§ 4.3.1 - Regolamento 16 maggio 1994, n. 1164.
Regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio che istituisce un Fondo di coesione.


Settore:Normativa europea
Materia:4. politica regionale e strumenti strutturali
Capitolo:4.3 fondi di coesione economica e sociale
Data:16/05/1994
Numero:1164


Sommario
Art. 1.  Definizioni e scopo.
Art. 2.  Campo d'applicazione.
Art. 3.  Iniziative sovvenzionabili.
Art. 4.  Risorse finanziarie.
Art. 5.  Ripartizione indicativa.
Art. 6.  Assistenza condizionata.
Art. 7.  Tasso di sovvenzionamento.
Art. 8.  Coordinamento e compatibilità con le politiche comunitarie.
Art. 9.  Cumulo e sovrapposizioni.
Art. 10.  Approvazione dei progetti.
Art. 11.  Disposizioni finanziarie.
Art. 12.  Controllo finanziario.
Art. 13.  Valutazione ex ante, sorveglianza e valutazione ex post.
Art. 14.  Informazione e pubblicità.
Art. 15.  Applicazione.
Art. 16.  Disposizioni finali e transitorie.
Art. 16 bis.  Disposizioni specifiche a seguito dell'adesione all'Unione europea di un nuovo Stato membro beneficiario dell'aiuto di preadesione a titolo dello strumento per le politiche strutturali di [...]
Art. 17.  Entrata in vigore.


§ 4.3.1 - Regolamento 16 maggio 1994, n. 1164. [1]

Regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio che istituisce un Fondo di coesione.

(G.U.C.E. 25 maggio 1994, n. L 130).

 

Art. 1. Definizioni e scopo.

     1. E' istituito un Fondo di coesione, in appresso denominato «Fondo».

     2. Il Fondo contribuisce al rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità ed è disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento.

     3. Il Fondo può contribuire al finanziamento di:

     - progetti,

     - fasi di progetto tecnicamente e finanziariamente indipendenti o

     - gruppi di progetti riconducibili ad una strategia percettibile che formino un insieme coerente.

 

     Art. 2. Campo d'applicazione.

     1. Il Fondo fornisce contributi finanziari a progetti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi fissati dal trattato sull'Unione europea in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti, da realizzare negli Stati membri aventi un prodotto nazionale lordo (PNL) pro capite, misurato sulla base delle parità di potere d'acquisto, inferiore al 90% della media comunitaria e che abbiano attuato un programma volto a soddisfare le condizioni di convergenza economica di cui all'articolo 104 C del trattato.

     2. Sino alla fine del 1999 possono beneficiare degli interventi del Fondo soltanto i quattro Stati membri attualmente conformi al criterio relativo al PNL menzionato al paragrafo 1. Tali Stati sono: la Grecia, la Spagna, l'Irlanda e il Portogallo.

     3. Per quanto riguarda il criterio inerente al PNL di cui al paragrafo 1, gli Stati membri indicati al paragrafo 2 potranno continuare a beneficiare dell'intervento del Fondo soltanto se, dopo una revisione intermedia nel 1996, il PNL risulterà ancora inferiore al 90% della media comunitaria. Ove a quella data uno degli Stati membri di cui trattasi superi tale soglia del 90%, esso perde il diritto al sostegno del Fondo per nuovi progetti, ovvero, nel caso di progetti di grande portata suddivisi in varie fasi tecnicamente e finanziariamente indipendenti, per nuove fasi di un progetto.

     4. Per essere ammessi al sostegno del Fondo a decorrere dal 1o gennaio 2000, gli Stati membri beneficiari devono aver predisposto un programma quale previsto dagli articoli 3 e 7 del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio.

I quattro Stati membri conformi al criterio relativo al PNL di cui al paragrafo 1 sono la Spagna, la Grecia, il Portogallo e l'Irlanda. Una revisione intermedia in conformità del paragrafo 3 sarà effettuata entro il 2003 in base al PNL pro capite ricavato dai dati comunitari relativi al periodo 2000-2002 [2].

     5. Dalla data di adesione sino al 31 dicembre 2006 anche la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia sono ammessi al sostegno del Fondo. [3]

     6. Ai fini dell'applicazione del regolamento, PNL indica l'RNL dell'anno ai prezzi di mercato, come previsto dalla Commissione in applicazione del SEC 95 conformemente al regolamento (CE) n. 2223/96. [4]

 

     Art. 3. Iniziative sovvenzionabili.

     1. Il Fondo può sovvenzionare i seguenti progetti:

     - progetti in materia ambientale che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 130 R del trattato, compresi progetti che risultino da misure adottate conformemente all'articolo 130 S del trattato e, in particolare, progetti che si iscrivano nelle priorità della politica ambientale comunitaria quali risultano dal programma di politica e azione in materia di ambiente e sviluppo sostenibile [5];

     progetti d'interesse comune in materia d'infrastrutture dei trasporti, appoggiati dagli Stati membri ed individuati nell'ambito degli orientamenti adottati con la decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti [6].

     2. Il Fondo può altresì sovvenzionare:

     - studi preparatori riguardanti i progetti ammissibili, compresi quelli necessari per la realizzazione dei medesimi;

     - misure tecniche di sostegno, incluse campagne di pubblicità e d'informazione, e segnatamente:

     a) misure orizzontali, come studi comparati per la valutazione dell'impatto dell'aiuto comunitario;

     b) misure e studi che possano contribuire alla valutazione ex ante, al controllo alla valutazione ex post, nonché a rafforzare e ad assicurare il coordinamento e la coerenza tra i progetti e soprattutto la loro coerenza con le altre politiche comunitarie;

     c) misure e studi che possano contribuire agli adeguamenti necessari nella realizzazione dei progetti [7].

 

     Art. 4. Risorse finanziarie. [8]

     Per il periodo 1993-1999 il totale, come definito nell'accordo interistituzionale del 29 ottobre 1993, delle risorse disponibili da impegnare per il Fondo in forza del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 792/93 ammonta a 15,15 miliardi di ECU ai prezzi 1992.

