§ 20.7.27 - Regolamento 5 dicembre 2000, n. 2666.
Regolamento (CE) n. 2000/2666 del Consiglio relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.7 politica di sviluppo
Data:05/12/2000
Numero:2666


Sommario
Art. 1.      1. La Comunità fornisce un'assistenza, in appresso denominata "assistenza comunitaria", a favore dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, della Repubblica federale di Jugoslavia e [...]
Art. 2.      1. L'assistenza comunitaria mira principalmente a favorire la partecipazione dei paesi beneficiari al processo di stabilizzazione e di associazione
Art. 3.      1. Salvo casi eccezionali debitamente motivati, l'assistenza comunitaria è fornita come segue
Art. 4.      1. Qualora venga fornita tramite l'agenzia europea per la ricostruzione, l'assistenza comunitaria a favore della Repubblica federale di Jugoslavia e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia [...]
Art. 5.      1. Il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti dell'uomo e delle minoranze, nonché delle libertà fondamentali, costituisce un elemento fondamentale per l'attuazione [...]
Art. 6.      1. L'assistenza comunitaria è concessa sotto forma di aiuti non rimborsabili
Art. 7.      1. La Commissione attua l'assistenza comunitaria conformemente al regolamento finanziario del Consiglio, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee
Art. 8.      1. Le decisioni di finanziamento e i contratti che ne derivano prevedono in particolare il monitoraggio e il controllo finanziario della Commissione, incluso l'OLAF, e revisioni contabili della [...]
Art. 9.      1. Le decisioni di finanziamento che non sono incluse nei programmi indicativi pluriennali e nei programmi d'azione annuali di cui all'articolo 3 sono adottate singolarmente dalla Commissione [...]
Art. 10.      1. La Commissione è assistita da un comitato di gestione, (in prosieguo "comitato CARDS")
Art. 11.      1. Per garantire la coerenza dell'assistenza comunitaria migliorandone al tempo stesso complementarità ed efficacia, gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente tutte le [...]
Art. 12.      La Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione dell'assistenza comunitaria. La relazione contiene informazioni sulle azioni finanziate nel [...]
Art. 13.      1. Anteriormente al 31 dicembre 2004, le Consiglio procede ad un riesame del presente regolamento
Art. 14.      1. Il regolamento (CE) n. 1628/96 è abrogato
Art. 15.      Tuttavia i regolamenti (CEE) n. 3906/89 e (CE) n. 1628/96 restano applicabili ai progetti e/o programmi le cui procedure relative alla decisione di finanziamento della Commissione siano state [...]
Art. 16. 
Art. 17.      All'articolo 1 bis, paragrafo 5, della decisione 97/256/CE del Consiglio il secondo comma è sostituito dal seguente
Art. 18.      All'articolo 2 della decisione 1999/311/CE, il primo comma è sostituito dal seguente
Art. 19.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 20.7.27 - Regolamento 5 dicembre 2000, n. 2666.

Regolamento (CE) n. 2000/2666 del Consiglio relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1628/96 e modifica dei Regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CEE) n. 1360/90 e delle Decisioni 97/256/CE e 1999/311/CE.

(G.U.C.E. 7 dicembre 2000, n. L 306).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) La Comunità fornisce assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

     (2) Attualmente l'assistenza comunitaria a favore di detti paesi è fornita per l'essenziale nel contesto del regolamento (CE) n. 1628/96 del Consiglio, del 25 luglio 1996, relativo all'aiuto alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (OBNOVA), nonché del regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale (PHARE). Di conseguenza l'assistenza comunitaria è disciplinata da procedure differenziate, che ne appesantiscono la gestione. Pertanto, conformemente alla richiesta del Consiglio europeo di Helsinki del 10 e 11 dicembre 1999, è opportuno, a fini di efficacia, unificare il quadro giuridico relativo a tale assistenza. È conseguentemente opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1628/96 e modificare il regolamento (CEE) n. 3906/89. Tuttavia al fine di garantire la continuità di azione dell'agenzia europea per la ricostruzione, è opportuno riprendere le disposizioni del regolamento (CE) n. 1628/96 riguardanti la creazione ed il funzionamento dell'agenzia in un nuovo regolamento, la cui entrata in vigore dovrebbe coincidere con la data dell'abrogazione summenzionata.

