora le vittime siano cittadini residenti in Liguria.

     4. La Fondazione pone in essere azioni finalizzate a rimuovere nell’immediatezza del fatto le più rilevanti situazioni di difficoltà in cui vengono a trovarsi la vittima e la sua famiglia a seguito del reato, fra cui in particolare: cure mediche ad elevato contenuto specialistico, sostegno scolastico per brevi periodi ai figli della vittima, contributi per il mancato introito causato dall’assenza dal lavoro.

     5. La Fondazione non interviene nei casi in cui la vittima risulti compartecipe del comportamento criminoso. Qualora tale evenienza sia accertata successivamente, la Fondazione chiederà la restituzione delle somme versate e delle spese sostenute. La Fondazione può chiedere informazioni anche preventive alle amministrazioni pubbliche interessate.

     6. La richiesta di intervento alla Fondazione è avanzata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il fatto o dal Sindaco del Comune di residenza della vittima.

     7. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva lo Statuto della Fondazione dopo aver sentito, anche agli effetti della partecipazione alla Fondazione stessa, gli enti locali e gli altri soggetti di cui al comma 1.

     8. La Giunta regionale ed il Presidente della Giunta, nell’ambito delle rispettive competenze, compiono gli atti necessari per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento della Fondazione.

     9. La Regione partecipa alla costituzione del Fondo di dotazione della Fondazione.

     10. La Regione attribuisce alla Fondazione contributi per lo svolgimento di azioni specifiche a favore delle vittime di reati.

     11. La Giunta, allo scopo di verificare il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, sottopone ogni due anni al Consiglio regionale una valutazione complessiva dell’attività svolta dalla Fondazione.

 

     Art. 11. (Norma transitoria)

     1. In fase di prima applicazione, la Giunta regionale stabilisce criteri e priorità per la concessione dei contributi di cui agli articoli 6 e 8 entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

     2. In sede di prima applicazione la Consulta di cui all’articolo 3 è costituita entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 12. (Norma finanziaria)

     (Omissis)


[1] Lettera aggiunta dall'art. 6 della L.R. 21 marzo 2007, n. 12.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 31 della L.R. 1 agosto 2008, n. 31.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 4 novembre 2008, n. 40.