     Le prospettive finanziarie definite, in stanziamenti di impegno, per ciascuno degli esercizi del periodo di cui trattasi in forza dei regolamenti di cui al primo comma ammontano a:

     - 1993: 1,5 miliardi di ECU,

     - 1994: 1,75 miliardi di ECU,

     - 1995: 2 miliardi di ECU,

     - 1996: 2,25 miliardi di ECU,

     - 1997: 2,5 miliardi di ECU,

     - 1998: 2,55 miliardi di ECU,

     - 1999: 2,6 miliardi di ECU.

     A decorrere dal 1° gennaio 2000, il totale delle risorse disponibili da impegnare per Grecia, Spagna, Portogallo e Irlanda per il periodo 2000-2006 dovrebbe essere di 18 miliardi di euro, ai prezzi 1999.

     Per ogni anno di detto periodo gli stanziamenti d'impegno dovrebbero ammontare a:

     - 2000: 2,615 miliardi di euro,

     - 2001: 2,615 miliardi di euro,

     - 2002: 2,615 miliardi di euro,

     - 2003: 2,615 miliardi di euro,

     - 2004: 2,515 miliardi di euro,

     - 2005: 2,515 miliardi di euro,

     - 2006: 2,510 miliardi di euro.

     Il totale delle risorse disponibili da impegnare per Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia per il periodo dalla data di adesione al 2006 dovrebbe essere di 7,5905 miliardi di euro, ai prezzi 1999.

     Per ogni anno di detto periodo gli stanziamenti d'impegno dovrebbero ammontare a:

     — 2004: 2,6168 miliardi di euro

     — 2005: 2,1517 miliardi di euro

     — 2006: 2,8220 miliardi di euro.

     Nel caso in cui uno Stato membro diventi inammissibile, le risorse del Fondo di coesione verranno ridotte di conseguenza.

 

     Art. 5. Ripartizione indicativa. [9]

     La ripartizione indicativa delle risorse globali del Fondo viene calcolata secondo criteri precisi e oggettivi, fondamentalmente in base alla popolazione, al PNL pro capite, tenuto conto dei miglioramenti conseguiti in merito alla prosperità nazionale nel precedente periodo, e alla superficie; essa tiene conto altresì di altri fattori socioeconomici, come l'insufficienza delle infrastrutture dei trasporti.

     L'applicazione di detti criteri porta alla ripartizione indicativa delle risorse globali che figura nell'allegato I.

Il volume annuale di aiuto ricevuto in base al Fondo di coesione ai sensi del presente regolamento - insieme all'aiuto fornito nel quadro dei Fondi strutturali - non dovrebbe superare il 4% del PIL nazionale.

 

     Art. 6. Assistenza condizionata. [10]

     1. Il fondo non finanzia negli Stati membri alcun nuovo progetto e, in caso di progetti importanti, alcuna nuova fase di progetto se il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, riscontra che lo Stato membro in applicazione del presente regolamento non ha attuato il programma di cui all'articolo 2, paragrafo 4 in modo tale da evitare un disavanzo pubblico eccessivo.

La sospensione del finanziamento cessa quando il Consiglio, deliberando alle stesse condizioni, constata che lo Stato membro interessato ha adottato misure di attuazione del programma tali da evitare un disavanzo pubblico eccessivo.

     2. In via eccezionale, per progetti che coinvolgono direttamente più di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, può decidere di differire la sospensione del finanziamento.

 

     Art. 7. Tasso di sovvenzionamento.

     1. Il tasso di sovvenzionamento comunitario concesso dal Fondo va dall'80% all'85% delle spese pubbliche o delle spese a queste assimilabili, comprese le spese degli organismi assimilabili agli enti pubblici, in forza del contesto amministrativo o legale entro il quale si svolge la loro attività.

A decorrere dal 1 gennaio 2000 tale tasso può tuttavia essere ridotto per tener conto, in cooperazione con lo Stato membro interessato, delle entrate stimate, generate da progetti e dell'eventuale applicazione del principio 'chi inquina, paga'.

A tal fine, la Commissione sostiene gli sforzi che gli Stati membri beneficiari compiono per massimizzare l'effetto sinergico delle risorse del Fondo con la promozione di un più ampio ricorso a fonti di finanziamento private [11].

     2. Se il contributo riguarda un progetto generatore di entrate, l'importo del Fondo è stabilito dalla Commissione, in stretta concertazione con lo Stato membro beneficiario, tenendo conto delle entrate, purché si tratti di entrate consistenti e nette per i promotori.

Per progetti generatori di entrate si intendono progetti riguardanti:

     - infrastrutture la cui utilizzazione comporta oneri direttamente sostenuti dagli utenti;

     - investimenti produttivi nel settore dell'ambiente.

     3. Gli Stati membri beneficiari possono presentare proposte di studi preparatori e di misure tecniche di sostegno.

     4. Gli studi preparatori e le misure tecniche di sostegno possono essere finanziati, a titolo eccezionale, a concorrenza del 100% del costo totale, anche quando sono realizzati su iniziativa della Commissione. Il totale delle spese sostenute ai sensi del presente paragrafo non può superare lo 0,5% della dotazione complessiva del Fondo [12].

 

     Art. 8. Coordinamento e compatibilità con le politiche comunitarie.

     1. I progetti finanziati dal Fondo devono essere conformi alle disposizioni dei trattati, agli atti adottati in forza degli stessi, nonché alle politiche comunitarie, comprese quelle riguardanti la tutela dell'ambiente, i trasporti, le reti transeuropee, la concorrenza e gli appalti pubblici.

     2. La Commissione cura che vi sia coordinamento e coerenza fra i progetti intrapresi in base al presente regolamento e le misure varate con contributi del bilancio comunitario, della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari della Comunità.

 

     Art. 9. Cumulo e sovrapposizioni.

     1. Nessuna voce di spesa può fruire simultaneamente di contributi del Fondo e del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo di sviluppo regionale o dello strumento finanziario di orientamento della pesca.

     2. La sovvenzione globalmente concessa per un progetto sotto forma di contributo del Fondo e di altri aiuti della Comunità non deve superare il 90% delle spese totali relative a tale progetto.

 

     Art. 10. Approvazione dei progetti.

     1. I progetti da finanziare tramite il Fondo vengono approvati dalla Commissione, d'intesa con lo Stato membro beneficiario.