     (3) Il Consiglio europeo di Lisbona, del 23 e 24 marzo 2000, ha confermato che il suo obiettivo principale resta quello della massima integrazione possibile dei paesi della regione nel contesto politico ed economico generale dell'Europa e che il processo di stabilizzazione e di associazione costituisce la chiave di volta della sua politica nei Balcani.

     (4) Il Consiglio europeo di Feira, del 19 e 20 giugno 2000, ha riconosciuto ai paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione la qualità di candidati potenziali all'adesione all'Unione europea.

     (5) È opportuno sviluppare e riorientare l'assistenza finanziaria attuale per adeguarla agli obiettivi politici dell'Unione europea nei confronti di questa regione, e soprattutto per contribuire al processo di stabilizzazione e di associazione, nonché rafforzare la responsabilità nei confronti di tale processo dei paesi ed entità beneficiarie.

     (6) A tal fine, l'assistenza comunitaria mirerà in particolare a sviluppare il quadro istituzionale, legislativo, economico e sociale in funzione dei valori e dei modelli su cui si basa l'Unione europea e a promuovere l'economia di mercato, tenendo conto delle priorità convenute con i partner interessati.

     (7) Il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti dell'uomo, delle minoranze, delle libertà fondamentali, nonché dei principi del diritto internazionale, costituisce una condizione preliminare per poter beneficiare dell'assistenza comunitaria.

     (8) Occorre riservare particolare attenzione alla dimensione regionale dell'assistenza comunitaria, per intensificare la cooperazione regionale e sostenere il ruolo guida dell'Unione europea nel quadro del patto di stabilità.

     (9) Considerate la situazione politica di determinate regioni e le varie entità che esercitano competenze legate all'attuazione dell'assistenza, è opportuno prevedere che in certi casi quest'ultima possa essere fornita direttamente a beneficiari diversi dallo Stato.

     (10) Onde rendere più efficace l'assistenza comunitaria e inquadrarne l'attuazione, la Commissione dovrebbe definire degli orientamenti generali, secondo la procedura di gestione prevista dal presente regolamento, tenendo conto degli obiettivi della riforma dell'assistenza esterna.

     (11) Al fine di promuovere la cooperazione nella regione, è opportuno prevedere che la partecipazione alle gare d'appalto e ai contratti sia aperta anche ai paesi candidati, nonché, caso per caso, ai paesi beneficiari dei programmi TACIS e MEDA.

     (12) È opportuno prevedere meccanismi di controllo e di tutela degli interessi finanziari della Comunità, segnatamente mediante intervento, nell'esercizio delle rispettive competenze, della Commissione, incluso l'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e della Corte dei conti, a norma del regolamento (Euratom/CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità e del regolamento (CE/Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee.

     (13) L'assistenza comunitaria dovrebbe essere oggetto di un quadro strategico, di una programmazione annuale e pluriennale che saranno sottoposti al comitato di gestione instaurato dal presente regolamento. Ciò permetterà di inserire l'assistenza comunitaria in una prospettiva a medio termine garantendone al contempo coerenza e complementarità con gli aiuti forniti dagli Stati membri.

     (14) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (15) Per quanto riguarda la Repubblica federale di Jugoslavia, è opportuno autorizzare la Commissione a delegare l'esecuzione dei programmi di assistenza all'agenzia europea per la ricostruzione.

