§ 20.5.102 – Regolamento 21 aprile 2004, n. 769.
Regolamento (CE) n. 769/2004 del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CE) n. 555/2000, (CE) n. 2500/2001, (CE) n. [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.5 azioni a favore dei paesi in transizione
Data:21/04/2004
Numero:769


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     


§ 20.5.102 – Regolamento 21 aprile 2004, n. 769.

Regolamento (CE) n. 769/2004 del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CE) n. 555/2000, (CE) n. 2500/2001, (CE) n. 1268/1999 e (CE) n. 1267/1999 per consentire ai paesi oggetto del processo di stabilizzazione e di associazione di partecipare alle gare di appalto organizzate nel quadro dei programmi comunitari di assistenza in vista dell'adesione.

(G.U.U.E. 27 aprile 2004, n. L 123).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181 bis, paragrafo 2, prima frase,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) Il 20 giugno 2003 il Consiglio europeo di Salonicco ha approvato la 'Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: Verso l'integrazione europea', invitando la Commissione a prendere in considerazione l'adozione di misure atte a consentire ai paesi oggetto del processo di stabilizzazione e di associazione di partecipare alle gare d'appalto organizzate nel quadro dei programmi comunitari di assistenza in vista dell'adesione (Phare, Ispa, Sapard).

     (2) È pertanto opportuno modificare i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3906/89, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale, (CE) n. 555/2000, del 13 marzo 2000, relativo alla realizzazione di interventi nell'ambito della strategia di preadesione per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta, (CE) n. 2500/ 2001, del 17 dicembre 2001, relativo all'assistenza finanziaria preadesione per la Turchia, (CE) n. 1268/ 1999, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione e (CE) n. 1267/1999, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 3906/89 è modificato come segue:

     l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 7

     1. La partecipazione alle gare di appalto e ai contratti è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati, dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea e dei paesi che beneficiano dell'assistenza a titolo del regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia. L'autorità aggiudicatrice può, in casi debitamente motivati e giudicando caso per caso, autorizzare la partecipazione alle gare di appalto e ai contratti delle persone fisiche e giuridiche di paesi terzi.

     2. Entro l'ambito di applicazione dei trattati, le forniture sono originarie degli Stati membri, dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea o dei paesi che beneficiano dell'assistenza a titolo del regolamento (CE) n. 2666/2000. In casi debitamente motivati e giudicando caso per caso l'autorità aggiudicatrice può derogare a tale disposizione.»

 

          Art. 2.

     Il regolamento (CEE) n. 555/2000 è modificato come segue: all'articolo 7, i paragrafi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

     «9. La partecipazione alle gare di appalto e ai contratti è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati, dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea e dei paesi che beneficiano dell'assistenza a titolo del regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia. L'autorità aggiudicatrice può, in casi debitamente motivati e giudicando caso per caso, autorizzare la partecipazione alle gare di appalto e ai contratti delle persone fisiche e giuridiche di paesi terzi.

     10. Entro l'ambito di applicazione dei trattati, le forniture sono originarie degli Stati membri, dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea o dei paesi che beneficiano dell'assistenza a titolo del regolamento (CE) n. 2666/2000. In casi debitamente motivati e giudicando caso per caso l'autorità aggiudicatrice può derogare a tale disposizione.»

 

          Art. 3.

     Il regolamento (CEE) n. 2500/2001 è modificato come segue: all'articolo 8:

     a) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

     «7. La partecipazione alle gare di appalto e ai contratti è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati, dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea e dei paesi che beneficiano dell'assistenza a titolo del regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo, e del regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia. L'autorità aggiudicatrice può, in casi debitamente motivati e giudicando caso per caso, autorizzare la partecipazione alle gare di appalto e ai contratti delle persone fisiche e giuridiche di paesi terzi.

     Entro l'ambito di applicazione dei trattati, le forniture sono originarie degli Stati membri, dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea o dei paesi che beneficiano dell'assistenza a titolo del regolamento (CE) n. 1488/96 e del regolamento (CE) n. 2666/2000. In casi debitamente motivati e giudicando caso per caso l'autorità aggiudicatrice può derogare a tale disposizione.»

     b) il paragrafo 8 è soppresso.

 

          Art. 4.

     Il regolamento (CE) n. 1268/1999 è modificato come segue:

     all'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Le persone fisiche e giuridiche di Cipro, di Malta e della Turchia nonché dei paesi che beneficiano dell'assistenza a titolo del regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, possono partecipare alle gare di appalto e ai contratti alle stesse condizioni che si applicano a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati e dei paesi beneficiari.»

 

          Art. 5.

     Il regolamento (CE) n. 1267/1999 è modificato come segue:

     all'articolo 6 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Relativamente alle misure per le quali la Comunità costituisce l'unica fonte di aiuto esterno, la partecipazione alle gare di appalto e ai contratti è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati, dei paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, e dei paesi che beneficiano dell'assistenza a titolo del regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.»

 

          Art. 6.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.