     2. E' assicurato il debito equilibrio fra i progetti in materia d'ambiente e quelli riguardanti le infrastrutture dei trasporti. Tale equilibrio tiene conto delle disposizioni dell'articolo 130 S, paragrafo 5 del trattato.

     3. Le domande di contributo per progetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1 sono presentate dallo Stato membro beneficiario. I progetti, compresi i gruppi di progetti correlati, devono avere dimensioni che ne assicurino un impatto significativo nel campo della tutela dell'ambiente o del miglioramento delle reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti. Comunque, il costo totale di un progetto o di un gruppo di progetti non può, di norma, essere inferiore a 10 milioni di euro. In casi debitamente giustificati, potranno essere approvati progetti o gruppi di progetti inferiori a questo limite [13].

     4. Le domande contengono le indicazioni seguenti: organismo responsabile dell'esecuzione del progetto, natura dell'investimento, descrizione, costi e ubicazione del medesimo, compresa, ove del caso, l'indicazione dei progetti d'interesse comune localizzati sullo stesso asse di comunicazione, calendario di esecuzione dei lavori, analisi dei costi e dei vantaggi, compresa una valutazione degli effetti diretti ed indiretti sull'occupazione, ragguagli che permettano di valutare l' impatto sull'ambiente, ragguagli circa gli appalti pubblici, piano di finanziamento, comprese, per quanto possibile, indicazioni sulla validità del progetto in termini economici e importo totale chiesto dallo Stato membro al Fondo e ad ogni altra fonte comunitaria [14].

     Le domande contengono inoltre tutte le informazioni utili per fornire la necessaria dimostrazione che i progetti sono conformi al presente regolamento e ai criteri del paragrafo 5, segnatamente per quanto concerne i vantaggi socioeconomici ottenibili a medio termine in considerazione delle risorse impiegate.

     5. Per garantire l'elevata qualità dei progetti si fa riferimento ai criteri seguenti:

     - vantaggi economici e sociali a medio termine, che devono essere commisurati alle risorse impiegate; una valutazione sarà effettuata in base ad un'analisi dei costi e dei benefici;

     - priorità stabilite dagli Stati membri beneficiari;

     - possibile contributo dei progetti all'attuazione delle politiche comunitarie in materia di ambiente compreso il principio 'chi inquina, paga' e di reti transeuropee;

     - compatibilità dei progetti con le politiche comunitarie e coerenza con altre misure strutturali della Comunità;

     - conseguimento di un adeguato equilibrio fra i progetti di carattere ambientale e quelli riguardanti le infrastrutture dei trasporti [15].

     6. Fatto salvo l'articolo 6, e subordinatamente alla disponibilità di stanziamenti d'impegno, la Commissione decide in merito alla concessione di un contributo del Fondo, sempre che siano rispettate le condizioni richieste dal presente articolo, di norma entro tre mesi dalla ricezione della domanda. Le decisioni della Commissione recanti approvazione di progetti, fasi di progetti o gruppi di progetti correlati precisano l'ammontare del contributo finanziario, il piano di finanziamento e tutte le disposizioni e condizioni necessarie per la realizzazione dei progetti.

     7. Gli elementi essenziali delle decisioni della Commissione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 11. Disposizioni finanziarie.

     1. Gli stanziamenti d'impegno iscritti in bilancio sono concessi sulla base delle decisioni recanti approvazione degli interventi di cui trattasi, a norma dell'articolo 10.

     2. Per i progetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, gli impegni sono decisi in generale sulla base di quote annue. Tuttavia, in casi appropriati, la Commissione può procedere all'impegno dell'importo complessivo del contributo concesso allorché adotta la decisione di concessione del contributo stesso.

     3. Una spesa ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 non è considerata sovvenzionabile dal Fondo se è stata sostenuta dallo Stato membro beneficiario anteriormente alla data in cui la Commissione ha ricevuto la pertinente domanda.

     Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia una spesa ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 è considerata ammissibile al contributo del Fondo solo se sostenuta successivamente al 1o gennaio 2004 e se sono state osservate tutte le condizioni del presente regolamento. [16]

     4. I pagamenti successivi all'anticipo iniziale devono essere strettamente e chiaramente correlati ai progressi compiuti nella realizzazione dei progetti.

     5. I pagamenti sono effettuati in euro, in base alle specifiche disposizioni contenute nell'allegato II [17].

 

     Art. 12. Controllo finanziario.

     1. Fatta salva la responsabilità della Commissione per l'esecuzione del bilancio, gli Stati membri assumono la responsabilità primaria del controllo finanziario dei progetti. A tal fine essi adottano segnatamente le misure seguenti:

     a) verificano che i sistemi di gestione e di controllo siano stati predisposti e siano applicati in modo da garantire un impiego efficace e corretto dei fondi comunitari;

     b) comunicano alla Commissione la descrizione dei suddetti sistemi;

     c) si accertano che i progetti siano gestiti conformemente alla normativa comunitaria pertinente e che i fondi messi a loro disposizione siano utilizzati secondo i principi di una sana gestione finanziaria;

     d) attestano che le dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione sono esatte e garantiscono che provengono da sistemi di contabilità fondati su documenti giustificativi verificabili;

     e) prevengono e individuano le irregolarità, ne danno comunicazione alla Commissione conformemente alla normativa vigente e la informano sull'andamento delle procedure amministrative e giudiziarie. Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni trasmesse in tale contesto;

     f) presentano alla Commissione, alla conclusione di ciascun progetto, di ciascuna fase di progetto o di ciascun gruppo di progetti, una dichiarazione predisposta da una persona o da un servizio funzionalmente autonomo rispetto all'autorità designata; la dichiarazione sintetizza le conclusioni dei controlli effettuati negli anni precedenti ed esprime un giudizio sulla fondatezza della domanda di pagamento del saldo, nonché sulla legalità e la regolarità delle spese cui si riferisce la certificazione finale; se lo stimano necessario, gli Stati membri accludono il loro parere alla dichiarazione;

     g) collaborano con la Commissione per garantire che i fondi comunitari siano utilizzati conformemente a principi di sana gestione finanziaria;

     h) recuperano i fondi perduti in seguito a irregolarità accertate, applicando se del caso interessi di mora [18].