     (16) Considerato il campo di applicazione del presente regolamento, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di taluni paesi dell'Europa centrale e orientale, la decisione 97/256/CE del Consiglio, del 14 aprile 1997, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (paesi dell'Europa centrale e orientale, paesi mediterranei, paesi dell'America latina e Asia, Sudafrica, ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Bosnia-Erzegovina), la decisione 1999/311/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa all'adozione della terza fase del programma transeuropeo di cooperazione per l'istruzione superiore (Tempus III) (2000-2006), e il regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che istituisce una fondazione europea per la formazione professionale.

     (17) Gli interventi previsti dal presente regolamento, che si inseriscono nella politica comunitaria per i Balcani occidentali, sono necessari per conseguire uno degli obiettivi della Comunità.

     (18) Il trattato non prevede per l'adozione del presente regolamento poteri di azione diversi da quelli dell'articolo 308,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     1. La Comunità fornisce un'assistenza, in appresso denominata "assistenza comunitaria", a favore dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, della Repubblica federale di Jugoslavia e dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

     2. Possono beneficiare direttamente dell'assistenza comunitaria lo Stato, le entità sotto la giurisdizione e l'amministrazione delle Nazioni Unite, le entità federate, regionali e locali, gli organismi pubblici e parastatali, le parti sociali, le organizzazioni di sostegno alle imprese, le cooperative, le società di mutua assistenza, le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni non governative.

     3. Le entità create dalla comunità internazionale per assicurare l'amministrazione civile di determinate regioni, segnatamente l'alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina e l'amministrazione civile provvisoria delle Nazioni Unite per il Kosovo (MINUK), vengono debitamente consultate per l'attuazione dell'assistenza comunitaria a queste regioni. I programmi e i progetti attuati da queste entità possono beneficiare dell'assistenza comunitaria di cui al presente regolamento, tranne le spese di funzionamento di queste entità, che possono beneficiare all'occorrenza di una sovvenzione concessa nel quadro del regolamento (CE) n. 1080/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativo al sostegno alla missione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo e all'ufficio dell'alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina.

     4. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del presente programma per il periodo 2000-2006 è pari a 4650 milioni di EUR.

     Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

 

     Art. 2.

     1. L'assistenza comunitaria mira principalmente a favorire la partecipazione dei paesi beneficiari al processo di stabilizzazione e di associazione.

     2. L'assistenza comunitaria si prefigge in particolare:

     a) la ricostruzione, l'aiuto al ritorno dei rifugiati e degli sfollati, nonché la stabilizzazione della regione;

     b) la creazione di un quadro istituzionale e legislativo a sostegno della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti dell'uomo e delle minoranze, la riconciliazione e il consolidamento della società civile, l'indipendenza dei media nonché il rafforzamento della legalità e della lotta contro la criminalità organizzata;

     c) lo sviluppo economico sostenibile e le riforme economiche orientate verso l'economia di mercato;

     d) lo sviluppo sociale, segnatamente la lotta contro la povertà, la parità tra i sessi, l'istruzione, l'insegnamento e la formazione, nonché il risanamento dell'ambiente;

     e) lo sviluppo di relazioni più strette fra i paesi beneficiari, fra questi paesi e l'Unione europea, nonché fra questi paesi e i paesi candidati all'adesione all'Unione europea, in collaborazione con gli altri strumenti finalizzati alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e transregionale con i paesi terzi;

     f) la promozione della cooperazione regionale, transnazionale, transfrontaliera e interregionale tra i paesi beneficiari, tra questi ultimi e l'Unione europea, nonché tra i paesi beneficiari e altri paesi della regione.

     3. L'assistenza comunitaria consiste nel finanziare programmi d'investimento e di rafforzamento istituzionale (institution building) in base ai principi di programmazione enunciati dalla Commissione negli orientamenti generali definiti secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

 

     Art. 3.

