Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 6. finanza, contabilità e patrimonio |
Capitolo: | 6.2 contabilità e programmazione |
Data: | 30/01/1997 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. 1. Lo stato di previsione dell'entrata della Regione del Veneto per l'anno finanziario 1997, annesso alla presente legge, è approvato in lire 36.326.606.849.000 in termini di competenza e in [...] |
Art. 2. 1. Lo stato di previsione della spesa della Regione del Veneto per l'anno finanziario 1997, annesso alla presente legge, è approvato in lire 36.326.606.849.000 in termini di competenza e in lire [...] |
Art. 3. 1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997, con i prospetti allegati di cui all'articolo 13 della [...] |
Art. 4. 1. Sono considerate spese obbligatorie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della legge regionale di contabilità, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge |
Art. 5. 1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 18 della legge regionale di contabilità è determinato in lire 561.773.959.000 e iscritto al capitolo n. 80030 |
Art. 6. 1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, il prelevamento di somme dal fondo per le spese impreviste (capitolo n. 80020) e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio o a [...] |
Art. 7. 1. A norma del primo comma dell'articolo 20 della legge regionale di contabilità, la Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, la iscrizione negli stati di previsione della [...] |
Art. 8. 1. A norma dell'articolo 20, terzo comma, della legge regionale di contabilità, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio atto, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite [...] |
Art. 9. 1. Fra i capitoli di spesa nn. 84742, 84744 e 84746, relativi al cofinanziamento regionale dei programmi comunitari finanziati rispettivamente con il FSE, con il FERS e con il FEOAG, la Giunta [...] |
Art. 10. 1. L'importo da iscrivere nel fondo globale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della vigente legge regionale di contabilità, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si [...] |
Art. 11. 1. Il fondo a disposizione della Presidenza della Giunta regionale, di cui al capitolo n. 2120 dello stato di previsione della spesa, è erogato, mediante apertura di credito in favore di un [...] |
Art. 12. 1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 1997 derivante da leggi regionali e statali in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla [...] |
Art. 13. 1. E' autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione 1997 dell'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio finanziario 1996 per l'ammontare di lire 1.746.954.823.000 |
Art. 14. 1. Per far fronte alla quota a carico della Regione del finanziamento degli interventi previsti dalla legge n. 211/1992 relativa al settore dei sistemi di trasporto rapido di massa è autorizzata [...] |
Art. 15. 1. E' rinnovata per l'anno 1997 l'autorizzazione alla contrazione di mutui quindicennali a tasso variabile, per l'importo complessivo di lire 100.000.000.000, già disposta dalla legge regionale [...] |
Art. 16. 1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 1997, entro i [...] |
Art. 17. 1. Con provvedimenti di variazione del bilancio, da adottare in seguito all'entrata in vigore della legge finanziaria dello Stato per l'anno 1997 e dei provvedimenti legislativi alla medesima [...] |
Art. 18. 1. Il capitolo di spesa n. 7204 assume la seguente nuova denominazione: "Spese per lo sviluppo del sistema informativo regionale, nonché per le attività di aggiornamento e comunicazione nei [...] |
Art. 19. 1. A norma dell'articolo 11 della legge regionale di contabilità è approvato il bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999 della Regione Veneto nel testo allegato alla presente legge |
Art. 20. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto con [...] |
§ 6.2.54 – L.R. 30 gennaio 1997, n. 7. [1]
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997/1999.
(B.U. 4 febbraio 1997, n. 11).
1. Lo stato di previsione dell'entrata della Regione del Veneto per l'anno finanziario 1997, annesso alla presente legge, è approvato in lire 36.326.606.849.000 in termini di competenza e in lire 38.454.426.159.000 in termini di cassa (tabella 1).
2. Sono autorizzate, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'anno finanziario 1997.
1. Lo stato di previsione della spesa della Regione del Veneto per l'anno finanziario 1997, annesso alla presente legge, è approvato in lire 36.326.606.849.000 in termini di competenza e in lire 38.454.426.159.000 in termini di cassa (tabella 2).
2. E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'anno finanziario 1997 entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui al precedente comma, fatto salvo l'impegno delle disponibilità autorizzate sugli esercizi futuri a norma degli articoli 52 e 53 bis della vigente
3. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 1997 entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui al comma 1 del presente articolo.
1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997, con i prospetti allegati di cui all'articolo 13 della legge regionale di contabilità.
