§ 3.1.43 - L.R. 18 aprile 1994, n. 23.
Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:18/04/1994
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura.
Art. 2 bis.  Definizioni.
Art. 3.  Tutela sanitaria del patrimonio apistico.
Art. 4.  Centro regionale per l'apicoltura.
Art. 5.  Consulta regionale per l'apicoltura.
Art. 6.  Registro dei tecnici apistici.
Art. 7.  Denuncia alveari.
Art. 8.  Denuncia delle malattie delle api.
Art. 9.  Prescrizioni e divieti. Distanza degli apiari.
Art. 9 bis.  Anagrafe degli alveari.
Art. 10.  Vigilanza.
Art. 11.  Sanzioni.
Art. 12.  Disposizioni esecutive di attuazione.
Art. 13.  Abrogazioni di norme.
Art. 14.  Norma transitoria.
Art. 15.  Norma finanziaria.


§ 3.1.43 - L.R. 18 aprile 1994, n. 23.

Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura.

(B.U. 19 aprile 1994, n. 33).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, con la presente legge, promuove lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura, intesa anche come strumento per il miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole e la valorizzazione degli ecosistemi naturali, al fine della tutela del patrimonio apistico e della profilassi delle malattie delle api.

     2. L'apicoltura è attività agricola e si inquadra nell'economia agricola regionale, contribuendo alla conservazione dell'ambiente e alla valorizzazione dei prodotti dell'alveare.

 

     Art. 2. Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura. [1]

     1. La Regione del Veneto, al fine di favorire l’incremento dell’apicoltura, promuove l’inserimento di specie vegetali di interesse apistico nei programmi di rimboschimento, negli interventi per la difesa del suolo e nelle azioni di sviluppo delle colture officinali mellifere.

     2. La Giunta regionale, per le finalità di cui all’articolo 1, favorisce la politica di aggregazione dei prodotti e dei produttori promuovendo ed incentivando le forme associate, nell’ambito della programmazione, per il settore dell’apicoltura, sentita la Consulta regionale per l’apicoltura di cui all’articolo 5.

     3. La Giunta regionale in coerenza con la programmazione di cui al comma 2 può concedere:

     a) agli apicoltori, singoli o associati, aiuti agli investimenti;

     b) alle forme associate di cui all’articolo 2 bis, comma 1, lettera i), ed al Centro regionale per l’apicoltura di cui all’articolo 4, aiuti per prestazioni di assistenza tecnica;

     c) al Centro regionale per l’apicoltura di cui all’articolo 4, aiuti alla ricerca per lo sviluppo del settore apistico.

     4. Gli aiuti di cui ai commi 2, 3 vengono concessi, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, previa notifica, esenzione o applicazione del regime de minimis, sulla base di criteri e modalità di erogazione definiti dalla Giunta regionale.

 

          Art. 2 bis. Definizioni. [2]

     1. Ai fini della presente legge si intende per:

     a) arnia: un contenitore per api;

     b) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;

     c) apiario: un insieme unitario di alveari;

     d) postazione: il sito di un apiario;

     d bis) movimentazione di api e alveari: ogni spostamento degli stessi da un sito ad altra localizzazione, sia per fini produttivi che per fini funzionali all’attività apistica e alla sopravvivenza delle api;

     e) nomadismo: forma di conduzione dell'allevamento apistico ai fini dell'incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno;

     f) apicoltore: chiunque detenga e conduca alveari;

     g) imprenditore apistico: chiunque detenga e conduca alveari ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

     h) apicoltore professionista: chiunque esercita l'attività, di cui alla lettera g), a titolo professionale;

     i) forme associate:

     1) le organizzazioni di apicoltori produttori riconosciute ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e successive modificazioni;

     2) le associazioni di apicoltori costituite con atto pubblico nonché le cooperative di apicoltori e loro consorzi di cui all’articolo 2602 e seguenti del codice civile, con almeno cento soci e che detengano complessivamente almeno seicentocinquanta alveari regolarmente denunciati;

     3) i consorzi di tutela del settore apistico.

 

     Art. 3. Tutela sanitaria del patrimonio apistico.