     1. Salvo casi eccezionali debitamente motivati, l'assistenza comunitaria è fornita come segue:

     a) Il quadro strategico ("country strategic paper") relativo al periodo 2000-2006 ha lo scopo di definire gli obiettivi a lungo termine dell'assistenza e di individuare i settori prioritari d'intervento nei paesi beneficiari. A tal fine si terrà debito conto di tutte le valutazioni pertinenti. Ove circostanze eccezionali lo richiedano, o in funzione dei risultati della valutazione prevista all'articolo 12, tale quadro strategico sarà sottoposto a revisione.

     b) Sulla base del quadro strategico di cui alla lettera a), sono posti in essere programmi indicativi pluriennali per ciascuno dei paesi beneficiari dell'assistenza comunitaria, per periodi di tre anni. Essi tengono conto delle priorità stabilite nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione, nonché delle priorità individuate e concertate con i partner interessati. Tali programmi illustrano le riforme che i partner devono realizzare nei settori prioritari e comprendono una valutazione dei progressi compiuti al riguardo. Essi comportano degli importi indicativi (complessivi e per settore prioritario) ed enunciano i criteri di finanziamento del programma in questione. Essi sono aggiornati ogni anno in funzione delle esigenze. Essi possono essere modificati in funzione dell'esperienza acquisita e dei progressi ottenuti nell'attuazione degli accordi di stabilizzazione e di associazione, in particolare per quanto riguarda la cooperazione regionale.

     c) Per ciascun paese beneficiario dell'assistenza comunitaria sono elaborati programmi d'azione annuali, basati sui programmi indicativi pluriennali di cui alla lettera b). Essi definiscono nel modo più preciso possibile gli obiettivi, i settori d'intervento e la dotazione dell'esercizio corrispondente. Tali programmi contengono un elenco particolareggiato dei progetti da finanziare, con l'indicazione degli importi corrispondenti.

     2. Il quadro strategico, i programmi indicativi pluriennali e i programmi d'azione annuali di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

     Le loro modifiche sono adottate secondo la stessa procedura.

 

     Art. 4.

     1. Qualora venga fornita tramite l'agenzia europea per la ricostruzione, l'assistenza comunitaria a favore della Repubblica federale di Jugoslavia e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia conformemente al regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'agenzia europea per la ricostruzione:

     a) il quadro strategico, i programmi indicativi pluriennali ed il programma d'azione annuale di cui all'articolo 3, nei quali si iscrive l'assistenza comunitaria posta in essere dall'agenzia, sono adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Le raccomandazioni adottate dal consiglio direttivo dell'agenzia, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2667/2000 sono tenute nella massima considerazione;

     b) il direttore dell'agenzia sottopone alla Commissione il progetto di programma d'azione annuale. Il consiglio direttivo dell'agenzia è consultato sull'attuazione del programma d'azione annuale alle condizioni definite all'articolo 4, del regolamento (CE) n. 2667/2000. [1]

     2. Vengono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, anche i programmi d'assistenza a favore della Repubblica federale di Jugoslavia e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia che non figurano nel programma d'azione annuale perché non devono essere attuati dall'agenzia [2].

 

     Art. 5.

     1. Il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti dell'uomo e delle minoranze, nonché delle libertà fondamentali, costituisce un elemento fondamentale per l'attuazione del presente regolamento e un presupposto essenziale per poter beneficiare dell'assistenza comunitaria. In caso di inosservanza di questi principi, il Consiglio può prendere le misure adeguate, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

     2. L'assistenza comunitaria è subordinata altresì alle condizioni definite dal Consiglio nelle conclusioni del 29 aprile 1997, specie per quanto riguarda l'impegno dei beneficiari ad attuare riforme democratiche, economiche e istituzionali.

 

     Art. 6.

     1. L'assistenza comunitaria è concessa sotto forma di aiuti non rimborsabili.

     2. Il finanziamento comunitario può coprire le spese relative alla preparazione, all'attuazione, al controllo e alla valutazione dei progetti e dei programmi, nonché le spese d'informazione.

     3. Il finanziamento comunitario può essere utilizzato a fini di cofinanziamento, che dovrebbe essere perseguito ogni qualvolta possibile. Il cofinanziamento di progetti di investimento finanziati da prestiti garantiti dalla Banca europea per gli investimenti possono, in casi eccezionali, assumere la forma di abbuoni di interessi.

