Settore: | Normativa europea |
Materia: | 4. politica regionale e strumenti strutturali |
Capitolo: | 4.3 fondi di coesione economica e sociale |
Data: | 21/06/1999 |
Numero: | 1267 |
Sommario |
Art. 1. Definizione ed obiettivi. |
Art. 2. Misure sovvenzionabili. |
Art. 3. Risorse finanziarie. |
Art. 4. Ripartizione indicativa. |
Art. 5. Compatibilità con le politiche comunitarie. |
Art. 6. Forme e tassi di sovvenzionamento. |
Art. 6 bis. Aggiudicazione degli appalti. |
Art. 7. Valutazione ex ante e approvazione delle misure. |
Art. 8. Impegni e pagamenti. |
Art. 9. Gestione e controllo. |
Art. 10. Uso dell'euro. |
Art. 11. Sorveglianza e valutazione ex post. |
Art. 12. Relazione annuale. |
Art. 13. Informazione e pubblicità. |
Art. 14. Il comitato. |
Art. 15. Ripartizione delle risorse. |
Art. 16. Disposizioni finali e transitorie. |
Art. 17. Entrata in vigore. |
§ 4.3.8 - Regolamento 21 giugno 1999, n. 1267. [1]
Regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione.
(G.U.C.E. 26 giugno 1999, n. L 161).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
visto il parere del Comitato delle regioni,
(1) considerando che nelle conclusioni del Consiglio europeo svoltosi a Lussemburgo il 12 e il 13 dicembre 1997 è prevista l'attuazione di una strategia di preadesione rafforzata per i paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, nonché di una strategia di preadesione specifica per Cipro;
(2) considerando che le conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo, del 12 e 13 dicembre 1997, prevedono che per il momento possano avvalersi delle sovvenzioni previste dal presente regolamento i dieci paesi candidati dell'Europa centrale e orientale;
(3) considerando che il
(4) considerando che la strategia di preadesione prevede la creazione di uno strumento per le politiche strutturali di preadesione ("ISPA") destinato a dotare i paesi candidati di infrastrutture di livello comunitario e a fornire un contributo finanziario per interventi nei settori dell'ambiente e delle infrastrutture dei trasporti;
(5) considerando che l'assistenza comunitaria nell'ambito dell'ISPA, insieme a quella concessa in virtù del
(6) considerando che si dovrebbe tendere a un pari equilibrio fra il finanziamento di misure nel settore delle infrastrutture di trasporto e il finanziamento di misure in materia di ambiente, tenendo conto delle situazioni specifiche nei paesi beneficiari;
(7) considerando che l'assistenza comunitaria fornita dall'ISPA favorirà l'applicazione di tutto l'acquis comunitario in materia di ambiente da parte dei paesi candidati e contribuirà allo sviluppo sostenibile di tali paesi;
(8) considerando che la
(9) considerando che la valutazione del fabbisogno infrastrutturale di trasporto avviata dal Consiglio dovrebbe agevolare il processo di selezione delle misure prioritarie al fine di sviluppare una rete paneuropea dei trasporti durante il periodo di preadesione;
(10) considerando che, per agevolare la preparazione delle misure, la Commissione deve poter ripartire tra i paesi candidati, a titolo indicativo, le risorse globali comunitarie disponibili nell'ambito dell'ISPA;
(11) considerando che le conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo del 12 e 13 dicembre 1997 prevedono, al punto 17, che il sostegno finanziario ai paesi che partecipano al processo di allargamento si baserà, nella ripartizione dell'aiuto, sul principio della parità di trattamento, indipendentemente dal calendario dell'adesione, riservando particolare attenzione ai paesi che hanno maggiori necessità;
(12) considerando che i tassi di sovvenzionamento comunitario a carico dell'ISPA dovrebbero essere fissati in modo da aumentare l'effetto leva delle risorse, promuovere il cofinanziamento e l'uso di fonti di finanziamento private e tener conto della capacità delle misure di generare entrate nette consistenti;
(13) considerando che l'assistenza della Comunità deve accompagnarsi alla massima trasparenza in sede di attuazione del sostegno finanziario e ad un rigoroso controllo sull'impiego dei fondi;
(14) considerando che, ai fini di una corretta gestione dell'assistenza comunitaria nell'ambito dell'ISPA, occorre prevedere il ricorso a metodi efficienti di valutazione ex ante ed ex post, di sorveglianza e di controllo degli interventi, precisando sia i principi cui attenersi per la valutazione sia la natura e le modalità della sorveglianza e prevedendo le misure da adottare in caso di irregolarità o d'inosservanza di una delle condizioni previste all'atto di concessione dell'assistenza nell'ambito dell'ISPA;
(15) considerando che, durante il periodo di transizione dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001, qualsiasi riferimento all'euro va inteso di norma come riferimento all'euro in quanto unità monetaria ai sensi dell'articolo 2, seconda frase, del
(16) considerando che ai fini dell'esecuzione del presente regolamento la Commissione deve essere assistita da un comitato di gestione;
(17) considerando che l'applicazione delle misure di cui al presente regolamento contribuirà al conseguimento degli obiettivi della Comunità; che i soli poteri previsti dal trattato per tali misure sono quelli di cui all'articolo 308,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Definizione ed obiettivi.