     1. Le Ulss, avvalendosi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ed in collaborazione con i tecnici apistici delle forme associate di cui all’articolo 2 bis, diffondono le norme tecniche per la cura e la profilassi delle malattie delle api e promuovono sistematici accertamenti sanitari adottando le misure di polizia veterinaria a norma delle vigenti leggi e regolamenti [3].

     2. La Giunta regionale adotta piani di intervento volti alla tutela del patrimonio apistico, alla profilassi ed alla cura di malattie, predisposti dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, anche su indicazione delle forme associate di cui all’articolo 2 bis [4].

 

     Art. 4. Centro regionale per l'apicoltura. [5]

     1. La Giunta regionale istituisce presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, il Centro regionale per l’apicoltura con compiti di:

     a) studio e profilassi delle malattie e degli aggressori delle api;

     b) attuazione di analisi chimiche, fisiche e polliniche per la valorizzazione dei prodotti dell’alveare, anche svolta in collaborazione con i laboratori specializzati già esistenti;

     c) sperimentazione e promozione delle moderne tecniche di allevamento e di gestione sanitaria dell’apiario;

     d) formazione e aggiornamento dei tecnici apistici di cui all’articolo 6;

     e) formazione e aggiornamento degli operatori delle aziende ULSS e della struttura regionale, competenti in materia veterinaria;

     f) supporto tecnico-scientifico nella definizione dei piani di intervento di cui all’articolo 3, comma 2.

 

     Art. 5. Consulta regionale per l'apicoltura.

     1. È istituita, presso la Giunta regionale, la consulta regionale per l'apicoltura.

     2. La Consulta è composta da:

     a) il direttore della struttura regionale competente nel settore dell’agricoltura per la materia dell’apicoltura;

     b) il direttore della struttura regionale competente nel settore della sanità in materia veterinaria;

     c) il direttore generale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;

     d) il responsabile del Centro regionale per l’apicoltura;

     e) un rappresentante delle organizzazioni professionali del settore agricolo rappresentate nel Tavolo verde previsto dall’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo” nominato dalle medesime;

     f) quattro rappresentanti delle forme associate di cui all’articolo 2 bis, più rappresentative a livello regionale [6].

     3. La segreteria della consulta è assicurata da un funzionario della struttura regionale competente nel settore dell’agricoltura per la materia dell’apicoltura [7].

     4. I componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 possono essere rappresentati da un funzionario della stessa struttura a ciò espressamente delegato.

     4 bis. Le organizzazioni professionali del settore agricolo di cui al comma 2, lettera e) designano un rappresentante supplente nell’ipotesi in cui il rappresentante designato sia impossibilitato a partecipare ai lavori della Consulta. Con il provvedimento di nomina dei componenti della Consulta sono individuati i componenti supplenti dei rappresentanti di cui al comma 2, lettera f) [8].

     4 ter. Ciascun partecipante alla Consulta regionale per l’apicoltura può farsi assistere da una persona dotata di particolare competenza sugli argomenti all’ordine del giorno [9].

     5. La consulta esprime pareri, su richiesta della Giunta regionale, sull'applicazione della presente legge e delle altre norme in materia di apicoltura [10].

 

     Art. 6. Registro dei tecnici apistici.

     1. Presso la Giunta regionale è istituito il registro in cui vengono iscritti, secondo le modalità stabilite dalla stessa Giunta regionale, i tecnici apistici, i cui nominativi sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione del Veneto [11].

     2. I tecnici apistici, iscritti nel registro di cui al comma 1, collaborano con le Ulss e l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, alla diffusione delle norme di allevamento e profilassi.

 

     Art. 7. Denuncia alveari. [12]

     1. Chiunque detenga, a qualsiasi titolo, apiari ed alveari deve farne denuncia secondo le disposizioni previste dalla normativa nazionale.

     2. Fatte salve le eventuali misure di restrizione disposte dall’autorità sanitaria competente a seguito di focolai di malattie infettive o altri eventi che possono compromettere la salute delle api e la salubrità dei prodotti dell’alveare, le movimentazioni di api e alveari all’interno del territorio regionale, così come previsto dalla normativa nazionale, devono avvenire tramite compilazione, da parte del proprietario o detentore, o persona da essi delegata, del documento di accompagnamento previsto dall’anagrafe apistica nazionale.