     4. Il finanziamento comunitario può coprire la parte relativa a sussidi delle decisioni di assistenza finanziaria eccezionale ad hoc adottate dal Consiglio sulla base dell'articolo 308 del trattato.

     5. Sono esclusi dal finanziamento comunitario le imposte, i dazi e gli oneri, nonché gli acquisti di beni immobili.

 

     Art. 7.

     1. La Commissione attua l'assistenza comunitaria conformemente al regolamento finanziario del Consiglio, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

     2. Nelle decisioni di finanziamento adottate in forza del presente regolamento e nelle valutazioni di cui all'articolo 12 la Commissione tiene conto dei principi della sana gestione finanziaria e in particolare del risparmio e del rapporto costi/efficacia previsti nel regolamento finanziario.

     3. La partecipazione agli appalti e ai contratti è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e degli Stati beneficiari del presente regolamento, nonché a quelle dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea.

     La partecipazione dei paesi beneficiari dei programmi TACIS e MEDA agli appalti e ai contratti è anch'essa autorizzata dalla Commissione, caso per caso. L’ammissibilità per la partecipazione alle procedure d’appalto nell’ambito del presente regolamento viene ulteriormente definita in base alle norme di ammissibilità e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2112/2005 del Consiglio, del 21 novembre 2005, sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità. [3]

     4. La partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un’organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è definita dal regolamento (CE) n. 2112/2005. [4]

     5. La Commissione garantisce l'informazione concernente gli avvisi di gara, gli appalti, i contratti e gli accordi di finanziamento secondo quanto previsto nell'allegato del presente regolamento.

 

     Art. 8.

     1. Le decisioni di finanziamento e i contratti che ne derivano prevedono in particolare il monitoraggio e il controllo finanziario della Commissione, incluso l'OLAF, e revisioni contabili della Corte dei conti, eventualmente in loco.

     2. La Commissione può inoltre effettuare verifiche in loco e ispezioni a norma del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96. Le misure prese dalla Commissione conformemente alle procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento prevedono una tutela adeguata degli interessi finanziari della Comunità ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.

 

     Art. 9.

     1. Le decisioni di finanziamento che non sono incluse nei programmi indicativi pluriennali e nei programmi d'azione annuali di cui all'articolo 3 sono adottate singolarmente dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

     2. Le decisioni che modificano le decisioni adottate secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, sono adottate dalla Commissione, quando non comportano modifiche sostanziali della natura dei programmi e delle azioni iniziali e, per quanto riguarda l'aspetto finanziario, quando non superano il 20% dell'importo totale previsto per il programma o per l'azione in questione entro il limite di 4 milioni di EUR. Il comitato CARDS di cui all'articolo 10 è informato di tutte le decisioni modificate [5].

 

     Art. 10.

     1. La Commissione è assistita da un comitato di gestione, (in prosieguo "comitato CARDS").

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a quarantacinque giorni.

     3. Il comitato adotta il suo regolamento interno.

     4. Il comitato può esaminare tutte le altre questioni inerenti all'applicazione del presente regolamento che gli vengono sottoposte dal presidente, anche su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, e in particolare tutte le questioni connesse alla programmazione degli interventi, alla loro attuazione generale e ai cofinanziamenti.

 

     Art. 11.

     1. Per garantire la coerenza dell'assistenza comunitaria migliorandone al tempo stesso complementarità ed efficacia, gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente tutte le informazioni utili sugli interventi previsti.

     2. La Commissione, in collegamento con gli Stati membri e sulla base di uno scambio di informazioni reciproco e regolare anche in loco, segnatamente per quanto riguarda i documenti sul quadro strategico, i programmi indicativi pluriennali e annuali, i programmi d'azione di cui all'articolo 3, nonché la preparazione dei progetti e il controllo della loro attuazione, garantisce il coordinamento effettivo degli sforzi di assistenza avviati dalla Comunità - compresa la BEI - e da ciascuno Stato membro per rafforzare la coerenza e la complementarità dei loro programmi di cooperazione. Inoltre essa favorisce il coordinamento e la cooperazione con le istituzioni finanziarie internazionali, con i programmi di cooperazione delle Nazioni Unite e con gli altri donatori. Le modalità concrete per il coordinamento in loco formano oggetto di orientamenti che sono approvati dal comitato CARDS.