1. È istituito lo strumento per le politiche strutturali di preadesione, di seguito denominato "ISPA".
L'ISPA fornisce assistenza allo scopo di contribuire a preparare all'adesione all'Unione europea nell'ambito della coesione economica e sociale, per quanto riguarda le politiche dell'ambiente e dei trasporti, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, i seguenti paesi candidati: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia (in prosieguo: "i paesi beneficiari").
2. L'assistenza comunitaria erogata dall'ISPA contribuisce al conseguimento degli obiettivi stabiliti nei partenariati per l'adesione per ciascun paese beneficiario e alla realizzazione dei corrispondenti programmi nazionali per il miglioramento dell'ambiente e delle reti di infrastrutture nel settore dei trasporti.
Art. 2. Misure sovvenzionabili.
1. L'assistenza comunitaria finanziata dall'ISPA è destinata a progetti, fasi di un progetto tecnicamente e finanziariamente autonome, gruppi di progetti o schemi di progetti nel settore dell'ambiente o in quello dei trasporti, in appresso indicati complessivamente come misure. Una fase di progetto può anche includere studi preliminari, di fattibilità e tecnici necessari per la realizzazione di un progetto.
2. La Comunità fornisce assistenza nell'ambito dell'ISPA, in vista degli obiettivi di cui all'articolo 1, per le seguenti misure:
a) misure ambientali che permettano ai paesi beneficiari di conformarsi alle esigenze del diritto comunitario in materia di ambiente e agli obiettivi dei partenariati per l'adesione;
b) misure nel settore delle infrastrutture di trasporto intese a promuovere una mobilità sostenibile, in particolare quelle che costituiscono progetti di interesse comune sulla base dei criteri della
Le misure devono avere dimensioni tali da ottenere un effetto significativo nel campo della tutela dell'ambiente o del miglioramento delle reti di infrastrutture di trasporto. Il costo totale di ciascuna misura non è, in linea di massima, inferiore a 5 milioni di euro. In casi eccezionali e debitamente giustificati, tenendo conto delle circostanze specifiche in essere, il costo totale di una misure può essere a 5 milioni di euro.
3. È assicurato un equilibrio fra le misure in materia d'ambiente e quelle riguardanti le infrastrutture di trasporto.
4. È possibile inoltre sovvenzionare quanto segue:
a) studi preparatori connessi alle misure aventi i requisiti, compresi gli studi necessari per la realizzazione delle medesime;
b) misure di assistenza tecnica, comprese azioni informative e pubblicitarie, e in particolare:
i) misure orizzontali, quali studi comparativi per la valutazione dell'impatto dell'aiuto comunitario;
ii) iniziative e studi che contribuiscano alla valutazione ex ante, alla sorveglianza, al controllo o alla valutazione ex post dei progetti, nonché a rafforzare e ad assicurare il coordinamento e la coerenza dei progetti con i partenariati per l'adesione;
iii) iniziative e studi destinati a garantire una gestione e un'esecuzione efficaci del progetto e a realizzare gli adeguamenti necessari.
Art. 3. Risorse finanziarie.
L'assistenza comunitaria nell'ambito dell'ISPA viene concessa nel periodo dal 2000 al 2006.
Gli stanziamenti annui sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle previsioni finanziarie.
Art. 4. Ripartizione indicativa.
La ripartizione indicativa tra i paesi beneficiari dell'assistenza comunitaria globale fornita dall'ISPA viene effettuata dalla Commissione, che decide in conformità della procedura di cui all'articolo 14, in funzione della popolazione, del prodotto lordo "pro capite" a parità di potere d'acquisto e della superficie di ciascun paese.
Tale ripartizione può essere modificata per tener conto dei risultati ottenuti negli anni precedenti da ciascun paese beneficiario nell'esecuzione delle misure finanziate dall'ISPA. Si tiene conto inoltre delle rispettive carenze dei paesi beneficiari in fatto di infrastrutture ambientali e di trasporto.
Art. 5. Compatibilità con le politiche comunitarie.