     2. La Commissione, in quanto responsabile dell'esecuzione del bilancio della Comunità, accerta che negli Stati membri esistano e funzionino regolarmente sistemi di gestione e di controllo che consentano l'impiego efficace e corretto dei fondi comunitari.

A tal fine, salvi i controlli effettuati dagli Stati membri secondo le rispettive disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, i funzionari o agenti della Commissione possono procedere, conformemente alle modalità concertate con lo Stato membro interessato nel quadro della cooperazione di cui all'articolo G, paragrafo 1, dell'allegato II, a controlli in loco, in particolare mediante sondaggio, sui progetti finanziati dal Fondo e sui sistemi di gestione e di controllo con un preavviso minimo di un giorno lavorativo. La Commissione informa lo Stato membro interessato in modo da ottenere tutto l'aiuto necessario. Funzionari o agenti dello Stato membro interessato possono partecipare a tali controlli [19].

La Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco per verificare la regolarità di una o più transazioni. Funzionari o agenti della Commissione possono parteciparvi.

     3. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le relazioni nazionali di controllo riguardanti i progetti di cui trattasi.

     4. [20]

     5. Fin dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta le dettagliate modalità d'attuazione del presente articolo e le comunica, per conoscenza, al Parlamento europeo.

 

     Art. 13. Valutazione ex ante, sorveglianza e valutazione ex post.

     1. Gli Stati membri e la Commissione curano che la realizzazione dei progetti ai sensi del presente regolamento sia effettivamente sottoposta a sorveglianza e valutazione. I progetti devono venir adattati in funzione dei risultati della sorveglianza e della valutazione.

     2. Per garantire l'efficacia dell'intervento comunitario, la Commissione e gli Stati membri beneficiari cooperano nel procedere, eventualmente anche con la BEI, ad una valutazione ex ante e ad una valutazione ex post sistematiche dei progetti.

     3. Dopo aver ricevuto una richiesta di contributo e prima di approvare un progetto, la Commissione procede ad un'approfondita valutazione ex ante di quest'ultimo per verificarne la conformità con i criteri di cui all'articolo 10, paragrafo 5. Se del caso, la Commissione invita la BEI a partecipare alla valutazione dei progetti.

     4. Nel corso dell'attuazione dei progetti e dopo il loro completamento la Commissione e gli Stati membri beneficiari valutano le modalità di realizzazione dei progetti stessi e il relativo impatto potenziale ed effettivo, per accertare se gli obiettivi originari possono essere o sono stati conseguiti. Detta valutazione comprende anche l'impatto ambientale dei progetti, nell'osservanza delle vigenti norme comunitarie.

     5. Nell'analisi delle domande individuali di contributo, la Commissione tiene conto dei risultati delle valutazioni effettuate secondo le disposizioni del presente articolo.

     6. Le modalità di sorveglianza e di valutazione di cui al paragrafo 4 sono precisate nelle decisioni recanti approvazione dei progetti.

 

     Art. 14. Informazione e pubblicità.

     1. La Commissione presenta, per esame e per parere, una relazione annuale sulle attività del Fondo al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale ed al Comitato delle regioni.

Il Parlamento europeo si pronuncia quanto prima in merito alla relazione. La Commissione riferisce del modo in cui ha tenuto conto delle osservazioni espresse nel parere del Parlamento europeo.

La Commissione provvede a informare gli Stati membri sulle attività del Fondo.

     2. Gli Stati membri responsabili della realizzazione di un'iniziativa che benefici del contributo finanziario del Fondo curano che all'iniziativa stessa venga data un'adeguata pubblicità, al fine di:

     - sensibilizzare l'opinione pubblica circa il ruolo svolto dalla Comunità con riguardo all'iniziativa;

     - sensibilizzare i potenziali beneficiari e le organizzazioni professionali circa le possibilità offerte dall'iniziativa. Gli Stati membri curano in particolare la collocazione di cartelli ben visibili sui quali sia indicata la percentuale del costo totale di un dato progetto finanziato dalla Comunità e figuri l'emblema comunitario e fanno in modo che venga garantita la presenza di rappresentanti delle istituzioni europee agli atti pubblici più interessanti relativi a realizzazioni del Fondo.

Essi informano la Commissione circa i provvedimenti presi ai sensi del presente paragrafo.

     3. Fin dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta disposizioni dettagliate in materia d'informazione e di pubblicità, le comunica, per conoscenza, al Parlamento europeo e le pubblica sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 15. Applicazione.

     Le disposizioni di applicazione del presente regolamento figurano nell'allegato II.

 

     Art. 16. Disposizioni finali e transitorie.

     1. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 130 D del trattato, riesamina il presente regolamento entro il 31 dicembre 2006 [21].

     2. Dal momento dell'entrata in vigore, il presente regolamento sostituisce il regolamento (CEE) n. 792/93.

     3. Il presente regolamento non osta al proseguimento delle iniziative approvate dalla Commissione sulla base delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 792/93, applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento che, a decorrere da tale data, si applica quindi alle suddette iniziative.

     4. Le domande presentate in base al regolamento (CEE) n. 792/93 anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano valide qualora siano completate, se necessario, entro due mesi da tale data, per conformarsi alle disposizioni del presente regolamento.

 

     Art. 16 bis. Disposizioni specifiche a seguito dell'adesione all'Unione europea di un nuovo Stato membro beneficiario dell'aiuto di preadesione a titolo dello strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) [22]

     1. Si considerano approvate dal regolamento della Commissione le iniziative che, alla data di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia hanno formato oggetto di decisioni della Commissione sull'assistenza ai sensi del regolamento (CE) n. 1267/1999 che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione e la cui attuazione non è stata completata entro detta data. Salvo diversamente disposto nei paragrafi da 2 a 5, a dette iniziative si applicano le disposizioni che disciplinano l'attuazione delle iniziative approvate a norma del presente regolamento.

     2. Le procedure d'appalto relative alle iniziative di cui al paragrafo 1 per le quali alla data di adesione è già stato pubblicato il bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono espletate secondo le regole stabilite in detto bando di gara. Non si applicano le disposizioni previste all'articolo 165 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

     Le procedure d'appalto relative alle iniziative di cui al paragrafo 1 per le quali non è stato ancora pubblicato il bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono espletate secondo le norme e disposizioni di cui all'articolo 8.

