§ 6.2.25 - Legge regionale 1 settembre 1993, n. 43.
Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:01/09/1993
Numero:43


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8.
Art. 2.  Modifiche di leggi regionali riguardanti agli atti da pubblicare nel Bur.
Art. 3.  Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1991, n. 19 concernente "Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale di controllo".
Art. 4.  Interventi per le Comunità Montane.
Art. 5.  Modifiche alla legge regionale 10 giugno 1991 n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione".
Art. 6.  Funzioni della dirigenza regionale e riorganizzazione delle strutture.
Art. 7.  Interventi nell'area polesana.
Art. 8.  Attività di elisoccorso.
Art. 9.  Smaltimento rifiuti solidi urbani.
Art. 10.  Disposizioni in materia sanitaria e modifica dell'articolo 10 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8.
Art. 11.  Strutture per anziani.
Art. 12.  Cultura.
Art. 13.  Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1993, n. 12, "Norme in materia di sport e tempo libero".
Art. 14.  Tutela dell'ambiente.
Art. 15.  Parchi e aree protette.
Art. 16.  Progetto comunitario Envireg.
Art. 17.  Sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie.
Art. 18.  Modifiche alla legge regionale 30 giugno 1993, n. 27.
Art. 19.  Contributo al Consorzio Lessinio Euganeo Berico.
Art. 20.  Sistemazione edifici adibiti al culto.
Art. 21.  Calamità naturali.
Art. 22.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 6.2.25 - Legge regionale 1 settembre 1993, n. 43.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993.

(B.U. 2-9-1993, n. 74).

 

     Art. 1. Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8. [1]

     1. La tabella A allegata alla legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione", relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è sostituita, limitatamente alle somme iscritte per il 1993, dalla tabella allegata alla presente legge.

 

     Art. 2. Modifiche di leggi regionali riguardanti agli atti da pubblicare nel Bur.

     1. Sono abrogati:

     a) l'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88;

     b) il comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50;

     c) il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1.

     2. [All'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1989, 14, come modificata dalle leggi regionali 17 aprile 1990, 26 e 27 gennaio 1993, n. 8, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis)] [2].

     3. All'articolo 5 della legge regionale 2 aprile 1981, n. 11, è abrogato il periodo:

     (Omissis)

     4. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 sono abrogate le parole:

     (Omissis).

 

     Art. 3. Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1991, n. 19 concernente "Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale di controllo".

     (Articolo rinviato a nuovo esame del Consiglio regionale da parte del Governo della Repubblica).

 

     Art. 4. Interventi per le Comunità Montane.

     1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19, e limitatamente al 1993, la somma di lire 3.500 milioni stanziati al capitolo 3110 del bilancio 1993 è ripartita, tra le Comunità montane, secondo un piano di interventi predisposto dalla Giunta regionale sulla base di programmi operativi presentati dalle Comunità stesse entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5. Modifiche alla legge regionale 10 giugno 1991 n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione".

     (Articolo rinviato a nuovo esame del Consiglio regionale da parte del Governo della Repubblica).

 

     Art. 6. Funzioni della dirigenza regionale e riorganizzazione delle strutture.

     (Articolo rinviato a nuovo esame del Consiglio regionale da parte del Governo della Repubblica).

 

     Art. 7. Interventi nell'area polesana.

     1. Nel quadro del generale riordino e della razionalizzazione delle partecipazioni azionarie regionali assunte dalla società Veneto sviluppo per conto della Regione, ai sensi della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47, e in attuazione della politica di valorizzazione del ruolo degli enti locali nel settore dello sviluppo economico-sociale, si autorizza la Giunta regionale a disporre la graduale cessione non onerosa, in misura paritaria al Comune di Rovigo e alla Provincia di Rovigo, delle quote di capitale sottoscritte nella società Centro servizi con sede in Rovigo, con il fondo speciale previsto dal cap. 20004 della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 13, con destinazione delle medesime alla realizzazione del programma regionale per le aree a declino industriale della Provincia di Rovigo di cui al regolamento Cee n. 2052/1988 obiettivo n. 2.