1. Le misure finanziate dalla Comunità tramite l'ISPA devono essere conformi agli accordi europei, comprese le modalità di applicazione della normativa sugli aiuti di Stato, e devono contribuire all'attuazione delle politiche comunitarie, in particolare di quelle che riguardano la tutela e il miglioramento dell'ambiente, i trasporti e le reti transeuropee.
2. La Commissione assicura il coordinamento e la coerenza fra le misure intraprese in virtù del presente regolamento e quelle attuate con contributi del bilancio comunitario, compresi i contributi derivanti da iniziative comunitarie ai fini della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, gli interventi della Banca europea per gli investimenti (BEI), fra l'altro tramite il meccanismo preadesione, e gli altri strumenti finanziari della Comunità, ed informa il comitato istituito ai sensi dell'articolo 14.
3. La Commissione si adopera per assicurare il coordinamento e la coerenza fra le misure intraprese nei paesi beneficiari in virtù del presente regolamento e gli interventi della Banca europea per la riconversione e lo sviluppo (BERS), della Banca mondiale e di altre istituzioni finanziarie analoghe ed informa il Comitato istituito ai sensi dell'articolo 14.
Art. 6. Forme e tassi di sovvenzionamento.
1. L'assistenza comunitaria fornita dall'ISPA può assumere la forma di aiuti diretti a fondo perduto, aiuti rimborsabili, o qualsiasi altra forma di aiuti.
Gli importi degli aiuti restituiti all'autorità incaricata della gestione o ad un'altra autorità pubblica sono reimpiegati per lo stesso scopo.
2. Il tasso di sovvenzionamento comunitario concesso dall'ISPA può essere pari ad un massimo del 75% delle spese pubbliche o assimilate, comprese le spese degli organismi assimilabili agli enti pubblici in considerazione del contesto amministrativo o legale entro il quale si svolge la loro attività. La Commissione può decidere, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, di aumentare il tasso fino all'85%, soprattutto quando ritenga necessario un tasso superiore al 75% per realizzare progetti essenziali per il conseguimento degli obiettivi dell'ISPA.
Tranne in caso di aiuti rimborsabili, o in presenza di un importante interesse comunitario, il tasso di sovvenzionamento viene ridotto in funzione dei seguenti elementi:
a) disponibilità di cofinanziamenti;
b) capacità delle misure di generare entrate;
c) adeguata applicazione del principio "chi inquina paga".
3. Le misure in grado di generare entrate, di cui al paragrafo 2, lettera b), sono le seguenti:
a) la realizzazione di infrastrutture il cui uso comporta oneri a carico degli utenti;
b) gli investimenti produttivi nel settore dell'ambiente.
4. Gli studi preliminari e le misure di assistenza tecnica possono essere finanziati, a titolo eccezionale, fino a concorrenza del 100% del costo totale.
La spesa totale sostenuta su iniziativa o per conto della Commissione conformemente al presente paragrafo non può superare il 2% della dotazione globale dell'ISPA.
Art. 6 bis. Aggiudicazione degli appalti. [2]
1. Relativamente alle misure per le quali la Comunità costituisce l'unica fonte di aiuto esterno, la partecipazione alle gare di appalto e ai contratti è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati, dei paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, e dei paesi che beneficiano dell'assistenza a titolo del
2. Il paragrafo 1 si applica anche ai cofinanziamenti.
Tuttavia, in caso di cofinanziamenti, la partecipazione dei paesi terzi a gare, aggiudicazioni, appalti e contratti è soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla Commissione previo esame dei singoli casi.
La partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un’organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è ulteriormente definita dal
Art. 7. Valutazione ex ante e approvazione delle misure.
1. La Commissione decide sulle misure che beneficiano di un finanziamento dell'ISPA conformemente alla procedura di cui all'articolo 14.
2. I paesi beneficiari presentano le domande di contributo alla Commissione. Questa, tuttavia, può concedere di sua iniziativa sovvenzioni in virtù dell'articolo 2, paragrafo 4, ove esista un interesse comunitario predominante.
3. Le domande contengono quanto segue:
a) le informazioni di cui all'allegato I,
b) tutte le informazioni utili a dimostrare che le misure sono conformi al presente regolamento e ai criteri di cui all'allegato II, segnatamente per quanto concerne i vantaggi socioeconomici ottenibili a medio termine in rapporto alle risorse impiegate.
4. Dopo aver ricevuto una domanda di contributo e prima di approvare una misura, la Commissione procede ad un'approfondita valutazione ex ante di quest'ultima per verificarne la conformità con i criteri di cui all'allegato II.