     3. Le movimentazioni di api e alveari provenienti da altre regioni devono:

     a) essere comunicate, almeno 48 ore prima, alla competente azienda ULSS di destinazione con indicazione del comune di provenienza e del comune di destinazione;

     b) essere accompagnate da certificazione sanitaria di origine, prevista dall’anagrafe apistica, rilasciata dalla competente autorità sanitaria in data non anteriore a sette giorni dallo spostamento, che va inoltrata alle aziende ULSS di cui alla lettera a).

     4. La Giunta regionale definisce ulteriori procedure e modalità relative alle movimentazioni di api all’interno del territorio regionale, sentita la Consulta regionale per l’apicoltura di cui all’articolo 5.

 

     Art. 8. Denuncia delle malattie delle api. [13]

     1. È fatto obbligo a chiunque possiede o detiene alveari di denunciare alla ULSS competente per territorio, le malattie diffusive accertate o sospette, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 “Regolamento di polizia veterinaria” e successive modifiche.

     1 bis. Chiunque possiede o detiene alveari è tenuto a comunicare alla azienda ULSS competente per territorio i casi di moria o di spopolamento degli alveari, con le modalità previste dalle linee guida ministeriali [14].

     2. A seguito della denuncia, le aziende ULSS possono, anche con la collaborazione dei tecnici apistici delle forme associate di cui all’articolo 2 bis, provvedere ai prelievi per gli accertamenti diagnostici e, se necessario, all’applicazione delle misure di polizia veterinaria [15].

 

     Art. 9. Prescrizioni e divieti. Distanza degli apiari. [16]

     1. Non possono essere esposti e lasciati alla portata delle api il miele, i favi ed i melari infetti o supposti tali. È vietato alienare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o supposti tali.

     2. È vietato fare esperimenti su api vive con materiale patogeno, medicinali e sostanze farmacologicamente attive, salvo che gli stessi siano effettuati da parte di istituti di ricerca o ditte private nel rispetto della normativa vigente, utilizzando, se necessario, impianti idonei ad evitare la diffusione di agenti patogeni nell’ambiente [17].

     3. [La commercializzazione delle api può avvenire nell'ambito del territorio regionale solo tramite attestazione con la quale il proprietario dichiara che l'apiario non è sottoposto a misure di polizia veterinaria] [18].

     4. Sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari tossici per le api e gli insetti pronubi sulle colture arboree, arbustive, erbacee, ornamentali durante la fioritura, la secrezione di sostanze extrafloreali o in presenza di fioriture spontanee di piante infestanti. Tali trattamenti sono ammessi successivamente allo sfalcio con eliminazione del cotico erboso o sua completa essicazione. In ogni caso tutti i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle specifiche modalità d’uso [19].

     4 bis. Ogni sospetto caso di avvelenamento è tempestivamente segnalato al dipartimento di prevenzione dell’azienda ULSS, che espleta i sopralluoghi e gli accertamenti necessari ad individuare la causa e i responsabili dell’avvelenamento [20].

     5. Le distanze degli apiari sono disciplinate nell’articolo 896 bis del codice civile. [21]

     [6. L'apicoltore non è tenuto a rispettare le distanze di cui al comma 5 se sono interposti muri, siepi ed altri ripari, senza soluzione di continuità. Tali ripari devono avere altezza non inferiore a 2 metri ed estendersi per almeno 3 metri oltre gli alveari posti all'estremità.] [22]

     7. I proprietari non possono lasciare abbandonati i loro alveari; l'autorità sanitaria, ove si renda necessario, può procedere alla loro distruzione.

 

     Art. 9 bis. Anagrafe degli alveari. [23]

     1. È istituita, entro il 31 dicembre 2010, l’anagrafe degli alveari presenti sul territorio regionale.

     2. L’anagrafe è costituita dai registri tenuti presso le ULSS competenti per territorio.

     3. La Giunta regionale definisce i requisiti minimi uniformi per la istituzione e la tenuta dei registri di cui al comma 2.