1. Sono considerate spese obbligatorie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della legge regionale di contabilità, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.
2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al capitolo n. 80010 e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio indicati nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo.
1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 18 della legge regionale di contabilità è determinato in lire 561.773.959.000 e iscritto al capitolo n. 80030.
2. Il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cassa a favore di altri stanziamenti di cassa del bilancio è disposto con deliberazione del Consiglio regionale non soggetta a controllo, ai sensi dell'articolo 18, commi primo e secondo della stessa legge regionale di contabilità come modificata dalla
1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, il prelevamento di somme dal fondo per le spese impreviste (capitolo n. 80020) e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio o a nuovi capitoli di spesa ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 17 della legge regionale di contabilità.
1. A norma del primo comma dell'articolo 20 della legge regionale di contabilità, la Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, la iscrizione negli stati di previsione della entrata e della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1997 dei capitoli e degli stanziamenti concernenti l'acquisizione al bilancio delle assegnazioni statali vincolate a scopi specifici e la relativa destinazione, quando questa sia tassativamente regolata dalla legge.
1. A norma dell'articolo 20, terzo comma, della legge regionale di contabilità, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio atto, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.
1. Fra i capitoli di spesa nn. 84742, 84744 e 84746, relativi al cofinanziamento regionale dei programmi comunitari finanziati rispettivamente con il FSE, con il FERS e con il FEOAG, la Giunta regionale è autorizzata a disporre storno di fondi in via di compensazione con gli stessi provvedimenti amministrativi con cui proceda all'impegno di spesa, in relazione al diverso grado di attuazione dei corrispondenti programmi comunitari.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 dovranno essere comunicate al Consiglio entro dieci giorni.
1. L'importo da iscrivere nel fondo globale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della vigente legge regionale di contabilità, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1997, è determinato in lire 10.600.000.000 per il fondo globale destinato alle spese correnti (capitolo n. 80210) e in lire 2.200.000.000 per il fondo globale destinato alle spese d'investimento (capitolo n. 80230).
1. Il fondo a disposizione della Presidenza della Giunta regionale, di cui al capitolo n. 2120 dello stato di previsione della spesa, è erogato, mediante apertura di credito in favore di un funzionario regionale con le modalità stabilite dagli articoli 85 e seguenti della legge regionale di contabilità.
1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 1997 derivante da leggi regionali e statali in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascun capitolo di spesa nell'allegato stato di previsione.
2. Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle stabilite dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli e dalla normativa in materia di gestione delle spese dettate dalla legge regionale di contabilità.
1. E' autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione 1997 dell'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio finanziario 1996 per l'ammontare di lire 1.746.954.823.000.
2. L'avanzo di amministrazione presunto, di cui al comma precedente, è destinato alla copertura delle seguenti spese:
a) quanto a lire 1.293.387.366.000 per spese iscritte nel bilancio per l'anno finanziario 1997 in corrispondenza del trasferimento allo stesso di autorizzazioni di spesa finanziate da assegnazioni dello Stato a destinazione vincolata già previste a carico degli esercizi precedenti a seguito del loro mancato impegno, di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge;
b) quanto a lire 3.567.457.000, per spese relative a residui perenti già eliminati a seguito di ricognizione straordinaria;
c) quanto a lire 450.000.000.000, per spese relative ai residui perenti iscritte nei fondi di cui ai capitoli n. 84000 e n. 84100.
1. Per far fronte alla quota a carico della Regione del finanziamento degli interventi previsti dalla
2. A norma dell'articolo 9, lettera h) dello Statuto della Regione per i mutui di cui al comma 1 è autorizzata la contrazione a un tasso effettivo massimo annuo non superiore a quello fissato semestralmente dal Ministero del Tesoro per i mutui degli Enti locali in applicazione al decreto ministeriale del tesoro 25 marzo 1991.
3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.
4. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
5. In via sussidiaria, la Regione può dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.
6. L'ammortamento del mutuo di cui al presente articolo non potrà decorrere da data anteriore al 1 gennaio 1998.
7. L'onere relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in lire 10.500.000.000 a partire dall'esercizio 1998 e trova riscontro di copertura nella parte spesa del bilancio pluriennale 1997-1999 (capitolo n. 86204).