5. Le decisioni della Commissione recanti approvazione delle misure fissano l'ammontare dell'assistenza finanziaria, stabiliscono un piano di finanziamento e precisano tutte le disposizioni e condizioni necessarie per la realizzazione delle misure stesse.
6. L'assistenza combinata fornita dall'ISPA e da altri aiuti comunitari per una data misura non eccede il 90% della spesa totale per detta misura.
7. La Commissione adotta norme comuni per quanto riguarda l'ammissibilità della spesa, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14.
8. Per le misure cofinanziate con istituti finanziari internazionali possono essere incluse, nel computo delle spese totali ammissibili, le spese conformi alle norme di ammissibilità di cui al paragrafo 7, ma effettuate secondo procedure vigenti per le fonti di finanziamento esterne diverse dal contributo comunitario e sostenute dagli istituti finanziari di cui trattasi [5].
8. Le persone fisiche e giuridiche di Cipro, di Malta e della Turchia possono partecipare alle gare d'appalto e ai contratti alle stesse condizioni applicate a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dei paesi beneficiari [6].
Art. 8. Impegni e pagamenti.
1. La Commissione procede all'esecuzione delle spese nell'ambito dell'ISPA, conformemente al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in base alla convenzione di finanziamento conclusa tra la Commissione stessa e il paese beneficiario.
Tuttavia, gli impegni di bilancio annuali relativi all'assistenza concessa per le misure sono stabiliti secondo una delle due modalità seguenti:
a) salvo il disposto della lettera b), gli impegni per le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, di durata pari o superiore a due anni sono di norma realizzati in rate annuali.
La prima rata annuale è impegnata quando viene conclusa la convenzione di finanziamento. Le successive rate annuali sono fondate sul piano di finanziamento iniziale o riveduto della misura in questione e stanziate di norma all'inizio di ciascun esercizio di bilancio, entro il 1° aprile dell'anno considerato, secondo le previsioni di spesa per tale esercizio;
b) per le misure di durata inferiore a due anni, o per le quali il finanziamento comunitario non supera i 20 milioni di euro, un primo impegno pari ad un massimo dell'80% dell'assistenza concessa può essere effettuato al momento della conclusione della convenzione di finanziamento. L'importo restante viene impegnato in funzione dello stato di attuazione della misura.
2. Tranne in casi debitamente giustificati, quando per una determinata misura non siano stati avviati lavori importanti entro il previsto periodo contrattuale, l'assistenza a favore di tale misure viene revocato.
3. Il pagamento dell'assistenza finanziaria a favore delle misure può essere effettuato sotto forma di anticipi, di rate intermedie o di saldi, riferiti alle spese certificate ed effettivamente pagate.
La Commissione adotta le modalità di pagamento secondo la procedura prevista all'articolo 14.
4. Le modalità del meccanismo di pagamento sono stabilite nella convenzione di finanziamento conclusa con ciascuno dei paesi beneficiari.
Art. 9. Gestione e controllo.
1. La Commissione invita i paesi beneficiari:
a) a istituire, dal 1° gennaio 2000 e comunque non oltre il 1° gennaio 2002, sistemi di gestione e di controllo che garantiscano quanto segue:
i) un'adeguata esecuzione dei finanziamenti concessi in virtù del presente regolamento secondo principi di sana gestione finanziaria;
ii) la separazione delle funzioni di gestione e di controllo;
iii) l'esattezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e l'uso di sistemi di contabilità basati su documenti giustificativi verificabili;
b) a verificare con regolarità la corretta esecuzione delle misure finanziate dalla Comunità;
c) a prevenire le irregolarità e perseguirle;
d) a recuperare i fondi perduti a causa di irregolarità o negligenza.
2. Fermo restando il controllo effettuato dai paesi beneficiari, la Commissione e la Corte dei conti, tramite i loro funzionari o rappresentanti debitamente autorizzati, possono eseguire in loco controlli tecnici o finanziari, compresi controlli per sondaggio e verifiche contabili.
3. Le modalità di applicazione dei principi di cui ai paragrafi 1 e 2 figurano nella convenzione di finanziamento, conclusa con i paesi beneficiari, insieme alle disposizioni concordate tra la Commissione e il paese beneficiario riguardo alla collaborazione e al coordinamento dei programmi e dei metodi di controllo. La Commissione informa il comitato istituito ai sensi dell'articolo 14.
4. La convenzione di finanziamento contiene anche disposizioni relative alla riduzione, alla sospensione e alla soppressione dell'assistenza qualora la realizzazione di una misura non giustifichi, in tutto o in parte, la sovvenzione assegnata.
5. Nell'attuare il presente regolamento la Commissione assicura che i principi di una sana gestione finanziaria siano rispettati, soprattutto riguardo agli elementi contenuti nell'allegato III.