     4. Ai fini della costituzione dell’anagrafe, gli apicoltori provvedono alla marcatura con contrassegni indelebili di tutte le arnie, secondo le specifiche definite dalla Giunta regionale.

 

     Art. 10. Vigilanza.

     1. Le funzioni di vigilanza sull'apicoltura ai fini della presente legge, sono esercitate dall'Ulss competente per territorio, a mezzo del servizio ispettivo di cui alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 e successive modificazioni, dagli organi di polizia urbana, dagli agenti del Corpo forestale dello Stato.

     2. All'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge ed all'irrogazione delle relative sanzioni si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689 e la legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni.

 

     Art. 11. Sanzioni.

     1. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 7 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 550,00 [24].

     2. Chiunque non adempie all'obbligo previsto dall'articolo 8, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 400.000 a lire 1.000.000.

     3. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 9 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.200.000 [25].

     4. Per la violazione di cui al comma 5 dell'articolo 9 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 150.000.

     5. Per la violazione di cui al comma 7 dell'articolo 9 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 400.000 a lire 1.000.000.

 

     Art. 12. Disposizioni esecutive di attuazione.

     1. La Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della lettera g) dell'articolo 32 dello Statuto, emana disposizioni esecutive di attuazione della presente legge.

 

     Art. 13. Abrogazioni di norme.

     1. Sono abrogati:

     a) la legge regionale 5 novembre 1979, n. 87;

     b) la legge regionale 7 dicembre 1982, n. 41;

     c) il regolamento regionale 15 aprile 1985, n. 10.

 

     Art. 14. Norma transitoria.

     1. Ai programmi presentati dalle associazioni di apicoltori e dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie per l'anno 1993 e l'anno 1994, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle leggi regionali 5 novembre 1979, n. 87 e 7 dicembre 1982, n. 41. [26]

 

     Art. 15. Norma finanziaria.

     1. Per l'attuazione delle finalità di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di 160 milioni così ripartita:

     a) lire 60 milioni per gli interventi di cui all'articolo 3;

     b) lire 100 milioni per gli interventi di cui all'articolo 4.

     2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante la riduzione, per competenza e per cassa del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1994:

     (Omissis).

     3. Nel medesimo stato di previsione della spesa sono istituiti i seguenti capitoli per i quali sono disposte le variazioni in aumento [27]:

     (Omissis).

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 dicembre 2017, n. 41.

[2] Articolo inserito dall'art. 53 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 6 dicembre 2017, n. 41.

[3] Comma così modificato dall'art. 54 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

[4] Comma già modificato dall'art. 54 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 6 dicembre 2017, n. 41.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 6 dicembre 2017, n. 41.

[6] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 6 dicembre 2017, n. 41.

[7] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 6 dicembre 2017, n. 41.

[8] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 6 febbraio 2018, n. 1.

[9] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 6 febbraio 2018, n. 1.

[10] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 6 dicembre 2017, n. 41.

[11] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2017, n. 41.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 6 dicembre 2017, n. 41.

[13] Articolo sostituito dall'art. 9 della L.R. 4 agosto 2006, n. 15.

[14] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 6 dicembre 2017, n. 41.

[15] Comma già modificato dall'art. 59 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 6 dicembre 2017, n. 41.

[16] Rubrica così modificata dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2006, n. 15.

[17] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 6 dicembre 2017, n. 41.

[18] Comma sostituito dall'art. 6 della L.R. 1 febbraio 1995, n. 6 e abrogato dall'art. 9 della L.R. 6 dicembre 2017, n. 41.

[19] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 6 dicembre 2017, n. 41.

[20] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 6 dicembre 2017, n. 41.

[21] Comma già sostituito dall'art. 17 della L.R. 14 settembre 1994, n. 58 e così ulteriormente sostituito dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2006, n. 15.

[22] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2006, n. 15.

[23] Articolo inserito dall'art. 11 della L.R. 4 agosto 2006, n. 15 e abrogato dall'art. 10 della L.R. 6 dicembre 2017, n. 41.

[24] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 6 dicembre 2017, n. 41.

[25] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 6 dicembre 2017, n. 41.

[26] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 14 settembre 1994, n. 58.

[27] Vedi errata corrige in B.U. 17 giugno 1994, n. 50.