§ 4.4.19 - Legge regionale 30 giugno 1993, n. 27.
Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettrotromagnetici generati da elettrodotti [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:30/06/1993
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Strumenti urbanistici.
Art. 3.  Procedimento di intesa.
Art. 4.  Distanze di rispetto dagli elettrodotti.
Art. 5.  Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio.
Art. 6.  Misure di salvaguardia.


§ 4.4.19 - Legge regionale 30 giugno 1993, n. 27. [1]

Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettrotromagnetici generati da elettrodotti [2].

(B.U. n. 55 del 2 luglio 1993).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione del Veneto regolamenta con la presente legge la realizzazione degli elettrodotti, al fine di tutelare l'ambiente coordinando le scelte urbanistiche [3].

 

     Art. 2. Strumenti urbanistici.

     1. Negli strumenti urbanistici generali, e loro varianti, adottati dopo l'entrata in vigore della presente legge sono evidenziati i tracciati degli elettrodotti cui vanno attribuite le distanze di rispetto di cui all'articolo 4 [4].

 

     Art. 3. Procedimento di intesa.

     1. Nel procedimento per l'accertamento della conformità urbanistica dei progetti degli elettrodotti, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il parere regionale si attiene alle distanze di rispetto stabilite dall'articolo 4.

     2. Ai fini di cui al comma 1 i progetti degli elettrodotti debbono essere accompagnati dalla valutazione di impatto ambientale (Via) prescritta dalla vigente normativa.

 

     Art. 4. Distanze di rispetto dagli elettrodotti.

     1. Il tracciato degli elettrodotti in cavo aereo di tensione uguale o superiore a 132 kv è mantenuto ad una distanza dai fabbricati adibiti ad abitazione o ad altre attività che comporti tempi di permanenza prolungati di persone, così come stabilito al comma 2 [5].

     2. La distanza di rispetto minima di cui al comma 1 è in proporzione al potenziale, in modo che il campo elettrico misurato all'esterno delle abitazioni e dei luoghi di abituale prolungata permanenza, a 1,5 m. da terra, non superi il valore di 0,5 kv/m. ed il campo magnetico non sia superiore a 0.2 microtesla [6].

     3. Le distanze di cui ai commi 1 e 2 sono misurate a partire dalla proiezione sul terreno dell'asse centrale della linea.

     4. Le misure dei campi elettrico e magnetico di cui al comma 2 sono effettuate secondo gli specifici standard internazionali riconosciuti.

     5. Il parere favorevole della Regione di cui all'articolo 3 non viene rilasciato nel caso di elettrodotti in cavo aereo in centri abitati o in zone di espansione edilizia previste nei piani regolatori vigenti o adottati, qualunque sia la distanza del tracciato dai fabbricati.

 

     Art. 5. Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

     1. Nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali regionali, nonché dagli strumenti territoriali e urbanistici a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici ed ambientali, il parere favorevole della Regione di cui all'articolo 3 è rilasciato a condizione che nel territorio vincolato l'elettrodotto corra in cavo sotterraneo e siano previste, in fase di progettazione, particolari misure onde evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici ed ambientali.

 

     Art. 6. Misure di salvaguardia.

     1. All'interno delle distanze di rispetto che verranno individuate al sensi dell'articolo 2 della presente legge, non è consentita alcuna destinazione urbanistica residenziale [7].

     1 bis. Per gli edifici residenziali esistenti e stabilmente abitati al 31 gennaio 2000, ubicati nelle zone di protezione derivanti dalle distanze di rispetto dagli elettrodotti, possono essere consentiti, se conformi agli strumenti urbanistici, i seguenti interventi:

     a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

     b) dotazione di servizi igienici nonché le costruzioni pertinenziali prive di funzionalità autonoma e copertura di scale esterne [8] [9].

     1 ter. Gli interventi di cui al comma 1bis, sono assentibili purché non comportino :

     a) l'aumento delle unità immobiliari;

     b) l'avanzamento dell'edificio esistente verso gli elettrodotti da cui ha origine il rispetto [10].

     1 quater. L'intervento di ristrutturazione edilizia, che comporti la demolizione e ricostruzione dell'edificio residenziale esistente, può essere consentito solo in zona agricola, a condizione che la ricostruzione di egual volume avvenga in area agricola adiacente, al di fuori delle zone di protezione derivanti dalle distanze di rispetto dagli elettrodotti, nei limiti di cui all'articolo 7, ultimo comma, della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 [11].

 

 


[1] La presente legge si applica dal 1° gennaio 2000 come stabilito dall'art. 69 della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6.

[2] Titolo così modificato dall'art. 18 della L.R. 1 settembre 1993, n. 43.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.R. 1 settembre 1993, n. 43.

[4] Articolo così modificato dall'art. 18 della L.R. 1 settembre 1993, n. 43.

[5] Comma così sostituito dall'art. 98 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5.

[6] Comma così sostituito dall'art. 98 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.R. 1 settembre 1993, n. 43.

[8] Lettera così modificata dall’art. 15 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 8.

[9] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 9 gennaio 2003, n. 1.

[10] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 9 gennaio 2003, n. 1.

[11] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 9 gennaio 2003, n. 1.