     3. In casi debitamente giustificati la Commissione può decidere, su richiesta dello Stato membro interessato e soltanto per le quote annue ancora da impegnare a titolo del bilancio generale, di modificare il contributo comunitario da concedere, tenuto conto dei criteri fissati all'articolo 7. La modifica del contributo comunitario non influisce tuttavia sulla parte dell'iniziativa già coperta da un prestito sottoscritto con la BEI, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo o altra istituzione finanziaria internazionale.

     I pagamenti effettuati dalla Commissione a titolo di un'iniziativa di cui al paragrafo 1 sono imputati ai primi impegni aperti effettuati in primo luogo a norma del regolamento (CE) n. 1267/1999 e in secondo luogo a norma del presente regolamento.

     4. Le norme che disciplinano l'ammissibilità della spesa in conformità del regolamento (CE) n. 1267/1999 restano applicabili per le iniziative di cui al paragrafo 1, tranne in casi debitamente giustificati su cui la Commissione decide a richiesta dello Stato membro interessato.

     5. In casi eccezionali e debitamente giustificati la Commissione può decidere di autorizzare deroghe specifiche alle norme che, in conformità del presente regolamento, si applicano alle iniziative di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 17. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO I [23]

 

     Ripartizione indicativa delle risorse globali del Fondo di coesione tra gli Stati membri beneficiari, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, terzo comma:

     — Grecia: 16 %-18 % del totale

     — Spagna: 61 %-63,5 % del totale

     — Irlanda: 2 %-6 % del totale

     — Portogallo: 16 %-18 % del totale

     Ripartizione indicativa delle risorse globali del Fondo di coesione tra gli Stati membri beneficiari, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, quinto comma:

     — Repubblica ceca: 9,76%-12,28% del totale

     — Estonia: 2,88%-4,39% del totale

     — Cipro: 0,43%-0,84% del totale

     — Lettonia: 5,07%-7,08% del totale

     — Lituania: 6,15%-8,17% del totale

     — Ungheria: 11,58%-14,61% del totale

     — Malta: 0,16%-0,36% del totale

     — Polonia: 45,65%-52,72% del totale

     — Slovenia: 1,72%-2,73% del totale

     — Slovacchia: 5,71%-7,72% del totale.

 

 

ALLEGATO II

DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE

 

     Articolo A. Individuazione di fasi o di gruppi di progetti. [24]

     1. La Commissione, d'intesa con lo Stato membro beneficiario, può riunire taluni progetti e circoscrivere, nell'ambito di un progetto, fasi tecnicamente e finanziariamente indipendenti ai fini della concessione del contributo.

     2. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

     a) 'progetto', un insieme di opere economicamente indivisibili che svolgono una precisa funzione tecnica e che perseguono obiettivi chiaramente individuati, in modo che sia possibile stabilire se il progetto stesso soddisfa il criterio di cui all'articolo 10, paragrafo 5, primo trattino;

     b) 'fase tecnicamente e finanziariamente indipendente', una fase della quale sia possibile individuare il carattere operativo.

     3. Una fase può anche concernere studi preparatori, di fattibilità e tecnici necessari per la realizzazione di un progetto.

     4. Per conformarsi al criterio di cui all'articolo 1, paragrafo 3, terzo trattino, possono essere raggruppati i progetti che soddisfano le tre condizioni seguenti:

     a) essere ubicati su uno stesso territorio o localizzati su uno stesso asse di comunicazione;

     b) essere realizzati nel quadro di un piano globale definito per tale territorio o asse, con obiettivi chiaramente individuati, secondo quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 3;

     c) essere sottoposti alla sorveglianza di un ente incaricato di coordinare e controllare il gruppo di progetti, qualora questi ultimi siano realizzati da diverse autorità responsabili.

 

     Articolo B. Valutazione.

     1. La Commissione esamina le domande di contributo, in particolare per verificare che i meccanismi amministrativi e finanziari siano idonei a garantire l'attuazione efficace del progetto.

     2. In conformità dell'articolo 13, paragrafo 3 la Commissione procede ad una valutazione dei progetti per stabilirne l'impatto atteso in riferimento agli obiettivi del Fondo, quantificati da indicatori appropriati. Gli Stati membri beneficiari forniscono tutti gli elementi necessari precisati all'articolo 10, paragrafo 4, inclusi i risultati degli studi di fattibilità e delle valutazione 'ex ante'. Ai fini di una valutazione il più possibile efficace, gli Stati membri forniscono inoltre i risultati della procedura di valutazione dell'impatto ambientale in conformità della normativa comunitaria, e la relativa coerenza con una strategia generale di livello territoriale o settoriale riguardante l'ambiente o i trasporti, nonché, ove opportuno:

     - l'indicazione delle possibili alternative scartate,

     - l'articolazione dei progetti d'interesse comune localizzati su uno stesso asse di comunicazione [25].

 

     Articolo C. Impegni.

     1. Gli impegni di bilancio sono stabiliti sulla base delle decisioni della Commissione recanti approvazione delle iniziative considerate (progetto, fase di progetto, gruppo di progetti, studio o misura tecnica di sostegno). Essi sono validi per un periodo la cui durata dipende dalla natura e dalle condizioni specifiche di attuazione dell'iniziativa.

     2. Gli impegni di bilancio relativi ai contributi concessi a progetti, fasi di progetto o gruppi di progetti sono stabiliti secondo una delle due modalità seguenti:

     a) gli impegni per i progetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1 di durata pari o superiore a due anni sono di norma realizzati per quote annue, fatte salve le disposizioni di cui alla lettera b).

La prima quota annua è impegnata quando la Commissione adotta la decisione di concessione del contributo comunitario. Gli impegni relativi alle quote annue successive sono fondati sul piano di finanziamento iniziale o riveduto del progetto e sono effettuati, in linea di massima, all'inizio di ciascun esercizio finanziario e, di norma entro il 30 aprile di ogni anno, sulla base delle previsioni di spesa del progetto per l'esercizio in corso [26].

     b) per i progetti che hanno una durata inferiore a due anni o per i quali il contributo comunitario non supera 50 milioni di euro, un primo impegno pari all'80% del contributo può essere effettuato quando la Commissione adotta la decisione di concessione del contributo comunitario. Il saldo forma oggetto di un impegno in base allo stato di esecuzione del progetto [27].

