§ 3.2.25 - L.R. 12 aprile 1994, n. 28.
Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 bonifica, flora, fauna e forestazione
Data:12/04/1994
Numero:28


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      La Regione sostiene e favorisce le seguenti azioni
Art. 2-bis. 
Art. 2-ter. 
Art. 3.      La Regione favorisce la costituzione di imprese e cooperative forestali con compiti di servizio sia per la realizzazione di nuovi impianti che per la manutenzione dei boschi esistenti. Esse [...]
Art. 4.      Per gli interventi di miglioramento boschi e di nuova forestazione previsti dalla vigente legislazione ed effettuati da Comuni, Comunità Montane, Enti Parco o da terzi per conto di tali Enti, su [...]
Art. 4 bis.  Taglio colturale e relative autorizzazioni.
Art. 5.      Alle cooperative che abbiano acquisito specifica competenza nel settore e che siano abilitate ad operare anche in conto terzi con Enti pubblici e che realizzino opere ed acquisti in attuazione [...]
Art. 5-bis. 
Art. 6.      Per il recupero e la realizzazione di castagneti, in zone vocate, sia per la produzione del frutto che per quella del legno, da parte di Enti e proprietari privati, singoli o associati è [...]
Art. 7.      La Regione, presso il Centro di Micorizzazione di L'Aquila attiva la produzione di piantine micorizzate per la produzione delle tartufaie
Art. 8.      La Regione favorisce la produzione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti frutticoli minori (Lamponi, Ribes, Rovo, ecc.) e di piante officinali
Art. 9.      Ai terreni rimboschiti ai sensi della presente legge è vietato apportare trasformazioni colturali. Essi, inoltre, non possono ricevere destinazioni incompatibili con quella forestale, salvo [...]
Art. 10.      I terreni rimboschiti, che a 10 anni dall'impianto non presentano attecchimenti tali da garantire l'affermazione del bosco, possono essere riconsegnati al proprietario con provvedimento della [...]
Art. 11.      La Regione, per conseguire l'incremento e il potenziamento del patrimonio silvano, sostiene gli oneri per la coltivazione dei vivai forestali gestiti dagli Ispettorati Ripartimentali delle [...]
Art. 12.      Tutte le forniture delle piantine utilizzate per gli imboschimenti e rimboschimenti, effettuati nella regione con aiuti comunitari, nazionali e regionali, vengono effettuate nel rispetto delle [...]
Art. 13.      Per favorire l'organica attuazione della Legge 29 gennaio 1992 n. 113, tutti i Comuni devono rappresentare le loro necessità agli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste competenti per [...]
Art. 14.      Le quote di accantonamento da liquidare a fine rapporto alle unità lavorative impiegate a tempo indeterminato affluiscono in un apposito fondo fruttifero intrattenuto con un Istituto [...]
Art. 15.      La Regione per la realizzazione del Piano Forestale Regionale di cui al precedente articolo 2, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge; predispone l'Inventario Forestale [...]
Art. 16.      La Regione promuove, tramite il Comitato di Gestione delle Foreste Demaniali Regionali e/o gli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste, la ricerca e la sperimentazione in materia forestale, [...]
Art. 16-bis. 
Art. 17.      Le norme di cui al presente titolo si applicano fino alla definizione dei rapporti intercorrenti tra Stato e Regioni conseguenti al riassetto delle competenze in materia
Art. 18.      Gli Uffici Amministrazione delle Foreste Demaniali Regionali, oltre al conseguimento delle finalità previste dalla presente legge, provvedono a
Art. 19.      Gli Amministratori delle Foreste Demaniali Regionali sono confermati, dalla Giunta Regionale, Funzionari Delegati ai sensi delle vigenti norme della contabilità regionale
Art. 20.  [30]
Art. 21.      E' vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio, nelle strade forestali, nonché in quelle a carattere silvo- pastorali riconosciute tali dai competenti [...]
Art. 22.      Tutte le iniziative previste dalla presente legge sono finanziate dalla Regione anche ad integrazione dei finanziamenti comunitari e/o nazionali concessi
Art. 23.      All'art. 32 della L.R. 7.7.1982, n. 38 come modificato dall'art. 1 della L.R. 22.7.1986, n. 24, è aggiunto il seguente comma
Art. 24.      Per quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni di cui al R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni, ferma restando la sostituzione degli Organi [...]
Art. 25.      Le somme introitate dalla Regione per effetto del disposto di cui all'art. 12 sono trasferite dalla Tesoreria Regionale su apposito Capitolo intestato alla Regione Abruzzo «Attività vivaistiche»
Art. 26.      Tutte le somme introitate dagli Amministratori delle Foreste Demaniali e rivenienti dalla gestione delle stesse per cessioni, concessioni, licenze d'uso, vendite prodotti, sono versate dagli [...]
Art. 27.      Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per il 1994, sono valutati in lire 4.307.000.000. A tale onere si fa fronte con i fondi già iscritti sul Capitolo n. 111591 dello stato [...]
Art. 28.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo


§ 3.2.25 - L.R. 12 aprile 1994, n. 28.

Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale.

(B.U. 27 aprile 1994, n. 13 – Straord.).

 

TITOLO I

 

Art. 1. [1]

     [La L.R. 7.7.1982, n. 38, per le parti non in contrasto con la presente legge, è prorogata fino al 31 dicembre 1994; conseguentemente sono adeguate a detto termine le provvidenze previste ed i termini di scadenza.]

