§ 19.1.19 - Regolamento 21 giugno 1999, n. 1266.
Regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.1 questioni generali, obiettivi e missione dei trattati
Data:21/06/1999
Numero:1266


Sommario
Art. 1.      Il coordinamento e la coerenza dei contributi concessi nel quadro dell'assistenza preadesione dallo strumento agricolo e di sviluppo rurale (in appresso denominato "strumento agricolo"), dallo [...]
Art. 2.      Le azioni volte a sostenere l'agricoltura e lo sviluppo rurale stabilite all'articolo 2 dello strumento agricolo istituito dal regolamento (CE) n. 1268/1999 sono finanziate conformemente alle [...]
Art. 3.      Lo strumento strutturale di preadesione istituito dal regolamento (CE) n. 1267/1999 finanzia, conformemente alle disposizioni ivi previste, progetti d'investimento nei seguenti settori
Art. 4.      1. I finanziamenti del programma PHARE sono effettuati conformemente al regolamento (CEE) n. 3906/89
Art. 5.      Le azioni e misure da finanziare nel quadro dell'assistenza preadesione possono beneficiare solo del contributo di uno degli strumenti di cui al presente regolamento
Art. 6.      Il finanziamento delle azioni e delle misure a titolo del presente regolamento è subordinato al rispetto degli impegni contenuti negli accordi europei richiamati nel regolamento (CE) n. 622/98 e [...]
Art. 7.      Gli Stati beneficiari partecipano al finanziamento degli investimenti
Art. 8.      Le azioni e le misure finanziate a titolo dei tre strumenti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono decise secondo le disposizioni previste da ciascuno dei regolamenti relativi a detti strumenti
Art. 9.      1. La Commissione è responsabile del coordinamento degli interventi attuati a titolo dei tre strumenti, in particolare per quanto riguarda gli orientamenti per paese dell'assistenza preadesione. [...]
Art. 10.      La Commissione assicura il coordinamento e la coerenza tra gli interventi attuati nel quadro del presente regolamento a titolo del bilancio comunitario, gli interventi della Banca europea per [...]
Art. 11.      1. La Commissione attua l'assistenza comunitaria nel rispetto della trasparenza e conformemente al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in particolare [...]
Art. 12.      1. La selezione dei progetti dei paesi candidati, le relative gare d'appalto e aggiudicazioni sono soggette ad approvazione ex ante da parte della Commissione
Art. 13.      La Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione per paese riguardante l'assistenza globale preadesione
Art. 14.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 19.1.19 - Regolamento 21 giugno 1999, n. 1266. [1]

Regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89.

(G.U.C.E. 26 giugno 1999, n. L 161).

 

Art. 1.

     Il coordinamento e la coerenza dei contributi concessi nel quadro dell'assistenza preadesione dallo strumento agricolo e di sviluppo rurale (in appresso denominato "strumento agricolo"), dallo strumento strutturale e da PHARE sono assicurati in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Le azioni volte a sostenere l'agricoltura e lo sviluppo rurale stabilite all'articolo 2 dello strumento agricolo istituito dal regolamento (CE) n. 1268/1999 sono finanziate conformemente alle disposizioni di detto regolamento.

 

     Art. 3.

     Lo strumento strutturale di preadesione istituito dal regolamento (CE) n. 1267/1999 finanzia, conformemente alle disposizioni ivi previste, progetti d'investimento nei seguenti settori:

     - misure ambientali che permettano ai paesi beneficiari di conformarsi alle esigenze del diritto comunitario in materia di ambiente e agli obiettivi dei partenariati per l'adesione;

     - misure nel settore delle infrastrutture di trasporto intese a promuovere una mobilità sostenibile, in particolare quelle che costituiscono progetti d'interesse comune sulla base dei criteri della decisione n. 1692/96/CE e misure che consentano ai paesi beneficiari di conformarsi agli obiettivi dei partenariati per l'adesione; tali misure riguardano, fra l'altro, l'interconnessione e l'interoperabilità tra le reti nazionali e tra queste e le reti transeuropee, nonché l'accesso a queste reti.

 

     Art. 4.

     1. I finanziamenti del programma PHARE sono effettuati conformemente al regolamento (CEE) n. 3906/89.

     2. [2]

 

     Art. 5.

     Le azioni e misure da finanziare nel quadro dell'assistenza preadesione possono beneficiare solo del contributo di uno degli strumenti di cui al presente regolamento.

 

     Art. 6.

     Il finanziamento delle azioni e delle misure a titolo del presente regolamento è subordinato al rispetto degli impegni contenuti negli accordi europei richiamati nel regolamento (CE) n. 622/98 e delle condizioni previste dai partenariati per l'adesione nonché alle pertinenti disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CE) n. 1267/1999, (CE) n. 1268/1999 e del presente regolamento.

 

     Art. 7.

     Gli Stati beneficiari partecipano al finanziamento degli investimenti.

 

     Art. 8.

     Le azioni e le misure finanziate a titolo dei tre strumenti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono decise secondo le disposizioni previste da ciascuno dei regolamenti relativi a detti strumenti.

 

     Art. 9.