     5. Salvo in casi debitamente motivati, sono revocati i contributi concessi per un progetto, un gruppo di progetti o una fase di progetto i cui lavori non siano iniziati nei due anni successivi alla data di avvio prevista indicata nella decisione di concessione dei contributi stessi, o alla data di approvazione, se successiva.

In ogni caso la Commissione notifica a tempo debito allo Stato membro interessato e all'autorità designata l'eventuale rischio di revoca [28].

 

     Articolo D. Pagamenti.

     1. Il pagamento del contributo finanziario è effettuato in conformità degli impegni di bilancio ed è corrisposto all'autorità o all'organismo a tal fine designato nella domanda presentata dallo Stato membro beneficiario interessato. Esso può assumere la forma di pagamento in acconto, di pagamento intermedio o di pagamento del saldo. I pagamenti intermedi o del saldo si riferiscono alle spese effettivamente sostenute, che devono essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente [29].

     2. I pagamenti vengono eseguiti in base alle modalità seguenti:

     a) un solo pagamento in acconto, del 20% del contributo del Fondo inizialmente concesso, è versato a seguito dell'adozione della decisione che concede il contributo comunitario e, salvo casi debitamente motivati, dopo la firma dei contratti relativi agli appalti pubblici. L'autorità o l'organismo designato di cui al paragrafo 1 restituisce la totalità o parte del pagamento in acconto se nessuna domanda di pagamento è stata trasmessa alla Commissione entro dodici mesi dalla data di pagamento dell'acconto;

     b) pagamenti intermedi possono essere versati a condizione che la realizzazione del progetto proceda in modo soddisfacente in vista del suo completamento, e sono corrisposti a titolo di rimborso delle spese certificate ed effettivamente sostenute nel rispetto delle condizioni seguenti:

     - presentazione, da parte dello Stato membro, di una domanda recante ragguagli sullo stato di avanzamento del progetto, misurato mediante indicatori fisici e finanziari, e sulla conformità con la decisione di concessione del contributo nonché, se del caso, con le condizioni specifiche presunte per il contributo stesso;

     - assunzione di iniziative per dar seguito alle osservazioni e raccomandazioni delle autorità di controllo nazionali e/o comunitarie, in particolare per quanto riguarda la correzione delle irregolarità presunte o constatate;

     - indicazione dei principali problemi tecnici, finanziari e giuridici incontrati e dei provvedimenti presi per ovviarvi;

     - esecuzione di un'analisi delle differenze rispetto al piano di finanziamento iniziale;

     - indicazione delle misure adottate per garantire la pubblicità del progetto.

Gli Stati membri sono informati senza indugio dalla Commissione se una delle condizioni summenzionate non è soddisfatta;

     c) l'importo cumulato dei pagamenti di cui alle lettere a) e b) non può eccedere l'80% del contributo totale concesso; per progetti di particolare rilievo con impegni per quote annue e nei casi che lo giustifichino, tale massimale può essere portato al 90%;

     d) il saldo del contributo comunitario, calcolato sulla base delle spese certificate ed effettivamente sostenute, è pagato se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

     - il progetto, la fase del progetto o il gruppo di progetti sono stati realizzati conformemente agli obiettivi;

     - l'autorità o l'organismo designato di cui al paragrafo 1 presenta alla Commissione una domanda di pagamento nei sei mesi successivi al termine per il completamento dei lavori e dei pagamenti indicato nella decisione di concessione del contributo al progetto, alla fase del progetto o al gruppo di progetti;

     - la relazione finale di cui all'articolo F, paragrafo 4, è presentata alla Commissione;

     - lo Stato membro invia alla Commissione un attestato che conferma le informazioni fornite nella domanda di pagamento e nella relazione;

     - lo Stato membro invia alla Commissione la dichiarazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1;

     - sono state applicate tutte le misure di informazione e pubblicità decise dalla Commissione a norma dell'articolo 14, paragrafo 3 [30].

     3. Se la relazione finale di cui al paragrafo 2 del presente articolo non è presentata alla Commissione nei 18 mesi successivi alla scadenza indicata nella decisione di concessione del contributo per il completamento dei lavori e dei pagamenti, la parte del contributo stesso corrispondente al saldo del progetto è annullata [31].

     4. Gli Stati membri designano le autorità autorizzate a rilasciare gli attestati di cui al paragrafo 2, lettera d) [32].

     4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché, di norma, le domande di pagamento siano presentate alla Commissione tre volte all'anno, entro il 1 marzo, il 1 luglio e il 1 novembre [33].

     5. I pagamenti sono effettuati all'autorità o all'organismo designato dallo Stato membro, di regola entro due mesi dalla ricezione di una domanda di pagamento ammissibile condizionatamente alle residue disponibilità di bilancio [34].

     6. Per gli studi e le altre misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2 le opportune procedure di pagamento sono stabilite dalla Commissione.

     7. La Commissione definisce norme comuni di ammissibilità delle spese [35].

 

     Articolo E. Utilizzazione dell'euro. [36]

     1. Le domande di contributo presentate alla Commissione, compreso il pertinente piano di finanziamento, sono espresse in euro [37].

     2. Gli importi dei contributi e i piani di finanziamento approvati dalla Commissione sono espressi in ecu [38].

     3. Le dichiarazioni di spesa a supporto delle relative domande di pagamento sono espresse in euro [39].

     4. Il contributo finanziario versato dalla Commissione all'autorità all'uopo designata dallo Stato membro è pagato in euro [40].

     5. Per gli Stati membri che non partecipano all'euro, il tasso di conversione applicato è il tasso contabile della Commissione [41].

 

     Articolo F. Sorveglianza.

     1. La Commissione e gli Stati membri garantiscono una sorveglianza efficace della realizzazione dei progetti comunitari cofinanziati dal Fondo. Per tale sorveglianza ci si avvale di relazioni elaborate secondo procedure adottate di comune accordo, di controlli per sondaggio e dei comitati all'uopo istituiti.

     2. La sorveglianza implica il ricorso ad indicatori fisici e finanziari. Questi indicatori sono consoni al carattere specifico del progetto e ai suoi obiettivi. Essi sono strutturati in modo che risultino:

     - lo stato di avanzamento del progetto rispetto al piano e agli obiettivi inizialmente stabiliti;

     - l'andamento della gestione e gli eventuali problemi connessi.