 

     Art. 2.

     La Regione sostiene e favorisce le seguenti azioni:

     a) la redazione del piano forestale regionale che individui le linee del Settore, previa acquisizione della base conoscitiva e cartografica a livello catastale e la realizzazione dell'inventario forestale regionale finalizzato alla individuazione: - dei terreni ex agricoli potenzialmente idonei alla forestazione produttiva a cicli brevi; - dei terreni che in ogni singolo bacino idrografico è necessario destinare, in armonia con i principi della legge n. 183/89, alle opere estensive ed a quelle intensive direttamente connesse; - dei terreni percorsi da incendio da sottoporre ai vincoli di cui alla legge n. 47/75, oltre che fornire tutti gli altri dati di base per pianificare l'uso delle risorse forestali;

     b) la lotta fitosanitaria per la difesa dei boschi e delle piantagioni forestali, non solo nella fase di infestazione ma anche, per i nuovi impianti, con opportune scelte di specie e biotipi che presentino caratteri di maggior resistenza ai patogeni e con graduale sostituzione di specie nei popolamenti puri di resinose;

     c) le opere ed attrezzature per la prevenzione e la difesa degli incendi boschivi compresa la propaganda antincendio, la manutenzione dei boschi e la graduale sostituzione di specie nei complessi puri di conifere;

     d) il recupero ambientale delle cave abbandonate e delle discariche abusive e non, delle scarpate, degli argini e sponde fluviali e lacustri nei casi in cui non sia applicabile la L.R. n. 54/87; manutenzione, conservazione ed ampliamento delle fasce boschive litoranee;

     e) la valorizzazione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni, degli altri Enti pubblici mediante redazione di piani economici di gestione finalizzati alla tutela dell'ambiente ed alla conservazione delle risorse;

     f) la costituzione di verde urbano e periurbano da attrezzature per attività ricreative e didattiche su superfici da individuare ed acquisire al patrimonio pubblico, in particolare nell'ambito dell'applicazione della legge n. 113/92;

     g) la costituzione di imprese e cooperative forestali sia per la realizzazione di nuovi impianti che per la manutenzione dei boschi esistenti;

     h) gli interventi volti, nelle zone vocate, alla realizzazione di piantagioni di castagno e alla ricostituzione dei boschi esistenti sia per la produzione di legno che dei frutti;

     i) la costituzione di aziende pilota a carattere faunistico e turistico-ecologico orientate alla valorizzazione della produzione agricola, zootecnica, faunistica ed ittica, nel rispetto dell'ambiente naturale.

     1) la realizzazione di impianti di imboschimento e rimboschimento aventi prevalente carattere protettivo [2].

     La Regione, inoltre, fa propri gli altri obiettivi e le azioni già ricomprese nel Piano Forestale Nazionale di cui all'art. 2 della legge 752/86 [3].

 

     Art. 2-bis. [4]

     1. La Giunta regionale, sentita la terza Commissione Consiliare, definisce ed approva, di norma, programmi triennali per gli interventi previsti dalla presente legge, entro l'anno precedente al periodo al quale il programma stesso si riferisce.

     2. Tra tali criteri di priorità dovranno essere adottati quelli relativi agli interventi da effettuarsi nelle aree parco o comunque protette e relative aree di protezione esterna, quelle relative agli interventi selvicolturali nelle zone a rischio di incendi boschivi, quelle da realizzarsi in zone montane e quelle presentate da cooperative o consorzi cooperativi o affidate agli stessi da Enti pubblici o da consorzi di gestione misti nei quali siano presenti cooperative o consorzi cooperativi.

     3. Il programma triennale individua gli obiettivi, le aree geografiche interessate, gli interventi da realizzare e le priorità degli stessi, la previsione di massima delle spese per ciascuna area e per gli interventi, i risultati che devono essere raggiunti.

     4. Nell'ambito di tali programmi i soggetti beneficiari di cui al successivo articolo presentano progetti per il finanziamento. I costi dovranno essere quelli previsti nel vigente Prezziario Regionale per le opere di Forestazione approvato con delibera della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Gli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste forniranno la propria collaborazione tecnica già nella fase di progettazione ove richiesto.

     5. L' istruttoria del progetto sarà affidata agli Ispettorati Ripartimentali delle foreste competenti per territorio e dovrà essere corredata di tutti i pareri necessari degli uffici regionali e/o statali. Il parere del settore Urbanistica e Beni Ambientali della Regione non occorre nel caso di interventi di manutenzione previsti nei piani di assestamento. Per l'ottenimento del parere degli uffici regionali il componente la Giunta Regionale preposto al settore agricoltura e foreste potrà convocare apposite conferenze di servizio con gli uffici interessati.

     6. La Giunta Regionale approva i progetti e contestualmente concede al beneficiario una anticipazione fino al 50% della spesa ammessa, dietro rilascio, nel caso di beneficiari privati, di fideiussione di pari importo maggiorata del 5%. Il beneficiario potrà chiedere una liquidazione parziale in corso d'opera per blocchi di opere completate, e comunque non oltre il 90% del contributo concesso, restando il restante 10% da liquidarsi dopo il collaudo finale dei lavori. Gli accertamenti istruttori e di regolare esecuzione, parziale o finale, sono affidati agli Ispettorati Ripartimentali delle foreste.

