Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 6. finanza, contabilità e patrimonio |
Capitolo: | 6.2 contabilità e programmazione |
Data: | 23/08/1996 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. 1. A norma dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, e successive modificazioni, il saldo finanziario, il fondo iniziale di cassa e gli stanziamenti attivi e passivi in [...] |
Art. 2. 1. Il saldo finanziario positivo presunto di lire 1.682.444.727.000 applicato al bilancio di previsione per l'esercizio 1996, integrato dalla legge regionale 18 giugno 1996, n. 16 recante [...] |
Art. 3. 1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1996, di cui alla Tabella n. 1 annessa alla legge regionale 5 febbraio 1996, n. 7, sono apportate le seguenti [...] |
Art. 4. 1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 di cui alla Tabella n. 2 annessa alla legge regionale 5 febbraio 1996, n. 7, sono apportate le seguenti [...] |
Art. 5. 1. Alla tabella n. 3 "Fondo globale spese correnti", (capitolo n. 80210), allegata al bilancio di previsione per l'anno 1996, sono apportate le seguenti variazioni |
Art. 6. 1. Le denominazioni dei capitoli di spesa nn. 14230, 31024, 31048, 45324 e 45326 sono modificate come segue |
Art. 7. 1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 1996, entro i [...] |
Art. 8. 1. Per il finanziamento della partecipazione della Regione al sistema autostradale Veneto, così come disposto dall'articolo 18 del provvedimento di rifinanziamento collegato al presente disegno [...] |
Art. 9. 1. Al bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998, approvato dall'articolo 16 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 7, sono apportate le seguenti variazioni |
Art. 10. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore dal primo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del [...] |
§ 6.2.51 - Legge Regionale 23 agosto 1996, n. 29. [1]
Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1996.
(B.U. 27 agosto 1996, n. 78).
1. A norma dell'articolo 21 della
1. Il saldo finanziario positivo presunto di lire 1.682.444.727.000 applicato al bilancio di previsione per l'esercizio 1996, integrato dalla
2. La differenza negativa di lire 243.063.689.991, quale risultanza algebrica tra le tipologie di spesa di cui alle sottoelencate lettere del presente comma, è riportata nel bilancio di previsione 1996, apportando le seguenti variazioni nella copertura delle spese già finanziate con il saldo finanziario presunto di cui al primo comma:
a) quanto a complessive lire 78.495.371.907 per la riduzione di spese già iscritte in conto avanzo presunto nel bilancio 1996, sempre derivanti da assegnazioni statali a destinazione vincolata, risultate già impegnate in sede di Conto consuntivo 1995;
b) quanto a complessive lire 173.922.369.084 in riduzione della quota parte, già iscritta sul bilancio di previsione 1996, dei residui passivi di esercizi precedenti caduti in perenzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 83 della vigente legge regionale di contabilità, di cui si prevede la riassegnazione nei specifici fondi, di cui agli articoli 10 e 11 della
c) quanto a complessive lire 5.200.000.000 per il finanziamento delle seguenti leggi regionali:
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approvate dal Consiglio regionale entro il termine dell'esercizio 1995 ma entrate in vigore nell'esercizio 1996 che, ai sensi dell'articolo 19 - primo e quinto comma - della vigente legge regionale di contabilità, trovano riscontro di copertura nei fondi globali iscritti ai capitoli n. 80210 e n. 80230 del bilancio dell'esercizio 1995;
d) quanto alla rimanente quota positiva di lire 4.154.051.000 per il maggior fabbisogno nella copertura di spese non specificatamente individuate.
1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1996, di cui alla Tabella n. 1 annessa alla
(Omissis).
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 di cui alla Tabella n. 2 annessa alla
(Omissis).
2. Resta determinata in lire 5.200.000.000 l'eccedenza della variazione netta di competenza dello stato di previsione dell'entrata, rispetto a quello dello stato di previsione della spesa, per effetto di quanto disposto alla lettera c) dell'articolo 2 della presente legge.
1. Alla tabella n. 3 "Fondo globale spese correnti", (capitolo n. 80210), allegata al bilancio di previsione per l'anno 1996, sono apportate le seguenti variazioni:
(Omissis).
