§ 4.6.32 - L.R. 30 agosto 2017, n. 45.
Disposizioni finanziarie in materia di interventi per l'adeguamento delle infrastrutture e per lo sviluppo di progetti necessari per favorire [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.6 calamità pubbliche, protezione civile
Data:30/08/2017
Numero:45


Sommario
Art. 1.  (Modifica dell'articolo 11 della L.R. 41/2011)
Art. 2.  (Entrata in vigore)


§ 4.6.32 - L.R. 30 agosto 2017, n. 45.

Disposizioni finanziarie in materia di interventi per l'adeguamento delle infrastrutture e per lo sviluppo di progetti necessari per favorire l'aggregazione sociale. Art. 6, L.R. 41/2011.

(B.U. 8 settembre 2017, n. 90 Speciale)

 

Art. 1. (Modifica dell'articolo 11 della L.R. 41/2011)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere) sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 6 della presente legge, valutati complessivamente per l'anno 2017 in euro 176.000,00, si provvede mediante lo stanziamento del capitolo di spesa 91510.1, Titolo 1, Missione 06, Programma 01.

2-ter. Al fine di adeguare lo stanziamento di bilancio così come previsto dal comma 2-bis il capitolo di spesa 91510.1, Titolo 1, Missione 06, Programma 1 è incrementato per l'anno 2017 di euro 176.000,00 cui si fa fronte con la seguente variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017:

a) in aumento per euro 176.000,00 del capitolo di spesa 91510.1, Titolo 1, Missione 06, Programma 01;

b) in diminuzione per euro 176.000,00 del Titolo 1, Missione 01, Programma 08.".

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).