§ 3.1.143 - L.R. 28 maggio 2013, n. 12.
Modifiche all'art. 7 della L.R. 15/2003, integrazione all'art. 3 della L.R. 10/2013, sostituzione dell'art. 3 della L.R. 41/2011, contributi per la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura, zootecnia
Data:28/05/2013
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 7 della L.R. n. 15 del 23 ottobre 2003 recante "Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e [...]
Art. 2.  (Integrazioni alla L.R. 24.4.2013 n. 10 recante "Modifiche alle leggi regionali n. 29 dell’11.8.2011 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo), n. 2 del 10.1.2013 [...]
Art. 3.  (Modifiche alla L.R. 41/2011)
Art. 4.  (Contributo a favore del Comune di San Vito Chietino per la salvaguardia del Trabocco di Punta Turchino)
Art. 5.  (Norma finanziaria)
Art. 6.  (Tutela del patrimonio arboreo della regione)
Art. 7.  (Contributo straordinario all’Associazione CIAPI e alla fondazione CIAPI)
Art. 7 bis.  (Interventi straordinari in favore dei centri di ricerca regionali)
Art. 8.  (Funzionamento della Struttura del Servizio Cooperazione Territoriale IPA Adriatico)
Art. 9.  (Entrata in vigore)


§ 3.1.143 - L.R. 28 maggio 2013, n. 12.

Modifiche all'art. 7 della L.R. 15/2003, integrazione all'art. 3 della L.R. 10/2013, sostituzione dell'art. 3 della L.R. 41/2011, contributi per la salvaguardia del Trabocco di Punta Turchino, tutela del patrimonio arboreo della regione, contributi a favore del CIAPI e del COTIR e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio Cooperazione territoriale IPA Adriatico

(B.U. 5 giugno 2013, n. 21)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 7 della L.R. n. 15 del 23 ottobre 2003 recante "Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie")

1. Il comma 2 bis dell’articolo 7 della L.R. 15/2003 è sostituito dal seguente:

 

"2 bis. Nel limite delle risorse disponibili, iscritte nei pertinenti capitoli di spesa, la Giunta regionale procede all’erogazione delle risorse dando priorità agli interventi di cui al punto D, per le Aziende di Allevamento, e per le specie zootecniche tradizionalmente attivate in regione, bovini, ovini e caprini, nel limite del 50% del contributo ammissibile.".

 

     Art. 2. (Integrazioni alla L.R. 24.4.2013 n. 10 recante "Modifiche alle leggi regionali n. 29 dell’11.8.2011 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo), n. 2 del 10.1.2013 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2013), n. 3 del 10.1.2013 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015), n. 6 dell'11.3.2013 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell’Agricoltura e della Pesca in Abruzzo), n. 143 del 17.12.1997 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e altre disposizioni normative") [1]

1. Al comma 1, dell’articolo 3, della L.R. n. 10/2013, dopo le parole "Allegato 3.1", è aggiunto il seguente periodo: "Gli stanziamenti previsti nel prospetto integrativo "Tabella 1" sono riferiti anche alle attività svolte nell’anno 2012.".

 

     Art. 3. (Modifiche alla L.R. 41/2011)

1. L’articolo 3, della L.R. 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l’adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l’aggregazione sociale nella Città di L’Aquila e degli altri Comuni del cratere) è sostituito dal seguente:

“Art. 3

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione sostiene il Comune di L’Aquila per la ristrutturazione e riorganizzazione del complesso sportivo "Centi Colella" attraverso la realizzazione di una struttura anche ad uso foresteria.

2. Entro il 31 luglio 2013 il Comune di L’Aquila provvede alla presentazione, alla Direzione Regionale competente in materia di politiche per lo sport, di un progetto preliminare per la realizzazione della struttura di cui al comma 1 corredato di idoneo quadro economico illustrativo dei costi di realizzazione.

3. Sono ammissibili a finanziamento i costi per la realizzazione della infrastruttura per la sua totalità che può essere affidata in convenzione a eventuali enti gestori del complesso sportivo.

4. La Direzione regionale di cui al comma 2 provvede, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, alla verifica della rispondenza dell’intervento alle disposizioni di cui al presente articolo e al termine dell’istruttoria al trasferimento dell’anticipo pari al settanta per cento delle risorse di cui al successivo comma 6.

5. L’ulteriore venti per cento è trasferito su richiesta del Comune di L’Aquila previo presentazione di idonea certificazione delle spese sostenute pari al cinquanta per cento della spesa complessivamente prevista, sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario. Il restante importo è trasferito su istanza corredata da idonea documentazione attestante il completamento e collaudo dell’opera.

6. Per l’intervento di cui al presente articolo è finalizzato l’importo di € 400.000,00 a valere sul complessivo stanziamento di cui al successivo articolo 11.".

 

     Art. 4. (Contributo a favore del Comune di San Vito Chietino per la salvaguardia del Trabocco di Punta Turchino)

1. La Regione Abruzzo riconosce la valenza culturale, storica e artistica del Trabocco di Punta Turchino, sito nel territorio del comune di San Vito Chietino.

 

2. A tal fine concede al comune di San Vito Chietino, per il solo anno 2013, un contributo straordinario di € 40.000,00, finalizzato al consolidamento del manufatto.