     3. Comitati di sorveglianza sono istituiti in base ad un accordo tra lo Stato membro interessato e la Commissione.

Le autorità o gli organismi designati dallo Stato membro, la Commissione e, se del caso, la BEI vi sono rappresentati.

Laddove autorità regionali e locali siano competenti per l'esecuzione di un progetto ed, eventualmente, direttamente interessate da un progetto le stesse vi saranno anche rappresentate.

     4. Per ogni progetto, l'autorità o l'organismo all'uopo designato dallo Stato membro invia alla Commissione, nei tre mesi successivi alla fine di ciascun anno intero di attuazione, una relazione sui progressi realizzati. Una relazione finale è inviata alla Commissione nei sei mesi successivi al completamento del progetto o della fase del progetto. Nella relazione figurano gli elementi seguenti:

     a) la descrizione dei lavori realizzati, con corredo di indicatori fisici, quantificazione delle spese per categoria di lavori e misure eventualmente adottate in riferimento alle clausole specifiche che figurano nella decisione di concessione del contributo;

     b) informazioni relative a tutte le azioni pubblicitarie;

     c) certificazione della conformità dei lavori rispetto alla decisione di concessione del contributo;

     d) una prima valutazione circa la possibilità di conseguire i risultati attesi conformemente a quanto indicato all'articolo 13, paragrafo 4, che comporti in particolare:

     - la data effettiva di avvio del progetto;

     - indicazioni circa le modalità di gestione del progetto ultimato;

     - conferma, se del caso, delle previsioni finanziarie, in particolare per quanto concerne i costi operativi e le entrate previste;

     - conferma delle previsioni socioeconomiche, in particolare per quanto concerne la stima dei costi e dei benefici;

     - ragguagli sulle misure adottate per garantire la tutela dell'ambiente e sul loro costo, con precisazioni in merito al rispetto del principio "chi inquina, paga" [42].

     5. In base alle indicazioni emerse nell'ambito della sorveglianza, e tenendo conto delle osservazioni del comitato di sorveglianza, la Commissione adatta, se del caso su proposta dello Stato membro, l'entità e le condizioni di concessione del contributo finanziario approvato inizialmente, nonché il piano di finanziamento previsto.

Le pertinenti modalità per procedere alle modifiche, differenziate a seconda delle caratteristiche e della portata, sono precisate nella decisione di concessione del contributo [43].

     6. Ai fini di una maggiore efficacia del Fondo, la Commissione accerta che, nell'ambito dell'amministrazione dello stesso, particolare attenzione sia rivolta alla trasparenza della gestione.

     7. Le modalità della sorveglianza sono specificate nelle decisioni della Commissione recanti approvazione dei progetti.

 

     Articolo G. Controllo. [44]

     L'attuale paragrafo 1 è spostato nell'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma. Il nuovo paragrafo 1 è così formulato: "1. La Commissione e gli Stati membri, sulla base di intese amministrative bilaterali, collaborano per coordinare i piani, la metodologia e l'esecuzione dei controlli, in modo da raggiungere la massima efficacia. Essi si comunicano senza indugio i risultati dei controlli effettuati. I seguenti fattori sono esaminati e valutati almeno annualmente:

     a) i risultati dei controlli effettuati dallo Stato membro e dalla Commissione;

     b) le eventuali osservazioni degli altri organi o servizi di controllo, nazionali o comunitari;

     c) l'incidenza finanziaria delle irregolarità accertate, le misure già adottate o ancora necessarie per correggerle e, se del caso, le modifiche apportate ai sistemi di gestione e di controllo.

A seguito di tale esame e valutazione e indipendentemente dalle misure che lo Stato membro deve prendere senza indugio a norma dell'articolo H, la Commissione può formulare osservazioni con particolare riguardo all'incidenza finanziaria delle irregolarità eventualmente accertate. Dette osservazioni sono trasmesse allo Stato membro e all'autorità designata per il progetto di cui trattasi. Se del caso, le osservazioni sono accompagnate da richieste di misure correttive intese a porre rimedio alle insufficienze di gestione e ad eliminare le irregolarità constatate e non ancora rettificate. Lo Stato membro ha la possibilità di commentare tali osservazioni.

Se, in seguito ai commenti dello Stato membro o in mancanza di tali commenti, la Commissione adotta delle conclusioni, lo Stato membro prende, entro il termine impartito, le iniziative necessarie per tener conto delle richieste della Commissione e la informa delle azioni intraprese.

     2. Salvo il disposto del presente articolo, la Commissione può sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio se constata nelle spese una grave irregolarità. Essa informa lo Stato membro interessato delle azioni intraprese e della relativa motivazione.

     3. Per un periodo di tre anni, se non altrimenti deciso nelle intese amministrative bilaterali successivamente al pagamento da parte della Commissione del saldo relativo a un progetto, l'organismo e le autorità responsabili tengono a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi (o gli originali o copie certificate degli originali su supporti di dati comunemente accettati) concernenti le spese e i controlli relativi al progetto in questione.

Tale termine è interrotto in caso di procedimenti giudiziari o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

 

     Articolo H. Rettifiche finanziarie. [45]

     1. Se, dopo le necessarie verifiche, la Commissione conclude che:

     a) l'attuazione di un progetto non giustifica né una parte né la totalità del contributo concesso, inclusa la mancata osservanza di una delle condizioni previste dalla decisione recante approvazione del contributo e, in particolare, qualsiasi modifica significativa che influenza la natura e le condizioni di attuazione del progetto, per la quale non è stata ottenuta l'approvazione della Commissione; o

     b) si riscontra un'irregolarità in relazione al contributo del Fondo e che lo Stato membro interessato non ha adottato le necessarie misure correttive, la Commissione sospende il contributo relativo al progetto interessato e, precisandone le ragioni, chiede che lo Stato membro in questione presenti le sue osservazioni entro un termine stabilito. Se lo Stato membro muove obiezioni alle osservazioni formulate dalla Commissione, viene da questa convocato ad un'audizione, nella quale entrambe le parti si adoperano per raggiungere un accordo sulle osservazioni e sulle conclusioni che se ne devono trarre [46].

