§ 20.5.27 - Regolamento 18 dicembre 1989, n. 3906.
Regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.5 azioni a favore dei paesi in transizione
Data:18/12/1989
Numero:3906


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      La Comunità accorda l'aiuto in via autonoma, oppure in cofinanziamento con gli Stati membri, la Banca europea per gli investimenti, paesi terzi o organismi multilaterali o gli stessi paesi [...]
Art. 5.      In linea di massima, l'aiuto della Comunità ha la forma di un aiuto non rimborsabile. Questo può generare fondi che potranno essere utilizzati per finanziare progetti o azioni di cooperazione
Art. 6.      1. L'aiuto può coprire le spese di importazione e le spese locali necessarie per realizzare primo progetti e programmi
Art. 7. 
Art. 8.      La Commissione provvede a gestire l'aiuto tenendo conto della procedura di cui all'articolo 9. Gli orientamenti generali cui è sottoposto l'aiuto ed i programmi settoriali sono adottati secondo [...]
Art. 9. 
Art. 10.      A decorrere dal 1990, la Commissione stabilisce ogni anno una relazione sull'esecuzione delle azioni di cooperazione. Tale relazione è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio ed al [...]
Art. 11.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 20.5.27 - Regolamento 18 dicembre 1989, n. 3906. [1]

Regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale. [2]

(G.U.C.E. 23 dicembre 1989, n. L 375).

 

Art. 1. [3]

     La Comunità intraprende un'azione di aiuto economico a favore dei paesi dell'Europa centrale e orientale elencati in allegato, secondo i criteri previsti dal presente regolamento.

 

     Art. 2. [4]

 

     Art. 3. [5]

     1. L'aiuto viene utilizzato in via prioritaria per il sostegno al processo di riforme nei paesi di cui all'articolo 1, in particolare mediante il finanziamento o la partecipazione al finanziamento di progetti che si prefiggano la ristrutturazione economica.

     Tali progetti o azioni di cooperazione dovranno essere intrapresi, in particolare, nei settori dell'agricoltura, dell'industria, degli investimenti, dell'energia, della formazione, della tutela dell'ambiente nonché del commercio e dei servizi; essi devono beneficiare, in particolare, al settore privato dei paesi di cui all'articolo 1.

     L'aiuto può essere utilizzato anche per interventi di aiuto umanitario.

     2. Le azioni da finanziare a norma del presente regolamento vengono scelte tenendo conto delle preferenze e dei desiderata espressi dai paesi beneficiari.

     3. Per i paesi candidati che sono in partenariato con l'Unione europea per l'adesione i finanziamenti del programma PHARE si concentrano sulle priorità di base connesse al recepimento dell'acquis comunitario, vale a dire il rafforzamento della capacità amministrativa e istituzionale dei paesi candidati all'adesione e gli investimenti, ad eccezione di quelli coperti dai regolamenti (CE) n. 1267/1999 e (CE) n. 1268/1999. PHARE può anche finanziare le misure in materia di ambiente, trasporto e sviluppo agricolo e rurale, che rappresentano una parte accessoria ma indispensabile dei programmi integrati di ristrutturazione industriale o di sviluppo regionale [6].

 

     Art. 4.

     La Comunità accorda l'aiuto in via autonoma, oppure in cofinanziamento con gli Stati membri, la Banca europea per gli investimenti, paesi terzi o organismi multilaterali o gli stessi paesi beneficiari.

 

     Art. 5.

     In linea di massima, l'aiuto della Comunità ha la forma di un aiuto non rimborsabile. Questo può generare fondi che potranno essere utilizzati per finanziare progetti o azioni di cooperazione.

 

     Art. 6.

     1. L'aiuto può coprire le spese di importazione e le spese locali necessarie per realizzare primo progetti e programmi.

     Sono esclusi dal finanziamento comunitario le imposte, i dazi e le tasse, nonché il prezzo d'acquisto dei terreni.

     2. Possono essere coperte le spese di manutenzione e di funzionamento per i programmi di formazione e di ricerca nonché per gli altri progetti, fermo restando che, per questi ultimi, tale contributo è limitato alla fase iniziale ed è di natura decrescente.

 

     3. Per i cofinanziamenti, tuttavia, si tiene conto, in ciascun caso, delle procedure applicate in materia dagli altri finanziatori.

 

     Art. 7. [7]

     1. La partecipazione alle gare di appalto e ai contratti è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati, dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea e dei paesi che beneficiano dell'assistenza a titolo del regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia. L'autorità aggiudicatrice può, in casi debitamente motivati e giudicando caso per caso, autorizzare la partecipazione alle gare di appalto e ai contratti delle persone fisiche e giuridiche di paesi terzi.

     2. Entro l'ambito di applicazione dei trattati, le forniture sono originarie degli Stati membri, dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea o dei paesi che beneficiano dell'assistenza a titolo del regolamento (CE) n. 2666/2000. In casi debitamente motivati e giudicando caso per caso l'autorità aggiudicatrice può derogare a tale disposizione.

 

     Art. 8.

     La Commissione provvede a gestire l'aiuto tenendo conto della procedura di cui all'articolo 9. Gli orientamenti generali cui è sottoposto l'aiuto ed i programmi settoriali sono adottati secondo la stessa procedura.

 

     Art. 9. [8].

     1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato “comitato per l’aiuto alla ristrutturazione economica dei paesi di cui all’articolo 1”. Un osservatore della Banca europea per gli investimenti partecipa ai lavori del comitato per i problemi che riguardano la Banca.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a sei settimane.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 10.

     A decorrere dal 1990, la Commissione stabilisce ogni anno una relazione sull'esecuzione delle azioni di cooperazione. Tale relazione è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale.

 

     Art. 11.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

Allegato [9]

 

     Bulgaria

     Ungheria

     Polonia

     Romania

     Estonia

     Lettonia

     Lituania

     Slovenia

     Repubblica ceca

     Repubblica slovacca

 


[1] Abrogato dall'art. 25 del regolamento (CE) n. 1085/2006, con effetto dal 1° gennaio 2007

[2] Titolo così sostituito dall'art. 1 del Regolamento (CEE) 17 settembre 1990, n. 2698.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 del Regolamento (CEE) 17 settembre 1990, n. 2698.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1 del Regolamento (CEE) 17 settembre 1990, n. 2698.

[5] Articolo così modificato dall'art. 1 del Regolamento (CEE) 17 settembre 1990, n. 2698.

[6] Paragrafo aggiunto dall'art. 4 del Regolamento (CE) 21 giugno 1999, n. 1266.

[7] Articolo modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) 17 settembre 1990, n. 2698 e dall’art. 12 del regolamento (CE) 2500/2001, così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 769/2004.

[8] Articolo modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) 17 settembre 1990, n. 2698 e così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 807/2003.

[9] Allegato aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) 17 settembre 1990, n. 2698 da ultimo così modificato dall'art. 14 del Regolamento (CE) 5 dicembre 2000, n. 2666.