Art. 10. Uso dell'euro.
1. Le somme indicate nelle domande di contributo e nel relativo piano di finanziamento sono espresse in euro.
2. L'ammontare dell'assistenza e i piani di finanziamento approvati dalla Commissione sono espressi in euro.
3. Le dichiarazioni di spesa a corredo delle domande di pagamento sono espresse in euro.
4. L'assistenza finanziaria versata dalla Commissione all'autorità designata a tale scopo dal paese beneficiario è pagata in euro.
Art. 11. Sorveglianza e valutazione ex post.
I paesi beneficiari e la Commissione provvedono affinché la realizzazione delle misure in forza del presente regolamento sia sottoposta a sorveglianza e valutazione conformemente all'allegato IV.
Art. 12. Relazione annuale.
La Commissione sottopone al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale ed al Comitato delle regioni una relazione annuale sul sostegno comunitario erogato dall'ISPA. Le relazioni annuali contengono le informazioni indicate nell'allegato V.
Il Parlamento europeo si pronuncia in merito alla relazione entro tre mesi. La Commissione riferisce sul modo in cui ha tenuto conto del parere del Parlamento europeo.
La Commissione provvede a informare regolarmente i paesi beneficiari sulle attività dell'ISPA.
Art. 13. Informazione e pubblicità.
1. I paesi beneficiari responsabili dell'esecuzione di una misura che benefici dell'assistenza finanziaria comunitaria nell'ambito dell'ISPA provvedono affinché alla misura stessa venga data un'adeguata pubblicità, ai fini seguenti:
a) sensibilizzare l'opinione pubblica circa il ruolo svolto dalla Comunità riguardo alla misura;
b) sensibilizzare i potenziali beneficiari e le organizzazioni professionali circa le possibilità offerte dalla misura.
I paesi beneficiari provvedono in particolare alla collocazione di cartelli ben visibili, recanti l'emblema comunitario e indicanti che la misura è cofinanziata dalla Comunità; si adoperano inoltre affinché rappresentanti delle istituzioni europee siano debitamente coinvolti nelle attività pubbliche più importanti connesse al sostegno comunitario fornito dall'ISPA.
Essi informano annualmente la Commissione circa i provvedimenti presi a norma del primo e del secondo comma.
2. La Commissione adotta modalità di applicazione in materia d'informazione e di pubblicità secondo la procedura di cui all'articolo 14.
Essa la comunica al Parlamento europeo e le pubblica sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 14. Il comitato.
1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione (in seguito denominato "comitato"). La Banca europea per gli investimenti nomina un rappresentante senza diritto di voto [7].
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della
4. Il comitato può esaminare qualsiasi altra questione relativa all'attuazione del presente regolamento sollevata dal presidente, anche a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
5. Il comitato adotta a maggioranza qualificata il proprio regolamento interno.
Art. 15. Ripartizione delle risorse.
Al momento dell'adesione all'Unione europea, i paesi perdono la possibilità di beneficiare del sostegno previsto dal presente regolamento. Le risorse resesi disponibili a seguito dell'adesione di un paese candidato all'Unione europea saranno ripartite tra altri paesi candidati elencati all'articolo 1, paragrafo 1. La ripartizione si baserà sulle necessità e sulla capacità di assorbimento dell'assistenza da parte dei paesi candidati nonché sui criteri riportati all'articolo 4.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta una decisione che definisce l'impostazione generale della ripartizione.
Sulla scorta della decisione di cui al secondo comma la Commissione decide in merito alla ripartizione delle risorse disponibili tra gli altri paesi beneficiari conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 14.
Art. 16. Disposizioni finali e transitorie.
Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, riesamina il presente regolamento entro il 31 dicembre 2006, secondo la procedura prevista all'articolo 308 del trattato.
