Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 40. Energia |
Capitolo: | 40.3 energia nucleare |
Data: | 19/12/1969 |
Numero: | 1008 |
Sommario |
Art. unico. Con decreti del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per la sanità, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, può essere disposto [...] |
§ 40.3.7 - L. 19 dicembre 1969, n. 1008.
Modifica alla L. 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare.
(G.U. 7 gennaio 1970, n. 4).
Con decreti del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per la sanità, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, può essere disposto l'esonero dalla denuncia e dalle autorizzazioni prescritte dalla
Per materie prime fonti si intendono le materie grezze e i minerali definiti nell'articolo 197 del Trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica, approvato con