     7. I lavori di importo superiore a 1.000 milioni sono definiti a mezzo di collaudo disposto dal Settore Agricoltura e Foreste della Giunta Regionale. Per i lavori di importo inferiore a 1.000 milioni si potrà anche verificare ed approvare il certificato di regolare esecuzione.

 

     Art. 2-ter. [5]

     I progetti per i lavori di cui ai programmi potranno essere presentati per il finanziamento dagli Enti pubblici proprietari dei terreni oggetto di intervento (Comuni, comunità montane, amministrazioni frazionali separate degli usi civici, ecc. ), da consorzi o società di gestione silvo - pastorale costituiti anche in forma mista pubblico-privato, o da terzi operanti per conto di tali Enti e da cooperative o consorzi cooperativi.

     I beneficiari devono dimostrare di avere disponibilità, anche temporanea, di terreni idonei ai fini della realizzazione degli interventi previsti.

     I consorzi, le cooperative consortili e le forme associative stabili fra cooperative possono utilizzare, ai fini di richiedere ed ottenere contributi per attività forestali di cui alla presente legge, terreni di cui abbiano la disponibilità le cooperative associate [6].

     Le cooperative o consorzi cooperativi socie di consorzi o società di gestione di risorse forestali possono richiedere ed ottenere contributi per attività forestali di cui alla presente legge per interventi su superfici forestali ricevute in concessione da parte degli stessi consorzi o società di gestione di risorse forestali [7].

     La Regione favorisce l'ottimale gestione delle superfici forestali. Nelle aree di Comunità Montane ove operano consorzi o società di gestione di risorse forestali, costituiti in forma mista pubblico - privato, con organismi di cui all’art. 3 della presente legge, andrà riservata a tali strutture di gestione, tenendo conto della superficie agro-silvo-pastorale gestita, una quota dei finanziamenti disponibili per l’area da utilizzare a seguito di presentazione di apposite istanze di finanziamento, corredate da progetti esecutivi, presentati dai suddetti organismi. Tali organismi hanno inoltre priorità per ottenere contributi per la realizzazione di Piani di gestione e assestamento per Piani che abbiano carattere intercomunale o comprensoriale [8].

     Al fine di favorire la gestione sostenibile delle Foreste a tali organismi saranno concessi contributi per ottenere la certificazione volontaria della gestione e dei prodotti forestali Forest Stewardship Council (F.S.C.) [9].

 

     Art. 3.

     La Regione favorisce la costituzione di imprese e cooperative forestali con compiti di servizio sia per la realizzazione di nuovi impianti che per la manutenzione dei boschi esistenti. Esse possono essere soggetti beneficiari per la realizzazione e la gestione di iniziative per la produzione, la lavorazione e la trasformazione dei prodotti frutticoli minori non eccedentari (il Lampone, il Ribes, il Rovo ecc..) e di piante officinali, aromatiche e tartufigene anche se realizzate su terreni demaniali e/o patrimoniali di Enti Pubblici ottenuti in concessione.

     Ai fini dell'ottenimento dei benefici previsti dalla vigente legislazione in materia, saranno ritenute prioritarie quelle opere la cui realizzazione verrà affidata alle cooperative forestali operanti sul territorio regionale che abbiano ottenuto la concessione dagli Enti Pubblici per interventi previsti nel comma precedente e contengano tra i propri soci almeno una delle figure tecniche agricole abilitate iscritte nei rispettivi ordini e collegi.

 

     Art. 4.

     Per gli interventi di miglioramento boschi e di nuova forestazione previsti dalla vigente legislazione ed effettuati da Comuni, Comunità Montane, Enti Parco o da terzi per conto di tali Enti, su terreni gravati da uso civico, non occorre l'autorizzazione al mutamento di destinazione ai sensi della L.R. 25/86, art. 6.

     Per terzi operanti per conto di tali Enti si intendono sia i terzi che abbiano ricevuto in affidamento i lavori ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 97/94, sia quelli che abbiano ricevuto in concessione temporanea i terreni oggetto degli interventi [10].

     Per tali terreni dovrà essere previsto il corrispettivo economico che potrà essere stabilito dall'UTE nei casi in cui il prodotto finale non sia previsto a totale vantaggio delle popolazioni residenti titolari delle terre [11].

     Tali interventi, aventi natura civica, sono gestiti in conformità del Regolamento di esercizio dell'uso civico vigente.

 

          Art. 4 bis. Taglio colturale e relative autorizzazioni. [12]

     1. A titolo esemplificativo e non esaustivo per tagli colturali si intendono quelli di seguito indicati, purché non comportino trasformazione del bosco in altre qualità di coltura:

     a) le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti;

     b) i tagli fitosanitari;

     c) i tagli di ricostituzione e di riconversione dei castagneti da frutto;

     d) i tagli destinati al ripristino dei soprassuoli danneggiati dal fuoco e da altri eventi calamitosi, nonché alla riduzione del rischio di incendi boschivi e di dissesto idrogeologico ed all’eliminazione di altri rischi per la pubblica incolumità;

     e) i tagli a carico della vegetazione arborea e arbustiva destinati alla regolazione dello sviluppo della vegetazione nell’ambito della manutenzione necessaria al mantenimento in efficienza e sicurezza di manufatti, delle aree di pertinenza di elettrodotti, della viabilità pubblica e delle opere e sezioni idrauliche;

     f) i tagli di avviamento dei boschi cedui all’alto fusto;

     g) i tagli di utilizzazione dei boschi cedui;

     h) i tagli successivi e i tagli saltuari nei boschi d’alto fusto;

     i) i tagli di utilizzazione a buche o strisce di superficie inferiore a un ettaro nei boschi di altro fusto;

     l) i tagli a raso di fustaie finalizzate alla rinnovazione naturale o artificiale o previsti da piani di gestione, di taglio o di assestamento regolarmente approvati e in corso di validità.

