Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 6. finanza, contabilità e patrimonio |
Capitolo: | 6.2 contabilità e programmazione |
Data: | 01/09/1993 |
Numero: | 43 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8. |
Art. 2. Modifiche di leggi regionali riguardanti agli atti da pubblicare nel Bur. |
Art. 3. Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1991, n. 19 concernente "Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale di controllo". |
Art. 4. Interventi per le Comunità Montane. |
Art. 5. Modifiche alla legge regionale 10 giugno 1991 n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione". |
Art. 6. Funzioni della dirigenza regionale e riorganizzazione delle strutture. |
Art. 7. Interventi nell'area polesana. |
Art. 8. Attività di elisoccorso. |
Art. 9. Smaltimento rifiuti solidi urbani. |
Art. 10. Disposizioni in materia sanitaria e modifica dell'articolo 10 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8. |
Art. 11. Strutture per anziani. |
Art. 12. Cultura. |
Art. 13. Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1993, n. 12, "Norme in materia di sport e tempo libero". |
Art. 14. Tutela dell'ambiente. |
Art. 15. Parchi e aree protette. |
Art. 16. Progetto comunitario Envireg. |
Art. 17. Sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie. |
Art. 18. Modifiche alla legge regionale 30 giugno 1993, n. 27. |
Art. 19. Contributo al Consorzio Lessinio Euganeo Berico. |
Art. 20. Sistemazione edifici adibiti al culto. |
Art. 21. Calamità naturali. |
Art. 22. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 6.2.25 - Legge regionale 1 settembre 1993, n. 43.
Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993.
(B.U. 2-9-1993, n. 74).
Art. 1. Modifiche alla
1. La tabella A allegata alla
Art. 2. Modifiche di leggi regionali riguardanti agli atti da pubblicare nel Bur.
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 8 della
b) il comma 3 dell'articolo 30 della
c) il comma 1 dell'articolo 13 della
2. [All'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1989, 14, come modificata dalle leggi regionali 17 aprile 1990, 26 e 27 gennaio 1993, n. 8, è aggiunto il seguente comma:
(Omissis)] [2].
3. All'articolo 5 della
(Omissis)
4. Al comma 7 dell'articolo 4 della
(Omissis).
Art. 3. Modifiche alla
(Articolo rinviato a nuovo esame del Consiglio regionale da parte del Governo della Repubblica).
Art. 4. Interventi per le Comunità Montane.
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17 della
Art. 5. Modifiche alla
(Articolo rinviato a nuovo esame del Consiglio regionale da parte del Governo della Repubblica).
Art. 6. Funzioni della dirigenza regionale e riorganizzazione delle strutture.
(Articolo rinviato a nuovo esame del Consiglio regionale da parte del Governo della Repubblica).
Art. 7. Interventi nell'area polesana.
1. Nel quadro del generale riordino e della razionalizzazione delle partecipazioni azionarie regionali assunte dalla società Veneto sviluppo per conto della Regione, ai sensi della
Art. 8. Attività di elisoccorso.
1. Per l'anno 1993 la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario nel limite di 300 milioni ai soggetti che garantiscono l'attività di elisoccorso secondo quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 25 gennaio 1993, 5 (cap. 31046).
Art. 9. Smaltimento rifiuti solidi urbani.
1. Nell'ambito delle competenze della Regione in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui alla
2. In attuazione del comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a intervenire, per l'anno 1993 fino a un limite massimo di 200 milioni (cap. 50144).
Art. 10. Disposizioni in materia sanitaria e modifica dell'articolo 10 della
1. Il comma 1 dell'articolo 10 della
"1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della
a) massima valorizzazione dei servizi ambulatoriali direttamente gestiti e di utilizzo produttivo delle strumentazioni;
b) dislocazione territoriale dei presidi pubblici e privati per un agevole accesso dell'utenza, anche in ragione della densità della popolazione;
c) tempi massimi garantiti tra la richiesta, l'effettuazione e la refertazione delle prestazioni nonché degli orari di apertura al pubblico, per appuntamenti, prestazioni e ritiro referti.".