 

3. L’onere posto a carico della Regione Abruzzo per complessivi € 40.000,00 trova copertura finanziaria con lo stanziamento iscritto nel capitolo di spesa 04.02.001-152426 denominato: Contributo straordinario a favore del Comune di San Vito Chietino – consolidamento Trabocco Punta Turchino [2].

 

     Art. 5. (Norma finanziaria)

1. Al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) lo stanziamento del capitolo di entrata 03.05.002-35020 denominato "Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti" è incrementato di € 24.000,00;

b) lo stanziamento del capitolo di entrata 01.01.002-11623 denominato "Tassa di abilitazione alla ricerca dei tartufi" è incrementato di € 16.000,00 [3];

c) lo stanziamento del capitolo di spesa 04.02.001-152426 denominato "Contributo straordinario a favore del Comune di San Vito Chietino per consolidamento Trabocco Punta Turchino", è incrementato di € 40.000,00 [4].

 

     Art. 6. (Tutela del patrimonio arboreo della regione)

1. La Regione, ai sensi dell’articolo 9 del proprio Statuto, protegge e valorizza il paesaggio, le bellezze naturali e l'ambiente, garantisce la tutela ed il rispetto delle risorse e dei beni naturali, assicurandone la fruizione a tutti i cittadini.

 

2. Ai fini della tutela e della salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale, nelle more della redazione degli elenchi comunali e regionale di cui al comma 3, dell'art. 7, della Legge 14 gennaio 2013, n. 10, avente ad oggetto "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani", è vietato sul territorio dei centri urbani regionali il danneggiamento, l’abbattimento e l’espianto di:

a) alberi ad alto fusto isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovvero alberi secolari tipici, suscettibili di considerazione ai sensi della lett. a), comma 1, articolo 7, della Legge n. 10/2013;

b) filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale;

c) alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

 

3. L’abbattimento e l’espianto del patrimonio arboreo di cui al comma 2, esclusivamente per casi motivati e improcrastinabili, è consentito previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato, idoneo ad escludere la praticabilità di soluzioni alternative o complementari aventi minore impatto ambientale.

 

     Art. 7. (Contributo straordinario all’Associazione CIAPI e alla fondazione CIAPI) [5]

1. Al fine di sopperire a parte delle passività pregresse, nonché per le funzioni di supporto alle province, all'Associazione CIAPI e alla Fondazione CIAPI è concesso, per il solo anno 2013, un contributo straordinario rispettivamente di euro 500.000,00 e euro 50.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si fa fronte con lo stanziamento di € 500.000,00 iscritto sul capitolo di spesa 11.01.003 - 51611 denominato "Contributo al CIAPI per spese correnti e per il consolidamento del centro in funzione di supporto alle province in sede di esercizio delle funzioni delegate in materia di formazione professionale e servizi all'impiego - L.R. 2 novembre 1994, n. 74" e con lo stanziamento di € 50.000,00 iscritto sul capitolo di spesa di nuova istituzione ed iscrizione 11.01.003 – 51609.1 denominato "Contributo straordinario alla Fondazione CIAPI per spese di funzionamento.

 

     Art. 7 bis. (Interventi straordinari in favore dei centri di ricerca regionali) [6]

1. Al fine di salvaguardare le attività e i livelli occupazionali dei centri di ricerca regionali, la Regione Abruzzo concede un contributo straordinario per l’anno 2013 di Euro 715.000,00 per il finanziamento dei progetti di ricerca degli anni 2012 e 2013.

2. La Giunta Regionale è autorizzata ad erogare il contributo straordinario di cui al comma 1, ripartendo le risorse in modo tale da garantire il completamento dei progetti di ricerca già avviati nel corso dell’esercizio finanziario 2012, attribuendo risorse per Euro 400.000,00 a favore del COTIR, Euro 280.000,00 a favore del CRAB ed Euro 35.000,00 a favore del CRIVEA.

 

     Art. 8. (Funzionamento della Struttura del Servizio Cooperazione Territoriale IPA Adriatico)

1. Al fine di consentire un adeguato funzionamento della Struttura del Servizio Cooperazione Territoriale - IPA e l'espletamento delle rimanenti attività sui Programmi di Cooperazione Internazionale della Regione Abruzzo 2006-2011, è autorizzata, per il solo anno 2013, la spesa complessiva di € 50.000,00.

 

2. Al bilancio 2013 sono apportate le seguenti variazioni:

- capitolo n. 61637, U.P.B. 01.01.007 denominato "Intervento regionale a favore della Cooperazione dei Paesi in Via di Sviluppo L.R. 14.12.1989, n. 105 e L.R. 20.4.1995, n. 63": in aumento € 50.000,00;

- capitolo n. 11442 U.P.B. 02.01.008 denominato "Spese per la gestione e per la diffusione di Servizi e pubblicazioni giornalistici" in diminuzione € 50.000,00.

 

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le occorrenti variazioni contabili.

 

     Art. 9. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 16 luglio 2013, n. 20.

[2] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 9 agosto 2013, n. 24.

[3] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 9 agosto 2013, n. 24.

[4] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 9 agosto 2013, n. 24.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 26 della L.R. 9 agosto 2013, n. 23.

[6] Articolo inserito dall'art. 26 della L.R. 9 agosto 2013, n. 23.