Tali tagli non si identificano in nessun caso come tagli di utilizzazione.

Tali tagli sono colturali e regolamentati dal presente articolo a prescindere dalla destinazione del materiale legnoso retratto dall’intervento, soddisfacimento del diritto di uso civico di legnatico dei cittadini o vendita sul libero mercato da parte del proprietario. In quest’ultimo caso si applica l’accantonamento di cui all’art. 16bis della presente legge oppure il progetto deve espressamente prevedere interventi di pari importo per l’esecuzione di opere di coltura o manutenzione dei boschi.

I progetti di taglio possono prevedere una destinazione mista, uso civico e vendita sul libero mercato, del materiale legnoso retratto dall’intervento. Al fine di limitare il costo ai cittadini delle aree montane per il soddisfacimento del diritto di uso civico di legnatico è ammesso cofinanziare i costi dei tagli destinati a uso civico con tagli destinati alla vendita sul libero mercato, anche nell’ambito del medesimo progetto. I progetti di taglio possono essere redatti anche prevedendo una esecuzione degli stessi poliennale a lotti, con un massimo di un quinquennio.

I tagli colturali, comprese le opere connesse, eseguiti ai sensi della presente legge, sono autorizzati dal Servizio Foreste della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale e con le seguenti modalità:

     a) i tagli di superficie inferiori a un ettaro e mezzo e per una sola volta entro il medesimo anno solare, o anche se di superficie superiore, ove previsti da piani di gestione, di taglio o di assestamento regolarmente approvati, in corso di validità o scaduti da meno di cinque anni, non necessitano di specifica autorizzazione. L'interessato, proprietario o gestore (consorzio forestale o cooperativa convenzionata) invierà apposita comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, con l'indicazione del taglio colturale che verrà eseguito. Alla comunicazione deve essere allegata la planimetria catastale con l'individuazione della superficie boscata da tagliare. Il Servizio Foreste della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale potrà, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, richiedere chiarimenti o disporre l'effettuazione di sopralluoghi congiunti e anche emanare specifiche motivate prescrizioni. [13]

     b) i tagli di superficie superiore o pari a un ettaro e mezzo o non previsti da piani di gestione, di taglio o di assestamento regolarmente approvati e in corso di validità necessitano di specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio Foreste della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale a seguito di domanda dell’interessato, proprietario o gestore (consorzio forestale o cooperativa convenzionata), con allegato relativo progetto esecutivo degli interventi previsti. Il Servizio Foreste della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale potrà nei trenta giorni dal ricevimento della comunicazione richiedere chiarimenti o l’effettuazione di sopralluoghi congiunti e anche emanare specifiche motivate prescrizioni. La concessione dell'autorizzazione o il diniego motivato dovranno essere comunque comunicate all’interessato nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda. [14]

Si intendono ricomprese nelle opere connesse ai tagli autorizzate ai sensi del comma precedente gli interventi di manutenzione della viabilità forestale esistente (strade, piste, piazzali ed imposti permanenti esistenti) per i quali non necessita ulteriore autorizzazione. Per manutenzione ordinaria si intende, tra l’altro, livellamento dei piano viario o del piazzale, ricarico con inerti, rimozione del materiale franato delle scarpate e risagomatura delle stesse, taglio della vegetazione arbustiva e potatura della vegetazione arborea.

La realizzazione di nuove opere permanenti è soggetta alla normativa vigente.

Il progetto esecutivo degli interventi previsti dovrà contenere:

     a) Relazione tecnica completa di:

     - inquadramento catastale e territoriale;

     - descrizione della stazione completa dei principali parametri ambientali;

     - descrizione degli eventuali altri vincoli ambientali riscontrati (presenza di aree SIC, ZPS, aree parco, ecc.) e relative iniziative attuate al fine di rendere cantierabile il progetto;

     - descrizione del soprassuolo compresa la stima della massa legnosa da prelevare con l’intervento colturale;

     b) calcolo dei costi e dei ricavi in termini economici dell’intervento in funzione della destinazione degli assortimenti ritraibili;

     c) cartografia in scala 1:10.000 con individuazione dell’area di intervento;

     d) documentazione fotografica. [15]

     La domanda per i tagli colturali che ricadono nella rete Natura 2000 di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 357/1997, per superfici forestali pari o superiori ad un ettaro e mezzo, fino all'adozione del Piano Forestale Regionale previsto all'art. 15 della L.R. n. 28/1994 e successive modifiche è corredata del progetto di valutazione d'incidenza di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 120/2003. [16]

 

     Art. 5.