     2. Alla scadenza del termine stabilito dalla Commissione, questa, fatto salvo il rispetto della debita procedura se non è stato raggiunto un accordo entro tre mesi, tenendo conto delle eventuali osservazioni formulate dallo Stato membro, decide di:

     a) ridurre l'acconto di cui all'articolo D, paragrafo 2 o

     b) effettuare le necessarie rettifiche finanziarie. Ciò implica la soppressione integrale o parziale del contributo concesso al progetto. Tali decisioni sono adottate in osservanza del principio di proporzionalità. La Commissione stabilisce l'importo di una rettifica tenendo conto del tipo di irregolarità o modifica, nonché dell'incidenza finanziaria potenziale delle eventuali carenze dei sistemi di gestione o di controllo. In caso di riduzione o soppressione, le somme versate vengono recuperate [47].

     3. Le somme che danno luogo a ripetizione dell'indebito devono essere restituite alla Commissione. Gli importi oggetto di ripetizione dell'indebito vengono riversati alla Commissione. Vengono addebitati interessi di mora, secondo le disposizioni decise dalla Commissione [48].

     4. La Commissione adotta le modalità d'attuazione dei paragrafi da 1 a 3 e le comunica, per conoscenza, agli Stati membri e al Parlamento europeo [49].

 

     Articolo I. Appalti pubblici.

     Nel quadro dell'applicazione delle norme comunitarie sugli appalti pubblici, i bandi trasmessi per essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee precisano i dati di riferimento dei progetti per i quali è chiesto o deciso un contributo comunitario.

 

     Articolo J. Informazione.

     Le informazioni che devono figurare nella relazione annuale di cui all'articolo 14 sono precisate nell'allegato del presente allegato. La Commissione organizza su propria iniziativa, con frequenza semestrale, una riunione d'informazione con gli Stati membri.

A tale riunione la Commissione informa gli Stati membri in particolare dei temi pertinenti ai fini della relazione annuale e delle azioni e decisioni da essa adottate. La Commissione invia agli Stati membri i documenti pertinenti con debito anticipo rispetto alla riunione [50].

 

     Articolo K. Revisione.

     Se necessario alla luce dell'esperienza acquisita, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può modificare le disposizioni del presente allegato.

 

 

Allegato dell'allegato

 

     La relazione annuale contiene informazioni in merito agli elementi di seguito indicati:

     1. contributo finanziario impegnato e pagato dal Fondo, con ripartizione annuale per Stato membro e per categoria di progetti (ambiente e trasporti);

     2. Impatto economico e sociale del Fondo negli Stati membri e sulla coesione economica e sociale dell'Unione, compreso l'impatto sull'occupazione [51];

     3. le grandi linee dei programmi attuati negli Stati membri beneficiari per soddisfare le condizioni di convergenza economica di cui all'articolo 104 C del trattato e circa l'applicazione dell'articolo 6 del regolamento;

     4. conseguenze che la Commissione trae, quanto alla sospensione del finanziamento, dalle decisioni prese dal Consiglio quali menzionate nell'articolo 6 [52].

     5. contributo del Fondo all'azione svolta dagli Stati membri beneficiari per dare attuazione alla politica comunitaria in materia di ambiente e per potenziare le reti transeuropee di infrastrutture dei trasporti, equilibrio tra i progetti riguardanti l'ambiente e quelli relativi alle infrastrutture dei trasporti;

     6. valutazione della compatibilità tra interventi del Fondo e politiche comunitarie, comprese quelle relative alla tutela dell'ambiente, ai trasporti, alla concorrenza e agli appalti pubblici;

     7. misure intese ad assicurare il coordinamento tra i progetti sovvenzionati dal Fondo e le azioni finanziate con i contributi del bilancio comunitario, della BEI e degli altri strumenti finanziari della Comunità;

     8. investimenti effettuati dagli Stati membri beneficiari nei settori della tutela dell'ambiente e delle infrastrutture dei trasporti;

     9. studi preparatori realizzati e misure di sostegno tecnico finanziate, con indicazioni particolareggiate circa la tipologia di tali studi e misure;

     10. risultati delle attività di sorveglianza, stima e valutazione dei progetti, con indicazioni circa eventuali adeguamenti di questi ultimi per conformarli alle esigenze evidenziate da tali risultati;

     11. contributo della BEI alla valutazione dei progetti;

     12. le grandi linee dei risultati dei controlli effettuati, delle irregolarità riscontrate e delle procedure amministrative e giudiziarie in corso.

 


[1] Abrogato dall'art. 6 del regolamento (CE) n. 1084/2006 ,con effetto dal 1° gennaio 2007.

[2] Paragrafo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1264/99.

[3] Paragrafo aggiunto dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[4] Paragrafo aggiunto dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[5] Alinea così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1264/99.

[6] Alinea così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1264/99.

[7] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1264/99.

[8] Articolo già modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1264/99 e così ulteriormente modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1264/99.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1264/99.

[11] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1264/99.

[12] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1264/99.

[13] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1264/99.

[14] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1264/99.

[15] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1264/99.

[16] Paragrafo così modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[17] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1264/99.

[18] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1264/99.

[19] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1264/99.

[20] Paragrafo soppresso dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1264/99.

[21] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1264/99.

[22] Articolo aggiunto dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[23] Allegato già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1264/99 e così ulteriormente sostituito dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[24] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1265/99.

[25] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1265/99.

[26] Comma così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1265/99.

[27] Comma così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1265/99.

[28] Paragrafo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1265/99.

[29] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1265/99.

[30] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1265/99.

[31] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1265/99.

[32] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1265/99.

[33] Paragrafo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1265/99.

[34] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1265/99.

[35] Paragrafo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1265/99.

[36] Titolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1265/99.

[37] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1265/99.

[38] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1265/99.

[39] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1265/99.

[40] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1265/99.

[41] Paragrafo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1265/99.

[42] Comma aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1265/99.

[43] Comma aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1265/99.

[44] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1265/99.

[45] Titolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1265/99.

[46] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1265/99.

[47] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1265/99.

[48] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1265/99.

[49] Paragrafo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1265/99.

[50] Comma aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1265/99.

[51] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1265/99.

[52] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1265/99.