§ 40.3.7 - L. 19 dicembre 1969, n. 1008.
Modifica alla L. 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.3 energia nucleare
Data:19/12/1969
Numero:1008


Sommario
Art. unico.      Con decreti del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per la sanità, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, può essere disposto [...]


§ 40.3.7 - L. 19 dicembre 1969, n. 1008.

Modifica alla L. 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare.

(G.U. 7 gennaio 1970, n. 4).

 

Art. unico.

     Con decreti del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per la sanità, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, può essere disposto l'esonero dalla denuncia e dalle autorizzazioni prescritte dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, per la detenzione, il commercio e il trasporto di modiche quantità di materie fissili speciali, materie prime fonti nonché altre materie radioattive, ferma restando l'osservanza delle prescrizioni per la tutela dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare.

     Per materie prime fonti si intendono le materie grezze e i minerali definiti nell'articolo 197 del Trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica, approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.