     Alle cooperative che abbiano acquisito specifica competenza nel settore e che siano abilitate ad operare anche in conto terzi con Enti pubblici e che realizzino opere ed acquisti in attuazione dei Piani di assestamento forestale o dei programmi di cui all'art. 2-bis possono essere concessi contributi, fino al 75% della spesa ammissibile, per l'acquisto di macchine ed attrezzature forestali nonché per la realizzazione di progetti di costruzione o ripristino di stradelli e piste forestali previsti nel piano di gestione approvato o per interventi di prevenzione degli incendi boschivi [17].

     L'importo del contributo non può essere superiore ai 100 milioni e viene erogato in rapporto al programma annuale di lavoro predisposto dalla cooperativa richiedente.

     E' fatto obbligo ai beneficiari di non distogliere le macchine oggetto del contributo dalla destinazione forestale per un periodo di almeno 5 anni.

 

     Art. 5-bis. [18]

     Per le iniziative ammesse ai benefici del Reg. CEE 867/90 la regione concede, ad integrazione del contributo comunitario, un contributo in conto capitale nella misura del 25% della spesa ammissibile.

     Il contributo complessivo non potrà comunque essere superiore al 75% della spesa ammissibile.

     Saranno ritenute prioritarie le iniziative presentate da cooperative di cui al precedente art. 5.

     Ai benefici dell'art. 5 si potrà attingere solo per le iniziative non finanziabili con il Reg. CEE 867/90 o in caso di indisponibilità finanziaria.

 

     Art. 6.

     Per il recupero e la realizzazione di castagneti, in zone vocate, sia per la produzione del frutto che per quella del legno, da parte di Enti e proprietari privati, singoli o associati è previsto un contributo: - per gli Enti pubblici: 75 % in conto capitale e 25% in conto interessi; - per i privati: 75% in conto capitale.

 

     Art. 7.

     La Regione, presso il Centro di Micorizzazione di L'Aquila attiva la produzione di piantine micorizzate per la produzione delle tartufaie.

     Nell'ambito dell'inventario forestale regionale viene prodotta la carta di potenzialità tartuficola.

     Per la creazione di impianti tartufigeni in zone vocate la Regione concede il contributo in conto capitale fino al 50% della spesa ammissibile.

 

     Art. 8.

     La Regione favorisce la produzione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti frutticoli minori (Lamponi, Ribes, Rovo, ecc.) e di piante officinali [19].

     La Regione concede, per le finalità di cui al comma precedente, contributi in conto capitale fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile.

     I titolari delle iniziative possono essere privati singoli o associati o imprese cooperative di cui all'art. 2 della presente legge.

 

     Art. 9.

     Ai terreni rimboschiti ai sensi della presente legge è vietato apportare trasformazioni colturali. Essi, inoltre, non possono ricevere destinazioni incompatibili con quella forestale, salvo l'esecuzione di opere di eccezionale interesse e di pubblica utilità disposte o autorizzate dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale.

     Per tali interventi si osservano le procedure di cui all'art. 7 del R.D. 3267 del 30.12.1923 ed agli artt. 20 e 21 del R.D. 16.5.1926 n. 1126.

     Per i rimboschimenti e gli imboschimenti con specie a rapido accrescimento coltivate in regime di turno breve e, comunque, non superiori ad anni 20, il divieto resta limitato all'intero ciclo di produzione stabilito in concessione.

 

     Art. 10.

     I terreni rimboschiti, che a 10 anni dall'impianto non presentano attecchimenti tali da garantire l'affermazione del bosco, possono essere riconsegnati al proprietario con provvedimento della Giunta Regionale su parere del competente Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, brevi accertamenti tecnici volti a verificare che la mancata riuscita dell'impianto non dipenda da azioni comunque dolose o colpose anche se a carico di ignoti.

     I terreni comunque rimboschiti sono riconsegnati dagli Enti esecutori (Ispettorati, Comunità Montane, Consorzi, Comuni, ecc.) a richiesta dei legittimi proprietari, dopo il decimo anno dall'impianto, facendo obbligo agli stessi delle cure necessarie (risarcimenti, sfolli, diradamenti, spalcature, lotta fitosanitaria, ecc.), secondo un piano di coltura approvato dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente.

 

     Art. 11.

     La Regione, per conseguire l'incremento e il potenziamento del patrimonio silvano, sostiene gli oneri per la coltivazione dei vivai forestali gestiti dagli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste e dagli Uffici Amministrazione Foreste Demaniali ex A.S.F.D..

     L'attività dei vivai, fino all'approvazione del Piano Forestale Regionale, viene regolata mediante un programma regionale triennale.

     Il programma, redatto dal Servizio Bonifica Economia Montana d'intesa con l'Ispettorato Regionale Forestale, deve essere formulato sulla base dell'attività da realizzare con fondi regionali, comunitari e derivanti dalla gestione dei vivai stessi.

     La Regione, per la diffusione di piantine autoctone e di qualità, nel rispetto della Legge n. 269/73, individua i boschi e gli arboreti da seme delle piante forestali.

 

     Art. 12.

     Tutte le forniture delle piantine utilizzate per gli imboschimenti e rimboschimenti, effettuati nella regione con aiuti comunitari, nazionali e regionali, vengono effettuate nel rispetto delle leggi vigenti in materia ed in particolare della legge 269/73, avvalendosi anche dei vivai forestali regionali [20].