 

     Art. 12.

     La Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione dell'assistenza comunitaria. La relazione contiene informazioni sulle azioni finanziate nel corso dell'esercizio, nonché informazioni sui risultati delle attività di controllo, e esprime una valutazione globale dei risultati ottenuti nell'attuazione del quadro strategico, dei programmi indicativi pluriennali o dei programmi d'azione annuali di cui all'articolo 3.

 

     Art. 13.

     1. Anteriormente al 31 dicembre 2004, le Consiglio procede ad un riesame del presente regolamento.

     2. A tale scopo ed al più tardi il 30 giugno 2004, la Commissione presenta al Consiglio una relazione di valutazione corredata di proposte relative al futuro del presente regolamento e, in funzione delle necessità, delle modifiche da apportare.

 

     Art. 14.

     1. Il regolamento (CE) n. 1628/96 è abrogato.

2. All'allegato del regolamento (CEE) n. 3906/89, i termini "Bosnia- Erzegovina", "Albania", "Croazia", "ex Repubblica jugoslava di Macedonia" e "Jugoslavia" sono soppressi.

 

     Art. 15.

     Tuttavia i regolamenti (CEE) n. 3906/89 e (CE) n. 1628/96 restano applicabili ai progetti e/o programmi le cui procedure relative alla decisione di finanziamento della Commissione siano state avviate, ma non ancora ultimate, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 16. [6]

     [All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1360/90, il primo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).]

 

     Art. 17.

     All'articolo 1 bis, paragrafo 5, della decisione 97/256/CE del Consiglio il secondo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 18.

     All'articolo 2 della decisione 1999/311/CE, il primo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 19.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso è applicabile fino al 31 dicembre 2006.

 

 

ALLEGATO

Informazione in materia di avvisi di gara, appalti, contratti

e accordi di finanziamento di cui all'articolo 7, paragrafo 5

 

     1. La Commissione, operando in collegamento con gli Stati membri, fornisce a tutte le imprese, organizzazioni ed istituzioni interessati nella Comunità, su loro richiesta, la documentazione necessaria sugli aspetti generali dei programmi di cui al presente regolamento e sulle condizioni di partecipazione a tali programmi, mediante un uso oculato di Internet.

     2. La Commissione comunica al comitato CARDS e, se del caso, al consiglio direttivo dell'agenzia europea per la ricostruzione, le decisioni di finanziamento adottate che comportano indicazioni precise riguardo agli appalti da prevedere, compresi gli importi previsti, la procedura di attribuzione e le date previste per gli avvisi di gara. Tali indicazioni precise sono trasmesse via Internet.

     3. I risultati degli avvisi di gara, comprese le informazioni relative al numero degli avvisi ricevuti alla data di aggiudicazione dell'appalto ed alle generalità degli aggiudicatari, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e trasmessi via Internet. La Commissione comunica con scadenza trimestrale al comitato CARDS e, se del caso, al consiglio direttivo dell'agenzia europea per la ricostruzione informazioni precise e specifiche sugli appalti conclusi in esecuzione dei programmi e progetti di cui al presente regolamento.

     4. La Commissione trasmette al comitato CARDS, per informazione, gli accordi di finanziamento o altri documenti ad essi assimilati.

 


[1] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2415/2001.

[2] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2415/2001.

[3] Paragrafo così modificato dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 2112/2005.

[4] Paragrafo così sostituito dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 2112/2005.

[5] Paragrafo così rettifivato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 8 febbraio 2001, n. L 38.

[6] Articolo abrogato dall'art. 26 del Regolamento (CE) n. 1339/2008.