§ 4.6.25 - L.R. 12 novembre 2015, n. 39.
Modifica all'art. 8 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.6 calamità pubbliche, protezione civile
Data:12/11/2015
Numero:39


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'art. 8 della L.R. 41/2011)
Art. 2.  (Entrata in vigore)


§ 4.6.25 - L.R. 12 novembre 2015, n. 39.

Modifica all'art. 8 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere).

(B.U. 13 novembre 2015, n. 125 Speciale)

 

Art. 1. (Modifica all'art. 8 della L.R. 41/2011)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere) le parole "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta mesi" [1].

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 2 agosto 2016, n. 23.