     Per la fornitura di piantine a favore di privati effettuate da vivai forestali regionali è previsto un contributo a titolo di rimborso spese di produzione. Tale contributo sarà versato mediante accreditamento su un conto corrente intestato alla Regione Abruzzo "Attività vivaistiche". Tali introiti devono essere utilizzati per le spese di gestione e di miglioramento dell'attività vivaistica regionale [21].

     [In caso di esaurimento presso i vivai forestali regionali delle specie previste in progetto, i soggetti attuatori obbligati come al precedente primo comma, possono effettuare gli acquisti sul mercato, previa autorizzazione dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio] [22].

     La fornitura delle piantine agli Enti pubblici viene effettuata a titolo gratuito.

     Ai fini della applicazione del presente articolo si fa riferimento ai prezzi previsti nel Prezziario regionale per le opere di forestazione [23].

 

     Art. 13.

     Per favorire l'organica attuazione della Legge 29 gennaio 1992 n. 113, tutti i Comuni devono rappresentare le loro necessità agli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste competenti per territorio. La concessione gratuita di piantine è subordinata alla disponibilità di aree demaniali.

     Contestualmente alla richiesta delle piantine deve essere allegata idonea cartografia catastale con l'indicazione delle aree destinate alle piantumazioni e il relativo titolo di disponibilità.

     L'impianto può interessare aree urbanizzate e aree non urbanizzate, le modalità tecniche dell'intervento e la scelta delle essenze da mettere a dimora sono approvate dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio.

 

     Art. 14.

     Le quote di accantonamento da liquidare a fine rapporto alle unità lavorative impiegate a tempo indeterminato affluiscono in un apposito fondo fruttifero intrattenuto con un Istituto Assicurativo scelto dalla Regione.

     Le quote sono depositate contestualmente alla liquidazione delle competenze mensili degli operai e al versamento provvede l'Ufficio Forestale responsabile dei lavori.

     Nel fondo affluiscono anche le somme già maturate dagli operai che intrattengono un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 15.

     La Regione per la realizzazione del Piano Forestale Regionale di cui al precedente articolo 2, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge; predispone l'Inventario Forestale Regionale con lo scopo di fornire dati di base per pianificare l'uso delle risorse forestali.

     Il Piano Forestale Regionale è approvato dal Consiglio Regionale entro un anno dall'avvenuta approvazione da parte della Giunta Regionale dell'Inventario Forestale Regionale.

     La redazione dell'Inventario Forestale regionale e del Piano Forestale Regionale potrà essere affidata a società operanti nella Regione e di sicura esperienza nel settore sotto la supervisione e il controllo dell'Ispettorato Regionale delle Foreste e con la collaborazione degli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste, degli Uffici Amministrazione delle Foreste e demaniali regionali e degli uffici regionali [24].

 

     Art. 16.

     La Regione promuove, tramite il Comitato di Gestione delle Foreste Demaniali Regionali e/o gli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste, la ricerca e la sperimentazione in materia forestale, anche in collaborazione con le Università o Enti ed Istituti a livello universitario e con le Imprese forestali di cui all'art. 3, secondo comma [25].

 

     Art. 16-bis. [26]

     Le Comunità Montane, i comuni singoli o associati, le Amministrazioni separate degli usi civici o i consorzi di gestione agro-silvo-pastorale con patrimonio boschivo non inferiore a Ha. 500 sono tenuti alla compilazione di piani di assestamento e di utilizzazione dei boschi compresi nel rispettivo territorio e di proprietà di Enti Locali, Enti pubblici e di diritto pubblico e di Enti Morali.

     Tali piani debbono contenere, altresì, la regolamentazione degli eventuali usi civici e sono soggetti alla approvazione della Giunta Regionale, di intesa con la Commissione Consiliare agricoltura.

     Nei piani predisposti dagli Enti possono essere inclusi anche i boschi privati purché i rispettivi proprietari ne facciano esplicita richiesta e dichiarino di assoggettarsi ai conseguenti obblighi.

     Per la redazione di tali piani gli Enti si avvalgono degli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio o di liberi professionisti iscritti all'albo professionale dei dottori agronomi o forestali o di società operanti nella regione che abbiano al loro interno tali figure professionali.

     L' attuazione resta affidata ai proprietari interessati.

     I piani debbono prevedere l'obbligo del proprietario di accantonare una somma pari al 20% delle entrate derivanti da utilizzazioni boschive, da destinare all'esecuzione di opere di coltura o manutenzione dei boschi stessi.

     Tali opere potranno essere affidate anche ai soggetti di cui all'art. 3, secondo comma della legge regionale 28/94. Qualora le opere non venissero eseguite, la Regione vi provvede d'ufficio rivalendosi delle relative spese nei confronti degli inadempienti ai sensi delle disposizioni contenute nel regio decreto 14 aprile 1910 n. 639.

     Per la compilazione dei piani la regione concede un contributo in conto capitale fino al 90% della spesa calcolata secondo i prezzi del Prezziario Regionale per le opere di forestazione e procede al pagamento dello stesso con le seguenti modalità:

     1) acconto contestuale alla concessione nella misura del 50%;

     2) il 20% alla fine dei lavori di rilevamento;

     3) 20% all'approvazione del piano da parte dell'Ente concessionario;

     4) saldo del restante 10% dopo l'approvazione del piano da parte della Giunta Regionale.