2. Alla tabella n. 4 "Fondo globale spese di investimento", (capitolo n. 80251), allegata al bilancio di previsione per l'anno 1996, lo stanziamento relativo alla partita n. 3 "Interventi a favore dell'artigianato" è diminuita di lire 4.815.000.000.
1. Le denominazioni dei capitoli di spesa nn. 14230, 31024, 31048, 45324 e 45326 sono modificate come segue:
- capitolo n. 14230 "Contributi in conto capitale per interventi di miglioramento dei pascoli, delle malghe e della viabilità silvopastorale (articoli 25 e 26
- capitolo n. 31024 "Spese per manifestazioni ed iniziative turistiche in Italia e all'Estero (
- capitolo n. 31048 "Contributi straordinari in conto capitale a favore delle aziende di promozione turistica per interventi di completamento o acquisto di beni patrimoniali (articolo 22 della
- capitolo n. 45324 "Contributi annuali agli Enti locali per l'attuazione del Piano parcheggi di cui all'articolo 3 della
- capitolo n. 45326 "Contributi annuali al Comune di Venezia in relazione all'attuazione del Piano parcheggi di cui all'articolo 6 della
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 1996, entro i limiti stabiliti dal secondo comma dell'articolo 22 della legge regionale di contabilità, di cui è data dimostrazione nella tabella D allegata alla presente legge, è autorizzata, a norma dell'articolo 25 della legge regionale di contabilità, la contrazione di mutui, di durata non superiore a quindici anni, a tasso variabile, nell'esercizio 1996, per un importo complessivo di lire 63.400.000.000 (capitolo n. 9610).
2. A norma dell'articolo 9, lettera h), dello Statuto della Regione, è autorizzata la contrazione dei mutui di cui al primo comma ad un tasso effettivo massimo annuo non superiore a quello fissato semestralmente dal Ministero del tesoro per i mutui degli enti locali, in applicazione del decreto ministeriale del tesoro 25 marzo 1991. Il medesimo parametro si applica ai mutui già contratti in applicazione della vigente convenzione di tesoreria, ma non ancora erogati.
3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.
4. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della stessa, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti.
5. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.
6. L'ammortamento dei mutui, da contrarre nel 1996, di cui al presente articolo, non potrà decorrere da data anteriore al 1° gennaio 1997.
7. L'onere relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in lire 9.000.000.000 a partire dall'esercizio 1997 e trova riscontro di copertura nella parte spesa del bilancio pluriennale 1996 - 1998 (capitoli n. 86100 e n. 86600).
1. Per il finanziamento della partecipazione della Regione al sistema autostradale Veneto, così come disposto dall'articolo 18 del provvedimento di rifinanziamento collegato al presente disegno di legge, è autorizzata a norma dell'articolo 25 della legge regionale di contabilità, la contrazione di mutui, di durata non superiore a quindici anni, a tasso variabile, nell'esercizio 1996, per un importo complessivo di lire 100.000.000.000 (capitolo n. 9664).
2. A norma dell'articolo 9, lettera h), dello Statuto della Regione, è autorizzata la contrazione dei mutui di cui al primo comma ad un tasso effettivo massimo annuo non superiore a quello fissato semestralmente dal Ministero del Tesoro per i mutui degli enti locali, in applicazione del decreto ministeriale del tesoro 25 marzo 1991. Il medesimo parametro si applica ai mutui già contratti in applicazione della vigente convenzione di tesoreria, ma non ancora erogati.
3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.
4. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
5. In via sussidiaria, la Regione può dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.
6. L'ammortamento del mutuo di cui al presente articolo non potrà decorrere da data anteriore al 1° gennaio 1997.
7. L'onere relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in lire 14.000.000.000 a partire dall'esercizio 1997 e trova riscontro in copertura nella parte spesa del bilancio pluriennale 1996 - 1998 (capitoli n. 86206 e n. 86652), per effetto delle variazioni apportate al medesimo bilancio dal successivo articolo 9.
1. Al bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998, approvato dall'articolo 16 della
(Omissis).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore dal primo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Allegati
(Omissis)
[1] Abrogata dall’art. 1 della