Art. 17. Entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Allegato I
Contenuto delle domande
(articolo 7, paragrafo 3, lettera a))
Le domande contengono le indicazioni seguenti:
1) organismo responsabile dell'esecuzione della misura, natura e descrizione della medesima;
2) costo della misura e ubicazione della medesima, compresa, ove del caso, l'indicazione dell'interconnessione e dell'interoperabilità di altre misure localizzate sullo stesso asse di comunicazione;
3) calendario di esecuzione dei lavori;
4) analisi dei costi e dei benefici, compresa una valutazione degli effetti diretti ed indiretti sull'occupazione, da quantificare se si prestano ad essere quantificati;
5) valutazione dell'impatto ambientale analoga a quella prevista dalla
6) indicazione del rispetto delle norme relative alla concorrenza e agli appalti pubblici;
7) piano di finanziamento, comprendente, per quanto possibile, indicazioni sulla validità della misura in termini economici e l'importo totale chiesto dal paese beneficiario all'ISPA, alla Banca europea per gli investimenti (BEI), compreso il meccanismo preadesione, e ad ogni altra fonte della Comunità o di uno Stato membro, nonché alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e alla Banca mondiale;
8) compatibilità della misura con le politiche comunitarie;
9) informazioni sulle disposizioni volte a garantire un uso e una manutenzione efficaci delle infrastrutture;
10) (misure ambientali) informazioni sul ruolo e sull'importanza della misura nell'ambito della strategia nazionale in materia di ambiente, come stabilito dal programma nazionale per l'adozione dell'"acquis" comunitario;
11) (misure nel settore dei trasporti) informazioni sulla strategia nazionale in materia di sviluppo dei trasporti e sul ruolo e la priorità delle misure nell'ambito di tale strategia, compreso il grado di coerenza con gli orientamenti delle reti transeuropee e con la politica paneuropea dei trasporti.
Allegato II
Valutazione ex ante delle misure
(articolo 7, paragrafo 3, lettera b) e paragrafo 4)
A. Nella valutazione ex ante delle misure, allo scopo di garantire l'elevata qualità delle stesse conformemente all'articolo 2, si fa riferimento ai criteri seguenti:
1) vantaggi economici e sociali, compreso l'effetto di leva nei confronti dei finanziamenti privati, che devono essere commisurati alle risorse impiegate; sarà effettuata una valutazione in base ad un'analisi dei costi e dei benefici;
2) disposizioni volte a garantire una gestione efficace delle misure;
3) priorità definite dal partenariato per l'adesione per la zona d'intervento in questione;
4) contributo delle misure all'attuazione delle politiche comunitarie in materia di ambiente e risultato della valutazione dell'impatto ambientale di cui all'allegato I;
5) contributo delle misure alla realizzazione delle reti transeuropee e della politica comune dei trasporti;
6) conseguimento di un adeguato equilibrio fra il settore dell'ambiente e quello delle infrastrutture di trasporto;
7) considerazione di eventuali forme alternative di finanziamento come previsto all'articolo 6.
B. Se del caso, la Commissione invita la BEI, la BERS o la Banca mondiale a partecipare alla valutazione delle misure. La Commissione esamina le domande di contributo, in particolare per verificare che i meccanismi amministrativi e finanziari siano idonei a garantire l'attuazione efficace della misura.
C. La Commissione procede ad una valutazione delle misure per stabilirne l'impatto atteso in riferimento agli obiettivi del presente regolamento, utilizzando indicatori quantificati appropriati. I paesi beneficiari forniscono tutti gli elementi necessari precisati nell'allegato I, inclusi i risultati degli studi di fattibilità e delle valutazioni ex ante, l'indicazione delle alternative scartate e il coordinamento delle misure di interesse comune localizzate sullo stesso asse di comunicazione, affinché la valutazione possa essere effettuata nel modo più efficace possibile.
Allegato III
Gestione e controllo finanziari (articolo 9, paragrafo 5)
1. In ciascun paese beneficiario è designato un organismo centrale che si occupa di convogliare i finanziamenti comunitari erogati dall'ISPA.
Al responsabile di quest'organismo spettano le competenze globali di gestione dei fondi nel paese beneficiario.
2. I meccanismi di gestione e controllo dei paesi beneficiari prevedono adeguati sistemi di revisione contabile che consentono in particolare di:
- raffrontare i conti riepilogativi notificati alla Commissione con i documenti contabili e i documenti giustificativi ai vari livelli amministrativi;
- verificare le rimesse dei fondi disponibili della Comunità e di altri finanziatori;
- esaminare i piani tecnico-finanziari dei progetti, le relazioni interinali nonché le procedure di gara e aggiudicazione ai vari livelli amministrativi.
3. Le procedure per l'aggiudicazione di appalti di opere, forniture o servizi sono specificate nelle convenzioni di finanziamento e sono conformi ai principi fondamentali del titolo IX del regolamento finanziario, in particolare:
- le misure contenute nelle convenzioni di finanziamento sono attuate dal paese beneficiario in stretta collaborazione con la Commissione, che resta competente per l'utilizzo degli stanziamenti;
- la Commissione, in stretta collaborazione con i paesi beneficiari, assicura che i partecipanti alle gare di appalto possano competere su un piano di parità, che non vi sia discriminazione e che l'offerta selezionata sia economicamente la più vantaggiosa.
Tuttavia, conformemente all'articolo 12 del
Queste disposizioni, da stabilire nelle convenzioni di finanziamento con i paesi beneficiari, tengono conto della gestione finanziaria, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nonché della capacità di controllo finanziario dei paesi stessi.
