§ 5.4.279 - L.R. 18 dicembre 2014, n. 44.
Disposizioni per assicurare il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato nella concessione di aiuti regionali ad hoc destinati a [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 beni e attività culturali
Data:18/12/2014
Numero:44


Sommario
Art. 1.  (Finalità ed oggetto)
Art. 2.  (Sostegno all'Ente Teatrale Regionale Teatro Stabile Abruzzese)
Art. 3.  (Clausola di invarianza della spesa e oneri finanziari)
Art. 4.  (Modifica alla L.R. 5/1999)
Art. 5.  (Finanziamenti regionali per attività di istruzione pubblica in campo culturale)
Art. 6.  (Disposizioni relative alla L.R. 15/2000)
Art. 7.  (Rifinanziamento della L.R. 94/1995)
Art. 8.  (Modifica dell'art. 2 della L.R. 41/2011)
Art. 9.  (Entrata in vigore)


§ 5.4.279 - L.R. 18 dicembre 2014, n. 44.

Disposizioni per assicurare il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato nella concessione di aiuti regionali ad hoc destinati a sostenere lo spettacolo dal vivo e l'istruzione pubblica in campo culturale, disposizioni relative alla L.R. 15/2000 (Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo), rifinanziamento della L.R. 94/1995 (Premio Internazionale Ignazio Silone) e modifiche alla L.R. 5/1999 (Norme organiche sul teatro di prosa) e alla L.R. 41/2011 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere).

(B.U. 24 dicembre 2014, n. 51)

 

Art. 1. (Finalità ed oggetto)

1. Nelle more dell'adeguamento delle normative regionali in materia di spettacolo dal vivo, da attuarsi attraverso la legge europea regionale 2014, la presente legge disciplina la concessione di finanziamenti ad hoc in materia culturale nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

 

2. La presente legge, inoltre, nel rispetto della normativa europea, definisce, ai fini del sostegno finanziario delle attività di istruzione pubblica in campo culturale, la tipologia dei finanziamenti che non costituiscono aiuti di Stato.

 

     Art. 2. (Sostegno all'Ente Teatrale Regionale Teatro Stabile Abruzzese)

1. Nelle more dell'adeguamento delle normative regionali in materia di cultura e nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, è concesso un contributo all'Ente Teatrale Regionale Teatro Stabile Abruzzese per l'importo massimo di € 300.000,00.

 

2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato a supportare il normale svolgimento delle attività del 2014, ivi comprese le iniziative volte a salvaguardare l'equilibrio del bilancio, ed è quantificato nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 53 del reg. (UE) n. 651/2014.

 

3. Il contributo previsto dalla presente legge è cumulabile con quelli previsti e disciplinati da altre leggi regionali per le medesime finalità ed attività.

 

4. Il Servizio competente in materia di cultura verifica, in caso di cumulo con altri aiuti di Stato in relazione agli stessi costi ammissibili, il non superamento dell'intensità di aiuto più elevata concedibile, corrispondente a quanto necessario per coprire la perdita di esercizio.

 

5. La comunicazione alla Commissione europea prevista dall'articolo 11, paragrafo 1, lett. a), del reg. (UE) n. 651/2014 è effettuata entro venti giorni lavorativi dall'adozione del provvedimento di concessione del contributo.

 

     Art. 3. (Clausola di invarianza della spesa e oneri finanziari)

1. La copertura finanziaria della spesa prevista dall'articolo 2 è assicurata dallo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo di spesa di nuova istituzione 10.01.005 - 61655, denominato "Intervento a favore del TSA" di importo pari ad € 300.000,00.

 

2. Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

a) lo stanziamento del capitolo di spesa 10.02.009 - 62434, denominato "Contributo all'Ente Teatrale Regionale - Teatro Stabile d'Abruzzo - L.R. 11.9.1996, n. 88 e L.R. 21.9.1999, n. 85" è ridotto di € 300.000,00;

b) lo stanziamento del capitolo di spesa 10.01.005 - 61655, denominato "Intervento a favore del TSA" è incrementato di € 300.000,00.

 

     Art. 4. (Modifica alla L.R. 5/1999)

1. Al comma 5-bis dell'articolo 12 della L.R. 11 febbraio 1999, n. 5 (Norme organiche sul teatro di prosa) le parole "con uno stanziamento continuativo annuale di € 35.000,00", sono sostituite con le parole "per l'annualità 2014 con uno stanziamento di € 20.000,00".

 

2. La copertura finanziaria del finanziamento di cui al comma 1 è assicurata dagli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 62436 - UPB 10.02.009 denominato "Interventi a favore del Teatro di Prosa - L.R. 5/1999".

