§ 5.2.22 - Legge Regionale 4 giugno 1987, n. 26.
Provvidenze straordinarie a favore delle persone anziane.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:04/06/1987
Numero:26


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      1. Per il triennio 1987/1989 è istituito il servizio «telecontrollo- telesoccorso», con la finalità di assistere le persone anziane nel proprio domicilio mediante l'attivazione di un sistema [...]
Art. 5.      All'onere di lire 15 miliardi derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, di cui lire 6 miliardi per l'anno finanziario 1987, lire 5 miliardi per l'anno 1987 e lire 4 [...]


§ 5.2.22 - Legge Regionale 4 giugno 1987, n. 26.

Provvidenze straordinarie a favore delle persone anziane.

(B.U. n. 32 del 5-6-1987).

 

Art. 1. [1]

     [1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito, abilitati a operazioni finanziarie a lungo termine, finalizzate a realizzare contratti di mutuo a condizioni di particolare favore con enti pubblici ed enti privati, senza fini di lucro, legalmente riconosciuti ai sensi dell'articolo 12 C.C., per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 11, lettere e), d), e), f) e g) della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 e successive modificazioni e integrazioni].

 

     Art. 2. [2]

     [1. Nell'ambito della disponibilità di risorse determinate con le convenzioni di cui al precedente articolo e con gli stanziamenti iscritti al capitolo 61034 nel bilancio regionale per il triennio 1987/1989, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare:

     a) approva, secondo criteri di priorità, le due distinte graduatorie degli enti che possono beneficiare dei mutui o dei contributi in conto capitale sulla base delle richieste pervenute entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

     b) [3];

     c) individua gli enti beneficiari secondo l'ordine di graduatoria nei limiti delle disponibilità finanziarie;

     d) dispone con le procedure di cui alla lettera e) la surroga degli enti assegnatari a seguito di rinuncia, pronuncia di decadenza o revoca del contributo].

 

     Art. 3. [4]

     [1. Per favorire contratti di mutuo a condizioni di particolare favore di cui all'articolo 1 è istituito un fondo di lire 15 miliardi per il triennio 1987/1989 da erogare in tre annualità a titolo di concorso.

     2. All'erogazione dei contributi in conto capitale si provvede con gli stanziamenti iscritti al capitolo 61034 del bilancio 1987/1989 nei limiti delle disponibilità esistenti nei bilanci annuali e nell'osservanza delle procedure vigenti].

 

     Art. 4.

     1. Per il triennio 1987/1989 è istituito il servizio «telecontrollo- telesoccorso», con la finalità di assistere le persone anziane nel proprio domicilio mediante l'attivazione di un sistema organico di presìdi e controlli.

     2 Il servizio viene attivato su segnalazione del Comune o dell'Unità locale socio-sanitaria competente per territorio, previa individuazione degli utenti e in via prioritaria nelle aree ove maggiore è la concentrazione degli anziani.

     3 L'attivazione del servizio deve rispettare le seguenti condizioni:

     a) creazione di centri operativi di telecontrollo e di telesoccorso attivi nell'intera giornata;

     b) dotazione agli utenti di apparecchio idoneo approvato dall'ASST, che consenta di far pervenire al centro operativo il segnale d'allarme e di far riconoscere il soggetto che ha inviato l'allarme.

     4) La Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce, sentita la Commissione consiliare competente, le modalità operative del servizio. Indice successivamente gara selettiva fra le ditte che offrono le maggiori garanzie ai fini dell'affidamento per il triennio del servizio.

     E' fatta salva l'autonomia dei Comuni e delle Unità locali socio- sanitarie ad attiva e un servizio proprio nel rispetto delle modalità di cui al terzo e quarto comma del presente articolo.

 

     Art. 5.

     All'onere di lire 15 miliardi derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, di cui lire 6 miliardi per l'anno finanziario 1987, lire 5 miliardi per l'anno 1987 e lire 4 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante riduzione di pari importo, per ciascuno degli anni indicati, degli stanziamenti iscritti al capitolo 61034 del bilancio pluriennale 1987/1989 e contemporanea istituzione del capitolo 61430 denominato «Interventi per favorire l'accesso al credito per la realizzazione di strutture residenziali per gli anziani» nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1987 e del bilancio pluriennale 1987/1989, con lo stanziamento di lire 6 miliardi per l'anno finanziario 1987, lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1988 e lire 4 miliardi per l'anno finanziario 1989.

     All'onere derivante dall'articolo 4, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 61402 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e l'istituzione del capitolo 61432 denominato «Spese per l'istituzione e il funzionamento del servizio di telesoccorso-telecontrollo per le persone anziane», con lo stanziamento di lire 5 miliardi per competenza e per cassa. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

 

 


[1] Articolo abrogato dall’art. 36 della L.R. 30 gennaio 2004, n. 1.

[2] Articolo abrogato dall’art. 36 della L.R. 30 gennaio 2004, n. 1.

[3] Lettera abrogata dall'art. 5, comma 5, della L.R. 12 settembre 1997, n. 37.

[4] Articolo abrogato dall’art. 36 della L.R. 30 gennaio 2004, n. 1.