 

     Art. 8. Attività di elisoccorso.

     1. Per l'anno 1993 la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario nel limite di 300 milioni ai soggetti che garantiscono l'attività di elisoccorso secondo quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 25 gennaio 1993, 5 (cap. 31046).

 

     Art. 9. Smaltimento rifiuti solidi urbani.

     1. Nell'ambito delle competenze della Regione in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente", la Giunta regionale è autorizzata a contribuire al finanziamento dei maggiori costi derivanti dall'utilizzazione di impianti già avviati di trattamento e depurazione o stoccaggio dei rifiuti per il periodo delle operazioni necessarie al collaudo dei medesimi.

     2. In attuazione del comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a intervenire, per l'anno 1993 fino a un limite massimo di 200 milioni (cap. 50144).

 

     Art. 10. Disposizioni in materia sanitaria e modifica dell'articolo 10 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8. [3]

     1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8, è così sostituito:

     "1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, le Unità locali socio sanitarie provvedono a rideterminare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il fabbisogno di attività specialistiche ambulatoriali convenzionate per assicurare i livelli uniformi di assistenza. La rideterminazione del fabbisogno di attività specialistiche ambulatoriali è effettuata nel rispetto dei criteri di:

     a) massima valorizzazione dei servizi ambulatoriali direttamente gestiti e di utilizzo produttivo delle strumentazioni;

     b) dislocazione territoriale dei presidi pubblici e privati per un agevole accesso dell'utenza, anche in ragione della densità della popolazione;

     c) tempi massimi garantiti tra la richiesta, l'effettuazione e la refertazione delle prestazioni nonché degli orari di apertura al pubblico, per appuntamenti, prestazioni e ritiro referti.".

     2. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8, è così sostituito:

     "4. In attesa dell'adozione dei provvedimenti necessari per l'instaurazione di nuovi rapporti di cui all'articolo 8, comma 5, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i rapporti di convenzione in atto, ai sensi degli articoli 44 e 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con medici specialistici, con istituzioni sanitarie private, gestite da persone fisiche e da società, disciplinati dagli accordi collettivi nazionali resi esecutivi con dpr 28 marzo 1987, n. 119 e n. 120 o comunque stipulate con istituzioni sanitarie private, con provvedimento dell'Unità locale socio sanitaria, per l'erogazione di prestazioni specialistiche, diagnostiche e terapeutiche ambulatoriali, sono ridefiniti, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento dell'Unità locale socio sanitaria, per branche e prestazioni di cui al decreto del Ministro della Sanità 7 novembre 1991, nel limite di un budget finanziario predeterminato. La rideterminazione del fabbisogno e la conseguente ridefinizione dei rapporti di convenzione, per le prestazioni di più ampia diffusione, potranno in via eccezionale, derogare al vincolo dato dalla lettera c) segnata a margine delle prestazioni di cui al decreto ministeriale 7 novembre 1991. Analoga rideterminazione del fabbisogno e la conseguente ridefinizione dei rapporti di convenzione saranno attuati anche per le prestazioni ad alto contenuto tecnologico.".

     3. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 27 gennaio 1993, 8 è aggiunto il seguente comma:

     "4/bis. Qualora, entro il 31 dicembre 1993, non si sia provveduto agli adempimenti previsti ai commi 1 e 4, le convenzioni decadono.".

 

     Art. 11. Strutture per anziani. [4]

     [1. Per favorire la stipula dei contratti di mutuo di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1987, n. 26, è autorizzato un limite di impegno decennale di importo pari a lire 2.000 milioni, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1993, per la concessione di contributi in conto interessi fino al limite massimo del 5% annuo dell'importo del mutuo stesso (cap. 61452).

     2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, fissa i criteri di ammissione al contributo e i termini per la presentazione delle domande, sentita la competente commissione consiliare e, sulla base delle domande pervenute approva una graduatoria degli Enti beneficiari, con la quantificazione dell'importo ammissibile a mutuo].