     Le utilizzazioni dei boschi devono essere conformi alla prescrizioni dei piani di assestamento.

     Per la copertura della quota non finanziata dalla Regione gli Enti potranno anche stabilire appositi accordi con gli incaricati alla redazione dei piani tendenti a coprire tali quote con diritti di prelazione sui primi utilizzi.

     I piani predisposti saranno presentati a cura del richiedente l’approvazione a tutti gli Enti dei quali la normativa prevede il parere obbligatorio ai fini dell’accertamento della compatibilità con i vincoli idrogeologici, paesaggistici ed ambientali presenti sul territorio interessato [27].

     Tali Enti potranno nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione richiedere chiarimenti o l’effettuazione di sopralluoghi congiunti e anche emanare specifiche motivate prescrizioni. Il parere positivo, le prescrizioni motivate o il diniego giustificato dovranno essere comunque comunicate all’interessato nel termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda. Il richiedente potrà quindi o adeguarsi alle prescrizioni imposte modificando il Piano oppure inviare il Piano originalmente elaborato con le prescrizioni pervenute al Servizio Foreste della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale richiedendone in tutti e due i casi l’approvazione da parte della Giunta regionale [28].

     Il Servizio Foreste della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale effettuerà apposita istruttoria del Piano tenendo conto dei pareri pervenuti e proporrà entro trenta giorni, nel caso il beneficiario non abbia accolto le prescrizioni degli Enti di cui al precedente comma, le eventuali modifiche da apportare prima della definitiva approvazione. Entro i successivi trenta giorni o entro trenta giorni dal ricevimento della versione del Piano modificata secondo come sopra, il Servizio Foreste della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale proporrà alla Giunta regionale l’adozione o il diniego motivato all'adozione del Piano stesso [29].

 

TITOLO II

 

     Art. 17.

     Le norme di cui al presente titolo si applicano fino alla definizione dei rapporti intercorrenti tra Stato e Regioni conseguenti al riassetto delle competenze in materia.

     Allo scopo di gestire i beni costituenti il demanio forestale della Regione nonché i terreni ed i beni rustici che in qualsiasi modo pervengono in proprietà alla Regione, è istituito il Comitato di Gestione delle Foreste Demaniali Regionali presso il Settore Agricoltura, Foreste ed Alimentazione.

     Il Comitato è nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale su deliberazione della stessa Giunta ed è così composto:

     a) dal Componente la Giunta preposto al Settore Agricoltura, Foreste ed Alimentazione o suo delegato che lo presiede;

     b) dal Dirigente del Servizio Bonifica Economia Montana e Foreste del Settore Agricoltura;

     c) dal Capo dell'Ispettorato Regionale delle Foreste;

     d) dagli Amministratori delle Foreste Demaniali, con veste consultiva;

     e) da un Funzionario regionale del Settore Agricoltura, Foreste e Alimentazione di livello non inferiore al VI, con funzioni di Segretario.

     Il Comitato di Gestione provvede a:

     1) approvare i programmi da porre in essere sulla base delle proposte degli Amministratori delle Foreste Demaniali che relazionano sui risultati di gestione;

     2) elaborare ed inviare alla Giunta Regionale, entro il 31 gennaio, tramite il competente Settore Agricoltura, Foreste ed Alimentazione e previo parere della Commissione Consiliare Agricoltura, il programma regionale degli interventi da realizzare, ai sensi della presente legge, durante l'anno solare in corso.

     Nello stesso, oltre alle finalità ed agli obiettivi da raggiungere, devono essere indicati i costi di realizzazione degli interventi programmati.

     Nelle more dell'approvazione del programma annuale e del Bilancio regionale, la Giunta può, per assicurare la continuità delle attività delle Aziende, erogare acconti sulla somma all'uopo indicata nel Bilancio di previsione provvisorio sulla base di specifica richiesta degli Amministratori.

     La Regione vigila sulla rispondenza delle attività delle Aziende alle indicazioni del programma regionale annuale.

 

     Art. 18.

     Gli Uffici Amministrazione delle Foreste Demaniali Regionali, oltre al conseguimento delle finalità previste dalla presente legge, provvedono a:

     a) realizzare attività di turismo ecologico e ricreativo sui terreni gestiti, favorendo la diffusione dell'Agriturismo;

     b) creare aziende pilota a carattere zootecnico e faunistico per una razionale gestione delle risorse forestali e foraggere, agevolando lo sviluppo socio-economico della montagna;

     c) gestire riserve naturali regionali loro affidate;

     d) eseguire, su richiesta di Enti, Comunità Montane e Comuni, opere agro silvo pastorali e di difesa idrogeologica;

     e) programmare ed attuare, di concerto con gli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste e previa approvazione della Giunta Regionale, corsi di formazione e addestramento forestale riservati agli operatori del settore, con particolare riguardo all'aggiornamento tecnologico per le operazioni di impianto, di manutenzione dei boschi e per la prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi.

 

     Art. 19.

     Gli Amministratori delle Foreste Demaniali Regionali sono confermati, dalla Giunta Regionale, Funzionari Delegati ai sensi delle vigenti norme della contabilità regionale.

     Per le future nomine si procede alla individuazione degli Amministratori tra Funzionari del Corpo Forestale dello Stato, d'intesa con la Direzione Generale delle Foreste. Gli Amministratori organizzano l'attività della struttura cui sono preposti e rispondono al Comitato di Gestione dell'attuazione degli interventi indicati nel programma regionale.