 

3. Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

a) lo stanziamento del capitolo di spesa 10.02.009 - 62436 denominato "Interventi a favore del Teatro di Prosa - L.R. 5/1999" è aumentato di € 19.999,50;

b) lo stanziamento del capitolo di spesa 10.01.005 - 61664 denominato "Contributo a favore della fondazione Centro Sperimentale di cinematografia - Scuola Nazionale di cinema L.R. 28.12.2012, n. 72" è aumentato di € 0,50 (cinquanta centesimi di euro);

c) lo stanziamento del capitolo di entrata 03.05.001 - 37204 denominato "Entrate derivanti da contributi a carico del personale per assicurare il trattamento previdenziale e assistenziale" è aumentato di € 20.000,00.

 

     Art. 5. (Finanziamenti regionali per attività di istruzione pubblica in campo culturale)

1. Ai sensi della legislazione e della giurisprudenza europea, al sostegno finanziario regionale delle attività didattiche degli Istituti e degli Enti inseriti nel sistema scolastico nazionale, finanziati e controllati dallo Stato o da amministrazioni pubbliche, non si applicano le disposizioni e gli adempimenti previsti dalla normativa sugli aiuti di Stato, se gli stessi assolvono i propri compiti in campo culturale ed educativo, nel contesto dell'istruzione pubblica.

 

     Art. 6. (Disposizioni relative alla L.R. 15/2000)

1. Per l'annualità 2014 sono sospesi gli effetti dei seguenti articoli della L.R. 22 febbraio 2000, n. 15 (Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo) e successive modifiche ed integrazioni:

a) art. 10 - Attività lirica-progetti;

b) art. 11 - Norme di finanziamento;

c) art. 12 - Progetti;

d) art. 13 - Norme di finanziamento;

e) art. 14 - Finalità;

f) art. 15 - Norme di finanziamento;

g) art. 19 - Accesso di altri soggetti.

 

2. Per l'annualità 2014, ai soggetti di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 della previsione originaria della L.R. 15/2000, i contributi sono assegnati nei limiti dello stanziamento iscritto nella UPB 10.02.009 capitolo 62424 denominato "Interventi per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo - L.R. 22.2.2000, n. 15", del bilancio 2014 e sono proporzionalmente ridotti qualora non trovino ivi capienza.

 

3. Le disposizioni di cui al comma 2 sono applicate anche ai soggetti che in precedenza, e fino al 2013, hanno beneficiato dei contributi previsti dalla L.R. 15/2000.

 

4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli Aiuti di Stato.

 

5. La Giunta regionale, anche tramite i Servizi regionali competenti, procede all'attuazione dei dettati del presente articolo, disponendo la revoca dei provvedimenti già adottati in contrasto con le suddette disposizioni, fatti salvi i provvedimenti che hanno già disposto il pagamento della spesa.

 

     Art. 7. (Rifinanziamento della L.R. 94/1995)

1. Per l'anno 2014, al fine di dare continuità alle iniziative previste nella L.R. 2 maggio 1995, n. 94 (Premio internazionale Ignazio Silone) la stessa viene rifinanziata. Il capitolo di spesa 61626 denominato "Premio internazionale Ignazio Silone - L.R. 2.5.1995, n. 94 e L.R. 9.8.1999, n. 47" è incrementato di € 60.000,00.

 

2. Al bilancio di previsione 2014 è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:

a) in aumento: U.P.B. 03.05.002 capitolo di entrata 35045 denominato "Entrate relative al gettito derivante dalla lotta all'evasione ex articolo 9 del D.Lgs. 68/2011" per € 60.000,00;

b) in aumento: U.P.B. 10.01.004, capitolo di spesa 61626 denominato "Premio internazionale Ignazio Silone - L.R. 2.5.1995, n. 94 e L.R. 9.8.1999, n. 47" per € 60.000,00.

 

3. Per le annualità successive al 2014, gli oneri derivanti dall'attuazione della L.R. 94/1995 trovano copertura finanziaria nell'ambito dell'apposito stanziamento dell'U.P.B. 10.01.004 del bilancio di previsione della Regione Abruzzo annualmente determinato ed iscritto secondo le modalità previste dall'articolo 8 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) e dell'articolo 10 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81 (Norme sulla contabilità regionale).

 

     Art. 8. (Modifica dell'art. 2 della L.R. 41/2011)

1. Al comma 5 dell'articolo 2 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere), il secondo periodo "Gli interventi sono conclusi dall'Azienda entro trentasei mesi dalla data di comunicazione della concessione del sostegno finanziario regionale." è sostituito dal seguente: "Gli interventi sono conclusi dall'Azienda entro il 31 dicembre 2017".

 

     Art. 9. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.