4. La competente autorità di controllo finanziario nazionale, che deve essere indipendente per poter svolgere la sua funzione, effettua l'adeguato controllo finanziario, interno ed esterno, secondo norme di revisione contabile internazionalmente riconosciute. Ogni anno sono inviati alla Commissione un piano di revisione contabile e una sintesi dei risultati del controllo. Le relazioni di revisione contabile sono a disposizione della Commissione.
La Commissione e i paesi beneficiari collaborano al fine di coordinare programmi e metodi di revisione contabile onde assicurare la massima utilità di quelli effettuati.
Qualora i controlli siano effettuati dal personale della Commissione o da suoi rappresentanti debitamente autorizzati, i paesi beneficiari assicurano a queste persone il diritto di esaminare in loco tutti i documenti contabili e la pertinente documentazione riguardante gli elementi finanziati in base alla convenzione di finanziamento. I paesi beneficiari assistono la Corte dei conti nell'esercizio di revisione contabile concernente l'utilizzo dei fondi erogati dall'ISPA.
Le autorità competenti fanno in modo che tutti i documenti giustificativi concernenti le spese dei progetti siano disponibili per un periodo di 5 anni a decorrere dall'ultimo pagamento.
5. La convenzione di finanziamento con ciascun paese beneficiario contiene le disposizioni seguenti in materia di rettifiche finanziarie.
Qualora si ritenga che l'attuazione di una misura non giustifichi l'assistenza stanziata, in tutto o in parte, la Commissione svolge un adeguato esame del caso, invitando in particolare il paese beneficiario a presentare le sue osservazioni entro un termine stabilito e di rettificare le eventuali irregolarità.
A seguito di quest'esame la Commissione può ridurre, sospendere o sopprimere l'assistenza riguardante le misure in questione se sono emerse irregolarità, cumuli indebiti di fondi o la mancata osservanza di una delle condizioni previste dalla decisione recante approvazione dell'assistenza e, in particolare, qualsiasi modifica significativa che influenza la natura e le condizioni di attuazione delle misure per la quale non è stata ottenuta l'approvazione della Commissione. Le riduzioni o soppressioni dell'assistenza comportano il recupero degli importi versati.
Qualora la Commissione ritenga che un'irregolarità non sia stata rettificata o che un'operazione, globalmente o parzialmente, non giustifichi l'assistenza erogata a tal fine o parte di essa, la Commissione effettua un adeguato esame del caso, chiedendo al paese beneficiario di presentare le sue osservazioni entro un termine stabilito. Se dopo l'esame il paese beneficiario non adotta misure correttive la Commissione ha la facoltà di:
a) ridurre o sopprimere qualsiasi anticipo,
b) sopprimere integralmente o parzialmente l'assistenza stanziata per l'operazione in questione.
La Commissione stabilisce l'entità della rettifica tenendo conto del tipo di irregolarità e della portata delle negligenze riscontrate nei sistemi di gestione e controllo. Le somme che devono essere recuperate perché indebite sono restituite alla Commissione. A dette somme vanno aggiunti gli interessi di mora conformemente alle norme adottate dalla Commissione.
Allegato IV
Sorveglianza e valutazione ex post (articolo 11)
A. La sorveglianza si basa su relazioni elaborate mediante procedure concordate, controlli per sondaggio e appositi comitati. La sorveglianza viene effettuata in riferimento ad indicatori materiali e finanziari. Questi indicatori sono consoni al carattere specifico del progetto e ai suoi obiettivi. Essi sono strutturati in modo da evidenziare lo stato di avanzamento della misura rispetto al piano e agli obiettivi inizialmente stabiliti, nonché l'andamento della gestione e gli eventuali problemi connessi.
B. I comitati di sorveglianza sono istituiti di comune accordo tra il paese beneficiario e la Commissione. Le autorità o gli organismi designati dal paese beneficiario, la Commissione e, se del caso, la BEI vi sono rappresentati. Laddove autorità regionali e locali ed imprese private siano competenti per l'esecuzione di un progetto e da esso direttamente interessate, queste saranno rappresentate in tali comitati.
C. Per ogni misura, l'autorità o l'organismo responsabile invia alla Commissione, nei tre mesi successivi alla fine di ciascun anno intero di attuazione, una relazione sui progressi realizzati.
D. In base alle indicazioni emerse nell'ambito della sorveglianza, e tenendo conto delle osservazioni del comitato di sorveglianza, la Commissione adatta, se del caso su proposta dei paesi beneficiari, l'entità e le condizioni di concessione dell'assistenza finanziaria approvata inizialmente, nonché il piano di finanziamento previsto.