     Per la gestione delle Foreste Demaniali e per l'attuazione di quanto previsto nel programma annuale, agli stessi sono conferiti tutti i poteri di cui al Regolamento sui Lavori Pubblici n. 350/1895 nonché quelli previsti dalla Legge 5.1.1933 n. 30 e R.D. 5.2.1933 n. 1577, nei limiti che sono stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale da adottare entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge.

 

TITOLO III

 

     Art. 20. [30]

     1.Tutte le operazioni eseguite nei boschi e nei terreni vincolati o vincolabili per effetto della presente legge, sono sottoposte alle leggi e regolamenti vigenti in materia, nonché alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale approvate dalla Giunta Regionale e rese esecutive con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

 

     Art. 21.

     E' vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio, nelle strade forestali, nonché in quelle a carattere silvo- pastorali riconosciute tali dai competenti Ispettorati Ripartimentali delle Foreste.

     Il transito è permesso in caso di pronto intervento e di pubblica necessità.

     Le infrazioni relative sono sanzionate con le modalità previste dalla L.R. 45/79, per il transito e sosta sui manti erbosi.

     Le strade di cui sopra devono essere sbarrate a cura e spese dei Comuni interessati.

 

TITOLO IV

 

     Art. 22.

     Tutte le iniziative previste dalla presente legge sono finanziate dalla Regione anche ad integrazione dei finanziamenti comunitari e/o nazionali concessi.

     Le spese generali relative alla progettazione e alla realizzazione dei lavori devono essere strettamente attinenti agli stessi e sono ammissibili ai fini del finanziamento nel limite massimo del 10% [31].

 

     Art. 23.

     All'art. 32 della L.R. 7.7.1982, n. 38 come modificato dall'art. 1 della L.R. 22.7.1986, n. 24, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 24.

     Per quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni di cui al R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni, ferma restando la sostituzione degli Organi dello Stato con i competenti Organi della Regione nelle funzioni corrispondenti.

 

     Art. 25.

     Le somme introitate dalla Regione per effetto del disposto di cui all'art. 12 sono trasferite dalla Tesoreria Regionale su apposito Capitolo intestato alla Regione Abruzzo «Attività vivaistiche».

 

     Art. 26.

     Tutte le somme introitate dagli Amministratori delle Foreste Demaniali e rivenienti dalla gestione delle stesse per cessioni, concessioni, licenze d'uso, vendite prodotti, sono versate dagli stessi con cadenza trimestrale su apposito capitolo intestato alla Regione Abruzzo «Entrate da gestione Foreste Demaniali Regionali».

     Per la tenuta di dette entrate gli Amministratori sono autorizzati ad aprire un conto corrente bancario con Istituto di credito facente parte del pool di Tesoreria.

 

     Art. 27.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per il 1994, sono valutati in lire 4.307.000.000. A tale onere si fa fronte con i fondi già iscritti sul Capitolo n. 111591 dello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'anno 1994 denominato: «Interventi per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico- agrario-forestale e per l'ordinaria coltura e gestione dei vivai forestali». Titolo II L.R. 7.7.1982, n. 38.

     Per gli esercizi successivi gli oneri graveranno sui corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci, compatibilmente con le assegnazioni statali in materia di forestazione [32].

 

     Art. 28.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 31 dicembre 1994, n. 106.

[2] Lettera aggiunta dall’art. 1 della L.R. 31 dicembre 1994, n. 106.

[3] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 31 dicembre 1994, n. 106.

[4] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 31 dicembre 1994, n. 106.

[5] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 31 dicembre 1994, n. 106.

[6] Comma aggiunto dall’art. 111 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[7] Comma aggiunto dall’art. 111 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[8] Comma aggiunto dall’art. 111 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[9] Comma aggiunto dall’art. 111 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[10] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 31 dicembre 1994, n. 106.

[11] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 31 dicembre 1994, n. 106.

[12] Articolo aggiunto dall’art. 111 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[13] Lettera così sostituita dall’art. 111 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6, nel testo stabilito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[14] Lettera così modificata dall’art. 111 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6, nel testo stabilito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[15] Comma così modificato dall’art. 111 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6, nel testo stabilito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[16] Comma aggiunto dall’art. 111 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6, nel testo stabilito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[17] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 31 dicembre 1994, n. 106.

[18] Articolo aggiunto dall’art. 1 della L.R. 31 dicembre 1994, n. 106.

[19] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 31 dicembre 1994, n. 106.

[20] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 31 dicembre 1994, n. 106.

[21] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 31 dicembre 1994, n. 106.

[22] Comma soppresso dall’art. 1 della L.R. 31 dicembre 1994, n. 106.

[23] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 31 dicembre 1994, n. 106.

[24] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 31 dicembre 1994, n. 106.

[25] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 31 dicembre 1994, n. 106.

[26] Articolo aggiunto dall’art. 1 della L.R. 31 dicembre 1994, n. 106.

[27] Comma aggiunto dall’art. 111 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[28] Comma aggiunto dall’art. 111 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[29] Comma aggiunto dall’art. 111 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[30] Articolo così sostituito dall’art. 18 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

[31] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 31 dicembre 1994, n. 106.

[32] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 31 dicembre 1994, n. 106.