2. Il comma 4 dell'articolo 10 della
"4. In attesa dell'adozione dei provvedimenti necessari per l'instaurazione di nuovi rapporti di cui all'articolo 8, comma 5,
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 27 gennaio 1993, 8 è aggiunto il seguente comma:
"4/bis. Qualora, entro il 31 dicembre 1993, non si sia provveduto agli adempimenti previsti ai commi 1 e 4, le convenzioni decadono.".
Art. 11. Strutture per anziani. [4]
[1. Per favorire la stipula dei contratti di mutuo di cui all'articolo 1 della
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, fissa i criteri di ammissione al contributo e i termini per la presentazione delle domande, sentita la competente commissione consiliare e, sulla base delle domande pervenute approva una graduatoria degli Enti beneficiari, con la quantificazione dell'importo ammissibile a mutuo].
Art. 12. Cultura.
1. Nell'ambito degli interventi finalizzati alla valorizzazione e alla promozione dei beni e delle attività culturali, la Regione concorre alla realizzazione del Museo dell'automobile «Luigi Bonfanti" di Romano d'Ezzelino, mediante la concessione di un contributo di lire 50 milioni da assegnarsi alla Fondazione "Museo dell'automobile Luigi Bonfanti" di Romano d'Ezzelino (Cap. 70166).
2. Il contributo è erogato con le modalità di cui alla
Art. 13. Modifiche alla
(Omissis).
Art. 14. Tutela dell'ambiente.
1. Per le finalità in materia di salvaguardia e tutela ambientale previste dal titolo 1 articolo 4 dello Statuto, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 50 milioni per l'anno 1993 e di lire 100 milioni per l'anno 1994, alla Fondazione per il tribunale internazionale dell'ambiente (Icef) per la realizzazione della IV Conferenza internazionale "Verso il Governo mondiale dell'Ambiente", alla quale la Regione Veneto partecipa come Ente promotore (cap. 51208).
Art. 15. Parchi e aree protette.
1. Nell'ambito delle finalità stabilite dalla
2. Gli interventi di cui al comma precedente sono deliberati dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.
3. Al fine di concorrere nella realizzazione di aree naturali protette da parte degli Enti locali di cui all'articolo 27 della
Art. 16. Progetto comunitario Envireg.
1. Al fine di permettere l'avvio del progetto di iniziativa comunitaria Envireg, la Giunta regionale è autorizzata ad intervenire fino ad un limite massimo di lire 2.800 milioni per l'anno 1993, in conto anticipazione sulla disponibilità finanziaria già prevista per il 1995 dagli schemi previsionali e programmatici dell'autorità del bacino Adige (cap. 84664).
Art. 17. Sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie.
(Articolo rinviato a nuovo esame del Consiglio regionale da parte del Governo della Repubblica).
Art. 18. Modifiche alla
(Omissis).
Art. 19. Contributo al Consorzio Lessinio Euganeo Berico.
1. Al fine di agevolare il riequilibrio economico-finanziario del Consorzio di secondo grado Lessinio Euganeo Berico, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 3.000 milioni per oneri gestionali derivanti dalla esecuzione di lavori oggetto di concessione regionale (cap. 10088).
Art. 20. Sistemazione edifici adibiti al culto.
1. Nell'ambito delle finalità di cui alla
Art. 21. Calamità naturali.
1. Nell'ambito delle finalità della
Art. 22. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
[1] Non riportata integralmente nella presente raccolta. Pubblicata nel B.U. n. 9 del 29-1-1993.
[2] Comma abrogato dall'art. 16 della
[3] Non riportata integralmente nella presente raccolta. Pubblicata nel B.U. n. 9 del 29-1-1993.
[4] Articolo abrogato dall’art. 36 della
[5] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 29 della