1. E' rinnovata per l'anno 1997 l'autorizzazione alla contrazione di mutui quindicennali a tasso variabile, per l'importo complessivo di lire 100.000.000.000, già disposta dalla
2. L'ammortamento dei mutui, da contrarre nel 1997, di cui al presente articolo, non potrà decorrere da data anteriore al 1 gennaio 1998. L'onere relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in lire 13.000.000.000 a partire dall'esercizio 1998 e trova riscontro di copertura nella parte spesa del bilancio pluriennale 1997-1999 (capitoli n. 86100 e n. 86600).
3. In alternativa a quanto disposto dai commi 1 e 2, la Giunta regionale è autorizzata ad emettere prestiti obbligazionari, con le modalità previste dall'articolo 35 della
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 1997, entro i limiti stabiliti dal secondo comma dell'articolo 22 della legge regionale di contabilità, di cui è data dimostrazione nella tabella 5 allegata alla presente legge, è autorizzata, a norma dell'articolo 25 della legge regionale di contabilità, la contrazione di mutui, la durata non superiore a quindici anni, a tasso variabile, nell'esercizio 1997, per un importo complessivo di lire 95.330.000.000 (capitolo n. 9610).
2. A norma dell'articolo 9, lettera h), dello Statuto della Regione, è autorizzata la contrazione dei mutui di cui al primo comma ad un tasso effettivo massimo annuo non superiore a quello fissato semestralmente dal Ministero del Tesoro per i mutui degli enti locali, in applicazione del decreto ministeriale del tesoro 25 marzo 1991. Il medesimo parametro si applica ai mutui già contratti in applicazione alla vigente convenzione di tesoreria, ma non ancora erogati.
3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.
4. Il pagamento dell'annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della stessa, per tutta la durata dell'ammortamento delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti.
5. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti della rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.
6. L'ammortamento dei mutui, da contrarre nel 1997, di cui al presente articolo, non potrà decorrere da data anteriore al 1 gennaio 1998.
7. L'onere relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in lire 12.300.000.000 a partire dall'esercizio 1998 e trova riscontro di copertura nella parte spesa del bilancio pluriennale 1997-1999 (capitoli n. 86100 e n. 86600).
8. In alternativa, la Giunta regionale è autorizzata ad emettere prestiti obbligazionari, con le modalità previste dall'articolo 35 della
1. Con provvedimenti di variazione del bilancio, da adottare in seguito all'entrata in vigore della legge finanziaria dello Stato per l'anno 1997 e dei provvedimenti legislativi alla medesima collegati, si procederà ad adeguare le entrate previste nell'annessa tabella numero 1 alle relative disposizioni in essi contenute.
2. L'assunzione degli impegni di spesa sugli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1997 in corrispondenza dei capitoli di entrata nn. 1501, 1520, 1812, 2388, 2389, 2763, 2785, 4530, elencati nell'allegato A alla presente legge, è subordinata al preventivo accertamento delle corrispondenti entrate.
3. Gli impegni di spesa sui capitoli n. 84789, n. 84793 e n. 84797 possono essere assunti solo dopo l'approvazione da parte della Commissione europea della procedura di riprogrammazione del DOCUP ob. 2 periodo 1994- 1996.
4. Gli impegni di cui al comma 3 sono condizionati alla revoca dei corrispondenti impegni eventualmente già assunti nel periodo di programmazione 1994-1996, ma non più validi ai fini della eleggibilità delle spese.
5. Il sistema di monitoraggio di cui al comma 4 dell'articolo 3 della
1. Il capitolo di spesa n. 7204 assume la seguente nuova denominazione: "Spese per lo sviluppo del sistema informativo regionale, nonché per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori della statistica, dell'informatica e della telematica".
2. Il capitolo di spesa n. 12008 assume la seguente nuova denominazione: "Contributi alle associazioni dei produttori apistici" (
3. Il capitolo di spesa n. 12530 assume la seguente nuova denominazione: "Finanziamento dei programmi di assistenza tecnica specializzata di cui agli articoli 22 e 23 della
4. Il capitolo di spesa n. 12572 assume la seguente nuova denominazione: "Integrazione regionale per interventi per la tenuta dei libri genealogici e l'effettuazione dei controlli funzionali (
5. Il capitolo di spesa n. 13046 assume la seguente nuova denominazione: "Interventi per le attività tecniche di difesa fitosanitaria, di cui alla legge regionale n. 48/85 e applicazione
1. A norma dell'articolo 11 della legge regionale di contabilità è approvato il bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999 della Regione Veneto nel testo allegato alla presente legge.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto con effetto dal 1 gennaio 1997.
[1] Abrogata dall’art. 1 della