 

     Art. 12. Cultura.

     1. Nell'ambito degli interventi finalizzati alla valorizzazione e alla promozione dei beni e delle attività culturali, la Regione concorre alla realizzazione del Museo dell'automobile «Luigi Bonfanti" di Romano d'Ezzelino, mediante la concessione di un contributo di lire 50 milioni da assegnarsi alla Fondazione "Museo dell'automobile Luigi Bonfanti" di Romano d'Ezzelino (Cap. 70166).

     2. Il contributo è erogato con le modalità di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 [5].

 

     Art. 13. Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1993, n. 12, "Norme in materia di sport e tempo libero". [6]

     (Omissis).

 

     Art. 14. Tutela dell'ambiente.

     1. Per le finalità in materia di salvaguardia e tutela ambientale previste dal titolo 1 articolo 4 dello Statuto, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 50 milioni per l'anno 1993 e di lire 100 milioni per l'anno 1994, alla Fondazione per il tribunale internazionale dell'ambiente (Icef) per la realizzazione della IV Conferenza internazionale "Verso il Governo mondiale dell'Ambiente", alla quale la Regione Veneto partecipa come Ente promotore (cap. 51208).

 

     Art. 15. Parchi e aree protette.

     1. Nell'ambito delle finalità stabilite dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, la Giunta regionale è autorizzata ad intervenire entro il limite massimo di 2.000 milioni di lire per l'anno 1993 in favore di parchi e riserve a valenza regionale ed interregionale anche mediante l'acquisizione, ristrutturazione e sistemazione di immobili e di aree di particolare interesse naturalistico e ambientale (cap. 51056).

     2. Gli interventi di cui al comma precedente sono deliberati dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.

     3. Al fine di concorrere nella realizzazione di aree naturali protette da parte degli Enti locali di cui all'articolo 27 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 200 milioni (cap. 51058).

 

     Art. 16. Progetto comunitario Envireg.

     1. Al fine di permettere l'avvio del progetto di iniziativa comunitaria Envireg, la Giunta regionale è autorizzata ad intervenire fino ad un limite massimo di lire 2.800 milioni per l'anno 1993, in conto anticipazione sulla disponibilità finanziaria già prevista per il 1995 dagli schemi previsionali e programmatici dell'autorità del bacino Adige (cap. 84664).

 

     Art. 17. Sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie.

     (Articolo rinviato a nuovo esame del Consiglio regionale da parte del Governo della Repubblica).

 

     Art. 18. Modifiche alla legge regionale 30 giugno 1993, n. 27.

     (Omissis).

 

     Art. 19. Contributo al Consorzio Lessinio Euganeo Berico.

     1. Al fine di agevolare il riequilibrio economico-finanziario del Consorzio di secondo grado Lessinio Euganeo Berico, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 3.000 milioni per oneri gestionali derivanti dalla esecuzione di lavori oggetto di concessione regionale (cap. 10088).

 

     Art. 20. Sistemazione edifici adibiti al culto.

     1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 20 agosto 1987, n. 44, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 200 milioni al Comune di  Asiago per opere di restauro del Duomo di Asiago (cap. 43050).

 

     Art. 21. Calamità naturali.

     1. Nell'ambito delle finalità della legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1, la Giunta regionale è autorizzata nel limite massimo di lire 200 milioni per l'esercizio 1993 ad intervenire con un contributo al Comune di Gardaper la sistemazione di via Preite danneggiata dall'alluvione dell'ottobre 1992 (cap. 53010).

 

     Art. 22. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

 

 


[1] Non riportata integralmente nella presente raccolta. Pubblicata nel B.U. n. 9 del 29-1-1993.

[2] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 29.

[3] Non riportata integralmente nella presente raccolta. Pubblicata nel B.U. n. 9 del 29-1-1993.

[4] Articolo abrogato dall’art. 36 della L.R. 30 gennaio 2004, n. 1.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 1993, n. 56.

[6] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 11 maggio 2015, n. 8.