     1. La Commissione è responsabile del coordinamento degli interventi attuati a titolo dei tre strumenti, in particolare per quanto riguarda gli orientamenti per paese dell'assistenza preadesione. Essa è assistita in questo compito dal comitato previsto all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3906/89.

     2. La Commissione comunica al comitato di cui al paragrafo 1 gli stanziamenti finanziari indicativi per ciascun paese e per strumento di preadesione, l'azione intrapresa ai sensi dell'articolo 10, nonché le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 12. Tali decisioni sono comunicate alla Corte dei conti.

 

     Art. 10.

     La Commissione assicura il coordinamento e la coerenza tra gli interventi attuati nel quadro del presente regolamento a titolo del bilancio comunitario, gli interventi della Banca europea per gli investimenti o di altri strumenti finanziari comunitari e quelli delle istituzioni finanziarie internazionali.

 

     Art. 11.

     1. La Commissione attua l'assistenza comunitaria nel rispetto della trasparenza e conformemente al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 114.

     2. L'assistenza preadesione copre anche le spese di sorveglianza, di controllo e di valutazione degli interventi.

     3. Le decisioni di finanziamento e tutti i contratti o strumenti di esecuzione che ne derivano autorizzano espressamente la Commissione e la Corte dei conti a procedere, all'occorrenza, a verifiche in loco.

 

     Art. 12.

     1. La selezione dei progetti dei paesi candidati, le relative gare d'appalto e aggiudicazioni sono soggette ad approvazione ex ante da parte della Commissione.

     2. La Commissione può tuttavia decidere, in base ad un'analisi caso per caso della capacità di gestione di programmi/progetti nazionali e settoriali, delle procedure di controllo finanziario e delle strutture di finanziamento pubblico, di derogare all'approvazione ex ante di cui al paragrafo 1 e di conferire ad agenzie esecutive dei paesi candidati la gestione decentrata degli aiuti. La deroga all'approvazione ex ante è subordinata a:

     - criteri minimi per la valutazione della capacità di gestione degli aiuti da parte delle agenzie esecutive dei paesi candidati, nonché a prescrizioni minime applicabili a dette agenzie definite nell'allegato del presente regolamento;

     - disposizioni specifiche riguardanti tra l'altro la pubblicazione dei bandi di gara, l'apertura e la valutazione delle offerte, l'aggiudicazione degli appalti e l'applicazione delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, da stabilire in convenzione di finanziamento con ciascun paese beneficiario. [3]

     3. Le modalità di controllo e valutazione sono stabilite dalla Commissione.

 

     Art. 13.

     La Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione per paese riguardante l'assistenza globale preadesione.

 

     Art. 14.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATO

CRITERI E PRESCRIZIONI MINIMI PER LA GESTIONE

DECENTRATA DA APPLICARE ALLE AGENZIE ESECUTIVE

DEI PAESI CANDIDATI (ARTICOLO 12)

    1. Criteri minimi per la valutazione della capacità di gestione degli aiuti da parte delle agenzie esecutive dei paesi candidati

    I criteri seguenti sono applicati dalla Commissione per valutare quali agenzie esecutive dei paesi partner siano in grado di gestire gli aiuti su base decentrata:

    i) ben definito sistema di gestione dei fondi dotato di un regolamento interno completo, con responsabilità istituzionali e individuali chiare;

    ii) principio di separazione dei poteri che deve essere rispettato in modo da garantire l'assenza di conflitti di interesse negli appalti e nei pagamenti;

    iii) disponibilità di personale idoneo a cui assegnare i compiti. Occorre che il personale abbia le opportune competenze ed esperienze in materia di verifiche contabili, conoscenze linguistiche e una formazione completa nell'applicazione dei programmi comunitari.

 

    2. Prescrizioni minime per la gestione decentrata da parte delle agenzie esecutive dei paesi candidati

    La gestione decentrata nei paesi candidati, con un controllo ex poste della Commissione, può essere applicata alle agenzie esecutive che soddisfino le seguenti condizioni:

    i) controlli interni efficaci dimostrati comprendenti funzioni di revisione contabile indipendenti e un sistema efficace di rendicontazione contabile e finanziaria conforme alle norme di revisione internazionalmente accettate;

    ii) un esempio recente di controllo finanziario e operativo che dimostri la gestione efficace e tempestiva dei contributi comunitari, ovvero misure nazionali di natura analoga;

    iii) un controllo finanziario nazionale affidabile sull'agenzia esecutiva;

    iv) norme in materia di appalti approvate dalla Commissione in base ai requisiti del titolo IX del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee;

    v) impegno dell'ordinatore nazionale ad assumersi la piena responsabilità ed affidabilità per i fondi.

    Quest'impostazione non pregiudica il diritto della Commissione e della Corte dei conti di verificare le spese.

 

 


[1] Abrogato dall'art. 25 del regolamento (CE) n. 1085/2006, con effetto dal 1° gennaio 2007

[2] Modifica l'art. 3 del regolamento (CE) 18 dicembre 1989, n. 3906.

[3] Per una limitazione all’applicazione del presente paragrafo, vedi l’art. 1 del regolamento (CE) n. 1419/2004.