La Commissione stabilisce le opportune disposizioni per tali adattamenti, distinguendoli in base alla loro natura e alla loro importanza.
E. L'autorità o l'organismo responsabile della misura presenta alla Commissione una relazione finale nei sei mesi successi al completamento della misura e della fase del progetto. La relazione finale contiene gli elementi seguenti:
1) una descrizione dei lavori svolti, accompagnata da indicatori fisici, dalla quantificazione delle spese per categoria di lavori e dall'indicazione delle misure prese in conformità delle clausole specifiche che figurano nella decisione di concessione dell'assistenza;
2) la certificazione della conformità dei lavori svolti con la decisione di concessione dell'assistenza;
3) una valutazione preliminare del grado di conseguimento dei risultati previsti, comprendente in particolare:
a) la data effettiva del completamento della misura;
b) un'indicazione del modo in cui la misura sarà gestita, una volta completata;
c) se del caso, la conferma delle previsioni finanziarie, soprattutto per quanto riguarda i costi di esercizio e le entrate previste;
d) la conferma delle previsioni socioeconomiche, soprattutto per quanto riguarda i costi e i benefici previsti;
e) un'indicazione dei provvedimenti adottati per garantire la protezione dell'ambiente e del relativo costo;
4) informazioni relative ad azioni di pubblicità;
F. La valutazione ex post verte sull'uso delle risorse, sull'efficacia e l'efficienza dell'assistenza e sul suo impatto. Essa prende in considerazione i fattori che contribuiscono al successo o all'insuccesso delle misure ed i loro risultati. Una volta ultimate le misure, la Commissione e i paesi beneficiari ne valutano le modalità di realizzazione, comprese l'efficienza e l'efficacia con cui sono state utilizzate le risorse. Viene inoltre valutato l'impatto effettivo della misura, per accertare se gli obiettivi originari sono stati conseguiti. La valutazione riguarda, fra l'altro, il contributo apportato dalle misure alla realizzazione delle politiche comunitarie relative all'ambiente, ovvero alle reti transeuropee e ai trasporti, nonché l'impatto delle misure stesse sull'ambiente.
G. Ai fini di una maggiore efficacia dell'assistenza comunitaria concessa nel quadro dell'ISPA, la Commissione accerta che, nell'ambito dell'amministrazione dello strumento, particolare attenzione sia rivolta alla trasparenza della gestione.
H. Le modalità di sorveglianza e di valutazione sono precisate nelle decisioni della Commissione che approvano le misure.
Allegato V
Relazione annuale della Commissione (articolo 12)
La relazione annuale contiene informazioni in merito agli elementi di seguito indicati:
1) contributo finanziario impegnato e pagato dalla Comunità nell'ambito dell'ISPA, con ripartizione annuale per paese beneficiario e per categoria di progetti (ambiente e trasporti);
2) contributo del sovvenzionamento comunitario nell'ambito dell'ISPA all'azione svolta dai paesi beneficiari per attuare la politica comunitaria in materia di ambiente e per potenziare le reti transeuropee di infrastrutture di trasporto; equilibrio tra le misure riguardanti l'ambiente e quelle relative alle infrastrutture di trasporto;
3) valutazione della compatibilità tra interventi comunitari nell'ambito dell'ISPA e politiche comunitarie, comprese quelle relative alla tutela dell'ambiente, ai trasporti, alla concorrenza e agli appalti pubblici;
4) provvedimenti intesi ad assicurare il coordinamento e la coerenza tra le misure sovvenzionate dall'ISPA e le azioni finanziate con contributi del bilancio comunitario, della BEI e degli altri strumenti finanziari della Comunità;
5) investimenti effettuati dai paesi beneficiari nei settori della tutela ambientale e delle infrastrutture di trasporto;
6) studi preparatori e misure di assistenza tecnica finanziati;
7) risultati delle attività di valutazione ex ante, sorveglianza e valutazione ex post delle misure, con indicazioni circa eventuali adeguamenti di questi ultime per conformarle alle esigenze evidenziate da tali risultati;
8) contributo della BEI alla valutazione delle misure;
9) le grandi linee dei risultati dei controlli effettuati, delle irregolarità riscontrate e delle procedure amministrative e giudiziarie in corso;
10) le iniziative pubblicitarie.
[1] Abrogato dall'art. 25 del
[2] Articolo inserito dall'art. 1 del
[3] Paragrafo sostituito dall’art. 5 del
[4] Paragrafo così modificato dall'art. 11 del
[5] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del
[6] Paragrafo aggiunto dall'art. 12 del
[7] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del
[8] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del
[9] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del